Inflitta ad un finanziere la sanzione della perdita del grado per rimozione.L'incolpato era stato posto agli arresti domiciliari perchè accusato di essersi appropriato di borse, cinture e altra merce sottoposta a sequestro, senza redazione del relativo verbale, presso uno stabilimento balneare durante il servizio di contrasto dell'abusivismo commerciale svolto assieme ad altri colleghi. Il Tar annulla la sanzione.
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., (ud. 19/07/2023) 07-08-2023, n. 528
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia Finanza Comando Interregionale Italia Centrosettentrionale Firenze, Guardia di Finanza Comando Regionale Marche Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento del Comando n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 04.09.2014 data di applicazione della sospensione precauzionale dall'impiego a titolo obbligatorio;
di tutti gli atti, anche non noti, presupposti, connessi consequenziali rispetto
all'adozione del provvedimento finale e facenti parte del fascicolo del procedimento
- di tutti gli atti, anche non noti, presupposti, connessi consequenziali rispetto all'adozione del provvedimento finale e facenti parte del fascicolo del procedimento amministrativo sanzionatorio esitato nel provvedimento oggetto di impugnazione, se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia Finanza Comando Interregionale Italia Centrosettentrionale Firenze e di Guardia di Finanza Comando Regionale Marche Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il mezzo di gravame all'esame del Collegio, notificato il 21 dicembre 2022 e depositato il 10 gennaio 2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe dettagliato, con cui gli stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Premettere il ricorrente che il -OMISSIS- il medesimo era stato sospeso precauzionalmente dall'impiego a titolo obbligatorio, con determina del Comandante provinciale di Ascoli Piceno, a causa dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine a fatti di rilevanza penale addebitati e aventi ad oggetto l'appropriazione di borse, cinture e altra merce sottoposta a sequestro, senza redazione del relativo verbale, presso uno stabilimento balneare in località L. di F., durante il servizio di contrasto dell'abusivismo commerciale svolto assieme ad altri colleghi.
In data 11 marzo 2015 il Comandante Interregionale dell'Italia centro settentrionale ha sospeso precauzionalmente dall'impiego a titolo facoltativo il militare con decorrenza dal 27 gennaio 2015, a seguito dell'esercizio nei riguardi del medesimo dell'azione penale.
Il 23 novembre 2017, a seguito di intervenuta condanna emessa dal Tribunale penale di Fermo, il Comandante provinciale di Ascoli Piceno ha adottato la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo obbligatorio con decorrenza dal -OMISSIS-, data della sentenza.
Il 21 febbraio 2020, la disposta sospensione a titolo obbligatorio è stata commutata in facoltativa ai sensi dell'art. 919 comma 3 del Codice dell'ordinamento militare, in prosecuzione della sospensione precauzionale già adottata l'11 marzo 2015, con decorrenza 27 gennaio 2015.
Quanto alla vicenda penale, secondo quanto riferito dal ricorrente, il Tribunale di Fermo, come detto il -OMISSIS-, in relazione ai fatti di rilievo penale sopra sintetizzati, relativamente a due capi di imputazione (rubricati "A" e "H"), ha condannato il -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 314 c.p., con vincolo di continuazione, alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, senza accordare le attenuanti generiche.
La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado; la Corte di Cassazione, in data -OMISSIS-, relativamente a uno dei due capi di imputazione oggetto di condanna, ha annullato la sentenza emessa in appello e ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello di Perugia per il nuovo giudizio e la eventuale rideterminazione della pena.
In maggior dettaglio, occorre porre in evidenza che emerge dai provvedimenti giudiziari penali citati e versati in atti, che il ricorrente è stato condannato in primo e secondo grado per il capo A) di imputazione, originariamente qualificato come concussione e riqualificato in peculato, in continuazione con il reato ab origine contestato di peculato di cui al capo H), con assoluzione per tutti gli altri capi di imputazione. Emerge, altresì, che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello, limitatamente al capo A), con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per il nuovo giudizio sul punto e per la eventuale rideterminazione della pena.
Riferisce il ricorrente che il dispositivo della sentenza della Suprema Corte è stato acquisito dall'Amministrazione il 15 febbraio 2022 e che il -OMISSIS- il Comandante Regionale della Guardia di Finanza delle Marche ha ordinato un'inchiesta formale nei suoi riguardi in relazione ai fatti contestati in sede penale.
Con rapporto finale del -OMISSIS- l'Ufficiale Inquirente, nominato con il sopra citato ordine di inchiesta formale, ha ritenuto provati gli addebiti ascritti e ha proposto l'irrogazione della sanzione disciplinare di stato di tre mesi di sospensione dall'impiego ex art. 1357 comma 1) lett. a) del c.o.m.
Il -OMISSIS-, il Comandante regionale delle Marche, visti gli atti dell'inchiesta formale, ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'Ufficiale Inquirente e ha, quindi, adottato la determinazione -OMISSIS-, con cui ha deferito il militare al giudizio di una Commissione di Disciplina. Questa il -OMISSIS- ha, poi, emesso nei riguardi del ricorrente il verdetto di non meritevolezza alla conservare il grado.
Il Comandante Interregionale ha, quindi, disatteso le conclusioni dell'Inquirente, ratificando, di contro, il verdetto finale della Commissione di Disciplina con conseguente adozione della determinazione oggi avversata. Contro cui sono mossi i seguenti motivi di censura.
Primo motivo di ricorso. Violazione di Legge ovvero violazione degli articoli 1370, 1376, 1377, del Codice dell'ordinamento militare: omessa contestazione degli addebiti, mancato avvio del
procedimento disciplinare di stato. Violazione del diritto di difesa a causa di omessa contestazione di addebito validamente formulata.
Si afferma nel motivo che l'ordine di inchiesta formale del -OMISSIS-, diramato dal Comando Regionale Marche, non è confluito in un formale atto di contestazione degli addebiti, ciò che avrebbe violato gli articoli del c.o.m. citati.
Secondo motivo di ricorso. Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 1392 del Codice dell'ordinamento militare in combinato disposto con l'art. 1393 1 e 4 comma seconda parte del medesimo Codice. Violazione del principio del ne bis in idem nonché violazione dei principi di efficienza e di buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 1392 c.o.m. connessa ad eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti. Violazione di legge ovvero violazione dell'art. 3 e s.s. della L. n. 241 del 1990 e s.m.i.
Si afferma che nel caso all'esame, l'Amministrazione avrebbe agito in sede disciplinare nei riguardi
del ricorrente, a seguito di giudizio penale. Tale scelta sarebbe risalente al -OMISSIS-, allorquando il Comandante Regionale della Guardia di Finanza delle Marche ha emesso nei confronti del militare l'ordine di inchiesta formale n. -OMISSIS-, seguito dall'atto di contestuale sospensione (atto -OMISSIS-) del procedimento disciplinare di stato, sul presupposto che sui medesimi fatti oggetto di scrutinio disciplinare fosse pendente un procedimento penale.
Si dice, poi, che il procedimento disciplinare aperto (e poi sospeso) in data -OMISSIS- non sarebbe naturalmente confluito nell'iter disciplinare di cui all'ordine diramato dal Comando Regionale il -OMISSIS-, ma sarebbe rimasto sospeso.
Allo stato degli atti risulterebbe, dunque, la contemporanea presenza, in ordine al medesimo fatto contestato al ricorrente, di due procedimenti disciplinari, con violazione del principio del "ne bis in idem" nonché l'inosservanza dell'art. 1393 comma 4 del c.o.m.
Si critica, dunque, l'omessa riapertura del procedimento disciplinare nel termine perentorio di 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza che ha definito il giudizio penale.
Si afferma, poi, che l'art. 1392 comma 1 del c.o.m. dispone che "il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale (salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, n.d.a.) deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile che lo ha concluso".
Si deduce, inoltre, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il procedimento disciplinare deve essere instaurato o riaperto, ai sensi degli artt. 1392, co. 3, e 1393, co. 4, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza, integrale e certa, della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione.
Si dice anche che, a fini disciplinari, l'amministrazione deve ricevere dalla cancelleria del giudice penale la sentenza integrale, non già il solo dispositivo.
Si conclude affermando che la Corte d'Appello di Perugia non ha ancora fissato l'udienza di discussione, e dunque non è possibile, nell'attualità, ritenere definita la complessa vicenda che
vede coinvolto il militare, viepiù che non è da escludere a priori che il Giudice di secondo grado investito dalla Suprema Corte, valutati gli atti, possa giungere ad una diversa conclusione, più favorevole sotto l'aspetto della pena.
Terzo motivo di ricorso. Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., motivazione contraddittoria, illogica, rispetto alle conclusioni dell'Ufficiale Inquirente. Eccesso di potere per azione di comando delegittimata. Eccesso di potere per travisamento del fatto e per errore di valutazione. Ingiustizia manifesta.
Si dice che le conclusioni dell'Ufficiale Inquirente basate sul grado rivestito dal ricorrente ("un'attenta valutazione connessa al grado rivestito dal militare che ha quale risvolto, in qualità di Appuntato scelto della Guardia di Finanza, l'integrazione della sola qualifica di agente e non di ufficiale di Polizia giudiziaria, tributaria ovvero di Pubblica Sicurezza, e la conseguente valutazione che, sotto il profilo disciplinare, va orientata tenendo conto della relativa inosservanza dei doveri connessi al precipuo status che, seppur grave sotto il profilo disciplinare, va mitigata dalla posizione attualmente ricoperta, essendo il soggetto inquadrato tra i gradi più bassi della scala gerarchica, che non comprendono di massima mansioni di coordinamento, ma prettamente gregarie e di esecuzione del servizio. Per cui risulterebbe svilita la sanzione della rimozione ovvero altra misura espulsiva seppur astrattamente irrogabile, propendendo verso la possibile irrogazione di sanzioni disciplinari di tipo sospensivo") e sulla concorrente vicenda penale che ha interessato il Finanziere che era in servizio all'epoca dei fatti con il ricorrente (conclusasi con l'assoluzione dal reato contestato di falsa testimonianza, che, si dice, avrebbe fatto emergere alcune discrasie nella ricostruzione dei fatti effettuata dall'Autorità giudiziaria) non sarebbero state specificamente contrastate, comportando illegittimità nella determinazione gravata per, in sostanza, difetto di motivazione.
Quarto motivo di ricorso. Violazione dell'art. 867 del Codice dell'Ordinamento Militare.
Si dice che gli effetti giuridici della perdita del grado non potrebbero decorrere dal -OMISSIS-, data dell'adozione nei riguardi del ricorrente della sospensione precauzionale dall'impiego a titolo obbligatorio conseguente all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, bensì dovrebbero farlo o dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, ai sensi del comma 3 dell'art. 867 c.o.m., oppure dalla data di adozione del provvedimento sanzionatorio.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare.
Il 17 gennaio 2023 si sono costituiti il Ministero per Economia e Finanza e i Comandi Interregionale e Regionale della Guardia di Finanza, difendendosi con memorie e documenti.
All'udienza in camera di consiglio del 22 febbraio 2023 fissata per la trattazione della domanda di sospensiva, il ricorso è stato rinviato per la trattazione del merito all'udienza del 19 luglio 2023.
All'esito di quest'ultima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Va accolto il secondo motivo di ricorso, posto che l'Amministrazione resistente ha riavviato il procedimento disciplinare in violazione del principio di diritto stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del -OMISSIS-, ribadito da ultimo con le sentenze della Seconda Sezione n. 596 del 17 gennaio 2023, n. 3979 del 19 aprile 2023, n. 6410 del 30 giugno 2023, secondo cui il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza o del decreto di archiviazione che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione. Inoltre, la conoscenza della sentenza irrevocabile e conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge.
Nella specie, secondo allegazioni non contestate, il procedimento disciplinare sarebbe stato riavviato sulla base del solo dispositivo della sentenza di Cassazione, senza ricezione di formale attestazione di irrevocabilità della pronuncia, mentre, soprattutto, emerge per tabulas che il processo penale a carico del ricorrente non è stato definito da sentenza irrevocabile, avendo la Corte di Cassazione annullato con rinvio la sentenza di appello, non assumendo rilievo il fatto che ciò sia avvenuto per un solo capo di imputazione, posto che non può certo dirsi definitivamente conclusa una vicenda giudiziaria penale, se manca, come manca ancora in questo caso, ciò che maggiormente caratterizza tale branca del diritto, ossia la sanzione penale definiva.
Non è condivisibile la tesi della difesa di parte resistente, secondo la quale il principio posto dalla suddetta sentenza dell'Adunanza plenaria non verrebbe in rilievo poiché l'indagine formale sarebbe stata avviata prima di tale arresto giurisprudenziale, posto che per il principio tempus regit actum essendo l'atto gravato stato emanato il 20 ottobre 2022, lo stesso doveva tenere nel debito conto quanto già statuito dal ridetto alto plesso giurisdizionale amministrativo.
L'accoglimento di tale critica contenuta nel secondo motivo di ricorso, determina l'accoglimento del mezzo di gravame.
Sono, invece, infondate le ulteriori censure contenute nel secondo motivo, dirette a sostenere la contemporanea esistenza di due procedimenti disciplinari. Infatti, come parte ricorrente stessa riconosce, il -OMISSIS-, non vi è stato l'invio di una nuova formale contestazione, sull'evidente rilievo che i fatti sottostanti la vicenda, penale e disciplinare, sono sempre gli stessi. Mentre la nuova inchiesta formale è stata motivata semplicemente dalla necessità di accertare e verificare le sopravvenienze giurisdizionali penali.
Sono, parimenti, infondati gli ulteriori motivi di diritto del ricorso.
Il primo è infondato perché nel caso di specie si è al cospetto di un procedimento disciplinare correttamente istaurato e sospeso il -OMISSIS-, come del resto conferma parte ricorrente nello sviluppo delle argomentazioni relative al secondo motivo di ricorso.
Il terzo appare infondato perché la motivazione dell'atto gravato esplicita le ragioni del perché non è stata condivisa la conclusione dell'Ufficiale Inquirente e, viceversa, è stata fatta propria quella della Commissione di disciplina.
Il quarto motivo di ricorso è infondato perché nella fattispecie risulta applicabile l'art. 867, co. 5, del Codice dell'ordinamento militare, secondo cui la perdita del grado decorre a fini giuridici dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, avvenuta, per la pendenza di procedimento penale, il -OMISSIS-. Non risultano, quindi applicabili né il comma 3 di tale articolo (perché la perdita del grado non è nella specie collegata a sentenza), né il comma 6 (perché la decorrenza dalla data dell'atto che dispone la perdita del grado è ipotesi residuale, applicabile "per tutti gli altri casi" ed essendo in questo caso applicabile il ridetto comma 5, per la pendenza di procedimento penale, l'ipotesi residuale non viene in rilievo).
In definitiva, per le ragioni esposte in motivazione, vista la fondatezza parziale del secondo motivo di ricorso, di per sé, comunque, sufficiente a causare l'accoglimento del mezzo di gravame, il provvedimento impugnato va annullato.
Vi sono sufficienti ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione e per l'effetto annulla l'impugnato atto del Comandante interregionale dell'Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
23-08-2023 02:22
Richiedi una Consulenza