Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Contestato, ad un Ufficiale superiore dell'Esercito, il danno erariale per p...
Contestato, ad un Ufficiale superiore dell'Esercito, il danno erariale per pagamento indebito. Avrebbe pagato per l'Amministrazione militare, fatture, a fronte di prestazioni affidate a una officina convenzionata e riguardanti lavorazioni su automezzi dell'Esercito effettuate in maniera difforme dagli ordine di lavorazione emessi dall'Amministrazione militare. L'ufficiale aveva suboto un procedimento penale per i delitti di cui agli articoli 319, 640, 479 e 356 cod. pen. (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, truffa aggravata, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e frode in pubbliche forniture) perché, quale comandante, avrebbe garantito ai titolari dell'officina di non incorrere in conseguenze pregiudizievoli laddove gli stessi non avessero dato corretta esecuzione agli obblighi contrattuali, omettendo di sostituire i ricambi necessari alla riparazione dei veicoli, attestandone di contro la sostituzione, fittizia, con ricambi nuovi originali con ciò inducendo, tra l'altro, in errore i componenti della commissione di collaudo. Ilprocesso penale, tuttavia, si era concluso per prescrizione.
T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., (ud. 20/09/2023) 25-09-2023, n. 675

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Porqueddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luisa Armandi-OMISSIS- via Cugia, 14;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge-OMISSIS- via Dante 23/25;

per l'annullamento

- della nota M D -OMISSIS- REG-OMISSIS- datata 22.11.2017 con la quale il Polo di Mantenimento Pesante Sud ha comunicato la "conclusione del procedimento amministrativo" e ha trasmesso il decreto -OMISSIS- del 16.11.2017, notificato in data 18.12.2017, con il quale è stato disposto nei confronti del -OMISSIS- il pagamento in restituzione della somma di € 67.906,86;

- del decreto di nomina dell'ufficiale inquirente emesso dal direttore della Sezione -OMISSIS-, -OMISSIS- del 19.9.2016 e della relativa relazione conclusiva e della nota datata 7.6.2017, conosciute mediante accesso agli atti in data 2.2.2018;

- del decreto di nomina della commissione di inchiesta, emesso dal direttore del Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola, n. 187 del 23.6.2017 e della relativa relazione conclusiva, conosciuta mediante accesso agli atti in data 2.2.2018;

- del registro degli eventi dannosi e delle costituzioni in mora, ancorché non conosciuto, nella parte in cui è stato segnato l'evento attribuito al ricorrente di cui alla presente impugnativa;

- della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 datata 30.6.2017, -OMISSIS- REG-OMISSIS-, notificata il 4.7.2017, del presidente della commissione di inchiesta - Sezione -OMISSIS-;

- della lettera di costituzione in mora del direttore della Sezione -OMISSIS-, datata 13.5.2015, correlata al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., -OMISSIS-;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuti e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti;

visto il ricorso, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione della Difesa, con i relativi allegati;

vista la memoria del Ministero;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'art. 72-bis del c.p.a. e ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione in via immediata della controversia con sentenza in forma semplificata;

relatore nella camera di consiglio del 20.9.2023 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti l'avvocato Vanessa Porqueddu per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Annabella Risi per il Ministero;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.il ricorrente, attualmente in quiescenza ma, all'epoca della vicenda per cui è causa (2012 - 2017), ufficiale superiore di un Ente dell'Esercito con sede-OMISSIS- ha impugnato - eccependo in primo luogo la prescrizione della pretesa azionata in relazione al danno erariale dedotto con riferimento a condotte e a fatture antecedenti al quinquennio precedente alla comunicazione inviata al ricorrente medesimo in data 4.7.2017, e formulando quindi svariate censure, concernenti violazione di disposizioni dei dd.P.R. n. 90/2010 e n. 66/2010 e della L. n. 241 del 1990, ed eccesso di potere - gli atti e i provvedimenti relativi a una indagine amministrativa di accertamento di un danno erariale consistito nel pagamento indebito, da parte dell'Amministrazione militare, di fatture, a fronte di prestazioni affidate a una officina convenzionata della-OMISSIS- e riguardanti lavorazioni su automezzi dell'Esercito effettuate in maniera difforme dagli ordine di lavorazione emessi dall'Amministrazione militare. Nel 2013 la Procura della Repubblica di -OMISSIS- aveva iniziato una indagine penale nei confronti dell'ufficiale, in particolare per i delitti di cui agli articoli 319, 640, 479 e 356 cod. pen. (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, truffa aggravata, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e frode in pubbliche forniture) perché, quale comandante dell'-OMISSIS-, avrebbe garantito ai titolari dell'officina di non incorrere in conseguenze pregiudizievoli laddove gli stessi non avessero dato corretta esecuzione agli obblighi contrattuali, omettendo di sostituire i ricambi necessari alla riparazione dei veicoli, attestandone di contro la sostituzione, fittizia, con ricambi nuovi originali con ciò inducendo, tra l'altro, in errore i componenti della commissione di collaudo. Con sentenza -OMISSIS- dell'8.3.2022, il Tribunale di -OMISSIS- ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, del ricorrente, in ordine ai reati allo stesso ascritti, "in quanto estinti per il decorso del termine massimo di prescrizione";

come si è accennato sopra, il ricorso odierno si incentra, in particolare, sulla illegittima composizione della commissione di inchiesta e della precedente nomina dell'ufficiale inquirente; sull'andamento, asseritamente illegittimo, del procedimento amministrativo per l'accertamento della responsabilità amministrativo - patrimoniale dell'ufficiale, ad esempio in relazione al fatto che nessun parere tecnico è stato richiesto, e che l'accertamento della responsabilità e la quantificazione del danno sono stati effettuati dall'ufficiale inquirente prima, e dalla commissione di inchiesta poi senza l'ausilio di esperti nel settore specifico delle manutenzioni; più in generale con riguardo alla inosservanza del principio del giusto procedimento, del rispetto del contraddittorio e della istruttoria "condotta in maniera carente, inadeguata e insufficiente"; del superamento del termine dei 90 giorni di cui all'art. 2 della L. n. 241 del 1990 con riferimento al tempo intercorso tra la nomina della commissione inquirente (giugno del 2017) e la conclusione del procedimento amministrativo (novembre del 2017); sulla erroneità della quantificazione del danno;

l'Amministrazione della difesa si è costituita con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia rientrerebbe nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato evidenzia come il ricorso abbia a oggetto la impugnazione di atti connessi a una denuncia di danno erariale e che se, in fattispecie come quella in esame, si considerasse ammissibile un ricorso giurisdizionale amministrativo "ordinario", vale a dire proposto avanti al TAR, avverso atti quali quelli in epigrafe, si giungerebbe al risultato, inammissibile, di vedere due diversi giudici - il TAR e la Corte dei conti, quest'ultima nell'esercizio della giurisdizione di responsabilità per danno all'Erario - conoscere della stessa vicenda, spettando alla Procura contabile concludere le indagini e formulare le richieste del caso;

nella camera di consiglio del 28.3.2018 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di misure cautelari;

in vista della camera di consiglio del 20.9.2023, fissata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72-bis del c.p.a., il ricorrente ha depositato la citata sentenza del 2022 del giudice penale dichiarativa della prescrizione, e una nota del Ministero della difesa - D. G. Personale militare, del 27.9.2022, dalla quale emerge che l'Amministrazione ha definito la posizione disciplinare dell'ufficiale, da tempo in congedo, "senza sanzioni di stato";

nella c.c. del 20.9.2023 il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione;

2.il Collegio ritiene fondata e da accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del Ministero, rientrando, la fattispecie sulla quale verte il ricorso, nell'àmbito della giurisdizione della Corte dei conti, con riferimento specifico alla responsabilità per danni arrecati all'Erario da pubblici funzionari, nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. L. n. 20 del 1994 e D.Lgs. n. 174 del 2016);

dagli atti e documenti di causa emerge con nettezza come venga in questione una vicenda attinente all'accertamento di responsabilità amministrativo - patrimoniale relativa a personale militare, a nulla rilevando in contrario la circostanza che nel ricorso si segue principalmente una impostazione di carattere impugnatorio, basata sulla affermata non conformità a diritto di atti relativi, in primo luogo, alla richiesta di restituzione di circa 68.000 euro a titolo di danno erariale arrecato dall'ufficiale all'Amministrazione della difesa. Alla declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo - posto che, come rilevato, la cognizione della controversia rientra nell'àmbito della giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti - non è di ostacolo la circostanza che nel ricorso odierno si faccia questione essenzialmente in ordine alla non conformità a diritto di atti e provvedimenti - come visto, ad esempio, nomina e composizione della commissione di inchiesta amministrativa - astrattamente configurabili come aventi natura amministrativa;

ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione occorre, invece, avere riguardo alla controversia nel suo insieme, alla luce delle caratteristiche della medesima sì che in questo caso spetta alla Procura - e poi eventualmente al giudice della responsabilità amministrativa - conoscere di tutte le questioni sollevate senza che vi possano essere "frazionamenti" legati alla tipologia di atti contestati. Correttamente, infatti, l'Avvocatura dello Stato rimarca che se, in una fattispecie come quella in esame, fosse giudicato ammissibile un ricorso giurisdizionale amministrativo "ordinario", vale a dire proposto avanti al TAR, avverso atti quali quelli in epigrafe, si giungerebbe al risultato, non consentito, ostandovi il principio del divieto di frazionamento della tutela giurisdizionale, di vedere due diversi giudici - il TAR e la Corte dei conti, quest'ultima nell'esercizio della giurisdizione di responsabilità per danno all'Erario - conoscere della stessa vicenda, spettando alla Procura contabile concludere le indagini e formulare le richieste del caso;

in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la vicenda ricade, "ratione materiae", entro il campo di operatività delle attribuzioni della Corte dei conti, spettando alla stessa dirimere le controversie concernenti la responsabilità erariale, o la sua assenza;

nondimeno, la singolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese e dei compensi tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza