Luogotenente dei Carabinieri condannato alla pena di anni tre, mesi dieci e giorni otto di reclusione militare, in ordine ai reati di peculato militare aggravato continuato art. 215 cod. pen. mil . pace art. 47 n. 2 e art. 220 cod. pen. mil . pace.
La Cassazione conferma la condanna.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 28013 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G. nato a D. il ......
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesco Ufilugelli
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il difensore
Trattazione scritta.
RITENUTO IN IFATTO
1. B.G. ricorre avverso la sentenza della Corte militare di
appello del 28 settembre 2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale militare di Napoli del 23 novembre 2022, è stato condannato alla
pena di anni tre, mesi dieci e giorni otto di reclusione militare, in ordine ai
seguenti reati di peculato militare aggravato continuato art. 215 cod. pen. mil .
pace art. 47 n. 2 e art. 220 cod. pen. mil . pace, perché dal 2014 al 2018, in
servizio all'epoca dei fatti al Gruppo Carabinieri di Monreale, rivestendo il ruolo di
Luogotenente, incaricato di funzioni amministrative e di comando, nella sua
qualità di Capo sezione amministrativa a Monreale dal 2014 al 2018, si era
appropriato dalla cassa, avendone il possesso per ragioni del suo ufficio,
contenente un importo di denaro pari a euro 179.569,00 euro, occultandone
l'appropriazione attraverso l'emissione di numerosi certificati di viaggio falsi in
ogni parte (numero di registrazione, data di rilascio e nominativo del militare
interessato) e alterando altri certificati di viaggio genuini (ad eccezione delle
condotte afferenti i certificati di viaggio indicati dai n. 1 a 78 del capo di
imputazione, essendosi il reato di falso estinto per prescrizione).
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo deduce vizio di motivazione, perché pur non
contestando la falsità dei fogli di viaggio la difesa aveva nei motivi di appello
contestato l'attribuibilità della falsificazione all'imputato e solo una perizia
grafologica, che non era stata espletata, avrebbe potuto sostenere il
convincimento di colpevolezza, attesa l'incertezza sul soggetto che
materialmente avrebbe apposto la sottoscrizione per esteso o la sigla come
segno della firma sui certificati di viaggio in oggetto; al contrario era stata
effettuata una rudimentale comparazione tra dette scritture ed altre riferibili
all'imputato, sicché mancava una motivazione adeguata sulla responsabilità oltre
ogni ragionevole dubbio.
2.2. Col secondo motivo denuncia vizio di motivazione sul trattamento
sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, per
l'incensuratezza dell'imputato non considerata a questo effetto dai giudici di
merito.
2.3. Col terzo motivo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta
continuazione tra i plurimi fatti di reato agli effetti del trattamento sanzionatorio,
per come argomentato nei motivi di appello, tenuto conto che la pena prevista
per il reato contestato al capo b) della rubrica prevede la reclusione militare fino
ad un anno, sicché l'irrogazione della pena di mesi 9 e gg. 13 in aumento ex art.
81 c.p. sulla pena base appare del tutto sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato, perché la sentenza argomenta la ritenuta
colpevolezza per i reati contestati, tra l'altro, sul dimostrato disconoscimento
della sottoscrizione di richiesta e ricevuta delle somme asseritamente anticipate
da parte di militari destinatari degli acconti indicati dai singoli documenti, sicché i
giudici hanno congruamente motivato sulle ragioni che li hanno convinti oltre
ogni ragionevole dubbio, stante la posizione rivestita dal ricorrente nel controllo,
nella raccolta e nella trasmissione di tali documenti e nella gestione della cassa
corrente dell'Ufficio; B., in particolare, aveva redatto il memoriale di
cassa, registrando tutti i documenti contabili oggetto delle imputazioni.
1.2. Il secondo motivo è infondato, perché la Corte ha spiegato il motivo per il
quale la mera incensuratezza dell'imputato fosse un dato da considerarsi da solo
insufficiente alla concessione delle attenuanti generiche, stante la reiterazione
degli illeciti e i rilevanti importi di danaro sottratti.
La Corte di appello, inoltre, nel denegare le circostanze attenuanti generiche
per la pluralità di violazioni prolungate nel tempo e per importi di considerevole
rilievo patrimoniale si è conformata all'orientamento di legittimità, per il quale al
fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole
o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo
sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
1.3. Il terzo motivo è pure infondato perché, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, gli aumenti di pena erano dovuti alla pluralità dei delitti
di cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole, motivo per il quale era necessario
applicare un aumento di almeno un giorno di reclusione militare per ogni singolo
fatto di reato. Non vi è quindi la sproporzione della pena determinata in aumento
sulla pena base ai sensi dell'art. 81 cod. pen. denunciata dal ric:orrente.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12/04/2024
15-08-2024 11:56
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