Consentire la visione o la copia di un atto amministrativo è garanzia di legalità. Tuttavia il diritto d’accesso può essere negato, non solo in presenza del diritto alla riservatezza per interessi di privati eventualmente coinvolti nei provvedimenti, ma anche del diritto alla riservatezza, o persino al “segreto”, in presenza di interessi di soggetti pubblici, su tutti dello Stato, con particolare riguardo a casi – come quello della vicenda – in cui il riserbo è legato alla prevenzione e repressione della malavita.
Tar Sicilia IV sezione sentenza nr. 1616/2024
Pubblicato il 14/05/2024
N. 01616/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Astuto Sebastiano e Minnella
Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -
Comando Legione Carabinieri Sicilia, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria
ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 184;
per l'annullamento
della nota del 28 giugno 2023-OMISSIS-con la quale il Comando Legione
Carabinieri Sicilia ha accolto l'istanza di accesso presentata dal signor -
OMISSIS- avente ad oggetto la Pianta Organica e la Dotazione organica della
stazione di Siracusa Principale e del Comando Tenenza di Scicli nella parte in
cui limita il diritto di accesso alla “sola visione e senza rilascio di copia” dei
documenti richiesti;
per l'accertamento del diritto del signor -OMISSIS- ad estrarre copia dei
documenti chiesti con istanza di accesso inviata via PEC l'8 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2024 la dott.ssa Giulia
La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha formulato istanza di
accesso ai seguenti documenti: i) Pianta organica della stazione di Siracusa
Principale e del Comando Tenenza Scicli; ii) Dotazione organica della
Stazione di Siracusa Principale e del Comando Tenenza Scicli con indicazione
dei posti vacanti, con particolare riferimento al grado di Vice Brigadiere.
In particolare, il ricorrente ha esposto di essere stato prosciolto, all’esito del
giudizio penale avviato nei suoi confronti, dalle accuse di concussione,
calunnia e falso in atto pubblico e che, ciononostante, il Comando Legione
Carabinieri Sicilia aveva disposto il suo trasferimento d’ufficio dalla Stazione
di Siracusa Principale alla Tenenza di Scicli, motivato, tra l’altro, in ragione
della criticità organica della suddetta Tenenza.
Al fine di tutelare in giudizio i propri diritti -OMISSIS- aveva quindi chiesto di
poter accedere ai documenti relativi alla pianta organica e alla dotazione
organica dei rispettivi reparti.
La richiesta era stata solo parzialmente riscontrata con la con nota del 28
giugno 2023 -OMISSIS-con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia aveva
limitato l’accesso dell’istante alla “sola visione e senza rilascio di copia” dei
documenti.
Con l’odierno ricorso, -OMISSIS- ha perciò chiesto a questo Tribunale
l’accertamento del proprio diritto ad estrarre copia dei documenti chiesti.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del
ricorso.
Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso è infondato, in quanto i documenti richiesti sono oggettivamente
sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. art. 24, comma 1, l. n. 241/1990.
Come noto, la legge 241/90, pur affermando l’ampia portata della regola
dell’accesso, definisce determinate categorie di documenti che sono sottratte
alla divulgazione. In particolare, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 il
diritto di accesso “è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto
di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento”.
Il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare riconduce nell’ambito dei segreti sottratti all’accesso i documenti
relativi alla "struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e
munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri" (art. 1049, comma 2,
lett. b).
Al riguardo, deve escludersi che l’interesse difensivo, prospettato dal
ricorrente, sia in grado di prevalere su ogni ipotesi di esclusione dall’accesso,
comprese le fattispecie connesse alla riservatezza delle informazioni
pubbliche.
Deve essere infatti condiviso l’indirizzo giurisprudenziale che circoscrive la
prevalenza dell’accesso difensivo, di cui al comma 7 del citato art. 24 legge n.
241 del 1990, alle sole ipotesi di esclusione connesse all’esigenza di tutelare la
riservatezza dei terzi, prevista dal comma 6, lettera d) della cennata
disposizione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, ordinanza del 7 febbraio 2014, n.
600).
Tale interpretazione muove, innanzitutto, dalla ratio legis evincibile dai lavori
preparatori che riconducono espressamente la portata del comma 7 al
rapporto tra accesso e riservatezza, senza menzionare le altre ipotesi di
esclusione.
Al contempo, si propone un’interpretazione sistematica della disposizione, che
si compone di due diversi periodi: il primo periodo, che sancisce la prevalenza
dell’accesso difensivo, deve essere infatti interpretato sulla base di quanto
dispone il secondo periodo che, occupandosi di attenuarne la portata solo con
riferimento ad alcune categorie di dati personali (i dati sensibili, i dati
giudiziari e i dati sensibilissimi), circoscrive l’applicazione della regola a tale
categoria di documenti.
Nella prospettiva storico-teleologica, infine, si osserva che il carattere
incondizionato della prevalenza dell’accesso difensivo darebbe luogo a
conclusioni irragionevoli, “finendo per tutelare la riservatezza delle informazioni
private e personali in misura maggiore rispetto alla riservatezza delle informazioni
pubbliche, che sarebbero cedevoli rispetto all’accesso difensivo indipendentemente da ogni
concreto bilanciamento tra opposti interessi e senza tener conto del dominante rilievo e della
portata stessa dell’interesse pubblico sotteso all’ipotesi legislativamente prevista di
esclusione”.
L’art. 24, comma 1, legge n. 241 del 1190, pertanto, ha oggettivamente
sottratto all’accesso determinati documenti, rispetto ai quali la ponderazione
tra contrapposti interessi è compiuta in astratto dal legislatore, a beneficio del
superiore interesse pubblico alla segretezza.
Del resto, nel caso di specie, l’interesse del ricorrente a contestare il
trasferimento – disposto all’interno della medesima regione, con
conservazione del posto di lavoro con la medesima qualifica – non può che
restare recessivo rispetto al prevalente interesse dello Stato alla tutela
dell’ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione della criminalità
sotteso al segreto.
Neppure rileva che l’amministrazione abbia, in violazione del segreto,
consentito la visione dei documenti, negandone solamente il rilascio di copia,
considerato che oggetto del giudizio di accesso non è la valutazione della
legittimità del diniego dell’amministrazione, bensì la verifica della sussistenza
dei requisiti di legittimazione all’ accesso.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Il comportamento tenuto dall’amministrazione e la natura delle questioni
trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato
idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2024
con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Guido Gabriele, Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulia La Malfa Francesco Bruno
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.
06-07-2024 13:53
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