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Sentenza

Tribunale militare di sorveglianza....
Tribunale militare di sorveglianza.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 44501 Anno 2024
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: POSCIA GIORGIO
Data Udienza: 15/11/2024SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello;
avverso l'ordinanza del Tribunale militare di sorveglianza del 24/09/2024;
nel procedimento relativo a:
C. M. S. nato in A. il ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale militare FRANCESCO UFILUGELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avv. LUIGI PARENTI, difensore di M.S.C. , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale militare di sorveglianza ha
ammesso M.S.C. (già RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale militare di sorveglianza ha
ammesso M.S.C.  (già 1° maresciallo Igt. dell'Esercito
Italiano) alla misura alternativa dell'affidamento in prova con riferimento alla
condanna inflittagli dalla Corte di appello militare, con sentenza divenuta
irrevocabile il giorno 19 febbraio 2020, che lo aveva riconosciuto colpevole di
peculato militare continuato e aggravato e concorso in peculato continuato e
aggravato e lo aveva condannato alla pena di anni nove e mesi due di reclusione.
2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di
appello militare ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo,
di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,
insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., l'erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. ed il relativo vizio cli
motivazione mancante, contraddittoria ed illogica. Al riguardo osserva che il
Tribunale militare di sorveglianza ha ammesso il condannato alla più ampia fra le
misure alternative alla detenzione senza una reale valutazione dei progressi
trattamentali e la sussistenza della consapevolezza da parte del predetto degli
errori commessi, dando invece rilievo, senza spiegazione, ai permessi premio
fruiti nel corso della carcerazione.
Infine, evidenzia che C. non si è mai attivato per fare recuperare il
profitto dei reati da lui commessi e che, in tal modo, potrà trarre vantaggio della
propria pregressa condotta criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Deve ricordarsi che attraverso detta misura alternativa l'ordinamento ha
inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei
confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e
di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una
ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura
alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale d
sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei
precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062) nelle pendenze
processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti,
Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta
carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di
osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una
delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo
costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.
2.1. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della
misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche
i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato,
al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale
residua con gli strumenti dell'istituto indicato.
Del resto, non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di
ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi
sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento
si riveli proficuo. In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da
valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l'assenza
di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle
ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto
familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale
buona prospettiva risocializzante.
2.2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata - con motivazione adeguata e
non manifestamente illogica - ha formulato una prognosi favorevole di non
recidivanza nei confronti di M.S.C.  dando rilievo alla sua
regolare condotta in carcere, alla positiva fruizione di permessi premio, alla sua
ammissione al lavoro all'esterno ex art. 21 Ord. pen., alla assenza di precedenti
penali e di pendenze ed alla attività lavorativa e di volontariato che egli svolgerà
nel corso della misura alternativa.
Infine, l'ordinanza impugnata ha osservato, in modo non contraddittorio, che
la mancata attivazione del detenuto per fare recuperare il profitto del reato non
poteva considerarsi come circostanza ostativa alla concessione dell'affidamento
dovendosi invece dare rilievo, ai fini dell'ammissione alla misura ex art. 47 Orci.
pen., ai progressi trattamentali ed al processo di risocializzazione del condannato.

3. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il
vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di
legittimità, poiché vorrebbe pervenire a differente valutazione degli elementi
processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
4. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali trattandosi di parte pubblica
(Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024.
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Avv. Antonino Sugamele

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