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Sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 192 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPU...
Penale Sent. Sez. 1 Num. 192 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.L. nato a C.- il 
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
sentite le conclusioni del PG, il quale ha chiesto cilichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 aprile 2022, la Corte di cassazione ha rigettato il
ricorso di L.S.  avverso quella emessa, nei suoi confronti, il 27 gennaio
2021, dalla Corte militare di appello, con la quale, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale militare di Roma del 12 luglio 2017, egli è stato
condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e due mesi di
reclusione militare perché ritenuto responsabile del delitto di peculato militare
continuato, commesso appropriandosi di buoni carburante assegnati al reparto
presso cui egli prestava servizio ed utilizzandoli per scopi privati.
2. La Corte di cassazione ha, tra l'altro, disatteso il motivo di ricorso con il
quale Santoro aveva dedotto violazione della legge processuale perché, essendo
stata dichiarata la nullità dell'originaria richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico
ministero ha emesso nuovo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. senza,
tuttavia, disporre il suo interrogatorio, adempimento che, íllo tempore, era stato
ritualmente richiesto ma non eseguito.
3. L.S. propone, con il ministero dell'avv. Vittoria Bossio, ricorso
straordinario per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale lamenta
che il giudice di legittimità è caduto in evidente errore di fatto, di natura
percettiva, laddove:
- ha affermato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è stata
pronunziata, il 28 maggio 2013, dal Giudice dell'udienza preliminare anziché dal
Tribunale;
- ha ritenuto che la predetta nullità sia stata dic:hiarata a cagione
dell'omesso deposito di atti di indagine e non già, come effettivamente accaduto,
per non essergli stato consentito di visionare parte di tali atti e, specificamente,
l'originale di una cassetta VHS;
- ha, pertanto, avallato l'estensione della declaratoria di nullità, oltre che
alla richiesta di rinvio a giudizio, agli atti che, nella sequenza processuale, la
precedono, ovverosia all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed alla
richiesta di interrogatorio;
- ha omesso di considerare che il procedimento è stato segnato da una
duplice declaratoria di nullità, pronunziata, l'una, dal Giudice dell'udienza
preliminare per mancato espletamento dell'interrogatorio da lui richiesto, l'altra,
dal Tribunale per omessa visione della cassetta VSH sopra indicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censura manifestamente
infondata.
2. È pacifico, in giurisprudenza, che «L'errore materiale e l'errore di fatto,
indicati dall'ad. 625-bis cod. proc. pen„ come motivi di possibile ricorso
straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono,
rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà,
correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una
svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui
contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono
del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli
errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli
atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti
all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»
(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del
01/06/2017, Vinci, Rv. 271145).
3. Nel caso in esame, il ricorrente assume (cfr. pag. 11 del libello
introduttivo del presente giudizio) che la Corte di cassazione, in forza di un
mero, involontario fraintendimento, avrebbe rigettato l'impugnazione sul fallace
presupposto secondo cui la più recente dichiarazione di nullità della richiesta di
rinvio a giudizio — quella, cioè, pronunziata dal Tribunale militare con ordinanza
del 28 maggio 2013 — era stata imposta dall'omesso deposito di parte degli atti
formati nel corso delle indagini preliminari, in tal modo non avvedendosi che la
patologia era, invece, derivata dall'impossibilità di visionare la cassetta VHS.
Aggiunge che la Corte di cassazione, qualora non fosse incorsa nel segnalato
errore percettivo, avrebbe potuto apprezzare la fondatezza del proposto ricorso,
posto che la disposta regressione non avrebbe travolto l'originaria richiesta di
interrogatorio, cui il pubblico ministero non aveva dato seguito, così dando
causa, per la terza volta, alla nullità degli atti successivi.
4. L'assunto del ricorrente è privo di pregio, perché, a dispetto di quanto da
lui affermato, la decisione impugnata con ricorso straordinario non si appalesa
affetta dall'ipotizzato errore percettivo.
4.1. Con il secondo motivo del ricorso per cassazione, S. aveva, come
sopra anticipato, lamentato inosservanza di norma processuale, in quanto, dopo
l'annullamento della richiesta di rinvio a giudizio per mancato deposito di atti del
procedimento, il pubblico ministero aveva disposto la rinnovazione dell'avviso di
conclusione indagini ma non anche la rinnovazione dell'interrogatorio
dell'imputato, e dedotto che la mancanza di tale adempimento avrebbe reso
nulla anche la successiva richiesta di rinvio a giudizio.
4.2. La Cassazione, con la sentenza qui impugnata, si è così espressa:
«...il secondo motivo, in cui si deduce la nullità della richiesta di rinvio a
giudizio perché dopo l'annullamento della originaria richiesta di rinvio a giudizio
per mancato deposito di una parte degli atti del procedimento, il pubblico
ministero non ha rinnovato l'interrogatorio dell'imputato, è infondato.
La sequenza procedimentale prevista dall'art. 415-bis cod. proc. pen.,
applicabile anche nel processo penale militare giusta il richiamo generale
previsto dall'art. 261 cod. pen. mil . di pace, è la seguente: (1) il pubblico
ministero emette l'avviso di conclusione indagini e deposita gli atti di indagine;
(2) nei 20 giorni dalla notifica la difesa può chiedere l'interrogatorio
dell'indagato; (3) il pubblico ministero procede all'interrogai:orio; (4) effettuato
l'interrogatorio, il pubblico ministero procede alla richiesta di rinvio a giudizio o al
decreto di citazione a giudizio.
Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di nullità della richiesta di
rinvio a giudizio avvenuta nell'udienza preliminare del 28 maggio 2013, gli atti
erano stati restituiti al pubblico ministero, che aveva emesso nuovo avviso di
conclusione indagini preliminari (non è precisata la data, ma la circostanza è
pacifica, in quanto riferita anche dalla difesa a pag. 10 del ricorso).
A quel punto la difesa non ha rinnovato la richiesta di interrogatorio nei 20
giorni dall'avviso di conclusione, e pertanto il pubblico ministero non era tenuto a
procedere all'interrogatorio. La difesa insiste nel senso che la intervenuta
dichiarazione di nullità travolge tutti gli atti precedenti e fa tornare il
procedimento al momento in cui la nullità si è verificata, che sarebbe quello
sopra indicato sub (3).
Ma in realtà, posto che nel caso in esame la violazione consisteva nel mancato
deposito di tutti gli atti di indagine con l'avviso di conclusione, la nullità ha fatto
retrocedere il procedimento ancora più indietro, perché lo ha fatto tornare al
momento sub (1).
Una volta emesso - come è pacifico essere avvenuto - il nuovo avviso di
conclusione indagini, era onere dell-a difesa formulare nei 20 giorni nuova istanza
di interrogatorio per ottenerne la fissazione. Non risultando una tale nuova
istanza, non era dovuto l'interrogatorio, e, pertanto, non si è verificata alcuna
nullità per la sua omissione...».
4.3. Con il ricorso straordinario, Santoro sostiene che la Corte di cassazione è
incorsa in errore percettivo laddove ha ritenuto che il vulnus che ha determinato '
la regressione del procedimento sia consistito nel mancato deposito di atti
anziché nell'omessa visione, in originale, di una cassetta VHS.
4.4. La doglianza non convince, perché la Corte di cassazione ha, con ogni
evidenza e — va qui incidentalmente notato — con argomentazione logicamente
ineccepibile, implicitamente ritenuto che l'ostacolo all'accesso all'esame di un
atto istruttorio equivale al suo omesso deposito, producendosi, in entrambe le
ipotesi, un ingiustificato sacrificio del diritto di difesa, giacché è palese che
l'inibizione alla visione delle immagini è discesa dalla concreta indisponibilità del
relativo supporto e, dunque, dall'incompletezza, lato sensu intesa, dell'effettuato
deposito.
La motivazione della sentenza impugnata non risente, dunque, dell'indicazione
della ragione che ha indotto il Tribunale militare a dichiarare la nullità della
richiesta di rinvio a giudizio che, in ogni caso, ha determinato una regressione
che, per come attuata, avrebbe sicuramente imposto a S. — ha ritenuto la
Corte di cassazione — di reiterare, a seguito della rinnovazione dell'avviso ex art.
415-bis cod. proc. pen., la richiesta di essere interrogato.
Risulta, dunque, preclusa in radice l'enucleazione di un errore di fatto che
abbia inciso sulle valutazioni operate dal giudice di legittimità.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,
l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/09/2023.
Avv. Antonino Sugamele

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