Militare della Guardia di Finanza addetto alla manutenzione e pulizia delle imbarcazioni di servizio e alle operazioni di ormeggio lamenta il mancato riconoscimento dell'equo indennizzo seppur riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.- La Guardia di Finanza, con determinazione dirigenziale pur ritenendo la menomazione dipendente da causa di servizio, nega la spettanza dell'equo indennizzo per tardività della relativa istanza presentata "oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001.
T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 23/06/2023) 11-08-2023, n. 773
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Micaela Rossi e Alessio Conti, con domicilio eletto presso lo studio Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, Guardia di Finanza - Comando Regionale Liguria - Genova, Commissione Medica Interforze di II Istanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
della determina dirigenziale -OMISSIS-, comunicata con nota n. -OMISSIS-, portante diniego di riconoscimento dell'equo indennizzo;
nonché per l'annullamento:
di ogni altro atto presupposto e conseguenziale e segnatamente del verbale -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente all'equo indennizzo per l'infermità riscontrata come dipendente da causa di servizio, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze - del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, della Guardia di Finanza - Comando Regionale Liguria - Genova e della Commissione Medica Interforze di 2 Istanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, ha svolto l'attività di-OMISSIS-, addetto alla manutenzione e pulizia delle imbarcazioni di servizio e alle operazioni di ormeggio.
2) Egli, in data -OMISSIS-, avvertendo un forte male alla schiena, si è recato al pronto soccorso di -OMISSIS-dalla cui visita è emersa una -OMISSIS-.
Con successiva risonanza magnetica effettuata il -OMISSIS-gli è stata diagnosticata la patologia -OMISSIS- "-OMISSIS-".
3) In data -OMISSIS-ha effettuato un'ulteriore e decisiva visita-OMISSIS-in esito alla quale gli è stata diagnosticata una -OMISSIS- con accertamento della gravità della patologia.
4) Per tale infermità il ricorrente in data -OMISSIS-ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per "l-OMISSIS-".
5) Sono stati quindi effettuati gli accertamenti diagnostici da parte dell'Amministrazione.
6) La Commissione medica dell'Ospedale militare di La Spezia (CMO) con verbale dell'-OMISSIS-ha diagnosticato una "-OMISSIS-" facendo risalire la data di conoscibilità della patologia il -OMISSIS-.
7) Con parere n. -OMISSIS- il Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero delle Finanze ha ritenuto -OMISSIS- dipendente da causa di servizio.
8) Senonché la Guardia di Finanza, con determinazione dirigenziale-OMISSIS-, pur ritenendo la menomazione dipendente da causa di servizio, ha negato la spettanza dell'equo indennizzo per tardività della relativa istanza presentata l'-OMISSIS-e, quindi "oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001; infatti risulta dagli atti che l'interessato è venuto a conoscenza dell'infermità in data -OMISSIS-(data di conoscibilità rilevata dalla CMO con il citato verbale) …".
9) Tale diniego è stato impugnato con il ricorso di cui in epigrafe.
10) Si sono costituiste in giudizio le amministrazioni resistenti depositando la documentazione del procedimento ed una memoria di stile.
11) All'Udienza del 23.6.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
12) Con il PRIMO MOTIVO è stata dedotta la violazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 461 del 2001 in quanto il termine decadenziale di 6 mesi da esso previsto, come precisato dalla costante giurisprudenza, non decorrere dalla mera conoscenza della infermità genericamente intesa, bensì dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e dalla dipendenza di essa da causa di servizio.
Pertanto la domanda presentata dal ricorrente sarebbe tempestiva atteso che egli avrebbe avuto consapevolezza della gravità della patologia non già dalla data di accesso al pronto soccorso del -OMISSIS- o dall'effettuazione della risonanza magnetica del successivo -OMISSIS-, ma solo in seguito alla visita specialistica presso l'-OMISSIS- il -OMISSIS-.
Il motivo è fondato.
In effetti la costante giurisprudenza conferma la tesi del ricorrente precisando che "Con riferimento all'infermità per cause di servizio, deve essere preso in considerazione il termine perentorio di sei mesi decorrente non dalla semplice conoscenza dell'infermità, bensì dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità, nonché del suo nesso causale con un fatto di servizio" (Cons Stato, Sez. II, 16/3/2022, n.1901) o la "consapevolezza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio" (T.A.R. Lazio-Roma sez. I, 7/4/2021, n. 4113; ID: 07/04/2021, n. 4113; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 12/11/2022, n.487; Cons. St., sez. IV, 26 giugno 2019, n. 4389; Cons. St., sez. III, 15 aprile 2015, n. 1935; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 12 novembre 2020, n. 1654; cfr. anche Cass civ sez. lav., 4/1/2018, n.101).
Pertanto la mera consapevolezza della patologia non comporta la decorrenza del termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda di riconoscimento della causa di servizio ex art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 461 del 2001.
Il termine in questione, invece, inizia a decorrere quando viene acquisita la conoscenza della gravità ed irreversibilità della patologia e del nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa svolta.
Pertanto nel caso di specie il ricorrente ha tempestivamente trasmesso l'istanza dell'-OMISSIS-di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia unitamente a quella di concessione dell'equo indennizzo nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001, atteso che tale termine non ha iniziato a decorrere prima del -OMISSIS-, giorno in cui al ricorrente è stata resa nota la diagnosi della natura e della gravità dell'infermità (peraltro senza neppure l'accertamento del nesso eziologico con il servizio prestato, circostanza che avrebbe potuto spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale).
Gli atti diagnostici precedenti (accesso al pronto soccorso del -OMISSIS- e risonanza magnetica effettuata il -OMISSIS-) hanno riscontrato una patologia, senza tuttavia connotarne la gravità e neppure ipotizzarne la correlazione con le prestazioni professionali.
Né si può ragionevolmente sostenere che la sola effettuazione di esami diagnostici abbia reso evidente al ricorrente il nesso causale tra le condizioni di servizio e l'infermità, atteso che dai due referti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-risulta che l'esponente era affetto rispettivamente da "-OMISSIS-" da "-OMISSIS-", senza che da ciò fosse chiara la gravità, l'irreversibilità e la dipendenza dal servizio prestato.
Ne consegue, pertanto, che il motivo è fondato.
13) Il secondo motivo resta assorbito, giacché l'accoglimento del primo ha determinato il richiesto annullamento dell'atto gravato.
14) La domanda di condanna deve essere accolta dichiarando pertanto tenuta la Guardia di Finanza a corrispondere al ricorrente l'equo indennizzo richiesto dalla data del Decreto impugnato del -OMISSIS-con maggiorazione degli interessi legali da tale data sino all'effettivo soddisfo (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, sez. I, 9/3/2015, n. 1438).
15) Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria perché secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, "Il credito del pubblico dipendente per equo indennizzo, essendo dinamicamente agganciato alla retribuzione e godendo di un proprio meccanismo sostanzialmente rivalutativo (c.d. criterio dinamico), non è soggetto a rivalutazione monetaria" (Cons Stato, Sez. IV, 9.2.2017 n. 563; cfr. in terminis: Cons. Stato, Sez. II, 30.1.2020, n. 766; Cons Stato, Sez. IV, 26 luglio 2008, n. 3692, 21 giugno 2007, n. 3391, e 14 maggio 2007, n. 2397; sezione VI, 11 maggio 2007, n. 2292).
16) Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con conseguente:
a) annullamento: i) dell'atto impugnato in principalità (Decreto -OMISSIS-), nella sola parte di interesse, ossia quella relativa al diniego di riconoscimento dell'equo indennizzo; ii) del verbale della Commissione medica dell'Ospedale militare di La Spezia (CMO) dell'-OMISSIS-nella parte in cui ha datato la conoscibilità della patologia al -OMISSIS-;
b) condanna della Guardia di Finanza al pagamento dell'equo indennizzo al ricorrente maggiorato degli interessi legali come sopra precisato.
17) La particolarità della vicenda induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto;
a) annulla i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nella parte di cui in motivazione;
b) condanna la Guardia di finanza alla liquidazione in favore del ricorrente dell'equo indennizzo con maggiorazione degli interessi legali dal -OMISSIS-fino all'effettivo soddisfo;
c) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
23-08-2023 02:11
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