Carabiniere discute animatamente con una persona pronunciando imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro di un militare. Sanzionato disciplinarmente con il rimprovero.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., (ud. 18/01/2023) 13-03-2023, n. 1626
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Puorto in Napoli, via vicinale San Severino n. 2 - Villa Delizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Armando Diaz n. 11;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS-a firma del -OMISSIS-1^ -OMISSIS-., notificato, per il tramite del -OMISSIS- recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto da esso ricorrente, ex art. 1366 del Codice Ordinamento Militare, avverso la sanzione disciplinare del "rimprovero" inflitta dal -OMISSIS-), con nota Prot. -OMISSIS-, notificata in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - Con ricorso gerarchico, proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1363 e 1366 dell'ordinamento militare, il ricorrente impugnava la sanzione disciplinare del "rimprovero" inflitta dal -OMISSIS-), con nota prot. -OMISSIS-.
Il ricorso gerarchico veniva rigettato dal -OMISSIS-1^ -OMISSIS-. con provvedimento prot. n. -OMISSIS-.
1.1 - Con il presente gravame il ricorrente, riproponendo le censure già introdotte con il ricorso gerarchico, impugna tale ultimo provvedimento.
1.2 - Il ricorso si incentra sui motivi di seguito sintetizzati:
Eccesso di potere per difetto di motivazione - Violazione dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 119 del 1971 - Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento ed illogicità - Erroneità del presupposto: la motivazione del decreto di rigetto è apparente e non consente di comprendere l'iter logico giuridico che ha condotto alla decisione, superando quanto dedotto dal ricorrente in sede gerarchica; inoltre, sono rimaste senza riscontro le censure relative: alla tardività della contestazione disciplinare; alla non imputabilità e punibilità del ricorrente (affetto da psicosi di tipo ansioso) al momento del fatto; alla proporzionalità della sanzione irrogata.
2 - Ha resistito al gravame il Ministero della Difesa, instando per il suo respingimento.
3 - Alla pubblica udienza del 18/1/2023 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - La domanda è infondata.
Secondo le emergenze processuali, parte ricorrente è stata sanzionata in conseguenza dei seguenti accadimenti: "I-OMISSIS- -OMISSIS-discuteva animatamente con il -OMISSIS-, pronunciando imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro di un militare, violando in tal modo l'articolo 732 del TUOM commi 2 e 3. Tale condizione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che il -OMISSIS- rivestendo un grado superiore rispetto al -OMISSIS- ha violato anche l'art. 713del TUOM in materia di doveri attinenti al grado, laddove è prescritto che il militare investito di un grado deve essere si esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione. Per la violazione di tale articolo tra l'altro il -OMISSIS- risulta essere già recidivo. Infine tale comportamento va anche a violare l'art. Art. 733 del predetto TUOM in materia di norme di tratto tra i militari laddove è previsto che la correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare".
Tale condotta è stata ritenuta dall'Amministrazione espressamente violativa delle seguenti disposizioni del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246 (TESTO UNICO DELL'ORDINAMENTO MILITARE):
- art. 732 (Contegno del militare): "1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.
2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.
3. In particolare deve:
a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro .. omissis ..";
- art. 713 (Doveri attinenti al grado): "1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall' articolo 1483 del codice.
3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.
- art. 733 (Norme di tratto): "La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare".
In ragione di quanto precede, il ricorrente è stato colpito dalla sanzione del rimprovero che l'art. 1360 del T.U. cit., al primo comma, descrive come "una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo".
4.1 - Tanto premesso, giova rammentare che "Le determinazioni dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, in considerazione degli interessi pubblici tutelati. La valutazione del rilievo e della gravità dell'infrazione, unitamente al quantum e alla tipologia della sanzione, sono espressione di un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (cfr. Cons. Stato, sez. II 27 giugno 2022 n. 5261; id. 21 marzo 2022 n. 2001 e 16 marzo 2022 n. 1864; sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700; sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112). Il provvedimento disciplinare sfugge, quindi, ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1013)" - Consiglio di Stato, sez. II, sent. 6182/2022.
Con specifico riferimento al caso concreto, opina il Tribunale che l'atto impugnato resista alle censure agitate in ricorso, nella misura in cui ribadisce - seppure con una motivazione obiettivamente sintetica - la riconducibilità della condotta alle norme indicate nel provvedimento disciplinare e la congruità della sanzione inflitta.
4.2 - La decisione ultima dell'Amministrazione non si rivela né illogica né arbitraria, tenuto conto che:
- quanto ai fatti accertati, il ricorrente non ha nemmeno tentato di fornirne una diversa ricostruzione, ribadendo - per contro - di non ricordare quanto accaduto ed anzi di aver perso conoscenza (secondo quanto dallo stesso relazionato in data 20/7/17 - a-OMISSIS-);
- la condotta è ascrivibile - sotto un profilo obiettivo - alle infrazioni disciplinate dalle norme richiamate;
- gli illeciti disciplinari commessi ben avrebbero potuto essere annoverati tra "i comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 725, 732 e 733)" previsti al punto 16 dell'art. 751 TUOM che elenca i "comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore";
- risulta, a tal proposito, dal verbale della seduta della Commissione di disciplina in data 17/7/17, che i fatti di causa sono stati valutati anche alla luce della "situazione psicofisica certificata in cui versava il -OMISSIS- all'epoca dell'episodio contestato" - (all. G dep. Ministero 16/3/2018);
- la recidiva menzionata nel provvedimento disciplinare ad abundantiam, in collegamento al fatto che la precedente sanzione risultava sì già cancellata (in data 12.5.2017) all'atto dell'irrogazione di quella in esame (il 17.7.2017), e tuttavia essa risultava ancora ascritta al militare, al momento dell'inizio del nuovo procedimento disciplinare (in data 17.2.2017) rappresenta uno dei casi che può dar luogo alla sanzione del rimprovero, unitamente alla commissione di "lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio", quale è stata ritenuta quella in parola, avendo la Commissione espressamente escluso che la violazione fosse "rilevante" (cfr. all. G cit.).
4.3 - Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa alla durata del procedimento disciplinare, va precisato - in primis - che nessuna decadenza può ritenersi maturata in danno dell'Amministrazione per effetto del mero decorso del tempo, tenuto conto che "l'invocato art. 1398 del D.Lgs. n. 66 del 2010 si limita a disporre che il procedimento disciplinare debba essere instaurato senza ritardo, ancorando, in tal modo, l'esercizio di tale potestà al rispetto del principio di celerità nell'accertamento della condotta illecita, senza però vincolare il superiore gerarchico ad un termine perentorio" - ex multis, C.G.A.R.S. sent. 2/12/22 n. 1245.
Non va inoltre trascurato di considerare che il ricorrente formula una censura del tutto generica al riguardo, limitandosi a rimarcare che - a fronte di un e-OMISSIS- - la sanzione è stata inflitta solo il successivo 27 aprile, obliterando di evidenziare il concreto pregiudizio che il tempo trascorso avrebbe - se del caso - arrecato al suo diritto di difesa (pregiudizio non ravvisabile - peraltro - alla luce del fatto che il ricorrente ha relazionato sull'accaduto, nei limiti di quanto ricordato, pochi giorni dopo il fatto).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
5 - Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
25-03-2023 18:27
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