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Sentenza

Il precedente giudizio psicoattitudinale positivo - nella Marina Militare - non ...
Il precedente giudizio psicoattitudinale positivo - nella Marina Militare - non dimostra che tale idoneità sia ancora posseduta al momento delle prove psicoattitudinali di altro concorso dovwe le qualità ed i requisiti hanno obiettivi concorsuali differenti.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7128 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Francesco Evoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali del 10 maggio 2021, reso nel concorso per l’assunzione di 1350 allievi agenti VFP della Polizia di Stato e del conseguente provvedimento di esclusione dal concorso;

- della graduatoria di merito della suddetta procedura, corrispondente all’elenco dei 1350 aspiranti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, approvata con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, datata 23 giugno 2021 e pubblicata il 24 giugno 2021, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;

- del decreto di nomina della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati al concorso per l’assunzione di 1350 allievi agenti VFP della Polizia di Stato del 16 aprile 2021; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità del ricorrente;

- in quanto occorra, del bando di concorso del 13 maggio 2020 per l’assunzione di 1350 allievi agenti VFP della Polizia di Stato, relativamente all’art. 14 concernente accertamenti attitudinali;

- in quanto occorra, delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del 14 aprile 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato sia il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo in sede di accertamento dei requisiti attitudinali ed è stato conseguentemente escluso dal concorso pubblico per l’assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 13 maggio 2020, sia tutti gli altri atti della procedura concorsuale, ivi compresa la graduatoria finale di merito, e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione – sulla base di diversi motivi di ricorso, nei quali ha lamentato:

a) che l’amministrazione non aveva spiegato in modo adeguato «il protocollo testologico/scientifico [utilizzato] per giudicare il [suo] complessivo profilo attitudinale», non aveva puntualmente indicato le ragioni del giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti; non aveva documentato adeguatamente lo svolgimento del colloquio; e non aveva valutato la sua esperienza nella Marina militare (cfr. ricorso sub III, spec. pagg. 7-12);

b) che i giudizi negativi ricevuti in sede attitudinale contrastavano con gli esti dell’esame obiettivo psicopatologico superato nell’ambito della medesima procedura concorsuale (cfr. ricorso sub III, spec. pagg. 12-13);

c) che l’amministrazione non aveva pubblicato preventivamente la tipologia e le modalità dei singoli test, con conseguente impossibilità per i candidati di prepararsi adeguatamente agli stessi (cfr. ricorso sub IV, pag. 13);

d) che l’amministrazione non aveva predeterminato i criteri per assegnare i punteggi, ovvero non aveva predisposto descrittori per esplicitare e giustificare il voto attribuitogli (cfr. ricorso sub V, pagg. 13-14);

e) che i giudizi negativi ricevuti in sede attitudinale contrastavano con gli esti positivi conseguiti dal ricorrente in alcuni test (cfr. ricorso sub VI, spec. pagg. 14-15) e che tali esiti positivi non erano stati adeguatamente considerati dall’amministrazione (cfr. ricorso sub IX, pag 17);

f) che l’esito negativo del test dei tempi di reazione era dipeso dall’assenza di familiarità con lo stesso o comunque dal fatto che l’uso dello strumento non era stato preceduto da adeguata informazione e addestramento da parte del selettore incaricato (cfr. ricorso sub VII, pagg. 15-16);

g) che l’esito dell’immagine speculare non era stato documentato e non era comunque attendibile (cfr. ricorso sub VIII, pagg. 16-17);

h) che il test FIT utilizzato dall’amministrazione per valutare il ricorrente non era attendibile, e ciò anche in ragione dell’errata applicazione del protocollo testologico da parte dell’amministrazione (cfr. ricorso sub X, pag. 18);

i) che il perito selettore che lo aveva rinviato alla valutazione della Commissione avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla valutazione collegiale e che, in ogni caso, la Commissione che lo aveva valutato non era composta secondo quanto previsto dall’art. 29, d.p.r. n. 903/1983 (cfr. ricorso sub XI, pagg. 18-19).

2. In data 18 agosto 2021, il Ministero ha svolto le proprie difese – depositando una puntuale relazione in cui ha preso posizione sulle diverse doglianze articolate da parte ricorrente (cfr. doc. 10, allegato alla memoria difensiva depositata dalla p.a.) e ha insistito per il rigetto del gravame.

3. Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, osservando che «secondo la giurisprudenza consolidata della sezione in materia (ex multis, sentenze nn.9028/2021; 1280/2020; 377/2020) non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare, tenuto conto della tipologia dell’accertamento investito dall’impugnativa, connotato da marcata discrezionalità, rispetto al quale non sono ravvisabili, alla sommaria cognizione propria della presente fase, i macroscopici errori e contraddittorietà denunziati in ricorso, in relazione anche al confronto della scheda di profilo individuale»;

4. Con istanza ex artt. 116, comma 2, c.p.a. notificata e depositata in data 1 ottobre 2021, parte ricorrente ha agito per ottenere l’esibizione degli atti riguardanti il test del Tachistoscopio, il questionario M.O.V. e il test dell’immagine speculare

5. Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l’istanza di accesso in corso di causa proposta dal sig. -OMISSIS-.

6. Con nota 9 febbraio 2022, n. 596, l’amministrazione resistente: (i) ha consentito la sola visione del questionario MOV, del test del tachistoscopio, test dell’immagine speculare ritenendo di «non poter rilasciare copia della documentazione attesa la particolare natura dei test in argomento, in relazione alle previsioni della l. n. 56/1989» (ii) ha evidenziato che non esistono verbali dei colloqui psicologici effettuati dal sig. -OMISSIS-; (iii) ha escluso dall’accesso documenti e protocolli tecnici, tabelle di valutazione (in quanto «fanno parte del materiale testistico»), e verbali di altri candidati (secondo la p.a. resistente «non ostensibili ai sensi dell’art. 24, c. 1, lett. d, l. n. 241/1990»).

7. Con una seconda istanza per l’accesso in corso di causa, ex art. 116 comma 2 c.p.a. notificata in data 9 marzo 2022, parte ricorrente ha quindi impugnato la nota 9 febbraio 2022, n. 596, lamentandone la nullità e comunque l’illegittimità e ha insistito per l’accesso agli atti in corso di causa, ovvero, in sintesi, per l’ottemperanza dell’ordinanza Tar Lazio, I-quater, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.

8. Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente, ordinando «all’amministrazione di ottemperare all’ordinanza Tar Lazio, I-quater, n. -OMISSIS-/2022, ovvero di consentire al sig. -OMISSIS- di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione di cui all’originaria istanza di accesso, ivi compresi – previo oscuramento dei dati personali di terzi non pertinenti e non necessari – i verbali dei terzi nei termini indicati nella citata ordinanza Tar Lazio, I-quater, n. -OMISSIS-/2022».

9. Tale provvedimento è stato impugnato dall’amministrazione con appello iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g. n. 8440/2022

10. Con ordinanza Consiglio di Stato, II, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, il giudice d’appello – in riforma dell’ordinanza indicata supra sub 8 – ha rigettato l’istanza di accesso in corso di causa proposta dal signor nella parte relativa all’estrazione di copia del questionario M.O.V., del test del tachistoscopio e del test dell’immagine speculare, ritenendo che «non sussiste un’effettiva necessità difensiva all’estrazione di copia del questionario M.O.V., del test del tachistoscopio e del test dell’immagine speculare, trattandosi di test non strutturati con soluzioni univoche, ovverosia formati da domande con unica risposta corretta, ma ogni domanda conduce a plurime valutazioni con diverse sfumature delle facoltà e delle capacità psicodinamiche dei candidati nonché del loro orientamento vocazionale, sicché l’appellato non trarrebbe utilità dalla piena conoscenza e dalla studio del meccanismo logico posto alla base di detti test ai fini della contestazione della propria non idoneità, mentre avrebbe la possibilità di operare un preventivo addestramento per future prove, rendendo per tal via non più utilizzabili dall’amministrazione tali specifici test per non ledere l’inderogabile principio di par condicio dei candidati, con un conseguente notevole danno organizzativo ed erariale».

11. In data 23 giugno 2023, il ricorrente si è costituito in giudizio con un nuovo difensore.

12. Con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 12 gennaio 2024 l’amministrazione resistente ha insistito per il rigetto del ricorso.

13. Con memoria del 29 gennaio 2024, il ricorrente ha insistito nelle proprie argomentazioni.

14. All’udienza pubblica del 3 ottobre 2023, viste le note depositate in atti dalle parti rispettivamente in data 17 febbraio 2024 e 10 marzo 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

15. Il Collegio – all’esito dell’esame approfondito proprio della fase di merito e in coerenza con la giurisprudenza della sezione in materia (cfr. per tutti Tar Lazio, I-quater, 28 dicembre 2022, n. 17645) – ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.

16. Va innanzitutto evidenziata l’infondatezza di tutte le censure con cui parte ricorrente ha contestato le modalità di svolgimento dell’esame attitudinale, l’attendibilità e il corretto svolgimento dei test, nonché la composizione della commissione che ha espresso il giudizio di inidoneità (cfr. ricorso sub III, IV, VII, VIII, X e XI).

16.1. A tal proposito, va in primo luogo notato che nella già richiamata sentenza Tar Lazio, I-quater, 28 dicembre 2022, n. 17645, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che:

- l’art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129 prevede che le prove attitudinali «sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire»; specifica che le stesse «consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione»; e precisa, poi, che «su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale»; che «nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale» e che «l’esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità»;

- in ragione della normativa sopra richiamata, il giudizio di idoneità attitudinale è espresso in ogni caso da un’apposita commissione collegiale che opera tenendo conto tanto dei dati obiettivi emersi dalle prove, sia collettive che individuali, quanto delle risultanze del colloquio;

- tale colloquio, a tutt’evidenza, costituisce il momento centrale, se non decisivo, per la definizione del profilo del candidato e l’accertamento della sua idoneità, tenuto conto che «è proprio il colloquio a consentire una corretta valutazione del “potenziale umano” atteso che con esso si delinea il quadro comportamentale del candidato che sollecitato a fornire risposte in modo diretto si rivela in maniera più attendibile e fornisce l’ultimo, decisivo, tassello per una sua descrizione “tridimensionale” composta dai test collettivi, individuali e, appunto, dal colloquio» (cfr. Tar Lazio, I-ter, 30 maggio 2011, n. 4853).

16.2. Nel caso di specie, la puntuale valutazione di inidoneità oggetto del giudizio è stata espressa dalla Commissione nel pieno rispetto della procedura sopra delineata, all’esito del colloquio collegiale e tenendo conto degli esiti dei test somministrati al candidato e delle risultanze del colloquio individuale, sicché il giudizio conclusivo non risulta viziato da alcun errore procedurale idoneo a minarne l’attendibilità.

16.3. È poi appena il caso di evidenziare che non appaiono fondate – per le ragioni puntualmente evidenziate dall’amministrazione nell’accurata relazione depositata in atti (cfr. doc 10, allegato alla memoria del 18 agosto 2021, spec. pagg. 9-11 e 26) – le censure con cui il ricorrente ha lamentato un non corretto svolgimento dei test o comunque l’inattendibilità degli stessi.

A tal proposito, richiamato integralmente quanto evidenziato nella relazione sulla correttezza delle modalità di svolgimento dei test, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che:

- l’amministrazione ha puntualmente evidenziato che i diversi risultati ottenuti dal ricorrente nei test psicomotori cui si è sottoposto dopo la prova concorsuale non dimostrano l’inattendibilità di quelli svolti durante il concorso, sottolineando che anche «ipotizzando [la non provata circostanza] che i test cui il ricorrente si è volontariamente sottoposto sia stato effettuato con la stessa metodica e valutato con la stessa scala di riferimento della selezione concorsuale, i diversi risultati raggiunti sono da attribuire, oltre che alla confidenza acquisita con la prova, alla tensione emotiva che, come è stato correttamente evidenziato dalla commissione attitudinale, in fase concorsuale ne ha inibito l’espressione delle potenzialità intellettive» (cfr. doc 10, allegato alla memoria del 18 agosto 2021, pag. 10);

- la Hogrefe editore s.r.l. ha confermato che «è possibile utilizzare [il FIT] con un tempo limite di 10 minuti, qualora la somministrazione avvenga in un contesto competitivo, come ad esempio per la selezione del personale o per l’ammissione ad una fare successiva di un processo di valutazione» specificando che «ciò permette di aumentare la capacità discriminativa dello strumento, in tutte quelle situazioni nelle quali è necessario avere una graduatoria delle performance dei soggetti» (cfr. doc. 10 allegato alla memoria del 18 agosto 2021, pag. 26).

16.4. Non sono fondate, poi, le censure con cui il ricorrente ha lamentato la mancata pubblicazione delle modalità di svolgimento dell’esame attitudinale, atteso che è provato in atti che l’indicazione contenuta nelle linee guida del 14 aprile 2021 appare più che sufficiente a fornire adeguate indicazioni ai candidati circa i test cui gli stessi sarebbero stati sottoposti.

16.5. Infondate, inoltre, sono le censure relative alla composizione della Commissione che espresso il giudizio di inidoneità, avuto riguardo al fatto che:

- è provato in atti che la Commissione era costituita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 d.p.r. n. 903/198 ed era composta da soggetti in possesso di qualifiche idonee a comprovarne la sicura competenza (cfr. doc. 10 allegato alla memoria del 18 agosto 2021, pagg. 29-30);

- non sussisteva alcun dovere del perito selettore che aveva effettuato il colloquio individuale del candidato di non partecipare alla valutazione collegiale dello stesso, avuto riguardo alla specifica funzione della valutazione collegiale che è quella di fare sintesi delle risultanze dei vari elementi emersi dai test e dai colloqui (cfr. ancora Tar Lazio, I-quater, n. 17645/2022).

17. Ciò chiarito sull’infondatezza di tale primo gruppo di censure, va poi evidenziato che non sono fondate neanche le doglianze con cui il sig. -OMISSIS- ha lamentato la non piena intellegibilità delle ragioni che hanno condotto all’esclusione del ricorrente (cfr. ricorso sub III, e V).

17.1. Risulta, infatti, agli atti che la Commissione ha preventivamente individuato le caratteristiche che sarebbero state oggetto di valutazione per ogni candidato (livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva, socialità); ha stabilito di attribuire punti da 1 a 20 per ciascuna caratteristica; e ha stabilito che sarebbe stato dichiarato non idoneo il candidato «che [avesse] conseguito una media globale inferiore a 12/20 (dodici/ventesimi) oppure che [avesse] riportato una valutazione inferiore a 8/20 (otto/ventesimi) in una delle caratteristiche».

17.2. È poi provato che il ricorrente ha effettuato i test con esito discontinuo (con risultati pessimi o appena sufficienti nei test psicomotori, e appena sufficienti nei test psicosensoriali e in quelli cognitivi).

17.3. È altresì documentato che il colloquio individuale ha avuto un esito negativo, atteso che il valutatore ha notato che il candidato «non sembra avere le idee chiare sul suo futuro»; ha rilevato che lo stesso «cerca di apparire sicuro di sé ma non ci riesce» e ha sottolineato che il candidato appariva «poco autorevole».

17.4. È, infine, provato che, in coerenza con quanto disposto dall’art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129 e visti gli elementi contrastanti emersi durante l’istruttoria (esito dei test discontinuo; esito colloquio negativo), il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto – su richiesta del selettore – a un nuovo colloquio in sede collegiale, all’esito del quale la Commissione ha dichiarato la sua inidoneità, atteso che:

a) in ordine al livello evolutivo, è stato osservato che il candidato «pur impegnandosi in ciò che intraprende risente di una semplicistica valutazione delle circostanze problematiche con la conseguente sottovalutazione delle difficoltà» e che «manca di una realistica motivazione rispetto ad un impegno operativo in Polizia» (ed è stato attribuito voto 10/20);

b) in ordine al controllo emotivo, è stato rilevato che «nel corso del colloquio cerca di contenere, senza riuscirvi, la propria insicurezza, evidenziata anche dal tracciato incerto della prova speculare eseguita» (ed è stato dato voto 10/20);

c) in ordine alla capacità intellettiva, è stato notato che «i discontinui risultati conseguiti nelle prove attitudinali, almeno in parte sono conseguenza della tensione interiore del momento che non gli ha consentito di acquisire la necessaria concentrazione» (ed è stato dato voto 10/20);

d) in ordine alla socialità, è stato osservato che «pur se in genere risulta socievole e sensibile, manca della decisione e della capacità di imporsi con la fermezza necessaria all’assolvimento dei compiti propri della figura professionale in questione» (ed è stato attribuito voto 10/20).

17.5. In conseguenza di quanto sopra evidenziato, appare chiaro il percorso seguito dalla Commissione per addivenire al giudizio di inidoneità ed appaiono pienamente comprensibili le ragioni che hanno condotto all’esclusione del ricorrente, tenuto conto, peraltro, che la Commissione non si è limitata ad attribuire un voto numerico ma ha del tutto opportunamente corredato il proprio giudizio con una motivazione che – pur sinteticamente – dà conto sia di quanto emerso in sede di colloquio (rispetto al quale non sussiste un obbligo di verbalizzazione, cfr. ancora Tar Lazio, I-quater, 28 dicembre 2022, n. 17645, nonché – più di recente – Tar Lazio, I-stralcio, 13 febbraio 2024, n. 2935) sia delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione dei singoli voti per ogni criterio.

18. Infine, il Collegio ritiene che non sia idoneo a fondare una valutazione di manifesta illogicità e/o irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla presunta contraddittorietà del giudizio di inidoneità con gli esti positivi ottenuti dal candidato in alcuni test (cfr. ricorso sub VI e IX), nonché con gli esiti degli accertamenti sanitari svolti nell’ambito della stessa procedura e con la pregressa esperienza del ricorrente nella Marina Militare (cfr. ricorso sub III),.

A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno ricordare – in via generale – che le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti attitudinali, richiesti per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di Polizia, sono espressione di discrezionalità tecnica e pertanto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, non sono sindacabili nel merito, salvo che nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti (cfr. ancora di recente Tar Lazio, V, 16 marzo 2022, n. 3014 e Consiglio di Stato, I, 6 ottobre 2022, n. 1644).

18.1. Ciò premesso, è in primo luogo insussistente la paventata contraddittorietà tra il giudizio di inidoneità e quanto rilevato in sede di esame obiettivo psicopatologico da parte della Commissione medica durante l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica (cfr. ricorso sub III).

18.1.1. Nella già richiamata sentenza Tar Lazio, I-quater, 28 dicembre 2022, n. 17645, questo Tribunale ha infatti già avuto modo di evidenziare che:

- nell’ambito dei concorsi pubblici l’accertamento relativo all’insussistenza di patologie psichiche si distingue da quello in ordine all’idoneità attitudinale, atteso che il primo è eseguito da una Commissione medica ed è teso ad accertare l’assenza di patologie, mentre il secondo è eseguito da una Commissione di selettori ed è volto ad accertare il possesso dei requisiti di natura attitudinale richiesti dalla peculiarità delle funzioni e dei compiti propri del ruolo per cui si concorre e non si esaurisce nell’indagine psicologica clinica ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici (cfr. Tar Lazio, I-ter, 18 aprile 2014, n. 4279);

- tale diversità tra i due accertamenti ha come prima conseguenza il fatto che «l’assenza di patologie psichiche non [ha] alcuna rilevanza ai fini del test attitudinale, stante la diversa natura degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali: i primi, preliminari rispetto ai secondi, finalizzati ad escludere la presenza di infermità invalidanti, mentre i secondi tesi ad accertare la predisposizione del candidato allo svolgimento di quel tipo di lavoro» (Tar Lazio, I-stralcio, 16 novembre 2022, n. 15189);

- dalla diversità tra i due accertamenti discende altresì che tutte le valutazioni che sono espresse nei due diversi momenti devono essere considerate alla luce delle specifiche finalità proprie degli stessi.

18.1.2. Alla luce di quanto appena ricordato, è chiaro che la presunta contraddizione lamentata dal ricorrente (invero in maniera del tutto generica) tra il giudizio espresso in sede attitudinale e quello espresso in sede medica non sussiste o, al più, è solo apparente. Se, infatti, le valutazioni mediche relative all’atteggiamento, all’aspetto e all’eloquio del candidato sono volte ad esprimere l’assenza di indicatori di patologie, quelle attitudinali sono espresse in relazione all’idoneità a ricoprire il ruolo per cui è bandita la procedura.

18.2. Non costituisce neppure un apprezzabile indice di irragionevolezza/illogicità del giudizio gravato il fatto che il ricorrente abbia ottenuto un punteggio sufficiente in alcuni test (cfr. ricorso sub VI e IX).

A tal proposito – in disparte quanto osservato nella relazione dell’amministrazione sulla peculiarità del test TPC (cfr. doc. 10 allegato alla memoria del 18 agosto 2021, pag. 8) – il Collegio ritiene sufficiente ricordare che per consolidata giurisprudenza della sezione «per un verso, il giudizio di idoneità/inidoneità è adottato dalla Commissione all’esito di una valutazione complessiva dei risultati di test e colloqui»; e che «per altro verso, l’art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129 nel prevedere la ripetizione del colloquio in sede collegiale innanzi alla Commissione in caso di test positivi e colloquio negativo implicitamente ammette che un candidato possa essere valutato inidoneo (all’esito del colloquio collegiale) anche in presenza di risultati positivi a tutti i test» (cfr. ancora Tar Lazio, I-quater, 28 dicembre 2022, n. 17645).

18.3. Deve poi evidenziarsi che non può assumere rilievo, ai fini del presente giudizio, l’esperienza del ricorrente nella Marina Militare (cfr. ricorso sub III).

È noto infatti che – per consolidata giurisprudenza – l’aver ottenuto una precedente valutazione di idoneità sotto il profilo psicoattitudinale nell’ambito di una diversa selezione non costituisce motivo di illegittimità di un successivo provvedimento di inidoneità, atteso che «è pacifico che qualità e requisiti dei candidati nei singoli concorsi siano richiesti e valutati in relazione alla specificità dell’impiego oggetto del concorso» (cfr. Consiglio di Stato, I, 25 febbraio 2019, n. 527 e 26 febbraio 2019, n. 551) e considerato che il precedente giudizio positivo «non dimostra che tale idoneità sia ancora posseduta al momento delle prove psicoattitudinali di altro concorso» (cfr. ancora Consiglio di Stato, I, 25 febbraio 2019, n. 527, nonché Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2010, n. 2079).

Le stesse considerazioni valgono per le eventuali valutazioni positive nell’ambito di altre esperienze militari o in un diverso corpo di polizia, che sono di per sé inidonee a dimostrare l’irragionevolezza e/o l’illogicità della valutazione negativa espressa dalla Commissione attitudinale (v. Consiglio di Stato, IV, 16 dicembre 2011, n. 6627).

19. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

20. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie e della materia controversa – possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Caterina Lauro, Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Agatino Giuseppe Lanzafame		Concetta Anastasi
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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