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Sentenza

Sanzione disciplinare del rimprovero per un carabiniere. Il milite, libero dal s...
Sanzione disciplinare del rimprovero per un carabiniere. Il milite, libero dal servizio, a bordo della propria autovettura, cagionava un sinistro stradale danneggiando gravemente un'autovettura in sosta e parte della segnaletica stradale comunale. Dell'evento non ne dava immediata comunicazione, tantomeno si preoccupava di rintracciare ed informare il proprietario del veicolo danneggiato. Violazione degli artt. 713 "Doveri attinenti al grado", 717 "Senso di responsabilità" e 748 "Comunicazioni dei militari" del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare)".
T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 23/06/2023) 07-08-2023, n. 763

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 643 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Selene Josephine Gaia Maiella in Milano, via Bisceglie 76;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, della Legione Carabinieri "Liguria" e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso l'atto n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero;

- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emanato dalla Legione Carabinieri "Liguria" - Compagnia di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, e recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Il ricorrente è un militare dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.

2) In data -OMISSIS-, avendo perso il controllo della propria autovettura ha sbandato ed ha gravemente danneggiato altra auto posteggiata a lato della carreggiata, senza arrecare danni a persone.

3) Successivamente, senza avvisare l'Autorità di P.S. né la Centrale operativa dell'Arma, si è attivato per recuperare la propria vettura da parte di un carro attrezzi e ha fatto ritorno a casa.

4) Sul luogo dell'incidente sono successivamente intervenuti altri carabinieri chiamati dal proprietario dell'auto incidentata, al fine di rintracciare l'autore del sinistro, sono stati costretti a visionare i filmati delle telecamere stradali, individuando infine l'autore nel collega graduato -OMISSIS-, attuale ricorrente.

5) Quest'ultimo ha informato dell'accaduto il suo superiore solo il giorno seguente e, in seguito a ciò, è stato redatto il rapporto da cui è scaturito il procedimento disciplinare iniziato con la contestazione degli addebiti del -OMISSIS-.

6) Al ricorrente è stato addebitato che: "La S. V., il -OMISSIS-, tra le ore 20:00 e le ore 21:30 circa, libero dal servizio, a bodo della propria autovettura (-OMISSIS-), percorrendo la via -OMISSIS- di -OMISSIS- (IM), all'altezza del civ. -OMISSIS-, cagionava un sinistro stradale danneggiando gravemente un'autovettura in sosta e parte della segnaletica stradale comunale. Dell'evento non ne dava immediata comunicazione, tantomeno si preoccupava di rintracciare ed informare il proprietario del veicolo danneggiato.

Alle successive ore 23.15 circa la Signora -OMISSIS-, proprietaria dell'autovettura danneggiata (-OMISSIS-), nel riprendere il veicolo e constatandone il danneggiamento, richiedeva l'intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, avviavano gli accertamenti per addivenire al responsabile del sinistro stradale giungendo alla Sua persona che, più volte contatta, si è resa irreperibile. Solo il mattino successivo la S.V. informava il proprio superiore diretto e telefonicamente la Signora -OMISSIS- con la quale concordava un appuntamento per redigere la cosiddetta contestazione amichevole".

La stessa contestazione di addebito ha inoltre rilevato che l'ufficiale redigente "nel comportamento sopra descritto, ha ravvisato la violazione degli artt. 713 "Doveri attinenti al grado", 717 "Senso di responsabilità" e 748 "Comunicazioni dei militari" del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare)".

8) Il ricorrente ha presentato le proprie giustificazioni in data -OMISSIS-.

8.1) In punto di fatto ha sostenuto che:

- il sinistro era dovuto al sopraggiungere, intorno alle ore 21.30, in senso contrario di altro veicolo che ha invaso la carreggiata opposta costringendo il ricorrente a sterzare decisamente a destra, così collidendo con la vettura parcheggiata;

- egli aveva comunque lasciato tra il tergicristallo e il parabrezza dell'auto danneggiata il proprio biglietto di visita;

- la sua auto, dopo circa un'ora, veniva prelevata da un carro-attrezzi;

- il suo cellulare rimaneva all'interno dell'auto impedendogli di contattare i soccorsi e l'Autorità di PS;

- il giorno seguente, recuperato il cellulare alle ore 6.20 del mattino, si attivava per contattare la proprietaria dell'auto danneggiata con la quale il mattino seguente ha redatto il modello di constatazione amichevole di sinistro.

8.2) Nel merito degli addebiti ha replicato quanto segue.

a) Sulla contestata violazione dell'art. 713 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare - TUOM) relativo ai "Doveri attinenti al grado. …2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione" ha affermato in sintesi che il fatto contestato è avvenuto fuori dall'orario di servizio e, inoltre, non si è comportato in maniera inappropriata tentando di abusare della propria autorità.

b) Sull'ipotesi di violazione dell'art. 717 del TUOM (senso di responsabilità: "Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate") ha ritenuto improprio l'addebito che si riferirebbe ai soli militari in servizio;

c) In merito alla violazione dell'art. 748 (comunicazioni dei militari: "Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:… b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio") ritenendo che i fatti addebitati non avrebbero riflesso sul servizio.

Il ricorrente ha poi affermato di non essersi allontanato dal luogo per oltre un'ora senza peraltro riuscire a rintracciare il proprietario del veicolo e, quindi, rinviando all'indomani tal ricerca ed ha quindi ritenuto la sua condotta non foriera di responsabilità disciplinare chiedendo l'annullamento (rectius: l'archiviazione) del procedimento.

9) Con provvedimento conclusivo in data -OMISSIS- adottato dalla Legione Carabinieri Liguria - Compagnia di -OMISSIS-, è stata irrogata la sanzione disciplinare del "rimprovero" con la seguente motivazione "sintetica" finale:

"libero dal servizio ed alla guida della propria autovettura in orario serale - dopo aver causato sinistro stradale con serio danneggiamento della propria e di altra autovettura in sosta, nonché della segnaletica stradale, abbandonava il luogo senza dare, ad alcuno, tempestiva comunicazione dell'evento; veniva, successivamente, individuato quale responsabile a seguito di attività dei Carabinieri intervenuti su richiesta del proprietario del veicolo in sosta danneggiato. Mancanza commessa il -OMISSIS- …".

10) In data -OMISSIS- il militare ha presentato ricorso gerarchico e il successivo -OMISSIS- il Comandante Provinciale di Imperia lo ha respinto, con ampia motivazione riguardante tutti i profili denunciati.

11) Con il ricorso di cui in epigrafe il militare ha impugnato quest'ultimo provvedimento unitamente all'atto dell'-OMISSIS-.

12) Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con richiesta di rigetto del gravame.

All'udienza del 23.6.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

13) Il ricorso è infondato.

14) Con il PRIMO MOTIVO è stata dedotta la genericità della motivazione, nonché la contraddittorietà, il travisamento dei fatti e la violazione delle norme poste a fondamento del potere disciplinare azionato.

14.1) In merito al difetto di motivazione il provvedimento del -OMISSIS- si presenta idoneamente motivato.

a) Le ragioni dell'irrogazione della sanzione sono idoneamente illustrate sia nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, sia nel provvedimento sanzionatorio dell'-OMISSIS- la cui motivazione è richiamata per relationem;

b) L'atto del -OMISSIS- ha dato inoltre puntuale riscontro alle doglianze sollevate non solo nel "CONSIDERATO" finale, ma anche nel corpo della motivazione.

14.2) Anche gli ulteriori profili impugnatori sono infondati.

a) Il ricorrente lamenta in primo luogo l'imprecisa ricostruzione dei fatti.

La deduzione è infondata atteso che negli atti impugnati la vicenda di fatto è stata correttamente ricostruita, ponendo particolare attenzione alle circostanze che rilevano disciplinarmente.

Si osserva, infatti, che il comportamento sanzionato non consiste nell'aver cagionato un sinistro stradale, ma nel non avere segnalato all'Autorità di PS né alla Centrale operativa i fatti, pur avendo trascorso - come conferma anche il ricorso - oltre un'ora di tempo sul luogo del sinistro (in possesso di telefono cellulare) prima dell'arrivo del carro attrezzi, senza mai chiamare la Centrale operativa o l'Autorità di PS.

b) Tale omissione è stata considerata meritevole di sanzione anche perché il militare ha omesso di segnalare all'Autorità:

- sia il provocato danneggiamento di un veicolo privato (il cui proprietario ha dovuto chiamare i Carabinieri i quali, per risalire all'autore, hanno dovuto svolgere indagini apposite);

- sia il comportamento pericoloso del veicolo che, procedendo in senso contrario, ha invaso la corsia del ricorrente costringendolo a cagionare il danneggiamento; comportamento che, se tempestivamente segnalato, avrebbe potuto portare a sanzionare il conducente di tale veicolo.

c) Il ricorrente ha contestato, inoltre, il difetto di motivazione del provvedimento del -OMISSIS- in merito alle singole fattispecie contestate atteso che non sarebbe chiaro "se al Sig. -OMISSIS- sia stato ritenuto disciplinarmente punibile per: a) l'aver causato un incidente; b) l'aver abbandonato il luogo dell'incidente; c) non aver comunicato ad alcuno l'accaduto".

L'assunto è infondato perché, come si è detto sopra, il provvedimento del -OMISSIS-, avendo respinto il ricorso gerarchico, ha confermato il provvedimento sanzionatorio dell'-OMISSIS- ed ha rinviato anche alla motivazione di esso, chiaramente consentendo di comprendere le ragioni dell'irrogazione della sanzione disciplinare che è avvenuta in quanto il ricorrente, dopo avere causato il sinistro "abbandonava il luogo senza dare ad alcuno tempestiva comunicazione dell'evento" (così la motivazione sintetica finale).

d) Si rileva inoltre che ai sensi dell'art. 1398 del D.Lgs. n. 66 del 2010 il provvedimento che irroga la sanzione disciplinare deve indicare in motivazione, alternativamente, la disposizione violata oppure la negligenza commessa.

Ebbene nel caso di specie è evidente che la negligenza commessa sia consistita nella mancata "tempestiva" comunicazione dell'evento alla propria amministrazione o all'Autorità di PS.

Tale negligenza non è rimasta senza conseguenze, atteso che ha comportato le significative implicazioni sopra indicate al punto b).

e) Sebbene, come detto, l'indicazione puntuale della negligenza sia disciplinarmente legittima ai sensi dell'art. 1398, comma 6 citato, si rileva in ogni caso che tale negligenza è comunque pianamente riconducibile alle norme comportamentali oggetto della contestazione d'addebito e precisamente:

- all'art. 748 TUOM secondo cui "Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:… b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio");

- all'art. 713 del TUOM per cui "3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione";

- all'art. 717 del TUOM per cui "Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate".

14.3) È infondata anche la contestazione del mancato richiamo nel provvedimento sanzionatorio dell'-OMISSIS- delle violazioni contestate con l'atto di addebito disciplinare giacché detto provvedimento ha richiamato tali addebiti, anche ai sensi dell'art. 1370, comma 1, del Codice dell'Ordinamento militare D.Lgs. n. 66 del 2010, replicando puntualmente alle memorie difensive presentate dal ricorrente.

15) Con il SECONDO MOTIVO il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1398, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 66 del 2010 perché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico non avrebbe specificato i comportamenti tenuti dal militare che avrebbero violato i doveri comportamentali.

Il motivo è infondato per le medesime argomentazioni già rassegnate sopra ai punti 14.1 e 14.2.

Si aggiunga che risulta rispettato anche quanto previsto dall'art. 1398, comma 6, del D.Lgs. n. 66 del 2010 a mente del quale "6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto".

Nel caso di specie l'atto di irrogazione della sanzione:

- ha redatto la motivazione in forma sintetica (cfr. sopra punto 9);

- ha configurato l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa precisando che, dopo avere causato il sinistro "abbandonava il luogo senza dare ad alcuno tempestiva comunicazione dell'evento" (così la motivazione sintetica finale);

- ha indicato le circostanze di tempo (-OMISSIS-) e luogo (Via -OMISSIS- di -OMISSIS-, cfr. ultimo cpv. del provvedimento dell'-OMISSIS-) dei fatti.

16) Con il TERZO MOTIVO si lamenta il mancato esame delle difese presentate dall'incolpato che sarebbero state solo acquisite ma non valutate.

Il motivo è infondato perché entrambi i provvedimenti impugnati contengono plurimi riferimenti alle difese del ricorrente e ne hanno confutato motivatamente ogni profilo.

17) Con il QUARTO MOTIVO è dedotta la violazione del principio di proporzionalità tra la negligenza commessa e l'irrogata sanzione del "rimprovero" sia perché l'art. 1360, comma 1, prevede che "(…) lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo", sia perché la sanzione è stata irrogata anche "tenuto conto dei precedenti disciplinari del ricorrente" che, secondo quanto affermato dal ricorrente, non avrebbe mai subito.

Il motivo è infondato.

In primo luogo ai sensi della citata norma la sanzione irrogata del "rimprovero" è comminabile anche per lievi infrazioni, a prescindere dalla sussistenza della recidiva, con conseguente legittimità del provvedimento anche in mancanza di precedenti infrazioni.

Invero, nel caso di specie, dal "rapporto al Comando provinciale dei Carabinieri" redatto in data -OMISSIS- dal Comandante della Compagna di -OMISSIS- (doc. 6 del Ministero, non contestato dal ricorrente) emerge altresì che a carico del ricorrente risultano "precedenti disciplinari" sicché, anche tralasciando l'uso del termine "precedenti" che potrebbe evocare una pluralità dei medesimi, è incontestato che il ricorrente sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare, con conseguente sussistenza della recidiva ed infondatezza della doglianza.

18) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.

19) Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felleti, Referendario

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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