Ai sensi dell’articolo 748 comma 5 Dpr n. 90 del 2010 il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia, come potrebbe essere il matrimonio o la nascita di un figlio nonchè degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, come ad esempio, gravi incidenti, denunce, i procedimenti penali, le malattie o i fatti menomanti l’idoneità psico-fisica .
(Dlgs 66/2010, articoli 1358 e 1360; Dpr 99/2010, articolo 748)
Tar Campania Napoli, Sez. II, sentenza 7 marzo 2025 n. 1871
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avvocato…, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Carabinieri Gruppo di Torre
Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Napoli, Via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell'efficacia
della determinazione avente nr-OMISSIS- di protocollo, assunta addì -OMISSIS-dal Comandante del
Gruppo di Torre Annunziata della Legione Carabinieri Campania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dei Carabinieri Gruppo di Torre
Annunziata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la
dott.ssa Katiuscia Papi;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. -OMISSIS-, appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, all'epoca dei fatti si trovava in servizio
presso la Stazione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco.
Con contestazione del 1 aprile 2021 veniva avviato nei confronti del signor -OMISSIS- un
procedimento disciplinare per violazione dell'art. 748 comma 5 del D.P.R. n. 90 del 2010, per avere
il militare omesso di comunicare all'Amministrazione di appartenenza la propria convivenza con
una donna, dalla quale aveva avuto due figli.
Il signor -OMISSIS- presentava memorie difensive, affermando di aver comunicato
all'Amministrazione la nascita dei figli, ma non la propria relazione con la madre degli stessi, non
avendo intrattenuto con essa un legame stabile e come tale idoneo a configurare una convivenza
more uxorio.
All'esito del procedimento il Comandante della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata, con
determinazione numero -OMISSIS- in data -OMISSIS-, irrogava a -OMISSIS- la sanzione di due
giorni di consegna, con la seguente motivazione: ""Addetto a Sezione Radiomobile di Compagnia
distaccata, ometteva di comunicare all'Amministrazione Militare la convivenza con una donna dalla
quale ha avuto due figli". Violazione degli artt. 748 c. 5 del D.P.R. n. 90 del 2010, accertata in Napoli
il 4 febbraio 2021, nel grado di Appuntato Scelto".
2. Con il ricorso introduttivo della presente causa il ricorrente impugnava il provvedimento
sanzionatorio chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, sulla base di
diversi argomenti di censura.
Con il primo motivo di gravame il signor -OMISSIS- evidenziava come alla sua condotta non fosse
applicabile l'art. 748 comma 5 cit., in quanto la natura non stabile della relazione contestata non ne
imponeva la comunicazione; attraverso il secondo motivo, invece, denunciava la sproporzione della
sanzione irrogata.
3. L'Amministrazione si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del ricorso, del quale
deduceva la completa infondatezza nel merito.
4. L'istanza di sospensione ex art. 55 c.p.a., trattata alla camera di consiglio del 23 novembre 2021,
veniva respinta da questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS-, nella quale si escludeva la
sussistenza del requisito cautelare del fumus boni iuris, in quanto: "la condotta di omissione
informativa ascritta al ricorrente -afferente al rapporto di convivenza con la madre dei propri figli-
appare vieppiù comprovata dalle dichiarazioni rese da esso ricorrente alla Autorità in data 9 febbraio
2021 -ove il rapporto di convivenza, quivi recisamente negato, veniva invocato a supporto della
richiesta di permanenza nella sede di Napoli; ciò che colora in termini di palese contraddittorietà
l'agere del ricorrente, exemplum paradigmatico di un inammissibile venire contra factum
proprium".
5. All'udienza straordinaria del 29 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1. Ai sensi dell'art. 748 comma 5 D.P.R. n. 90 del 2010: "5. Il militare deve … dare sollecita
comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b)
degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio".
La disposizione prevede quindi che eventuali mutamenti nella composizione del nucleo familiare
del militare, e tra questi anche l'inclusione di un nuovo soggetto convivente, devono essere
comunicati all'Amministrazione di appartenenza.
Nel caso di specie, risulta dalle dichiarazioni del medesimo ricorrente che, all'epoca dei fatti di causa,
la madre dei figli del signor -OMISSIS-, signora -OMISSIS- conviveva con l'appuntato e con i due
figli minori della coppia, presso l'abitazione dell'odierno istante. In tal senso, si vedano le
dichiarazioni rese dal signor -OMISSIS- in data 9 febbraio 2021 al Comandante della Regione
Carabinieri Campania (doc. 1 di parte resistente).
-OMISSIS- contravveniva dunque al dovere ad esso imposto dal citato art. 748 comma 5, con
conseguente legittimità, sotto tale primo profilo, del provvedimento impugnato.
6.2. La sanzione irrogata al militare, consistente in due giorni di consegna, appare inoltre in linea
con le disposizioni vigenti.
La consegna, che ai sensi dell'art. 1358 D.Lgs. n. 66 del 2010 è la sanzione di corpo consistente nella
privazione della libera uscita per un massimo di sette giorni, in virtù del successivo art. 1361 può
essere applicata in due casi (e comunque per la violazione di doveri diversi da quelli previsti
dall'articolo 751 del regolamento, che comportano la consegna di rigore): per la recidiva delle
mancanze sanzionate con il rimprovero (e nella condotta dell'odierno ricorrente non sono ravvisabili
recidive); per trasgressioni, più gravi di quelle sanzionate con il rimprovero, alle norme sulla
disciplina e il servizio. Nel caso di specie, viene in rilievo l'ultima ipotesi prevista dall'art. 1361
comma 1, relativa a trasgressioni più gravi di quelle assoggettate a rimprovero, nella quale la
condotta del ricorrente rientra pienamente. Invero con il rimprovero, ai sensi dell'art. 1360 D.Lgs. n.
66 del 2010, vengono sanzionate le trasgressioni lievi, alle quali non può essere ricondotta l'omessa
dichiarazione del signor -OMISSIS-, che si è protratta per un periodo quantificabile in più anni e
dunque non può configurarsi come una mancanza di contenuta entità. È dunque corretto
l'inquadramento della condotta sanzionata nel succitato art. 1361, e l'applicazione della sanzione
della consegna, peraltro per un lasso di tempo molto breve, pari a soli due giorni a fronte di un
massimo di sette.
Del resto, la scelta e la quantificazione della sanzione costituiscono manifestazioni del potere
sanzionatorio dell'Amministrazione della Difesa, che è connotato da discrezionalità tecnica, e il cui
esercizio può essere annullato dal giudice amministrativo, nell'ambito del suo sindacato di
legittimità, solo in presenza di vizi logici manifesti (TAR Lazio, Roma, I, 2 aprile 2014 n. 12165 ex
plurimis); vizi che, per quanto sopra esposto, non possono ravvisarsi nella presente fattispecie.
7. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della natura della
controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti menzionati nel
provvedimento.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
04-04-2025 19:27
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