Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Il requisito dell’età viene associata a una (generale) maggiore prestanza fisica...
Il requisito dell’età viene associata a una (generale) maggiore prestanza fisica, che come tale si rivela elemento essenziale per l’incremento (aumentando la cerchia di possibili giovani candidati) e per il potenziamento dell’organico delle Forze armate
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Prima Bis

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8634 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Si. Fe., Fr. Le., Ra. Ri., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fr. Le. in Roma, (...);

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via (...);
Comando Carabinieri Centro Selezione e Reclutamento, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

" -del bando con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 3 maggio 2023 nella parte in cui, all'articolo 1, lett. b, prevede la riserva di 1120 posti in favore dei cittadini italiani in possesso del seguente requisito anagrafico "che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età " e allo stesso tempo prevede l'elevazione sino ai 28 anni per i soli partecipanti che vantano una pregressa esperienza militare;

-dell'articolo 3 del bando con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" nella parte in cui ha previsto quale unica modalità di inoltro della domanda di partecipazione quella on line, impedendo ai ricorrenti di generare validamente l'iscrizione;

-del bando con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 3 maggio 2023;

-della graduatoria di merito del "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri", non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

E/O PER LA DISAPPLICAZIONE

- dell'articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui prevede tra i requisiti di accesso al ruolo di carabiniere il seguente requisito anagrafico "non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata";

E/O PREVIO SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità tra l'articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che fissa a 24 anni non compiuti il limite anagrafico di accesso al ruolo di carabiniere e la Direttiva 2000/78/CE."

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti in epigrafe hanno collettivamente impugnato il bando 2.5.2023 con cui è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" che, tra l'altro e per quanto qui rilevante, prevedeva (art. 1) che i posti messi a concorso fossero così ripartiti: 2.611 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni compiuti e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 (c.d. aliquota "militare"); 1.120 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non avessero superato il ventiquattresimo anno di età (c.d. aliquota "civile"); un residuo di 32 per candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 DPR n. 752/76.

Esponevano quindi di essere tutti cittadini italiani senza esperienza militare, aspiranti, quindi, a concorrere sull'aliquota "civile" di 1.120 posti ad essi riservata, ma di aver tutti superato, al momento di scadenza del bando, il ventiquattresimo anno di età ed anche il ventiseiesimo, che era il limite valido fino al precedente concorso, ma non il ventottesimo.

Detta età inibiva loro la presentazione stessa della domanda di partecipazione al nuovo concorso del 2023, da farsi assolutamente on line, a fronte del filtro predisposto sulla piattaforma web atto ad impedire l'inoltro da parte di chi non avesse il requisito anagrafico prescritto.

Deducevano che tale preclusione derivasse dall'art. 707 del d.lgs. n. 66/2020 (di seguito anche Codice dell'ordinamento militare o COM) che prevede 24 anni come limite di età per l'accesso ai ruoli iniziali nell'Arma dei Carabinieri per i soggetti, come loro, senza una pregressa esperienza militare.

Consapevoli, quindi, della conformità dei provvedimenti impugnati alla legge vigente contestavano direttamente il quadro normativo suddetto, dubitando della sua conformità sia alla Costituzione che alle Norme unionali.

In dettaglio il ricorso, con contestuale istanza cautelare, si affidava a due motivi.

Con il primo, rubricato "I) Illegittimità costituzionale dell'art. 707 del d.lgs. n. 66/2010 c.d. codice dell'ordinamento militare per violazione degli Artt. 3, 97 e 51 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità e della disparità di trattamento" i ricorrenti denunciavano che la differenza del limite di accesso d'età per gli aspiranti con trascorsi militari, pur a fronte dell'addestramento da loro già maturato, non trovasse giustificazione, tenuto anche conto delle cospicue riserve di posti già previste per agevolarli, inoltre la scelta stessa di ammettere il loro accesso all'età di 28 anni dimostrava l'intrinseca idoneità fisica al ruolo dei giovani di stessa età ma non provenienti da esperienza militare, come i ricorrenti. Aggiungevano come detta disparità determinasse anche una violazione della par condicio concorsuale nell'accesso ai pubblici uffici con vulnus sia dell'Art. 51 che del principio di buon andamento.

Con il secondo motivo, rubricato "II) Illegittimità costituzionale dell'art. 707 del d.lgs. n. 66/2010 c.d. codice dell'ordinamento militare per violazione dell'Art 117 Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1; 2, parr. 1 e 2; 4, par. 1; 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 216/2003 - violazione del principio generale del diritto dell'Unione europea di non discriminazione in base all'età - violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea." veniva dedotta l'incompatibilità della novella legislativa con l'art. 117 Cost. e, quindi, con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. I ricorrenti evidenziavano come un siffatto limite anagrafico di accesso ad un impiego pubblico violasse il divieto di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta di Nizza, oltre che la Direttiva 2000/78/CE, invocando a sostegno precedenti giurisprudenziali amministrativi resi in sede cautelare oltre che la recente sentenza della CGUE 17 novembre 2022 caso C-304/21.

Concludevano pertanto chiedendo, in via cautelare, l'ammissione con riserva alla presentazione della domanda ed alla partecipazione alle prove e, nel merito, domandando: in via preliminare, la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del COM per violazione degli artt. 3, 97, 51 e 117 della Costituzione; sempre in via preliminare, di sollevare la questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia ex artt. 267 T.F.U.E. e 234 T.C.E. quanto alla compatibilità tra la normativa interna impugnata e gli artt. 1; 2, parr. 1 e 2; 4, par. 1; 6, par. 1, lett. c), della Direttiva 2000/78/ce e dell'art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; l'annullamento degli atti impugnati.

Si costituivano in giudizio, con foglio dell'Avvocatura, il Ministero della difesa ed il Comando generale dell'Arma, resistendo al ricorso.

All'udienza cautelare del 5 luglio 2023 questo TAR con ordinanza n. -OMISSIS-, ferma e impregiudicata ogni questione di rito e di merito (ivi compresi i dedotti profili di incostituzionalità e contrarietà alla normativa unionale dell'art. 707 del COM) ammetteva con riserva i ricorrenti alla presentazione della domanda in considerazione della preminenza del "periculum" legato al rischio del definitivo venir meno della possibilità di partecipazione alla procedura selettiva in corso, fissando per il merito l'Udienza pubblica del 17 gennaio 2024.

La misura cautelare, a seguito di appello dell'Avvocatura, veniva confermata dal Consiglio di Stato con propria ordinanza n. 3459/23.

In prosieguo il Comando dei Carabinieri depositava in data 1.12.2023 un atto di "adempimento della misura cautelare" in cui evidenziava di aver consentito agli ammessi con riserva di accedere in data 28.11.2023 alla piattaforma online per il deposito della domanda di partecipazione -possibilità di cui si erano avvalsi due dei tre ricorrenti- prospettando loro, però, non una convocazione per la partecipazione al concorso 2023 oggetto d'impugnativa ma "a sostenere la prova di preselezione per l'ana concorso che verrà indetto per l'anno 2024". Alcuna contestazione in merito interveniva da parte ricorrente e si perveniva, infine, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, dove la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è da respingere; i due motivi ai quali è affidato possono scrutinarsi congiuntamente.

I ricorrenti, attesa la conformità degli atti impugnati alla legge vigente, dubitano della sua concordanza con le superiori fonti unionali e costituzionali; hanno perciò formulato una preliminare richiesta di delibazione di non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 707 COM per violazione degli artt. 3, 97, 51 e 117 della Costituzione ed hanno contestualmente formulato la richiesta preliminare di sollevare "questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia ex artt. 267 T.F.U.E. e 234 T.C.E. quanto alla compatibilità tra detta legislazione e gli artt. 1; 2, parr. 1 e 2; 4, par. 1; 6, par. 1, lett. c), della Direttiva 2000/78/CE e dell'art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea".

Va in limine ricordato che i ricorrenti hanno tutti un'età inferiore a 28 anni ma superiore a 26 e che, prima dell'ultima modifica ad opera della L. 119/22, che ha portato a 24 anni il limite d'accesso al ruolo degli allievi carabinieri per gli aspiranti "civili", l'art. 707 COM stabiliva già come limite l'età di 26 anni, a seguito dell'art. 4 del D.Lgs., n. 20/12.

Il ricorso, come visto, contesta alla legislazione vigente sia la fissazione del limite d'età -ritenendola priva di adeguata giustificazione- sia, comunque, la diversificazione di tale limite ove non consente agli aspiranti "civili" l'accesso all'Arma fino a 28 anni come accade per quelli "militari".

Il Collegio non condivide i dubbi di legittimità unionale e costituzionale del quadro normativo primario avanzati da parte ricorrente.

Osservando la normativa europea è utile partire, per quanto qui ci occupa, sulla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 (recepita con d.lgs n. 216/2003) che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, osservando che l'art. 2, paragrafo 1, della richiamata Direttiva 2000/78, fissa il "principio della parità di trattamento" intendendo l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva, tra i quali rientra anche l'età .

L'art. 4, paragrafo 1, tuttavia, consente agli Stati membri di diversificare rispetto all'età, la posizione dei lavoratori, escludendo che ciò integri una discriminazione laddove "per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato".

L'art. 6, paragrafo 1, infine, consente scelte astrattamente discriminatorie effettuate proprio "in ragione dell'età " laddove esse siano "oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari".

E' dunque consentita una discriminazione nell'accesso al lavoro basata sull'età, purchè ragionevole e proporzionata allo scopo (v.si C.G.U.E., sent. 15 novembre 2016, Gorka Salaberria Sorondo C-258/15 e Cons. Stato, sez. I, parere 21 dicembre 2022, n. 2057).

Inoltre il punto 18 della premessa della direttiva stabilisce che la medesima "non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi".

Alla luce di tali coordinate si può allora escludere il contrasto prospettato da parte ricorrente, anche in accordo con la giurisprudenza in materia.

Va ricordato invero che la Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che il requisito dell'età massima può essere legittimamente posto in relazione alla necessità di selezionare soggetti dotati, come nel caso del servizio nei carabinieri, di adeguate capacità fisiche (cfr. sentenza Wolf EU/C/2010/3 e sentenza Prigge UE/C/2011/573; e ancora la già citata Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15, relativamente alla decisione dell'Academia Vasca de Policì a y Emergencias di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito dell'età massima di 35 anni per i candidati ai posti di agenti della polizia della comunità autonoma dei Paesi Baschi).

Va negato, invece, che possa giungersi nel caso di specie -come invocato dalla difesa dei ricorrenti- alle stesse conclusioni di cui alla sentenza della Corte di Lussemburgo del 17 novembre 2022, nella causa C-304/21 (su rimessione del Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272) d'incompatibilità con il diritto dell'Unione del limite massimo di 30 anni per l'accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato, visto che in realtà, tale pronuncia ha comunque affermato che "L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".

E' chiaro allora come, a contrario, anche in questo caso la Corte unionale riaffermi la possibilità di una discriminazione in base all'età, ove il giudice nazionale verifichi che essa sia legata alla necessità che i soggetti da avviare al lavoro siano selezionati in base al possesso di "particolari capacità fisiche" e che i requisiti selettivi siano proporzionati allo scopo.

A riguardo va anche ricordato come lo stesso Giudice di palazzo Spada, che come visto aveva bocciato il limite dei 30 anni posto dalla normativa nazionale per l'accesso ai ruoli dei commissari di Polizia, abbia invece reputato giustificata nell'ambito della discrezionalità del legislatore la fissazione del limite dei 28 anni per l'accesso alla carriera di vice-ispettore di Polizia proprio in ragione delle diverse, rispetto ai commissari, caratteristiche delle funzioni da svolgere, connotate da "compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" nonché "di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa...che possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera" (v.si Cons. Stato, sez. II, sent. 4 febbraio 2022, n. 781 e ordin. 1 luglio 2021, nn. 3576 e 3577).

Con riferimento specifico poi all'accesso ai ruoli dei Carabinieri che ci occupa, questa stessa sezione (v.si TAR Lazio, sez. 1 bis, n. 4052/21) ha già evidenziato, rispetto al precedente limite di 26 anni, come le funzioni svolte dai Carabinieri richiedano capacità fisiche particolari rispetto alle quali l'apposizione di un discrimine d'età costituisce requisito coerente e non sproporzionato, ciò in accordo con i principi unionali e la Direttiva 2000/78/CE nonché con quei presupposti consolidati della giurisprudenza della CGUE che saranno poi riaffermati anche nella succitata sentenza 17 novembre 2022, C-304/21.

A questi condivisibili argomenti il Collegio intende dare continuità anche nel nuovo quadro normativo che prevede la riduzione a 24 anni del limite d'età che -alla luce dei lavori preparatori della L. n. 119/2022- risulta misura proporzionata funzionale a nuovi obiettivi di miglioramento dell'efficienza operativa perseguiti dell'Arma attraverso un rapido abbassamento dell'età media del personale, costituente "finalità legittima" ai sensi degli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE e dei Trattati.

A risultati non diversi conduce la verifica, parallelamente richiesta dai ricorrenti, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione degli Artt. 3, 97, 51 e 117 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, della proporzionalità, della disparità di trattamento e della violazione delle norme UE.

Quanto a quest'ultimo profilo, aldilà della già acclarata conformità della legislazione contestata alla disciplina europea, si considera che un'eventuale diversa valutazione non avrebbe potuto determinare una rimessione alla Consulta per violazione dell'Art. 117 Cost., dovendosi invece procedere direttamente alla disapplicazione della norma nazionale in ossequio alla primautè del diritto unionale.

Quanto agli altri profili parte istante ha lamentato in particolare come la contestuale previsione della possibilità di accesso con età più elevata concessa agli aspiranti di provenienza "militare" implicasse una disparità di trattamento in violazione del principio di eguaglianza di cui all'Art. 3 e di parità di accesso ai pubblici Uffici tutelato dagli Artt. 97 e 51 Cost.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte è invece evidente che l'abbassamento del limite di età controverso non rappresenta una violazione dei principi costituzionali in tema di uguaglianza e parità di accesso agli impieghi pubblici, essendo detto limite fissato in linea generale e in modo proporzionatamente adeguato a garantire le particolari esigenze di efficienza fisica tipicamente richieste per le funzioni dell'Arma e, da ultimo, per pervenire ad una rapida diminuzione nell'età media dei ruoli, basandosi sul ragionevole presupposto che la prestanza fisica sia superiore nelle classi più giovani.

Quanto invece alla presunta disparità di trattamento subita dai ricorrenti aspiranti "civili" rispetto a quelli c.d. "militari" (cioè i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo ai quali è concesso partecipare con età più elevata al concorso) aldilà dei cambiamenti attualmente in corso nella disciplina di tale categoria, va riaffermato -dando anche in questo continuità alla citata sentenza della sezione n. 4052/21- che "la specifica previsione derogatoria nei confronti degli aspiranti candidati che abbiano prestato servizio militare ha natura premiale, mirando a incentivare la prestazione di un periodo di servizio nelle forze armate attraverso il riconoscimento di un corredo di diritti e benefici tra cui l'innalzamento dei limiti di età generalmente previsti."

E' appena il caso di ricordare infatti che, con il superamento dell'esercito di leva, ha assunto cruciale importanza nell'organizzazione della difesa della Nazione il ruolo dei volontari, da qui la correlativa esigenza di fornire a tali figure un adeguato sistema di incentivi capaci di rafforzare l'attrattività -anche per un arco limitato di tempo- della scelta militare. Nell'ambito di tali incentivi rientra, con primaria importanza, la creazione di "corsie preferenziali" per gli impieghi nel c.d. comparto "Sicurezza", che diano una prospettiva di sbocco professionale a coloro che, dopo un periodo di coscrizione volontaria -comunque prezioso per i nuovi assetti della difesa nazionale e quindi razionalmente da incoraggiare- non abbiano potuto o voluto proseguire nella carriera bellica.

E' allora pienamente giustificata e razionale la scelta del Legislatore di prevedere per detti volontari possibilità di accesso più ampio, tanto in termini di età che di quote di posti riservati, nei concorsi d'ingresso nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, senza dar luogo per questo ad irragionevolezza o disparità normativa rispetto a quanto previsto per l'età di ingresso dei "civili". La scelta di portare per questi ultimi il limite d'accesso a 24 anni non significa aver stabilito che detta età sia l'unica nella quale sussista la condizione di efficienza fisica utile per iniziare il servizio nell'Arma (che ancora un anno prima infatti era fissata a 26 anni), ma aver razionalmente scelto, tra più opzioni nell'ambito della discrezionalità legislativa, un'età più bassa per promuovere obiettivi di miglioramento d'efficienza e svecchiamento dei ruoli dell'Apparato in questione; ugualmente razionale è che questa scelta poi receda, nel caso dei "militari", verso un'età più alta, ma pur sempre di ragionevole presumibile adeguatezza fisica, in nome di superiori e meritevoli obiettivi di complessiva sicurezza nazionale.

In conclusione, risultano conformi alle norme unionali e costituzionali di riferimento e razionalmente giustificate nel novero delle opzioni discrezionali spettanti al Legislatore, sia la scelta di prevedere un limite d'accesso all'Arma che selezioni gli aspiranti in funzione della maggiore efficienza fisica connaturata alla superiore gioventù nonché dell'abbassamento dell'età media dei ruoli, sia quella di prevedere deroghe premiali nell'età d'ingresso a favore degli aspiranti di provenienza militare.

Le considerazioni svolte consentono di respingere tutte le censure dei ricorrenti stante l'insussistenza di contrasti tra la legislazione nazionale qui applicata e la superiore normativa di grado europeo e costituzionale; conseguono la legittimità del bando di concorso impugnato e delle esclusioni (sotto forma di preclusione alla presentazione dell'istanza in modalità informatica) per mancanza del requisito anagrafico.

In ragione della particolarità delle questioni trattate risulta equa la compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini - Presidente

Claudio Vallorani - Consigliere

Domenico De Martino - Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza