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Sentenza

L'agevolazione tributaria che limita la tassabilità al cinquanta per cento s...
L'agevolazione tributaria che limita la tassabilità al cinquanta per cento si applica solo all'indennità di volo erogata al personale in servizio
Cassazione civile sez. trib., 06/03/2023, (ud. 25/01/2023, dep. 06/03/2023), n.6680
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                     SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE                       
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. CIRILLO           Ettore                   -  Presidente   -   
Dott. CRUCITTI          Roberta                  -  Consigliere  -   
Dott. CATALDI           Michele                  -  Consigliere  -   
Dott. DE ROSA           Maria                    -  Consigliere  -   
Dott. CRIVELLI          Alberto             -  rel. Consigliere  -   
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso iscritto al n. 4610-2020 R.G. proposto da: 
                 P.P.C., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo 
Prosperi Mangili, elettivamente domiciliati in Roma, via G. B. Vico, 
1 il tutto come da procura in calce al ricorso; 
- ricorrente - 
contro 
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, 
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, 
e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
- controricorrente - 
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, n. 3658/6/19, 
depositata il 19 giugno 2019. 
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 
gennaio 2023 dal consigliere Alberto Crivelli. 
Si dà atto che il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il 
rigetto del ricorso. 
                 

Fatto

1. P.P.C. ricorreva avverso il diniego opposto dall"Agenzia delle Entrate al rimborso determinato dalla sottoposizione del trattamento pensionistico a tassazione integrale, anziché riconoscere allo stesso il beneficio, consistente nella sottoposizione a tassazione dell'indennità di volo, applicata ai piloti in servizio, del solo cinquanta per cento della stessa. Tanto derivava dall'applicazione dell'art. 51, comma 6, TUIR. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l'indennità in oggetto manteneva la sua autonomia e quindi non rientrava a far parte della base retributiva per il calcolo pensionistico. L'Agenzia proponeva gravame alla CTR, che accoglieva lo stesso, riconducendo l'applicazione del beneficio solo con riferimento alla effettiva prestazione del servizio.

2. Il ricorrente propone quindi ricorso in cassazione affidato a un motivo. L'agenzia si è costituita per resistere all'impugnativa.

A seguito di proposta ex art. 380-bis, c.p.c., il ricorrente depositava memoria. Con ordinanza interlocutoria 22 febbraio 2022, la causa era rimessa alla pubblica udienza di questa sezione. In data 17 gennaio 2023 il ricorrente depositava memoria illustrativa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 49 e 51, comma 6, TUIR, in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c..

Lamenta infatti il ricorrente che la CTR abbia basato la propria decisione sul mero richiamo di precedenti giurisprudenziali, senza considerare quindi che l'indennità in parola e', dall'art. 907, c.n., ricollegata alla mera qualifica di personale di volo, comunque dovuta anche nei periodi in cui il rapporto di lavoro si interrompe. Non può dunque confondersi tale indennità con quella di aeronavigazione prevista dalla l. 23 marzo 1978, n. 83, art. 5, propria del personale militare e oggetto dei precedenti giurisprudenziali richiamati, che infatti trae origine dal rapporto organico e presuppone che i beneficiari siano "effettivamente impiegati in volo", cioè "siano in attività di volo", come si esprime la l. 17 dicembre 1953, n. 953, art. 1.

Tale differenza di trattamento va ricollegata al fatto che per il personale militare l'attività di volo è saltuaria, e quindi è consentito il recupero psico-fisico del pilota, laddove nel caso del pilota civile si tratta di attività continuativa, che in base alla vigente legislazione può giungere fino alle due ore giornaliere medie.

Inoltre, i piloti civili sono esclusi sia dal beneficio dell'equo indennizzo che dalla tutela sugli infortuni sul lavoro, ma fruiscono della minor tutela prevista dall'art. 935, c.n..

Da tutto quanto precede discende che il beneficio di cui all'art. 51, TUIR, nel caso dei piloti civili, dev'essere riferito anche al periodo successivo all'attività di servizio.

1.1. Il motivo è infondato.

Seppur sia vero che in gran parte i precedenti di questa Corte in tema di tassabilità integrale anche dell'indennità di volo non ricollegata all'attuale servizio (Cass. 28/06/2013, n. 16319; Cass. 21/12/2015, n. 25642; Cass. 20/09/2017, n. 21885; Cass. 21/03/2018, n. 7006) sono riferiti al personale militare, va rilevato che la disposizione della cui asserita violazione si tratta, cioè l'art. 51, comma 6, TUIR, in realtà fa espresso riferimento a qualsiasi sorta di indennità di volo laddove statuisce il regime fiscale privilegiato, tra l'altro, alle "indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo", e la disposizione, appunto in quanto prevede una deroga alla normale assoggettabilità del reddito all'imposta diretta, non può che essere di stretta interpretazione.

Proprio in un precedente riferito a una controversia coinvolgente un pilota civile, pur riferita alla ridotta tassabilità dell'indennità di trasferta, si legge che il regime fiscale privilegiato "può essere giustificato solo quando il lavoratore svolge un servizio di volo effettivo. Questa conclusione discende dal richiamo operato dal D.P.R. n. 131 del 1978, art. 6, all'art. 907 c.n. Quest'ultima norma stabilisce che "Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi". Nel caso in cui l'erogazione di questa indennità sia scollegata da un servizio a bordo viene meno la ragione giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione. La riduzione della tassabilità della indennità, prevista da una norma di carattere "correttivo ed integrativo", come quella di cui al citato art. 6, si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma" (Cass. 01/07/2004, n. 12059).

L'indennità in parola in effetti, a prescindere dalla categoria per la quale sia prevista, ha sempre una natura risarcitoria del rischio di volo (Cass. 25642-2015), che non può essere ricondotta alle somme corrisposte a titolo di trattamento di quiescenza (il che risponde anche alla prassi dell'amministrazione come si ricava dalla Risoluzione dell'Agenzia 15 gennaio 2008, n. 11/E).

Peraltro, non è certo sindacabile in sede giudiziale la scelta discrezionale del legislatore di non compensare eventuali diversità di incidenza dell'attività di volo nelle varie categorie (come affacciate dal ricorrente) tramite un beneficio fiscale maggiore o più esteso, piuttosto che tramite altre forme che qui non vengono in rilievo né vengono prese in considerazione dalle parti.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto.

La disposizione di cui all'art. 51, TUIR, va interpretata nel senso che essa si riferisce alle indennità ed alle maggiorazioni ricollegate all'attività di volo o di navigazione (ed alle altre contemplate dalla norma), siano esse svolte da piloti militari che civili, corrisposte in costanza di servizio, per cui - pur essendo le stesse indennità riferite alla pregressa attività in parola - la relativa parziale esenzione non potrà essere riconosciuta a quanto corrisposto invece a titolo di trattamento di quiescenza, anche laddove le relative somme siano calcolate tenendo conto delle suddette indennità e maggiorazioni.

2. In definitiva il ricorso dev'essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2023
Avv. Antonino Sugamele

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