È configurabile concorso formale, e non assorbimento, tra il delitto di simulazione di infermità previsto dall'art. 159, comma 1, c.p.m.p. e quello di truffa militare di cui all'art. 234 c.p.m.p., commesso mediante la produzione di false certificazioni, non sussistendo identità tra le condotte tipiche, in quanto il primo si consuma con l'induzione in errore del Comando di appartenenza circa l'esistenza dell'infermità e il secondo con la successiva percezione della retribuzione corrisposta in conseguenza di tale induzione.
Cassazione penale sez. I, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 20/03/2023), n.11500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano - Presidente -
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -
Dott. APRILE Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
Dott. RUSSO Carmine - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.L., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE MILITARE d'APPELLO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
militare Dott. UFILUGELLI FRANCESCO, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito il difensore avvocato RIVELLO PIER PAOLO del foro di TORINO, in
difesa di P.L., che conclude riportandosi ai motivi di
ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha confermato la declaratoria di responsabilità di P.L., già Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, pronunciata dal Tribunale militare di Napoli con sentenza in data 14 maggio 2021, per i reati di simulazione d'infermità continuata e aggravata (art. 81 cpv. c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2, art. 159 c.p.m.p. - capo a) e truffa militare continuata e pluriaggravata (art. 81 cpv. c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2, art. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, - capo b), riducendo la pena a sei mesi di reclusione militare, con i doppi benefici.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra richiamati delitti commessi, mediante la produzione di certificazioni mediche materialmente o ideologicamente false atte a esonerarlo dal servizio per mezzo della simulazione d'infermità e a fargli fraudolentemente percepire la relativa retribuzione pur in mancanza di valida giustificazione per l'assenza, nei seguenti periodi: dal 29 al 30 aprile 2015 (certificazione medica in data 29 aprile 2015, riconosciuta materialmente falsa dal sanitario apparente sottoscrittore); dal 13 al 17 maggio 2015 (certificazione medica in data 13 maggio 2015, ritenuta ideologicamente falsa, perché dolosamente indotta, in considerazione dell'impossibilità, a causa della patologia diagnosticata, di effettuare il lungo viaggio dimostrato dalle indagini tecniche e documentali); dal 6 al 7 agosto 2015 (certificazione medica in data 6 agosto 2015, riconosciuta materialmente falsa dal sanitario apparente sottoscrittore); dal 29 al 30 agosto 2015 (certificazione medica in data 31 agosto 2015, riconosciuta materialmente falsa dal sanitario apparente sottoscrittore); dal 19 al 25 gennaio 2016 (certificazione medica in data 19 gennaio 2016, riconosciuta materialmente falsa dal sanitario apparente sottoscrittore).
2. Ricorre P.L., a mezzo del difensore avv. Riviello Pierpaolo, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando:
- la "assoluta medesimezza del fatto materiale costituente oggetto degli addebiti di cui ai capi a) e b) dell'imputazione", sicché "in virtù del principio di specialità, deve dunque ritenersi che il più grave reato di truffa militare... assorba nel caso in esame quello di simulazione di infermità" (primo motivo);
- la "assoluta carenza di elementi probatori atti a supportare la condanna per simulazione di infermità e di truffa militare in relazione al certificato medico del 13 maggio 2015. Illogicità della motivazione concernente la presunta colpevolezza dell'imputato in odine a detto episodio". In particolare, si censura che, pur in presenza del riconoscimento della genuinità del certificato medico da parte del curante (certificazione medica in data 13 maggio 2015), la Corte di secondo grado abbia ritenuto sufficienti a dimostrare la simulazione di infermità elementi che non dimostrano l'inesistenza della patologia, ma, semmai, soltanto l'assenza dall'abitazione per un viaggio affatto incompatibile con le condizioni di salute risultanti dalla richiamata certificazione (secondo motivo);
- la "assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa militare", poiché non è chiarito in cosa consistano il danno e il profitto a fronte della dimostrata esistenza della lombosciatalgia riportata in quattro certificati: del resto, con decreto n. 2931/2015, all'imputato è stata riconosciuta la "causa di servizio" proprio per tale patologia; nonché gli è stata concessa una licenza straordinaria per gravi motivi dall'infermeria militare in data 19 gennaio 2016 (terzo motivo);
- la "sovrapposizione e coincidenza" tra il reato di simulazione di infermità e quello di falso ex artt. 477 e 482 c.p., per il quale procede l'autorità giudiziaria ordinaria, concernente i certificati medici disconosciuti dal sanitario, con conseguente difetto di giurisdizione. Non e', come erroneamente ritiene la Corte di secondo grado, una questione di connessione, ma si tratta piuttosto della medesima condotta per la quale procede già il giudice ordinario (quarto motivo);
- l'"errore nel dispositivo laddove i giudici... non hanno provveduto a modificare l'originario capo di imputazione... che faceva ancora riferimento ad un ingiusto profitto... di almeno Euro 21.336,80, corrispondente all'importo complessivo degli emolumenti stipendiali relativi ai giorni di illecita assenza dal servizio", nonostante la condanna riguardi solo una parte dell'originaria contestazione (quinto motivo);
- l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. (quinto motivo).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che propone numerose censure inammissibili, è nel complesso infondato.
2. Sono infondati i motivi che deducono l'identità, la medesimezza delle condotte (id est: il bis in idem) o l'assorbimento (per specialità) tra il reato di simulazione di infermità e quello di truffa militare; nonché tra il primo reato e quello di falso materiale in certificato ex artt. 477 e 482 c.p., che sia stato eventualmente commesso da colui che ha realizzato il certificato medico falso per indurre in errore l'amministrazione militare di appartenenza sull'infermità.
2.1. La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata ad affermare che "ai fini della sussistenza del reato di simulazione di infermità, è sufficiente che il militare produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalescenza, non essendo anche richiesto che egli insceni i sintomi della patologia accusata" (Sez. 1, n. 6246 del 28/01/2009, De Capua, Rv. 242846).
La licenza di convalescenza, ottenuta "attraverso l'espediente della simulazione di infermità" integra, infatti, gli estremi del delitto di simulazione di infermità, ai sensi dell'art. 159 c.p.m.p., comma 1, prima previsione, come esattamente ritenuto dai giudici di primo grado.
Il reato prescinde, sotto il profilo oggettivo, dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri del servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 c.p.m.p. (Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000, Sisto, Rv. 217292).
Il reato, che si consuma quando l'autorità militare è indotta in errore, ossia nel momento in cui viene ritenuta la sussistenza dell'infermità simulata al quale seguirà, ma dopo la consumazione del reato, l'eventuale provvedimento richiesto dal soggetto attivo (Sez. U., n. 5 del 31/01/1987, Rv. 174998), è a forma libera (Sez. 6, n. 1496 del 7/10/1967, Tesi, Rv. 105940).
La giurisprudenza ha, in proposito, da tempo chiarito che "per la sussistenza del reato di simulazione di infermità previsto dall'art. 159 c.p.m.p. non si richiede necessariamente che la malattia simulata debba essere fatta valere verso i sanitari cui spetta la valutazione del lamentato malanno e la decisione definitiva, essendo sufficiente che la simulazione della malattia avvenga rispetto ai superiori del militare o altra autorità militare con modalità tali da indurli in errore" (Sez. 6, Tesi, cit.).
L'idoneità del mezzo adoperato sussiste ed il reato è perfetto ogni qual volta l'autorità militare o i superiori del militare abbiano disposto i conseguenti accertamenti o provvedimenti di competenza in merito al servizio.
Se, dunque, sono irrilevanti la modalità della condotta con la quale l'agente determina "l'induzione in errore del Comando di appartenenza" circa la sussistenza della dedotta infermità, nella previsione incriminatrice e', senz'altro, certamente sussumibile il comportamento del militare che, come nella specie, produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalescenza (Sez. 1, n. 16611 del 12/02/2001, Sorrentino, Rv. 218614; Sez. 1, Sisto, cit.).
Da ciò consegue che non vi è identità con gli elementi della fattispecie della truffa militare, eventualmente commessa mediante la produzione delle certificazioni false, poiché tale ultima condotta si consuma con la percezione della retribuzione determinata dall'induzione in errore (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, De Marco, Rv. 276665 - 02): evenienza successiva e diversa dall'induzione in errore circa l'infermità.
Del resto, "anche una dichiarazione menzognera può costituire raggiro e integrare, quindi, l'elemento materiale del reato di truffa militare quando sia stato lo strumento usato per ottenere indennità non dovute e abbia avuto l'effetto di trarre in inganno il soggetto passivo. E invero, in tema di truffa, l'inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile, in quanto esteriorizzato dall'agente" (Sez. 1, n. 3491 del 31/01/2000, Petrarca, Rv. 215516).
La palese diversa configurazione degli elementi costitutivi della fattispecie di simulazione di infermità e truffa militare determina la infondatezza della questione posta con il ricorso.
2.2. Ancora più palese è l'infondatezza del motivo che riguarda la "sovrapposizione e coincidenza" tra il reato di simulazione di infermità e quello di falso ex artt. 477 e 482 c.p.. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che "il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato" (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Arrneni, Rv. 272681), sicché risulta evidente la radicale differenza con il delitto di cui all'art. 159 c.p.m.p. che si consuma nel momento in cui viene ritenuta la sussistenza dell'infermità simulata.
3. Non e', invece, consentito, ed è comunque inammissibile perché generico, il secondo motivo di ricorso che riguarda la "assoluta carenza di elementi probatori atti a supportare la condanna per simulazione di infermità e di truffa militare in relazione al certificato medico del 13 maggio 2015" e il vizio della motivazione.
3.1. Va premesso che il ricorso non sviluppa alcuna censura, sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della responsabilità, in merito alla simulazione d'infermità e alla truffa militare per i periodi dal 29 al 30 aprile 2015; dal 6 al 7 agosto 2015; dal 29 al 30 agosto 2015; dal 19 al 25 gennaio 2016, sicché le conclusioni dei giudici di merito sono da considerarsi definitive per tali episodi.
3.2. Il motivo introduce una critica in fatto, peraltro generica, alle valutazioni compiute dal giudice di merito unicamente sull'infermità, certificata il 13 maggio 2015, che l'imputato ha dedotto ai superiori, utilizzando una certificazione medica attestante una patologia giudicata insussistente, in forza di una puntuale e logica motivazione che è oggetto di critiche assertive.
Il ricorso, infatti, non contesta specificamente gli elementi di fatto valutati dai giudici di merito, tra i quali spicca, per palese pregnanza, quello relativo all'orario in cui sarebbe stato rilasciato il certificato - ritenuto incompatibile con la effettiva visita medica -, che il ricorso non contesta.
Analoga forza probatoria è stata assegnata, con una ferrea logica che il ricorso non tenta neppure di scardinare, alla lampante considerazione che, in ragione della patologia riportata sul certificato, era impossibile percorrere il lungo viaggio in auto che risulta dimostrato dalle prove documentali e tecniche acquisite, del resto mai specificamente smentite dal ricorrente.
4. Parimenti inammissibile, perché formulato in termini generici e intrinsecamente contraddittori, è il motivo che deduce il vizio della motivazione sugli elementi costitutivi della truffa militare.
Non si comprende, in effetti, su quale parte della motivazione si appunti la doglianza, posto che gli elementi costitutivi della truffa, già ampiamente lumeggiati dal primo giudice, sono ulteriormente illustrati dal giudice di appello e, nei fatti, non sono specificamente contestati dal ricorrente.
5. Non è comprensibile, infine, il quinto motivo.
Si deduce l'errore nel dispositivo laddove i giudici... non hanno provveduto a modificare l'originario capo di imputazione... che faceva ancora riferimento ad un ingiusto profitto... di almeno Euro 21.336,80, corrispondente all'importo complessivo degli emolumenti stipendiali relativi ai giorni di illecita senza dal servizio", nonostante sia palese che, fin dal primo grado, la condanna riguardi solo quella parte dell'originaria contestazione che attiene ai cinque periodi di "malattia" di cui si è detto sopra.
Nessuna "modifica" dell'imputazione doveva essere effettuata dal giudice che ha assolto per le ulteriori condotte, risultando evidente che il profitto conseguito con la truffa è stato conseguentemente minore: in tale prospettiva, del resto, è stata determinata la sanzione.
6. Il sesto motivo di ricorso è infondato.6.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado" (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420).3.2. Nel caso di specie, infatti, il giudice di secondo grado ha fatto riferimento alla reiterazione delle condotte e alla gravità del fatto nonché alle condizioni dell'imputato che si recava a svolgere attività personali e di svago.
Il ricorso non e', pertanto, idoneo a vincere tali motivate argomentazioni che risultano, per la parte che qui interessa, giustificative della mancata applicazione della invocata causa di non punibilità, in forza di una motivazione implicita che fa riferimento agli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p..
7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2023
01-05-2023 09:16
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