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Sentenza

Non si richiede al giudice della cautela, dunque, un giudizio sull'imminenza di ...
Non si richiede al giudice della cautela, dunque, un giudizio sull'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto quanto «una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»
Cass. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10895 Anno 2024
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: SGUBBI VINCENZO
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
nel procedimento a carico di:
P.C. nato a R. il.... avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. DEL RIESAME di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI:
il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore:
l'avv. GIORGIO CARTA del foro di CAGLIARI si riporta alle memorie depositate a mezzo
pec in data 05/02/2024, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Bologna,
accogliendo l'impugnazione di C.P., ha revocato nei suoi confronti
l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, ritenendo non più sussistenti le
esigenze cautelari apprezzate dal giudice che aveva emesso la misura.
2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge
e vizio di motivazione.
Evidenzia che l'indagato, vice-brigadiere dei carabinieri, è sottoposto ad
indagine per circa 35 episodi di falsità in atto pubblico, commessi nell'arco di due
anni, principalmente nell'ambito di memoriali di servizio e di altri atti interni,
firmati nella qualità di comandante interinale di stazioni dell'Arma, allo scopo di
far risultare una presenza in ufficio diversa e superiore a quella effettiva.
Ritiene che il Tribunale del riesame abbia reso una motivazione illogica circa
l'inesistenza di esigenze cautelari attuali, facendo leva soprattutto su una
sospensione dal servizio che è stata disposta in relazione all'applicazione della
misura custodiale e che verrebbe meno laddove la misura fosse revocata, con
conseguente riespansione delle esigenze cautelari.
Il Tribunale felsineo ha poi valorizzato la circostanza che i falsi addebitati al
P. sono stati commessi nell'ambito di una funzione di comando che il grado
rivestito di norma non consente e che non è, comunque, consentita dalle funzioni
cui è stato adibito a seguito dell'applicazione della misura; il pubblico ministero
ricorrente obietta che uno dei reati oggetto di provvisoria incolpazione sarebbe
stato commesso il giorno successivo al venir meno del comando interinale e
dunque in assenza di una funzione di comando, sicché anche sotto questo profilo
la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe illogica.
Infine, il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge laddove ha
sostanzialmente confuso il concetto di attualità del pericolo di reiterazione con il
concetto di "imminenza" di tale pericolo, non richiesto dalle norme.
3. È stata chiesta la trattazione orale.
Il Procuratore generale si è riportato alla memoria nella quale ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Difensore si è richiamato alla propria memoria, associandosi alle conclusioni
del Procuratore generale ed allegando il definitivo trasferimento del Petrella ad
altro incarico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. E' certamente vero, come sostiene il Pubblico ministero ricorrente, che, in
tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito
dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza
del pericolo di commissione di un ulteriore reato: esso «indica, invece, la continuità
del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla
base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale
dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar
conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura
cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra,
Rv. 282767; conf. Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991).
Non si richiede al giudice della cautela, dunque, un giudizio sull'imminenza di
specifiche opportunità di ricaduta nel delitto quanto «una valutazione prognostica
sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della
fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,
della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve
essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti,
ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041
del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891).
2. La motivazione del Tribunale del riesame appare conforme alle richiamate
e consolidate premesse interpretative e non appare viziata da profili di illogicità
manifesta, evidenziabili ictu ocu/i dal testo del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, infatti, premesso il giudizio di gravità indiziaria rispetto a tutti i
fatti-reato cui si riferiva il titolo cautelare, ha esaminato la fattispecie concreta e
fondato il giudizio di insussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione su
quelle caratteristiche della stessa che la giurisprudenza di legittimità da ultimo
citata ha ritenuto significative sul punto: modalità realizzative della condotta,
personalità del soggetto, contesto socio-ambientale.
Il Tribunale ha correttamente considerato che i circa 35 episodi di falso per
cui si procede sono stati realizzati approfittando della posizione provvisoria di
comando che al vice-brigadiere P. era stata attribuita. Sul punto il pubblico
ministero ha evidenziato la contestazione di un singolo episodio di tentata truffa
militare, commesso il giorno seguente alla cessazione di tale esperienza di
comando, ma ciò non toglie rilievo alla condivisibile affermazione del Tribunale,
resa plasticamente evidente dal numero delle contestazioni di falso in atto pubblico
e della loro collocazione nel tempo, esattamente in corrispondenza dei momenti in
cui il P. è stato comandante interinale, sicché appare logicamente fondata la
conclusione secondo la quale distogliere l'indagato da tali posizioni riduce la
propensione alla reiterazione, quantomeno, dei delitti di falso in atto pubblico che
sono le più gravi e ripetute tra le contestazioni formulate.
In punto "personalità del soggetto" il Tribunale ne ha evidenziato
l'incensuratezza, con considerazioni che il Pubblico ministero ricorrente non ha
contestato.
Quanto al contesto socio-ambientale, ancora una volta la motivazione si
presenta priva di rilievi nel momento in cui ha corroborato il giudizio di non
attualità delle esigenze cautelari (sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione che
sotto il diverso profilo dell'inquinamento probatorio) con considerazioni inerenti
all'effetto dissuasivo dell'iniziale sottoposizione a misura in capo ad un
appartenente alle forze dell'ordine, alla diffusione mediatica della notizia, al
trattamento riservato al P. dai propri colleghi, che non si sono mai resi
disponibili ad "addomesticare" prove a suo favore.
Il Tribunale ha poi considerato il trasferimento del P., seguito alla
vicenda, per trarne la ragionevole convinzione che lo stesso non sarà più
assegnato ad un ruolo di comando.
L'osservazione del Tribunale del riesame non è adeguatamente scalfitta dalla
considerazione del Pubblico ministero secondo la quale, essendo la sanzione
collegata alla pendenza della misura, la revoca di quest'ultima potrebbe porre nel
nulla la sanzione militare inflitta. Non si tratta di discutere se Petrella possa o
meno essere riammesso in servizio, ma di giudicare l'attualità, anche in assenza
della misura, del rischio che egli sia nuovamente adibito nell'immediato futuro a
ruoli di comando nell'Arma dei Carabinieri: giudizio che il Tribunale ha condotto,
in modo logicamente scevro da vizi, escludendo tale concreta possibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso il 21/02/2024
Avv. Antonino Sugamele

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