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Sentenza

In tema di sanzioni disciplinari nell’ordinamento militare, con particolare rife...
In tema di sanzioni disciplinari nell’ordinamento militare, con particolare riferimento ai limiti nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.
È legittima la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego inflitta ad un maresciallo dell’Esercito italiano che, nell’esercizio del diritto di critica sindacale, abbia ecceduto dagli obblighi di continenza e di disciplina dell’uso dell’uniforme (nella specie, si trattava di aver pubblicato video sulla piattaforma youtube, nei quali, in uniforme, con voce contraffatta e maschera “anonymus”, ed anche con l'utilizzo di caricature animate del Capo di stato maggiore e del Ministro pro tempore, ha addebitato ai comandanti ai vari livelli comportamenti mobbizzanti, vessatori, ingiuriosi e minacciosi nei confronti di militari con l’omertà della linea di comando). (1)

 

In motivazione, la Sezione ha ricordato che l’art. 1389 del d.lgs. 15 maggio 2010, n. 66, che prevede il potere del Ministro, delegabile alla direzione generale per il personale militare, di discostarsi anche in melius dal giudizio della commissione di disciplina (come nel caso di specie), è norma di stretta esegesi, perché derogatoria dell’odine naturale delle competenze in materia disciplinare.

 

Militare – Sanzioni di stato – Fatti analoghi – Tempi diversi – Assenza giudicato – Ne bis in idem – Esclusione

 

È legittima, sotto il profilo del principio del ne bis in idem, la sanzione disciplinare laddove, da un lato, i fatti posti a fondamento del provvedimento, pur analoghi nella loro materialità a quelli posti a fondamento di un procedimento precedentemente avviato ed archiviato, siano posti in essere in momenti diversi, risultando perciò episodi fattualmente diversi; dall’altro, allorquando sia comunque carente un accertamento giurisdizionale definitivo, che è presupposto logico del divieto di bis in idem. (2)

 

Militare – Sanzioni di stato – Valutazione gravità fatti – Discrezionalità amministrativa – Sindacato giurisdizionale – Limiti

 

La valutazione in ordine al rapporto tra l’infrazione e i fatti addebitati, nonché alla loro gravità, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. (3)

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. I, 22 gennaio 2024, n. 51; Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566.

Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.

 

(2) Non si rinvengono precedenti specifici.

(3) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344; Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858.

Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
Avv. Antonino Sugamele

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