L'ordine del Colonnello rivolto al Capitano di non procedere ad una registrazione tra presenti è legittimo?
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 33369 Anno 2024
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.P. nato a N. il …….
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
SANTALUCIA che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
'E' presente l'avvocato PEROZZI CRISTINA del foro di ROMA in difesa di V.P.
che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 22 marzo 2023 il Tribunale Militare di Roma ha
affermato la penale responsabilità del Capitano V. P., in riferimento alla
contestazione del reato di cui all'art.173 cod.pen.mil .pace (disobbedienza
aggravata), con condanna dell'imputato alla pena di mesi due di reclusione
militare, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
1.1 In fatto, la contestazione riguarda quanto accaduto in data 20 maggio 2020
quando il V. si presentava ad una convocazione da parte del superiore Col.
S. (in presenza anche del Col. G.) e rappresentava di aver attivato
la registrazione del colloquio tramite il proprio cellulare; ricevuto l'ordine di
interrompere la registrazione, non vi ottemperava, determinando il superiore,
dopo consultazione telefonica con il Gen. G., a disporre la sua uscita
dall'ufficio.
1.2 Secondo il Tribunale, in sintesi:
a) non vi è dubbio circa l'esistenza dell'ordine rivolto al V., posto che lo stesso
imputato ha prodotto la registrazione del colloquio da cui si evince con chiarezza
che l'ordine a lui rivolto - più volte - era quello di interrompere la registrazione e
restare all'interno dell'ufficio;
b) l'ordine di interrompere la registrazione era legittimo, anche in ragione dei
contenuti della Circolare n.2106 del 2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito che
vieta le riprese audio all'interno delle infrastrutture militari;
c) il motivo della convocazione era rappresentato dal contenuto di una relazione
di servizio che il V. aveva inoltrato (non in via gerarchica, anche perché
riguardava condotte tenute dai diretti superiori S. e G.) solo pochi
giorni prima.
In riferimento alla tesi difensiva - secondo cui la registrazione dell'incontro del
V. con i superiori in grado Col. S. e Col. G. era altamente
opportuna nell'interesse di tutti - il Tribunale rileva che si tratta di ragioni «non
rilevanti giuridicamente» .
Viene ritenuta pienamente integrata la condotta di reato, anche in rapporto al
relativo elemento psicologico.
2. La Corte Miliare di Appello con sentenza del 11 ottobre 2023 ha confermato la
prima decisione.
2.1 Anche secondo la Corte di Appello la condotta di inottemperanza all'ordine è
dimostrata in fatto e non risulta giustificata.
In sede valutativa la Corte di secondo grado afferma che:
a) la convocazione del V. era avvenuta per esigenze attinenti al servizio,
posto che il V. aveva indirizzato direttamente al superiore comando una
relazione, senza seguire la ordinaria procedura per il tramite della linea
gerarchica;
b) anche l'ordine di interrompere la fonoregistrazione era, dunque, inerente
al servizio ed è stato chiaramente impartito al V.;
c) non vi è stato mai un reale contrordine ma esclusivamente una posteriore
interlocuzione tra il S. e il V. durante la quale il primo consentiva
alla registrazione del momento in cui si realizzava la telefonata con il Gen.
G.;
d) da ciò deriva la convinzione circa la piena ricorrenza del 'dolo di
disobbedienza' in capo al V..
Ancora, si precisa che l'ordine poteva essere disatteso solo se manifestamente
criminoso, aspetto che - in tutta evidenza - non si rinviene.
2.2 Non viene, inoltre ritenuta sussistente alcuna causa di giustificazione. Sul
punto, la Corte di secondo grado afferma che la pregressa situazione di
«conflittualità» tra il V. e suoi diretti superiori non rendeva legittima la modalità
di registrazione dell'incontro, essendo al più un aspetto attinente la sfera intima
dei motivi della condotta, che può rifluire sul trattamento sanzionatorio.
La relazione di servizio redatta dal V. prima della convocazione seguì, peraltro,
il suo corso.
2.3 Viene pertanto confermata integralmente la prima decisione anche in
riferimento alla assenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità di
cui all'art. 131 bis cod.pen. . Circa tale aspetto la Corte di secondo grado evidenzia
che il V. è un Ufficiale, il che concretizza un particolare dovere di lealtà nel
rispetto dei doveri di istituto. Viene ritenuto elemento negativo della condotta
l'aver manifestato così profonda e reiterata sfiducia nei confronti dei superiori
gerarchici.
3Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di
legge - V. P.. Il ricorso è affidato a tre motivi, che verranno di seguito
richiamati, nei limiti di effettiva necessità per la decisione (art. 173 comma 1
disp.att. cod.proc.pen.). Sono stati depositati motivi aggiunti il 23 marzo 2024.
3.1 Al primo motivo, dopo ampia premessa in fatto, il ricorrente introduce
deduzione in termini di erronea applicazione di legge. Il motivo si articola in sette
punti.
3.1.1 Si rappresenta la violazione di regole di giudizio e di apprezzamento delle
risultanze probatorie, posto che la Corte non tiene conto di alcune circostanze di
fatto rilevanti. In tema di ritualità della convocazione, in particolare, non viene
evidenziato che la relazione di servizio inoltrata al superiore comando aveva ad
oggetto proprio condotte 'non corrette' tenute dai diretti superiori S. e
G.. Da qui la 'diffidenza', più che legittima, del V. a presentarsi davanti
a coloro che lo avevano convocato in data 20 maggio 2020.
3.1.2 Non era, pertanto, una convocazione «inerente al servizio» ma una
convocazione relativa a questioni personali dei due superiori in grado (uno dei
quali, peraltro, risultava essere quel giorno in smart working) .
Ciò rendeva legittima la tutela che il V. intendeva realizzare tramite la
fonoregistrazione.
3.1.3 Si contesta, in ogni caso, la diretta applicabilità della Circolare SME del 2019,
che richiedeva integrazioni di disciplina non avvenute.
3.1.4 Si ritiene erronea la decisione nella parte in cui non ritiene applicabile la
scriminante dell'esercizio di un diritto.
Pacifica è la liceità della condotta di registrazione di un colloquio tra soggetti
presenti (anche all'insaputa di uno dei colloquianti) lì dove sussista una esigenza
obiettiva di documentazione per ragioni di tutela del soggetto che la realizza. Si
ribadisce che le esigenze di autotutela erano evidenti, posto che la relazione di
servizio redatta dal V. riguardava condotte ascrivibili proprio ai soggetti che lo
avevano convocato. Vi era pertanto la piena applicabilità della scriminante, in
chiave di autotutela del V..
3.1.5 Si ribadisce che la stessa convocazione era irrituale e da ciò derivava la non
riconducibilità dell'ordine a ragioni inerenti il servizio.
3.1.6 In ogni caso si contesta la ricostruzione in fatto della sequenza del colloquio,
affermando che vi era stato un contrordine, con obiettiva incertezza circa la
condotta da tenersi.
3.1.7 Si evidenzia che al più la condotta poteva essere fonte di responsabilità
disciplinare.
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento per mancata assunzione
di prova decisiva.
Si lamenta la mancata acquisizione del decreto di archiviazione relativo al
procedimento n.39 del 2021, posto che da detto atto giudiziario risultano le
plurime iniziative prese in danno del V. da altri soggetti appartenenti alla
Amministrazione Militare e le necessità di difesa del V..
3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della
causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .
L'intera motivazione, anche sul punto della causa di non punibilità, è influenzata
dalla ritenuta inconsistenza delle ragioni 'difensive' che animavano la condotta del
V.. Si ribadisce che la stessa convocazione era inerente a ragioni personali e
da qui il legittimo convincimento del V. di poter operare la registrazione del
colloquio, ai fini difensivi più volte evocati nell'atto di ricorso. Ciò, quantomeno,
doveva essere valutato in rapporto alle modalità della condotta ed alla estrema
lievità dell'offesa.
4. Nei motivi aggiunti vengono riproposte, in sintesi, le doglianze oggetto del
ricorso principale. Si ribadisce che il V. doveva tutelare un segreto di ufficio (il
contenuto della relazione di servizio in tema di irregolarità della gestione degli
alloggi militari) e che per questa ragione si era determinato a registrare il colloquio.
L'ordine di interrompere la registrazione non era legittimo perché proveniva da un
soggetto interessato, in un contesto che non poteva dirsi inerente al servizio. Il
reato non poteva dirsi sussistente anche in ragione della carenza di elemento
psicologico. In subordine si insiste per l'applicazione della causa di non punibilità
di cui all'art. 131 bis cod.pen., sussistendone ampiamente i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, al terzo motivo.
2. I primi due motivi sono infondati, per le ragioni che seguono.
2.1 Al primo motivo si ripropongono una serie di questioni che riguardano -
essenzialmente - il contesto in cui si colloca la condotta tenuta dal V., le ragioni
del comportamento da lui tenuto, la qualificazione dell'ordine in termini di inerenza
o meno al servizio.
Si tratta di punti della decisione che risultano esaminati in maniera congrua e
senza vizi in diritto nella decisione di merito.
2.1.1 In particolare, va osservato che nella interpretazione della disposizione
incriminatrice è necessario compiere riferimento ai contenuti di Corte Cost. ord.
n.39 del 2001, lì dove si evidenzia il collegamento funzionale tra l'ordine e il
servizio e si afferma che [..] oggetto della tutela apprestata dalla norma censurata
non é il prestigio del superiore in sè e per sè considerato, ma il corretto
funzionamento dell'apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini
istituzionali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di
legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine deve sempre avere
fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina e non può trovare causa in
pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore e
inferiore H.
2.1.2 Ora, pur in un contesto fattuale che rende non certo irrilevanti (come si dirà
in seguito) gli antecedenti causali della convocazione del V., rappresentati
dall'invio di una relazione di servizio al Comando Superiore su comportamenti
tenuti dai suoi diretti superiori gerarchici, sta di fatto che il V. si reca &l'incontro
con il G. ed il S. e pretende di imporre ai superiori la modalità
(registrazione audio) di realizzazione dell'atto, aspetto che non può ricevere tutela
sino al punto di escludere la rilevanza penale della condotta di inottemperanza
all'ordine.
2.1.3 Va rilevato, sul punto, che la convocazione del V. per chiarimenti sulle
modalità di inoltro della relazione di servizio non può ritenersi atto di natura
«privata», come sostenuto dal ricorrente, posto che rientra - in senso ampio -
nelle attribuzioni di servizio dei superiori simile tipologia di verifica.
Il V., in altre parole, non poteva rifiutare di eseguire l'ordine di «interrompere
la registrazione» a lui rivolto, posto che da un lato le modalità del colloquio non
potevano essere decise unilateralmente dal V. medesimo, dall'altro l'ordine,
più volte emesso, non poteva ritenersi «manifestamente criminoso» e si inseriva
in un contesto che non può dirsi estraneo al servizio, così come si è ritenuto in
sede di merito.
V. avrebbe potuto far verbalizzare il proprio dissenso per iscritto ed avrebbe
potuto rifiutare di rispondere a domande che implicavano - in ipotesi - profili di
segretezza opponibili a chi lo interrogava, senza - in tal modo - porsi in una
condizione di disobbedienza penalmente rilevante ai sensi dell'art.173 cod.pen.
mil . pace. .
2.1.4 Vi è, pertanto, integrazione in fatto della fattispecie astratta, atteso quanto
detto sopra. Va aggiunto che la condotta di disobbedienza è sostenuta dal relativo
elemento psicologico doloso, posto che lo stesso V. ha rivendicato la opzione
di 'non interrompere' la registrazione, sia pure con il convincimento di poter - in
tal modo - dare esecuzione a una esigenza di autotutela.
Ma si è già spiegato che la condotta della registrazione non era «necessitata»,
potendo le esigenze di riservatezza dei contenuti della relazione di servizio essere
tutelate in modo diverso. Non vi è pertanto alcun vizio nella parte della decisione
impugnata in cui si ritiene non applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto.
2.2 II secondo motivo è parimenti infondato.
2.2.1 La esistenza di un clima di conflittualità tra il V. ed altri militari, anche in
ragione delle attività ispettive svolte dal V. sulla gestione degli alloggi di
servizio è un dato che la Corte di secondo grado non nega ma che - sulla specifica
condotta oggetto di giudizio - non appare decisivo ad escludere la integrazione
della disobbedienza all'ordine. Da ciò deriva, come si è ritenuto in sede di merito,
la non decisività della acquisizione dell'atto indicato dal ricorrente.
2.3 II terzo motivo è, come si è anticipato, fondato.
2.3.1 Vanno premesse alcune considerazioni in punto di «fisionomia» dell'istituto
di cui all'art. 131 bis cod.pen. .
Nella elaborazione giurisprudenziale della causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto (rectius della offesa) si è affermato che l'esiguità del disvalore -
a fronte di fatto che integra la fattispecie tipica - è frutto di una valutazione
congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno, alla colpevolezza (v.
Sez. U n.13681 del 25.2.2016, Tushaj rv 266595).
Il riferimento testuale alle «modalità della condotta», come è stato precisato da
Sez. U 2016 Tushaj, ricomprende anche l'analisi dell'elemento soggettivo del
reato, il che consente di valorizzare anche le condizioni soggettive che hanno
determinato, sul piano psicologico, la commissione del reato.
Inoltre, nei reati di mera condotta (dunque di pericolo) la applicazione della
disposizione di cui all'art. 131 bis cod.pen. è sempre possibile e la valutazione in
ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento
della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante" (v. Sez. III n.23184 del
23.06.2020, rv 280158).
2.3.2 Nel caso della disobbedienza di cui all'art.173 cod.pen.mil .pace, dunque, la
rilevanza e offensività della condotta, ai fini di cui all'art.131 bis cod.pen. - va
parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e alla
«incidenza» dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed
efficienza del servizio (secondo il giudizio prognostico prima richiamato).
2.3.3 Erra, pertanto, la Corte di secondo grado lì dove incentra - essenzialmente
- la valutazione circa la applicabilità o meno dell'art.131 bis cod.pen. sulle
caratteristiche soggettive dell'autore del fatto (il grado rivestito) posto che simile
aspetto finisce con il valorizzare una condizione soggettiva che, nel caso concreto,
non ha rilievo alcuno. Anche il tema della manifestazione di sfiducia verso i
superiori non risulta decisivo, posto che ciò risulta posto a base della stessa
incriminazione della condotta, senza incidere sul disvalore concreto.
Inoltre, nella analisi dei profili di tenuità dell'offesa la Corte di secondo grado
trascura del tutto la circostanza - niente affatto marginale - della esistenza di
profili di 'segretezza' della relazione di servizio redatta dal Cap. V., che costui
- attraverso l'espediente della registrazione - intendeva proteggere.
Su tale aspetto la Corte di secondo grado si limita ad affermare che la relazione di
servizio del V. ha comunque «seguito il suo corso», ma questo aspetto è di
primaria importanza proprio al fine di sostenere la particolare tenuità del fatto.
Il tema della decisione è, infatti, quello di una valutazione in concreto del possibile
pregiudizio arrecato all'andamento del servizio dalla condotta di inottemperanza
all'ordine.
E, su tale punto della re g iudicanda, può affermarsi - sulla base dei fatti così come
ricostruiti in sede di merito e senza necessità di rinvio - che il pregiudizio alla
regolarità del servizio fu assolutamente marginale, posto che dalla mancata
verbalizzazione delle dichiarazioni del V. (in occasione della convocazione
og getto di giudizio) non è sorta, anche ponendosi in via prognostica, una reale
difficoltà di espletamento del servizio militare.
La relazione inoltrata dal V. non sarebbe stata - per tale ragione - cestinata,
come è puntualmente avvenuto, né sono stati esplicitati nelle decisioni di merito
altri argomenti su cui l'attuale ricorrente avrebbe dovuto riferire.
2.3.4 Sulla base dei contenuti delle decisioni di merito va, pertanto, ritenuta
sussistente la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. ; ne deriva
l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per la
particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. .
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in data 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
07-09-2024 20:40
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