Discrezionalità tecnica del giudizio di inidoneità all'avanzamento per anzianità del militare
Consiglio di Stato sez. II, 21/04/2023, n.4042
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8064 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-resa
tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa
e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il Cons.
Stefano Filippini e udito l'avvocato Massimiliano Musio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1.-OMISSIS- -militare appartenente alla categoria "ispettori", nei cui ranghi riveste il grado di Maresciallo Maggiore dei Carabinieri- ha impugnato dinanzi al TAR per la Puglia, sezione di Lecce, il provvedimento con cui gli era stato comunicato il giudizio di non idoneità all'avanzamento straordinario nel grado di Luogotenente - aliquota 1.1.2020.
1.1. L'Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR ha rigettato il ricorso, giudicando infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'Amministrazione (in tema di incompetenza territoriale e di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati) ma respingendo nel merito gli assunti del ricorrente poiché il giudizio di inidoneità al particolare avanzamento per anzianità di cui si discute è caratterizzato da una amplissima discrezionalità tecnica e non richiede una motivazione particolarmente analitica ed approfondita, risolvendosi in una valutazione tipicamente discrezionale; nel caso di specie, l'atto impugnato dava conto dell'iter logico seguito dall'Amministrazione e degli elementi presi in considerazione; l'organo collegiale valutatore aveva considerato determinante, ai fini della formulazione del giudizio di "non idoneità", la gravità della condotta che aveva portato alla irrogazione della sanzione disciplinare di corpo a carico del Mar. -OMISSIS-, tale da rendere recessivi, in quella sede, i positivi giudizi caratteristici riportati dal militare nel periodo oggetto di valutazione.
3. Con il presente appello il -OMISSIS- ha articolato i motivi che possono riassumersi nei termini seguenti: eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza istruttoria, irragionevolezza manifesta, violazione e falsa applicazione circ. n. 900006-147/a1-1 del 28.4.2020; in sostanza ha riproposto le censure del primo grado, lamentando in particolare la sproporzione della valutazione di dirimenza negativa riservata alla modesta sanzione disciplinare (5 gg di consegna) rispetto ad una carriera con valutazioni protratte di eccellenza. L'appellante ha anche chiesto la sospensiva cautelare, rigettata però da questo Consiglio, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 12 ottobre 2021.
4. Le Amministrazioni appellate si sono costitute anche in questo grado, riproponendo le questioni dell'incompetenza territoriale e della mancata notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati in graduatoria; nel merito hanno contrastato l'appello, richiamando la discrezionalità valutativa, ricordando come, con la condanna disciplinare alla sanzione della "consegna", sono punite, ai sensi dell'art. 1361 del D.lgs. 66/2010 del C.O.M., le più gravi trasgressioni alle norme del servizio e della disciplina (non già le più lievi); a ciò è comunque conseguito un declassamento delle note caratteristiche (da "eccellente" a "superiore alla media" per il periodo dal 27 febbraio 2018 al 29 giugno 2018), mentre il provvedimento disciplinare è stato legittimamente e adeguatamente considerato, nell'ambito dell'insindacabile discrezionalità amministrativa, in sede valutativa.
5. L'appellante ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito sui motivi di gravame.
5.1. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.4.2023 .
Diritto
L'appello è infondato.
6. Il Collegio ritiene di tralasciare la disamina delle questioni preliminari riproposte dalla difesa erariale, apparendo l'appello comunque infondato nel merito.
6.1. Invero, come già adeguatamente affermato dal primo giudice, la costante giurisprudenza di questo Istituto ha affermato che il giudizio di inidoneità all'avanzamento per anzianità del militare è caratterizzato da una amplissima discrezionalità tecnica e non richiede una motivazione particolarmente analitica ed approfondita, risolvendosi in una valutazione tipicamente discrezionale (tra le tante, si vedano Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2639; Sez. IV, n. 8278 del 17 dicembre 2003); nella fattispecie, l'atto impugnato ha dato conto dell'iter logico seguito dall'Amministrazione e degli elementi presi in considerazione per addivenire al giudizio di inidoneità del ricorrente a svolgere le funzioni proprie del grado superiore, risultando pertanto privo di quei profili di illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, assenza o insufficienza della motivazione denunciati dall'appellante, tenuto anche conto che - secondo quanto sopra evidenziato - trattasi di atto connotato da amplissima discrezionalità tecnica; il provvedimento amministrativo impugnato evidenzia come l'organo collegiale (CO.VA.) abbia considerato determinante, ai fini della formulazione del giudizio di "non idoneità", la gravità della condotta che ha portato alla irrogazione della sanzione disciplinare di corpo a carico del Mar. -OMISSIS-, tale da rendere recessivi i positivi giudizi caratteristici, riportati dal militare nel periodo oggetto di valutazione.
6.2. Del resto, non è certamente illogica la valutazione in senso fortemente negativo della vicenda disciplinare di specie (esitata nella sanzione di corpo di 5 giorni di consegna e integrata dall'essere stato ritenuto responsabile di aver assunto atteggiamenti confidenziali con un soggetto controindicato durante un accertamento di polizia giudiziaria condotto a seguito di un evento criminoso avvenuto in data 1.1.2018), certamente capace di incidere sul prestigio, sulla credibilità istituzionale e sulla affidabilità del militare che aspira all'avanzamento di carriera. E dunque, se la motivazione addotta dall'Amministrazione si sottrae, come è nella specie, alle censure di manifesta irrazionalità o incongruità, non vi è spazio di sindacato giurisdizionale in relazione all'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nel valutare le proporzionate conseguenze, rispetto alla procedura di avanzamento di specie, dell'applicata sanzione e delle condotte che le diedero origine (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2639 ; id., 17 maggio 2012, n. 2850).
6.3. Né incide, rispetto alle considerazioni appena esposte, il rilievo dell'appellante secondo cui il -OMISSIS- ha ottenuto, con decorrenza 1.1.2021, l'avanzamento negatogli per l'annualità precedente; invero, non appare certo illogico o distonico, rispetto alla richiamata discrezionalità amministrativa, il riconoscere che criticità comportamentali o di carriera, già valutate e censurate nel passato, possano scolorare -e perdere così la capacità di offuscamento del profilo professionale- con il passare di un congruo lasso temporale e con il consolidarsi dei comportamenti resipiscenti già in precedenza positivamente apprezzati.
7. L'appello va dunque respinto per detti assorbenti profili.
8. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 APR. 2023.
27-05-2023 13:42
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