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Sentenza

E' inammissibile il ricorso straordinario che si dilunga per 68 pagine, collocan...
E' inammissibile il ricorso straordinario che si dilunga per 68 pagine, collocando i motivi di impugnazione oltre il limite dimensionale di 35 pagine. (Giustizia amministrativa. Ricorso straordinario. Dovere di sinteticità. Applicabilità. Violazione. Conseguenze.
Il riesame della sanzione disciplinare di corpo presuppone, ai sensi dell’art. 1365 del codice militare, oltre che la forma scritta dell’istanza, l’esibizione, a carico del condannato, di prove nuove e dirimenti che, a suo tempo, quest’ultimo non era stato in grado di introdurre nel giudizio disciplinare per fatto non imputabile. (1)
Il dovere di sinteticità, disciplinato dagli art. 3 c.p.a. e 13 ter disp. att. c.p.a., si applica anche al ricorso straordinario, di modo che non possono essere esaminate le pagine del gravame eccedenti il limite dimensionale ivi fissato.
È, pertanto, inammissibile il ricorso straordinario che si dilunga per 68 pagine, collocando i motivi di impugnazione oltre il limite dimensionale di 35 pagine. (2)

 

 

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654; Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; Cons. Stato, sez. I, 8 gennaio 2020, n. 32; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2011, n. 1371; Cons. Stato, sez. IV, n. 167 del 1999; Cons. Stato, sez. I, 24 ottobre 2022 n. 9051.

(2) In senso conforme circa l’applicabilità del dovere di sinteticità al ricorso straordinario: Cons. Stato, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1358.

In senso conforme sulle conseguenze della violazione del dovere di sinteticità: Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487; Cons. Stato, sez. IV, n. 8928 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2022 n.1040; Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1686.

Avv. Antonino Sugamele

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