Istanza di revoca ex art.673 cod. proc. pen., per abrogazione del reato.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 9275 Anno 2024
Presidente: BONI MONICA
Relatore: POSCIA GIORGIO
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. nato a C. il ........;
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare
di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 06/12/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale militare FRANCESCO UFILUGELLI, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale militare di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la
richiesta avanzata da G.C. diretta ad ottenere la revoca ex art.673
cod. proc. pen., per abrogazione del reato, della sentenza del Tribunale militare
di Roma del 27 gennaio 1998 (divenuta irrevocabile il giorno 14 marzo 1998),
con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art.8,
comma 2,1.772/1972.
In particolare il giudice dell'esecuzione ha rilevato che, a seguito della
istituzione del servizio militare professionale realizzata dalla 1.331/2000, non è
stato abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui
al previgente art.14, comma secondo, 1.230 del 1998, essendo tale condotta
invece sussumibile nella nuova fattispecie di cui all'art. 2110 d.lgs. 66/2010.
2. Avverso la predetta ordinanza G.C. , per mezzo dell'avv.
David Terracina, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed
articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.1.73 disp. att. cod.
proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
la violazione degli artt.23, comma 1, 1.230/1998, 8 d.lgs. n.66/2010 in relazione
agli artt. 25 e 27 Cost. ed all'art.2, comma secondo, cod. pen. ed osserva che, al
contrario di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, non vi sarebbe continuità
tra le leggi succedutesi nel tempo in materia e che, quindi, l'abolizione del servizio
militare di leva ha comportato l'abrogazione del reato di rifiuto del servizio
militare di leva, considerato pure che all'epoca dei fatti il ricorrente non aveva la
possibilità di scegliere il servizio civile sostitutivo al cui rifiuto era stata
subordinata l'applicabilità della norma incriminatrice ex art.14 1.230/1998.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare c:he le disposizioni
normative, che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso
il sevizio militare di leva sono norme integratici del precetto penale relativo ae
condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati
all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da
esse disciplinate trova applicazione l' art.2, comma quarto, cod. pen. con la
conseguenza della non punibilità della condotta di chi, essendo obbligato al
sevizio militare, ha rifiutato di prestarlo, salvo che - come nel caso di specie .
non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile (Cass., sez. 1, 02/05/2006,
n. 16228, Brusaferri, Rv. 233446).
Infatti, ciò non significa che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod.
pen. mil . pace (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del
servizio militare) sia stata abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una
norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani
assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal
servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (L. n. 226
del 2004, art.1). Pertanto, non può parlarsi di abrogazione e di cessazione degli
effetti penali delle relative sentenze irrevocabili, in quanto il servizio di leva è
stato soltanto sospeso e non già definitivamente abolito.
2.1. Inoltre, a seguito dell'istituzione del servizio militare professionale,
realizzata dalla L. n. 331 del 2000, non è stato abrogato il reato di rifiuto del
servizio militare per motivi di coscienza, di cui al previgente art. 14, comma
secondo, L. n. 230 del 1998, essendo tale condotta ora sussuniibile nella nuova
fattispecie di cui all'art. 2110 del d.lgs. n. 66 del 2010, dato che il nuovo testo
normativo è sovrapponibile al precedente e che la pena prevista (reclusione da
sei mesi a due anni) è rimasta immutata (Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep.
2017, Ferrante, Rv. 270580).
2.2. Del resto, anche anteriormente alla emanazione del d.lgs. n. 66 del 2010,
denominato codice dell'ordinamento militare (entrato in vigore il 10 ottobre
2010), la maggioritaria giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la
fattispecie di reato in esame, non essendo stata abolita, è regolata dal quarto e
non dal secondo comma dell'art. 2, cod. pen., secondo cui se la legge del tempo
in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
2.3. Deve poi rilevarsi che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato
non viene meno a seguito della successiva previsione del servizio civile, dato che
tale facoltà non sussisteva al momento del suo rifiuto di prestare il servizio
militare.
3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.
15-08-2024 11:19
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