Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Forze armate - Trasferimento d'ufficio - Caratteri distintivi....
Forze armate - Trasferimento d'ufficio - Caratteri distintivi.
Consiglio di Stato sez. II, 13/04/2023, n.3743


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
              in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)              
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 6422 del 2021, proposto da   
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano Aschero,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;             
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  in  persona  del  Ministro  pro   tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale   dello    Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;              
                           per la riforma                            
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
n.-OMISSIS-resa tra le parti, concernente l'accertamento del  diritto
a percepire l'indennità prevista dall'art. 1 l. 29 marzo 2001 n. 86; 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno  4  aprile  2023  il  Cons.
Carmelina Addesso;                                                   
Nessuno presente per le parti;                                       
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

Fatto
FATTO e DIRITTO

1. Il signor-OMISSIS- Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, chiede la riforma della sentenza del TAR Liguria n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso volto all'accertamento del diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 1 l. 29 marzo 2001 n. 86 in relazione a due trasferimenti consecutivi, il primo dalla sede di servizio di -OMISSIS- (SV) a quella di-OMISSIS- (SV) e il secondo dalla sede di servizio da-OMISSIS- (SV) a quella di -OMISSIS- (SV).

1.1 Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che entrambi i trasferimenti erano avvenuti a domanda dell'interessato -il quale aveva chiesto di essere trasferito senza oneri a carico dell'amministrazione- e che gli assunti difensivi in ordine all'asserita "pressione psicologica" esercitata dai superiori per indurlo al trasferimento erano rimasti senza concreto riscontro. Ad avviso del giudice di primo grado, i due trasferimenti erano avvenuti per soddisfare l'interesse dell'istante, non emergendo circostanze atte a rivelare in modo inequivoco la sussistenza di puntuali esigenze di interesse pubblico sottese alla movimentazione.

2. Con ricorso in appello il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza che, in violazione del principio di non contestazione, non avrebbe tenuto conto delle produzioni documentali versate in atti e non smentite dall'amministrazione, dalle quali emergeva che entrambi i trasferimenti erano avvenuti per esigenze di servizio e non per volontà dell'interessato. Quest'ultimo si sarebbe determinato a chiedere il trasferimento a-OMISSIS- soltanto per il timore di gravi ripercussioni personali e di condotte vessatorie minacciate dal Comandante -OMISSIS-; il trasferimento, inoltre, sarebbe stato finalizzato unicamente a soddisfare l'esigenza di servizio di coprire il posto vacante di comandante di Stazione. Anche il successivo trasferimento dalla sede di-OMISSIS- a quella di -OMISSIS- sarebbe avvenuto esclusivamente per esigenze di servizio, non potendo egli mantenere il comando della Stazione di-OMISSIS- poiché privo della qualifica minima di "superiore alla media"; tale mutamento di sede avrebbe, inoltre, precluso al militare la possibilità di assumere il Comando, anche in forma interinale, con conseguente demansionamento professionale.

3. Si è costituito il Ministero della difesa.

4. All'udienza del 4 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello è infondato.

6. Con tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza che avrebbe qualificato come "a domanda" e non "d'autorità" i due trasferimenti -dalla sede di -OMISSIS- a quella di-OMISSIS- e dalla sede di-OMISSIS- a quella di -OMISSIS--senza considerare che la natura di trasferimento d'ufficio, con conseguente diritto alla relativa indennità, emergeva chiaramente dalle circostanze evidenziate nel ricorso di primo grado e suffragate dalla documentazione versata in atti, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'amministrazione resistente.

6.1 Le censure non possono essere accolte.

6.2 Per costante orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il discrimine tra trasferimento d'autorità (o d'ufficio) e trasferimento a domanda del personale militare deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente, in quanto, mentre nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze.

Si è, pertanto, in presenza di un trasferimento d'ufficio ogniqualvolta il trasferimento ad una diversa sede di servizio sia teso prioritariamente a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, non assumendo rilievo a tal fine la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o l'indicazione di preferenze di sede da parte del personale interessato (Cons. Stato, sez. II 4 novembre 2022 n. 9681). La natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell'indennità non viene meno quando l'Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un'altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell'amministrazione che, per la miglior cura dell'interesse pubblico, decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione obbligando inderogabilmente il militare di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5125; 5 maggio 2021, n. 3499; sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029).

6.3 Sulla scorta di tali coordinate giurisprudenziali non può dubitarsi che i due trasferimenti in esame siano avvenuti entrambi a domanda e non d'autorità poiché, da un lato, l'appellante ha chiesto espressamente di essere trasferito "a domanda" e a "proprie spese" dalla stazione di -OMISSIS-a quella di-OMISSIS- (istanza sottoscritta dal ricorrente e datata 21 marzo 2006) e, successivamente, dalla stazione di-OMISSIS- a quella di -OMISSIS- quale addetto senza alloggio di servizio (istanza sottoscritta dal ricorrente e datata 14 settembre 2007) e, dall'altro lato, le esigenze di servizio su cui insiste l'appellante (rispettivamente, coprire il posto vacante di comandante di stazione e rimuovere dall'incarico di comando l'interessato in quanto sprovvisto dei necessari requisiti) rappresentano una mera finalità concorrente- non esclusiva né prevalente- atta solo a confermare la (necessaria) compatibilità del richiesto mutamento di sede con l'interesse dell'amministrazione.

6.4 Privi di concreto riscontro sono gli assunti difensivi in ordine all'assenza di un effettivo interesse al trasferimento in capo all'appellante che si sarebbe determinato a presentare la richiesta unicamente per le pressioni esercitate dal comandante di compagnia il quale avrebbe preteso "senza se e senza ma una bozza di domanda di trasferimento che avrebbe successivamente personalmente completato con l'indicazione delle motivazioni da inserire nell'istanza di trasferimento, impegnandosi a restituirla per essere ricopiata pedissequamente" (pag. 6 del ricorso in appello).

6.5 L'affermazione non trova riscontro nella documentazione versata in atti dallo stesso appellante, la quale dimostra unicamente la circostanza di fatto costituita dall'invio di mail e di fax, avente ad oggetto la bozza di istanza, tra l'indirizzo istituzionale della Stazione -OMISSIS-- a quella della Compagnia -OMISSIS-, del tutto insufficiente a provare la condotta vessatoria del superiore gerarchico e ad attribuire al medesimo, sul piano volontaristico, la esclusiva "paternità" della dichiarazione sottoscritta dal signor-OMISSIS-

6.6 Giova ribadire che dagli atti di causa emerge unicamente che il militare ha presentato all'amministrazione un'istanza da lui stesso sottoscritta con cui ha chiesto di essere trasferito a domanda alla sede di-OMISSIS- per diversificare le proprie esperienze professionali, sicché l'assunto difensivo secondo cui egli non avrebbe avuto alcun interesse al trasferimento (pag. 7 del ricorso in appello) rimane una semplice asserzione priva di rilievo poiché contrastante e contraddittoria rispetto a quanto all'epoca dichiarato.

6.7 A diverse conclusioni non conduce nemmeno il riferimento, contenuto nel parere favorevole a firma del comandante provinciale (doc. 14 produzione di primo grado ricorrente), all'imminente trasferimento dell'attuale comandante della Stazione di-OMISSIS-, trattandosi di una circostanza atta esclusivamente a motivare il parere positivo del superiore gerarchico al trasferimento e ad evidenziare la compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio, come sopra chiarito.

6.8 Quanto sopra deve essere ribadito anche con riferimento al successivo trasferimento dalla sede di-OMISSIS- a quella di -OMISSIS-, poiché- come correttamente osservato dal giudice di primo grado- seppure i superiori gerarchici avessero ipotizzato di trasferire d'ufficio il ricorrente, il trasferimento alla sede di -OMISSIS- è avvenuto su espressa domanda dell'interessato, mentre del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, è il generico riferimento a mansioni spiccatamente diverse che il Maresciallo avrebbe dovuto esercitare nella nuova sede e al demansionamento professionale discendente, in via meramente potenziale e ipotetica, dall'impossibilità di assumere in futuro l'incarico di comandante (per il quale, peraltro, difettava dei requisiti).

6.9 Si tratta di profili insufficienti ai fini della qualificazione del mutamento di sede come trasferimento d'autorità in contraddizione con la volontà manifestata dallo stesso appellante nell'istanza sottoscritta.

6.10 Le considerazioni sopra svolte smentiscono che il ricorrente abbia fornito la prova dei fatti affermati, sicché del tutto inconferente è il richiamato al principio di non contestazione poiché la divergenza tra quanto emergente dai documenti versati in atti- sia da parte del ricorrente che dell'amministrazione- e quanto sostenuto nel ricorso introduttivo imponeva un puntuale e rigoroso onere probatorio in ordine alla fondatezza di quanto sostenuto, onere probatorio nella specie non assolto dall'interessato.

7. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

8. Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Dario Simeoli, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APR. 2023.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza