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Sentenza

Disobbedienza militare e tenuità del fatto....
Disobbedienza militare e tenuità del fatto.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 30264 Anno 2024
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.G.L. nato ad A. il .....
avverse la sentenza del 17/01/2024 della CORTE MILITARE DI APPELLO
udita la relazione. svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le coiclusioni del PG, Roberto Bellelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
le:te le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Massimiliano Strampelli, che
ha ir sistito per I 'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dei 13 aprile 2023 il Tribunale militare di Verona, in rito
abbreviato , ha condannato G.F. , carabiniere in servizio nella stazione
di Schio, alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione militare per il reato di cui
al 'art. 173 cod. pen. mil . pace, perché, nell'esercizio delle sue funzioni, ometteva
di ubbidire all'ordine del comandante di stazione di liberare dai propri oggetti
personali la stanza di servizio occupata, in vista dell'arrivo di nuovi colleghi
assegnati alla stazione, lasciando nella stessa, invece, un frigorifero, una libreria
e alcuni imballi. Il fatto è avvenuto a Schio tra luglio ed agosto 2022.

Con sentenza del 17 gennaio 2024 la Corte militare di appello, in riforma della
sentenza di primo grado, ha dichiarato non punibile l'imputato per particolare
tenuità del fatto
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il
tramite dei difensore, con unico motivo in cui, dopo aver premesso l'esistenza di
un attuale interesse al ricorrere, deduce violazione di legge . perché il
comportarnento tenuto dall'imputato non è idoneo, in realtà, né ad impedire né a
lirnitare significativamente la possibilità dei nuovi assunti di disporre l'alloggio;
, poiché la disciplina militare non è un bene giuridico a sé stante, ma è un
istituto che è funzionale alla realizzazione dei compiti istituzionali delle forze armate, si
può concludere nel senso che il ritardo nell'esecuzione di un ordine deve essere
considerato anche sotto il profilo della concreta portata offensiva della condotta; nel
caso in esame, è la stessa pronuncia impugnata che ha ritenuto che il disservizio
crea :c, contenuto in non più di un paio di settimane, è consistito non
nell'impossibilità di destinare i nuovi militari all'alloggio, ma semplicemente nel
limitarne lo spazio a disposizione; la stessa scelta della sentenza impugnata di
applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità finisce per confermare
che trattasi di una fattispecie rilevante soltanto sul piano disciplinare; occorre,
quindi  considerare che l'imputato è stato in licenza per una parte del periodo
oggetto della condotta e durante il periodo della licenza era impossibilitato ad
ottemperare le richieste del superiore.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale militare, Roberto Bellelli, ha
ccnc!L so per il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica il difensore dell'imputato, avv. Massimiliano
Stra iipelli, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1. In punto di interesse a ricorrere contro la pronuncia di proscioglimento per
particolare tenuità, il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento emerso
nelle giurisprudenza di legittimità, secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato
ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato militare in
applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia
di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale le e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione
nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa
di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1,
Sentenza i. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, De Venuto, Rv. 280226).
2. Il ricorso, pur sorretto da interesse a ricorrere è, però, infondato.
Nel suo tentativo di sostituire al giudizio di limitata offensività della condotta
espresso dal giudice di appello un giudizio di totale inoffensività della stessa, il
ricorso, infatti, non riesce ad evidenziare passaggi di manifesta illogicità o
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza impugnata, nelle pagine 24 e 25, evidenzia, infatti, che la
ccncotta tenuta dall'imputato non può dirsi completamente inoffensiva, in quanto
la volontà, manifestata in modo chiaro dai superiori gerarchici, è stata disattesa,
ec il Pene giuridico è stato compromesso nella misura in cui tale volontà dei
periodi non è stata seguita da un comportamento pienamente conforme nel
risul :ato, ed è stata svilita l'autorità correlata alla manifestazione di una precisa
volontà con evidenti potenziali conseguenze anche sotto il profilo emulativo, e che
comunque il rispetto della disciplina può essere funzionale anche al mantenimento
del torretto e ordinato svolgimento dei rapporti di convivenza all'interno del
conspi-zo militare, il che impone tra l'altro il rispetto degli spazi privati riservati
al 'interno della caserma ai singoli militari.
Il ricorso non prende posizione, in realtà, su nessuno di questi argomenti spesi
nella pronuncia impugnata, limitandosi a sostenere che la disciplina militare è un
istituto funzionale alla realizzazione dei compiti istituzionali delle forze armate -
argomento su cui la sentenza impugnata aveva risposto che la disciplina può
essere funzionale anche al mantenimento del corretto e ordinato svolgimento dei
rappp -ti d convivenza all'interno del consorzio militare, considerazione che non
viene ulteriormente controdedotta in ricorso - e, quindi, sotto questo profilo, esso
è affetto cal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n.
1721 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione,
Sez. J, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268823)
Il ricorso deduce che !a stessa scelta della sentenza impugnata di applicare la
causa ri nn punibilità della particolare tenuità finisce per confermare che trattasi
di ur a fatt specie rilevante soltanto sul piano disciplinare, ma si tratta di deduzione
ini5or data perché non corretta in diritto, in quanto l'utilizzo dell'istituto dell'art.
131-bis cod. pen. da parte del giudice è una conferma non della irrilevanza penale
dei fatto, ma, al contrario, della rilevanza penale dello stesso, perché in caso
contrario il giudice, investito peraltro, nel caso in esame, in un giudizio a
ccgr izione piena quale è quello di appello, avrebbe dovuto pronunciare con priorità
il proscioglimento dell'imputato in base alla regola dell'art. 129, comma 2, cod.
proc. pen.
Il ricorso deduce che nel senso della completa inoffensività della condotta
depc ne arche la circostanza considerare che l'imputato è stato in licenza per una
parte del periodo oggettc della condotta, e durante il periodo della licenza era
impossibilitate ad ottemperare le richieste del superiore, ma l'argomento è
in'orclato, perché l'imputato ha ricevuto l'ordine prima di partire per la licenza e
non  ha ottemperato. La circostanza che egli si sia poi allontanato dalla Stazione
per i periodo della licenza lasciando l'alloggio di servizio riservato ai nuovi colleghi
occupato dai suoi arredi, lungi dall'essere a lui favorevole nella valutazione
complessiva della sua condotta, gli si rivolge contro, perché sta a significare che
eoli ha considerato già prima di partire che l'ordine sarebbe rimasto inottemperato
per tutto i periodo della licenza, periodo nel quale i suoi nuovi colleghi sarebbero
stati costretti a vedersi ridurre lo spazio a propria disposizione nell'alloggio di
serv zio, cimostrando in questo modo poco rispetto dei suoi colleghi, oltre che
dell'autorità del superiore che aveva dato l'ordine.
In definitiva, il ricorso è infondato.
2. Ai sensi cell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la
ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 25 giugno 2024.
Il consigliere estensore
RUSSO
Avv. Antonino Sugamele

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