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Sentenza

Il Tribunale di Benevento condanna la Repubblica Federale di Germania liquidando...
Il Tribunale di Benevento condanna la Repubblica Federale di Germania liquidando il danno in euro 259.105,00 da perdita del rapporto parentale, in favore dell'attrice alla quale le truppe naziste avevano ucciso il genitore con una azione feroce e disumana. L'esecuzione era avvenuta con l'ordine di rastrellare le zone occupate e compiere deportazioni di massa di persone prevalentemente di sesso maschile, dai 16 ai 65 anni, per destinarli ai lavori forzati nelle fabbriche belliche situate in Germania.
Tribunale Benevento Sez. I, Sent., 21/07/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1551 R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione all'udienza del 11 gennaio 2023, vertente

TRA

P.M.L. ((...)), rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dagli avv.ti Beatrice Rosaria Marrocco e Luigi Barbieri;

attrice

E

Repubblica Federale di Germania in persona dell'Ambasciatore p.t. in Italia;

convenuta contumace
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato P.M.L. conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, assumendo di essere la figlia superstite di P.M., nato a S.S.T. il (...) e ivi tragicamente deceduto il giorno 8 ottobre 1943.

L'attrice deduceva che la morte violenta del proprio genitore avvenne ad opera di una spietata, incomprensibile, feroce e disumana esecuzione da parte di militari tedeschi, appartenenti al Battaglione di Ricognizione della 26 P.D., agli ordini del Generale H.G.O.R.V.V.-S..

In citazione si deduceva che, successivamente all'annuncio pubblico dell'armistizio in data 8 settembre 1943 per la cessazione immediata delle ostilità con i belligeranti americani e inglesi, pervenendo di fatto alla conclusione del II conflitto mondiale, vi fu l'arretramento delle unità militari tedesche e che, durante tale fase, come documentato da fonti storiografiche, le popolazioni civili abbandonarono le proprie abitazioni che si trovavano sul percorso dell'esercito in ritirata, in quanto era diffusa la voce di requisizioni di viveri, bestiame, utensili, opere d'arte e ogni altro oggetto utile rimovibile da parte dei militari tedeschi.

Era dedotto che le forze armate naziste avevano ricevuto l'ordine di rastrellare le zone occupate e di compiere deportazioni di massa di persone prevalentemente di sesso maschile, dai 16 ai 65 anni, per destinarli ai lavori forzati nelle fabbriche belliche situate in Germania.

L'attrice asseriva che, in tale contesto, la propria famiglia si era rifugiata in una contrada distante pochi chilometri dall'abitazione di residenza, denominata T.D.M. nel territorio del Comune di Faicchio, ove erano momentaneamente stanziati altri nuclei familiari dei paesi limitrofi, sperando di sfuggire al rastrellamento e alle razzie dei drappelli tedeschi; che tuttavia accadde che M.P., padre di P.M.L., ritornò presso la propria abitazione nel tentativo di salvare dal saccheggio alcuni capi di bestiame e, in tale frangente, venne sorpreso dai militi tedeschi i quali lo uccisero con spietata efferatezza.

L'attrice si doleva che la casa venne data alle fiamme, con distruzione del mobilio, delle suppellettili e di altri beni, tra cui il corredo della giovane figlia M.L., già promessa sposa.

Il corpo privo di vita di P.M. fu abbandonato seminterrato nelle adiacenze della sua abitazione e fu localizzato successivamente dai familiari solo perché dal terreno fuoriusciva un avambraccio.

Si evidenziava che P.M. era un semplice cittadino, vestito con abiti borghesi, esonerato dal servizio militare per limiti di età ( anni 55) alla data dell'eccidio, non aveva partecipato ad azioni di guerra, non aveva collaborato con formazioni partigiane o angloamericane, non aveva esternato idee politiche antifasciste o antinaziste.

L'attrice evidenziava che all'epoca del drammatico episodio aveva 26 anni ed era la seconda di altri quattro fratelli, componenti il nucleo familiare; che il trauma subito aveva lasciato ferite psicologiche indelebili nell'animo della esponente; che la sua esistenza era stata irrimediabilmente sconvolta, con un processo degenerativo irreversibile sul piano psicologico per un latente stato di afflizione mai del tutto sopito; che il brusco sconvolgimento legato alla perdita improvvisa e inspiegabile del proprio genitore aveva provocato un'alterazione violenta e permanente nella psiche dell'istante, che si è ripercorso nell'arco della sua esistenza longeva; che la grave lesione psicologica inflitta alla esponente aveva provocato la modificazione del regolare andamento della vita, sia con riferimento alle singole attività realizzatrici della propria persona, sia in relazione alla dinamica delle relazioni familiari.

Tanto premesso P.M.L. conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Germania proponendo domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, sia iure proprio, sia iure hereditatis, cagionati dal plotone dell'esercito del III Reich, quantificati in Euro 1.137.577,20, oltre interessi e svalutazione monetaria.

L'atto di citazione era ritualmente notificato presso l'Ambasciata in Italia della Repubblica Federale di Germania a mezzo del servizio postale.

Il plico era rifiutato dal destinatario.

La convenuta non si costituiva in giudizio per cui con ordinanza del 2 marzo 2022 se ne dichiarava la contumacia.

Erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..

Erano escussi i testi indicati da parte attrice e all'udienza del 11 gennaio 2023 la causa era riservata in decisione.

In via preliminare si osserva che la notifica dell'atto d citazione effettuata presso l'ambasciata in Italia dello stato straniero convenuto è da ritenersi valida per cui il contraddittorio è stato regolarmente costituito atteso che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( Cassazione n. 2041/2010) "le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica".

Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato: "l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. (cfr. Cassazione civile n 20442/2020 pronunciata in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, "iure proprio" e "iure hereditatis", il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale).

L'attrice P.M.L. ha fornito prova della propria legittimazione attiva atteso che ha prodotto in giudizio il certificato della situazione di famiglia originaria di P.M. ( nato in S.S.T. in data (...)) così dimostrando di essere sua figlia.

Nel merito si osserva quanto segue.

Il fatto storico dell'uccisione di P.M. avvenuta nel corso di una rappresaglia nell'ottobre 1943 da parte di militari tedeschi è documentato dalle fonti storiche prodotte in giudizio ed è stato riferito dai testi escussi in giudizio.

L'attrice ha depositato estratti di pubblicazioni storiografiche che riportano la vicenda dell'eccidio di P.M., trucidato e sepolto dai tedeschi nel suo podere (vedi "L'occupazione tedesca nella Provincia di Benevento ( 8 settembre-28 ottobre 1943)" di A.Z..

L'attestato del Parroco di S. Salvatore Telesino prodotto in giudizio attesta la morte di P.M., fu P., in data 15 ottobre 1943. Nel documento si legge "ucciso da tedeschi presso la sua abitazione".

All'udienza del 14.11.2022 sono stati escussi due testi.

Il teste F.G. che ha vissuto in prima persona gli eventi per cui è causa ha confermato tutte le circostanze dedotte in giudizio, precisando :"Si è vero questo episodio è un fatto noto nel paese. Furono uccise molte persone dai militari tedeschi. Anche io sono stato ferito. Ciò è avvenuto nell'ottobre del 1943. I militari tedeschi non volevano che la gente camminasse nelle strade del paese e uccisero le persone che erano per strada anche se non si fermavano all'alt…". Il teste ha poi confermato che la famiglia P., venuta a conoscenza dell'avanzata dell'esercito tedesco (oramai diventato nemico dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943) aveva lasciato la propria abitazione e si era rifugiata in località T. M., dove erano "sfollate" anche altre famiglie. Ha poi aggiunto che M.P. ritornò presso la propria abitazione per salvare alcuni capi di bestiame e nel frangente fu passato per le armi; la sua abitazione fu incendiata insieme al mobilio, alle suppellettili e al corredo della figlia M.L.. P.M. fu ritrovato nelle adiacenze della casa e localizzato perché dal terreno fuoriusciva un avambraccio.

Il teste I.P. che ha confermato le circostanze dedotte dall'attrice nella memoria istruttoria ha precisato:" questo era un fatto noto nella comunità di S. Salvatore Telesino perché questa uccisione ha sconvolto i cittadini perché mio nonno era una persona conosciuta in paese ed estremamente buona.". "La casa di mio nonno era stata occupata dai militari tedeschi i quali dopo la razzia ne fecero la sede del comando delle truppe stanziate in zona….la sorella di mia madre, di nome Teresa e il fratello di mia madre di nome S. videro il braccio di mio nonno semisepolto in un vigneto adiacente la loro abitazione".

Il teste I. ha altresì confermato che in quello stesso frangente in paese "furono deportate tutte persone di sesso maschile dai 16 ai 65 anni".

Alla luce di tali elementi il fatto storico è provato.

L'uccisione del civile P.M. integra gli estremi di un illecito doloso, trattandosi di crimine di guerra e contro l'umanità.

In tal senso si esprime l'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, il quale annovera, tra i crimini di guerra, ai sensi della lett. b), "l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare". Parimenti rientrano tra i crimini contro l'umanità, ai sensi della lett. c), "l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse in seguito di qualunque delitto che rientri nella competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto".

Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come infrazione grave "l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari".

L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17.07.1998 e ratificato dall'Italia con L. 12 luglio 1999, n. 232.

E' pacifica l'applicabilità di tali disposizioni ai fatti posti in essere precedentemente alla loro entrata in vigore, trattandosi di principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili prima ed a prescindere dalla loro formalizzazione nei richiamati trattati. In tal senso si esprime l'art. 7, comma 2, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, statuendo che il principio nulla poena sine lege "non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" (Cass. 15107/2016; così Tribunale di Sulmona, 2 novembre 2017).

La responsabilità della condotta antigiuridica sopra descritta deve essere ascritta al T.R., trattandosi di crimine commesso da componenti di un reparto stabilmente ed organicamente inserito tra le forze armate tedesche (cfr. Cass. 22585/2013, secondo cui può essere spiegata azione civile per il risarcimento del danno nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'altrui fatto in virtù di un rapporto organico o di dipendenza, anche se difetta la precisa identificazione della persona fisica autrice del reato).

Accertata la responsabilità aquiliana della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorre procedere alla disamina dei danni risarcibili.

L'attrice, figlia di P.M., ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, iure hereditatis e iure proprio.

In ordine alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, con particolare riferimento al danno tanatologico e al danno catastrofale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.( Cassazione civile ordinanza n. 21837/2019)

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che alcun risarcimento del c.d danno catastrofale debba essere riconosciuto in quanto tale voce di danno è stata genericamente indicata, senza alcuna allegazione e prova che la vittima P.M. abbia avvertito consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine e sia stato dunque in lucida agonia.

Né vi è prova del danno biologico terminale in quanto non è stato né allegato né provato che P.M. non sia morto sul colpo, bensì, prima ferito, e poi deceduto e che tra le lesioni provocategli e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo.

Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente, invece, il danno morale da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto.

Ed invero, tale danno trova fondamento nella intangibilità degli affetti che derivano dal vincolo di parentela, e che costituisce un danno cd. presuntivo, e dunque non in re ipsa (cfr. da ultimo, Cass. terza sezione civile, n. 25541 del 2 febbraio 2022, depositata il 30 agosto 2022). Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, con il riconoscimento del danno da perdita parentale si intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, di estendere la sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. in questi termini anche Cass. terza sezione civile n. 28989 dell'11/11/2019).

Ed allora, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. terza sezione civile, n. 11212 del 24.4.2019).

Va allora riconosciuto il danno parentale in favore di P.M.L., figlia del defunto P.M.

Tale danno deve essere liquidato alla stregua dei criteri individuati dalle Tabelle di Milano, aggiornate all'anno 2022 sui quali si tornerà in seguito.

Già avvertivano le note cd. "sentenze gemelle" del 2003 ( n. 8827 e n. 8828 dell'anno 2003) che "il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno moralesoggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost.".

Anche nelle successive cd. "sentenze San Martino" del 2008 le Sezioni Unite della Cassazione affermavano: "la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)".

Giova premettere che, con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale ( Cassazione civile n. 28989/2019).

Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue.

In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "quale fattispecie,l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale,l'art. 1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa" (così Cassazione n. 10579/2021 e n. 28990/2019)

Dovendo procedere alla liquidazione del danno il Tribunale si riporta ai criteri di liquidazione del danno dettati recentemente dalle nuove tabelle elaborate dal "Gruppo danno alla persona" dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall'intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti - Edizione 2022".

In particolare, "Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione." (cfr. Cassazione civile sez. III - 16/12/2022, n. 37009).

Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente "tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale"( Cassazione n. 11689/2022)). Come già scritto anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: "Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa; come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità".

I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021 sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi: corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Per distribuire i punti tra le dette circostanze il G.D. alla persona dell'Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei "casi", confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.

In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2022) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato "valore punto" (pari ad Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.

Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza ( cfr Cassazione n. 25164/2020) l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.

Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.

Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.

Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.

Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri ("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

- frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),

- condivisione delle festività/ricorrenze,

- condivisione di vacanze,

- condivisione attività lavorativa/hobby/sport,

- attività di assistenza sanitaria/domestica,

- agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,

- altri casi.

Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.

E dunque, nella fattispecie concreta, potranno agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2022, tenendo conto che la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di perdita della figura paterna, atteso che la perdita di un genitore costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente.

Ebbene, in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere in favore dell'attrice P.M.L., figli della vittima P.M., i seguenti punti:

- punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria: 55 anni alla data del decesso (lett. "A" della Tabella);

- punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria: l'attrice aveva 26 anni alla data del decesso del padre (lett. "B" della Tabella);

- punti 16 in considerazione della convivenza presunta dell'attrice con il defunto considerato che P.M.L. non era ancora coniugata (lett. "C" della Tabella);

- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di altri 3 familiari supersititi ( la madre e i due fratelli M.T. e Salvatore-lett. "D" della Tabella);

- punti 10 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che sulla base di presunzioni caratterizzava il rapporto figlia-padre considerate, in ragione delle abitudini di vita dell'epoca, la frequentazione giornaliera e la condivisione presuntiva delle festività e ricorrenze (lett. "E" della Tabella);

- per un totale quindi di punti 77, pari ad Euro 259.105,00 (77 punti x Euro 3.365,00).

Sull'importo liquidato di Euro 259.105,00 a titolo di danno non patrimoniale sono dovuti gli interessi legali calcolati, conformemente a quanto più volte affermato dalla Cassazione a far data dalla sentenza a S.U. n. 1712/1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulle somme esprimenti il danno all'epoca dell'evento e via via rivalutate anno per anno, allo scopo di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutala fin dal giorno del fatto lesivo. Detti interessi, quindi, andranno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella ottenuta con la devalutazione della somma di Euro 259.105,00 alla data del fatto illecito ( 15.10.1943), via via annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dalla data del 15.10.1943 a quella della presente decisione.

Dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, con riduzione del compenso tabellare per la fase di trattazione/ istruttoria e per la fase decisoria considerato che il giudizio è contumaciale..

Posto che l'attrice è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento n. 158 del 27/3/2021, la parte convenuta soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato Italiano ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da P.M.L. nei confronti della Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato p.t. in Italia, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

accoglie parzialmente la domanda avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore di P.M.L. dell'importo di Euro 259.105,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito e via via rivalutata, come precisato in motivazione;

condanna la convenuta al pagamento in favore dello Stato Italiano delle spese processuali liquidate in Euro 1713,00 per esborsi ed Euro 9.144,00 per compenso di avvocato, di cui Euro 2552,00 per la fase di studio, Euro 1628,00 per la fase introduttiva, Euro 2837,50 per la fase istruttoria ed Euro 2126,50 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Benevento, il 17 luglio 2023.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2023.
Avv. Antonino Sugamele

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