Autonomia del procedimento disciplinare dal procedimento penale
Cons. Stato Sez. II, 17/02/2023, n. 1688
L'art. 1393 del D.Lgs. n. 66 del 2010 nel sancire il principio di autonomia del procedimento disciplinare dal procedimento penale prevede due uniche eccezioni che impongono la sospensione o il rinvio sino all'esito del giudizio penale: i) quando il fatto è grave (cioè passibile di consegna di rigore o di sanzione di stato) e il suo accertamento rivesta particolare complessità al punto che gli strumenti propri della inchiesta disciplinare non siano sufficienti; ii) se il fatto addebitato, indipendentemente dalla sua gravità, sia commesso nell'esercizio delle funzioni ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
18-04-2023 18:17
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