Sull'impugnativa del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali
Cons. Stato, sez. I, parere 24 ottobre 2023, n. 1344 – Pres. Poli, Est. Perrelli
Posto che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all'obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, atteso che il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, la censura di eccesso di potere in senso assoluto avverso tale giudizio postula la figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (ovvero: tutti giudizi finali apicali nella documentazione, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione e di aggiornamento, esenzione da qualsiasi menda o attenuazioni di rendimento, promozione in prima valutazione) (1).
Militare – Ufficiale – Avanzamento a scelta – Eccesso di potere in senso relativo
In caso di impugnativa del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, l'eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo consegue al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato dalla p.a. con riferimento alle posizioni dei diversi scrutinandi (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 393 del 2020; Cons. Stato, sez. II, n. 3833 del 2023;
Difformi: non risultano precedenti difformi;
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 2866 del 2016; Cons. Stato, sez. II, n. 3534 del 2023;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
28-01-2024 18:01
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