Conflitto positivo di giurisdizione tra il Tribunale militare di Napoli ed il Gup Tribunale di Avellino. Brigadiere dei Carabinieri chiamato chiamato a rispondere innanzi al Tribinale militare di Napoli del reato di disobbedienza aggravata e, innanzi al giudice ordinario, per la medesima condotta, di rifiuto di atti di ufficio.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 18355 Anno 2024
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CAPPUCCIO DANIELE
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di giurisdizione sollevato da:
TRIBUNALE MILITARE NAPOLI nei confronti di:
GUP TRIBUNALE AVELLINO
con l'ordinanza del 21/12/2023 del TRIBUNALE MILITARE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, il quale ha chiesto dichiararsi la
giurisdizione del Tribunale militare di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 dicembre 2023 il Tribunale militare di Napoli ha
proposto conflitto di giurisdizione in relazione al procedimento promosso nei
confronti di R.D.M. , chiamato a rispondere, in quella sede, del reato
di disobbedienza aggravata e, innanzi al giudice ordinario, per la medesima
condotta, di rifiuto di atti di ufficio.
A tal fine, ha rilevato, in primo luogo, che la competente autorità giudiziaria
ordinaria, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, ha
sollecitato la trasmissione degli atti in suo favore in ragione della ritenuta
connessione tra i reati oggetto di addebito nelle rispettive sedi e della maggiore
gravità di quello comune, da ritenersi concorrente con quello militare perché
offensivo di un diverso bene giuridico.
Ha, tuttavia, osservato che, dovendosi verificare l'effettività o la mera
apparenza del concorso sulla scorta di criteri meramente strutturali e non anche
dell'offensività giuridica, l'unica condotta commessa da D.M. — Brigadiere
dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Monfalcione (AV) che, stando
all'ipotesi di accusa, si sarebbe rifiutato di eseguire l'ordine, impartitogli dal
superiore gerarchico, di attendere i colleghi in caserma per intervenire all'interno
dell'abitazione nella quale si trovava un soggetto affetto da disturbo bipolare —
integrerebbe gli estremi di entrambe le fattispecie incriminatrici perché
rispondente al criterio della c.d. specialità reciproca, ciò che imporrebbe, ai sensi
dell'art. 15 cod. pen., il riconoscimento della giurisdizione del giudice speciale.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28
ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 3 febbraio 2024, che
venga dichiarata la giurisdizione del Tribunale militare di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va dato atto della sussistenza del denunciato conflitto
positivo di giurisdizione, posto che tanto l'autorità giudiziaria ordinaria quanto
quella militare rivendicano la propria giurisdizione in ordine alla condotta ascritta
all'imputato R.D.M..
2. La giurisdizione appartiene al Tribunale militare di Napoli.
A fronte di un comportamento sussumibile sia nel reato previsto dal codice
penale che in quello sanzionato dal codice penale militare di pace, l'indagine sulla
apparenza o sull'effettività del concorso delle fattispecie incriminatrici non può
essere compiuta, come fatto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Avellino, assegnando decisiva rilevanza alla non coincidenza dei beni giuridici
tutelati (la sicurezza pubblica, in un caso; il corretto funzionamento dell'apparato
militare, dall'altro).
Al riguardo, occorre, infatti, muovere dagli approdi raggiunti dalle Sezioni
Unite (da ultimo, con la sentenza n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv.
270902) in ordine alla preponderante rilevanza, in vista dell'apprezzamento della
realtà o dell'apparenza del concorso tra norme penali incriminatrici, del criterio di
specialità, previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della
struttura astratta delle fattispecie, ossia sul rapporto logico-formale tra i
rispettivi elementi costitutivi.
A fronte, dunque, di un fatto unico dal punto di vista naturalistico, occorre,
dunque, comprendere se esso sia o meno inquadrabile in entrambe le figure
criminose, ovvero effettuare una verifica che, nel caso di specie, deve essere
orientata al criterio di specialità e, precipuamente, al parametro della c.d.
specialità reciproca e che, come correttamente enunciato dal Tribunale militare
di Napoli, sortisce esito positivo.
I reati de quibus agitur constano, invero, di un nucleo comune, costituito dal
rifiuto, da parte dell'imputato, di compiere un atto per lui doveroso, al quale si
accompagnano elementi reciprocamente specializzanti e non necessariamente
connotanti le vicende di volta in volta portate all'attenzione dell'autorità
giudiziaria.
Tali elementi sono, nel caso di specie, costantemente presenti, posto, da un
canto che D.M., oltre ad essere militare (elemento specializzante del reato
di disobbedienza) riveste, in quanto sottufficiale, anche la qualità di pubblico
ufficiale (necessaria per la contestazione del reato di cui all'art. 328, primo
comma, cod. pen.) e, dall'altro, che l'atto omesso, oltre a disattendere «un
ordine attinente al servizio o alla disciplina» (così, testualmente, l'art. 173 cod.
pen. mil . pace), avrebbe dovuto essere compiuto «senza ritardo» e «per ragioni
di giustizia o di sicurezza pubblica», con conseguente e concorrente integrazione
del reato di rifiuto di atti d'ufficio.
Rebus sic stantibus, — e considerato, in particolare, che le condotte oggetto
di addebito innanzi, rispettivamente, all'autorità giudiziaria ordinaria ed a quella
militare sono, in concreto, perfettamente sovrapponibili — tangibile appare la
necessità di evitare, stante l'apparenza del concorso di norme incriminatrici, la
duplicazione della risposta sanzionatoria, che condurrebbe ad esiti
eccessivamente penalizzanti per l'imputato.
Tale necessità deve essere soddisfatta applicando il pertinente criterio
sancito dall'art. 15 cod. pen., che prevede che «Quando più leggi penali o più
disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o
la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge
generale, salvo che sia altrimenti stabilito».
Considerata, quindi, la specialità, pacificamente riconosciuta anche dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 6628 del 01/04/1997,
Bartoluccio, Rv. 209334 - 01), della legge penale militare — rivolta ad una più
circoscritta platea di destinatari e destinata a soddisfare interessi del tutto
peculiari — rispetto a quella comune, deve essere affermata, conclusivamente, la
giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, segnamente del Tribunale militare
di Napoli, cui devono essere, pertanto, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale militare di
Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 06/03/2024.
15-08-2024 11:09
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