È legittima la documentazione caratteristica del militare redatta dal solo compilatore
Militare – Stato giuridico e matricolare – Documentazione caratteristica – Modifica doti – Peggioramento – Fatti specifici – Assenza – Conseguenze – Legittimità
Militare – Stato giuridico e matricolare – Documentazione caratteristica – Attestati di apprezzamento – Valutazione – Necessità – Esclusione
È legittima la documentazione caratteristica del militare redatta dal solo compilatore, senza che la stessa sia sottoposta alla valutazione di due revisori, in quanto l’art. 6 del d.P.R. n. 1431 del 1965 e, oggi, gli artt. 689 e 690 del d.P.R. n. 90 del 2010 prevedono unicamente il numero massimo di due revisori, il cui intervento, per quanto desiderabile, non è perciò normativamente doveroso, ma solo eventuale. (1)
È legittima la documentazione caratteristica del militare che, pur in assenza di fatti specifici o di particolare gravità, riporti un abbassamento di qualifica, in quanto, posta l’inesistenza di profili afferenti alla personalità di un individuo immutabili nel tempo, il giudizio ha ad oggetto la qualità del rendimento complessivo del militare nel determinato periodo di tempo preso in considerazione, con la conseguenza che le diversificazioni dei giudizi riferiti a differenti periodi oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica. (2)
È legittima la documentazione caratteristica del militare che non consideri espressamente e autonomamente un attestato di apprezzamento nei confronti del militare, quale un encomio collettivo, in quanto, da un lato, gli artt. 704, 705 e 706 del d.P.R. n. 90 del 2010, che dispongono l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, disciplinano il procedimento di avanzamento e non quello di redazione della documentazione caratteristica; dall’altro, in ogni caso, l’art. 1462, comma 7 del d.lgs. n. 66 del 2010, che è norma di stretta interpretazione, dispone che “l'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso”. (3)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 947.
Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2006, n. 1012; Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2003, n. 1283; Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2674.
Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
(3) Precedenti conformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
Precedenti difformi: Cons. Stato, Sez. II, 9 febbraio 2022, n. 922.
09-08-2024 17:46
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