Aisi e sistema Galileo. Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la
condotta di «colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 2905 Anno 2025
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'A. G. nato a O. il .....
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
uditi il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Giuseppe Sassone, che
ha chiesto il rigetto del ricorso, e l'avv. Antonio De Simone che, nell'interesse dell'imputato, si
è riportato ai motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame
interposto nell'interesse di G.D'A., ha confermato la pronuncia in data 21 settembre
2021, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Catania (all'esito di giudizio abbreviato) aveva
affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto aggravato di accesso abusivo ad
un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen., comma 2, n. 1, cod. pen.) e,
concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, l'aveva condannato
alla pena di mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al
pagamento delle spese processuali.
In particolare a G. D'A., colonnello dei Carabinieri, dirigente di seconda fascia
dell'AISI (responsabile di un ufficio con compiti di rilievo nazionale), è stato ascritto il delitto in
discorso per avere determinato il maresciallo dei Carabinieri M.G, (in servizio
presso l'articolazione territoriale di Catania dell'Agenzia) ad effettuare interrogazioni (svolte su
input di quest'ultimo da altro militare) tramite il sistema Galileo, in uso all'AISI, per ragioni
estranee a quelle inerenti alla funzione (segnatamente, per acquisire informazioni sui soci della
Gibbons s.r.I., il cui cognome era S., come richiesto all'imputato dalla moglie, M.
R. B.; e ciò nell'interesse di S.C., nominato liquidatore della Gibbons
s.r.l.)
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione, con
separato atto, dai difensori dell'imputato per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. L'avvocato Vincenzo Maiello ha articolato sei motivi.
2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati:
- sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli
artt. 1, 615-ter cod. pen., 14 Prel., 25, comma 2, Cost., in ragione dell'erronea interpretazione
della locuzione «sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza», entro la
quale sarebbe stato fatto rientrare il sistema informatico Galileo;
- e, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli
artt. 125 e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché sarebbe stata resa una motivazione
viziata, ed anzi apparente, rispetto agli argomenti esposti con l'atto di appello (e svolti nella
relazione di consulenza tecnica della difesa) in ordine alle caratteristiche e alla disciplina dello
stesso sistema Galileo.
Tale sistema sarebbe stato incluso nella sfera di applicazione della norma incriminatrice
in contestazione in forza di un'applicazione analogica poiché il precetto, come si trae dal suo
testo e come chiarito dalla giurisprudenza, opera in relazione ai sistemi protetti da misure di
sicurezza (pur non specificate dal Legislatore): in altri termini, la predisposizione di misure di
sicurezza sarebbe un presupposto della fattispecie in imputazione, conformemente a quanto
affermato da Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 2012, Casani, Rv. 251269 - 01, e dalle
pronunce delle Sezioni semplici. E nonostante quanto analiticamente dedotto con il gravame,
anche sulla scorta della richiamata relazione di consulenza, in ordine al funzionamento del
sistema Galileo - che consentirebbe agli appartenenti all'AISI, senza ulteriori requisiti, di
accedervi per ricerche su fonti aperte ovvero su banche dati (caso, quest'ultimo, in cui si
otterrebbe unicamente l'indicazione del documento in discorso, il cui rilascio richiede
l'autorizzazione dell'ufficio competente) - la Corte di merito si sarebbe limitata a negare rilievo
al fatto che il sistema non sia protetto da chiavi d'accesso e ad annoverarlo tra quelli per cui si
applica la norma incriminatrice poiché non assimilabile a motori ricerca ma riservato ai soli
appartenenti all'AISI e da loro utilizzabile per finalità proprie dell'Agenzia.
2.1.2. Con il secondo motivo (articolato in due punti):
- richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. sono stati dedotti
la violazione degli artt. 48, 615-ter cod. pen., 125, comma 3, 192, comma 2, 533, comma 1,
e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla prospettata
carenza dei requisiti che integrerebbero la reità mediata;
- nonché, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione
degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., in ragione dell'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica valutazione delle
dichiarazioni del ricorrente e del coimputato G. in ordine all'esclusiva decisione di
quest'ultimo di consultare il sistema Galileo.
Sotto il primo profilo, nonostante le puntuali deduzioni sollevate con l'atto di appello, la
sentenza impugnata non avrebbe argomentato - se non per il tramite di una motivazione
apodittica e, perciò, apparente - sulla sussistenza dei presupposti per fare applicazione dell'art.
48 cod. pen. che - come chiarito dalla giurisprudenza - non regola una forma di concorso nel
reato bensì una forma di reità mediata e richiede che il decipiens risponda del fatto del deceptus
solo se il primo abbia posto un comportamento sufficiente a cagionare l'errore del secondo (su
uno o più elementi costitutivi del fatto tipico), dovendosi vagliare l'idoneità decettiva del suo
fatto, la presenza del dolo della determinazione fraudolenta, la connotazione psicologicamente
condizionata dell'agire del soggetto ingannato.
Quanto al secondo profilo, non si sarebbe argomentato sulle dichiarazioni del D'A. e
del G. - che la stessa Corte distrettuale ha ritenuto coincidenti - dalle quali si
trarrebbe che il primo non ha mai chiesto di utilizzare il sistema Galileo, il cui impiego sarebbe
stato deciso dal secondo. In tal modo, si sarebbe attribuita al ricorrente una responsabilità
oggettiva oppure per fatto altrui.
2.1.3. Con il terzo motivo, sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.
proc. pen. - sono stati denunciati la violazione degli artt. 48, 615-ter cod. pen., 125, comma
3, 192, comma 2, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il vizio di
motivazione in ordine alla sussistenza dell'atteggiamento psichico tipico della reità mediata. La
Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla fraudolenta determinazione di altri, da parte
dell'imputato, a far ricorso alla piattaforma Galileo (e, in particolare, non avrebbe indicato la
base probatoria si è tratta la richiesta dell'imputato di avvalersene ovvero che egli avesse
previsto che il soggetto cui si era rivolto l'avrebbe utilizzata): sul punto, la sentenza impugnata
si sarebbe appiattita su quanto ritenuto dal primo Giudice ed avrebbe fatto ricorso a
«inaccettabili sillogismi», peraltro travisando le dichiarazioni del G., ossia del
deceptus. Pertanto, si sarebbero aggirati i limiti della tipicità tracciati dall'art. 48 cod. pen.; il
che è a dirsi anche considerando che la giurisprudenza ha ritenuto insufficiente a integrare il
concorso morale ex art. 110 cod. pen. una generica richiesta accompagnata dalla conoscenza,
da parte del richiedente, dell'esistenza del sistema.
2.1.4. Con il quarto motivo, articolato in due punti:
- richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. sono stati dedotti
la violazione degli artt. 48, 615-ter cod. pen., 125, comma 3, 192, comma 2, 533, comma 1,
e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza
del requisito dello sviamento di potere;
- nonché, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b, c) ed e), cod. proc. pen., la
violazione degli artt. 48, 51, comma 1, 615-ter cod. pen., 125, comma 3, 192, comma 2, 533,
comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e il vizio della motivazione - ad avviso
della difesa, apparente - con riguardo alla configurabilità della scriminante, quantomeno
putativa, dell'adempimento del dovere.
Con riferimento al primo ordine di allegazioni, si è evidenziato che la Corte territoriale
avrebbe disatteso senza una compiuta argomentazione - in conformità ai princìpi posti dalla
giurisprudenza di legittimità e, anzitutto, da Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv.
271061 - la prospettazione contenuta nell'atto di appello, secondo cui rientrava nei compiti
istituzionali e, dunque, nei poteri del D'A. (che possono trarsi dalla stessa legge istitutiva
dell'AISI e comprendono anche la protezione degli interessi economici dell'Italia) il compimento
dell verifica da lui richiesta, una volta appresa dalla moglie la notizia di una possibile
infiltrazione della criminalità organizzata nella società I.A.S. (partecipata dallo Stato).
Quanto al secondo profilo, si è denunciata l'omessa motivazione sulla sussistenza,
almeno in termini putativi, della scriminante dell'adempimento di un dovere, quantunque con
l'atto di appello si fosse dedotto che il ricorrente ritenesse di aver agito nell'ambito dei propri
compiti istituzionali.
2.1.5. Con il quinto motivo, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.
proc. pen., sono stati assunti la violazione degli artt. 48, 131-bis, 615-ter cod. pen., 125,
comma 3, 192, comma 2, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il vizio
di motivazione - ad avviso della difesa, apparente - in relazione all'esclusione dei presupposti
della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, fondata su una motivazione che,
in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016,
Tushaj, Rv. 266591 - 01), non ha compiuto la valutazione complessa e congiunta di tutte le
peculiarità del caso, non considerando in particolare: il convincimento dell'imputato di aver
4Corte di Cassazione - copia non ufficiale
agito nell'ambito dei propri doveri istituzionali e il fatto che l'attività si sia limitata a un controllo
non invasivo, e a seguito di essa, non sia stata né richiesta né compiuta alcuna altra attività.
2.1.6. Con il sesto motivo sono stati denunciati - sub specie dell'art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 175 cod. pen. e il vizio di motivazione,
secondo la difesa apparente e comunque contradditoria, in ordine all'esclusione del beneficio
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, richiesto con l'atto
di appello in particolare sulla scorta dei medesimi elementi che hanno condotto alla concessione
delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
2.2. L'avvocato Mario Luciano Brancato ha formulato cinque motivi di ricorso.
2.2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod.
proc. pen. - si è censurato il rigetto della richiesta (articolata con l'atto di appello) di disporre
perizia tecnica circa la natura del sistema informatico Galileo, che avrebbe costituito una prova
decisiva. La Corte di merito avrebbe ritenuto protetto il sistema non sulla scorta delle sue
caratteristiche e delle regole che ne limitano l'accesso (secondo quanto chiarito dalla
giurisprudenza di legittimità) bensì soltanto perché esso sarebbe in uso esclusivo ai membri
dell'AISI e, dunque, da considerare utilizzabile solo per le finalità dell'Agenzia. Lo stesso Giudice
del gravame ha, infatti, escluso la sussistenza di protezioni per accedere al sistema; e tuttavia,
a fronte delle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, ne avrebbe escluso
l'assimilazione ai motori di ricerca in palese difformità rispetto alle risultanze processuali (in
particolare, la relazione di consulenza offerta dalla difesa, che richiama una nota di polizia
giudiziaria, e le dichiarazioni del D'A. e del G.), le quali hanno escluso che tramite
esso potessero ottenersi atti classificati (non potendo assimilarsi al sistema SDI), constando
invece che il ricorrente - nella propria qualità - potesse liberamente accedervi pure in assenza
dello svolgimento di indagini in conformità al disposto dell'art. 23, comma 7, legge n. 124 del
2007.
2.2.2. Con il secondo motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio
di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla valutazione
degli elementi probatori utilizzabili. Dagli atti del giudizio si trarrebbe che il D'A. non ha
agito per un interesse personale o della moglie ma solo nell'adempimento del proprio dovere,
tenuto conto del ruolo da lui ricoperto nell'AISI, che gli attribuiva il compito di tutelare il
patrimonio informativo dell'Agenzia, dei suoi appartenenti e dei familiari - ivi compresa la
moglie (che il ricorrente sospettava potesse essere esposta a pericolo poiché era entrata in
rapporto con C., a propria volta in rapporto con alcuni soggetti il cui cognome è
S. e si ipotizzava fossero legati all'omonima famiglia di cosa nostra), ma anche degli
enti, come l'IAS, partecipati dallo Stato. Il Giudice di secondo grado avrebbe attribuito a una
richiesta della moglie del D'A. la successiva richiesta di verifica da lui indirizzata al
G.: e ciò senza considerare quanto rassegnato da quest'ultimo e dal ricorrente e
finendo con l'aggirare l'inutilizzabilità delle intercettazioni in atti dichiarata dal G.u.p.
2.2.3. Con il terzo motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio di
motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riguardo alla sussistenza
dell'elemento soggettivo e «alle ragioni che hanno spinto il ricorrente ad agire», in quanto -
nonostante le allegazioni contenute nell'atto di appello - la Corte distrettuale non avrebbe
accertato se il D'A. (di certo autorizzato all'accesso al sistema informatico) ha agito per
finalità estranee a quelle istituzionali (in particolare, non considerandone il ruolo), senza offrire
elementi di segno contrario, tenuto conto di quanto si trarrebbe invece dagli elementi utilizzabili
(ossia le dichiarazioni del ricorrente e del G.) e che deporrebbero per la conformità
dell'agire del ricorrente ai propri compiti senza abuso dei propri poteri e senza alcuno
sviamento.
2.2.4. Con il quarto motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio
di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione al diniego
dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, fondata sul
ruolo rivestito dall'agente - ossia su un dato non contemplato dalla legge -, senza invece
argomentare sugli elementi prospettati con l'atto di appello (che avevano condotto il primo
Giudice a concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e irrogare il mimino
della pena con il beneficio della sospensione condizionale) e che consentirebbero di affermare
la particolare tenuità anche al Giudice di legittimità.
2.2.5. Con il quinto motivo sono stati assunti la violazione della legge penale e il vizio
di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla mancata
concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, anch'esso fondato su elementi (la tipologia del reato e la posizione istituzionale
dell'imputato) non contemplati dalla legge, senza argomentare su quanto con l'atto di appello
(ossia la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e l'irrogazione del
mimino della pena) né considerare l'iter professionale del D'A., documentato dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è manifestamente infondato, ragion per cui - in difetto dei presupposti
per provvedere ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Difatti, «in presenza di una
causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere
immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» e detto principio trova applicazione
anche in presenza di una nullità di ordine generale (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244275 - 01; mette conto aggiungere che il dictum dell'Alto Consesso, non è
inciso da Corte cost., 5 aprile 2022 n. 111, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.
568, comma 4, cod., proc. pen., limitatamente all'ipotesi - che qui non ricorre - di
inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare, ritenuta dalla giurisprudenza in ordine
al ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale
e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato: cfr. Sez. 5, 29591 del 21/06/2023, Miele, n.nn.).
1.1. Il Giudice di primo grado, la cui decisione è stata confermata dalla Corte distrettuale,
ha affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., comma
2, n. 1, cod. pen. (così qualificando il fatto contestato come aggravato ai sensi dell'art. 61,
comma 1, n. 9, cod. pen.). Dunque, pur considerando la sospensione per 84 giorni del termine
di prescrizione (in ragione il rinvio dell'udienza dal 3 marzo 2020 al 26 maggio 2020, su
richiesta della difesa) il 21 settembre 2023 è decorso il termine di sette anni e sei mesi dal 29
dicembre 2015, tempo del commesso reato, punito con la pena della reclusione da uno a cinque
anni (non dovendosi avere riguardo alla più elevata pena della reclusione da due a dieci anni
da ultimo prevista dall'art. 16, comma 1, lett. b), della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha
modificato l'art. 615-ter, comma 2, cit.).
2. Il primo motivo di impugnazione formulato dall'avvocato Maiello, che ha assunto
l'applicazione analogica del precetto penale, è infondato e non consente di provvedere ex art.
129, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, ai fini della configurabilità del
reato previsto dall'art. 615-ter cod. pen., la protezione del sistema può essere adottata anche
con misure di carattere organizzativo. Difatti:
- in considerazione della lettera della norma, che punisce sia chi si introduce
abusivamente in un sistema informatico o telematico, sia chi vi si mantiene contro la volontà,
espressa o tacita, di chi ha li diritto di escluderlo;
- e considerando, pure alla luce della sua collocazione nella sezione concernente i delitti
contro la inviolabilità del domicilio, che essa tutela «molti beni giuridici ed interessi eterogenei,
quali il diritto alla riservatezza, diritti di carattere patrimoniale, come il diritto all'uso
indisturbato dell'elaboratore per perseguire fini di carattere economico e produttivo, interessi
pubblici rilevanti, come quelli di carattere militare, sanitario nonché quelli inerenti all'ordine
pubblico ed alla sicurezza, che potrebbero essere compromessi da intrusioni o manomissioni
non autorizzate», tra cui - senza «alcun dubbio» - «particolare rilievo assume la tutela del
diritto alla riservatezza e, quindi, la protezione del domicilio informatico», tanto che il precetto
«prevede uno ius excludendí alíos»;
- si è osservato che «la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico
non assume rilevanza di per sé, perché non si tratta di un illecito caratterizzato dalla effrazione
dei sistemi protettivi, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi
del sistema legittimamente dispone»; e che «l'illecito è caratterizzato dalla contravvenzione
alle disposizioni del titolare, come avviene nel delitto di violazione di domicilio e come è
testimoniato dalla seconda parte dell'art. 615-ter c.p., comma 1», il cui disposto è stato poco
sopra riportato (Sez. 5, n. 37322 del 08/07/2008, Bassani, Rv. 241201 - 01, che richiama, tra
le altre Sez. 5, n. 12732 del 07/11/2000, Zara, Rv. 217743 - 01).
Da tale premessa si è coerentemente tratto che, pur essendo «necessario che l'accesso
al sistema informatico non sia aperto a tutti, come talora avviene soprattutto quando si tratti
di sistemi telematici», «ai fini della configurabilità del delitto, assum[e] rilevanza qualsiasi
meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando
si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi» (Sez. 5, n. 12732/2000,
cit., che ha ritenuto «certamente corretta, in questa prospettiva, la distinzione operata [...] tra
le banche dati offerte al pubblico a determinate condizioni e le banche dati destinate a
un'utilizzazione privata esclusiva, come i dati contabili di un'azienda», soggiungendo che «in
questo secondo caso è evidente, infatti, che, anche in mancanza di meccanismi di protezione
informatica, commette il reato la persona estranea all'organizzazione che acceda ai dati senza
titolo o autorizzazione, essendo implicita, ma intuibile, la volontà dell'avente diritto di escludere
gli estranei. D'altro canto, l'analogia con la fattispecie della violazione di domicilio deve indurre
a concludere che integri la fattispecie criminosa anche chi, autorizzato all'accesso per una
determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non
rispetti le condizioni alle quali era subordinato l'accesso. Infatti, se l'accesso richiede
un'autorizzazione e questa è destinata a un determinato scopo, l'utilizzazione
dell'autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva»; cfr. pure Sez. 5,
n. 37322/2008, cit., la quale ha ribadito che «la protezione del sistema può essere adottata
anche con misure di carattere organizzativo», quali quelle che disciplinano «le modalità di
accesso ai locali ove il sistema è ubicato ed indic[a]no le persone abilitate all'utilizzo dello
stesso», puntualizzando che «naturalmente l'accesso al sistema è consentito dal titolare per
determinate finalità, ovvero il raggiungimento degli scopi aziendali, cosicché se il titolo di
legittimazione all'accesso viene dall'agente utilizzato per finalità diverse da quelle consentite
non vi è dubbio che si configuri il delitto in discussione, dovendosi ritenere che il permanere
nel sistema per scopi diversi da quelli previsti avvenga contro la volontà, che può, per
disposizione di legge, anche essere tacita, del titolare del diritto di esclusione»).
Tale prospettiva ermeneutica è conforme ai princìpi posti dalle Sezioni Unite a proposito
dell'incriminazione in discorso. In particolare, Sez. U, n. 4694/2011 - dep. 2012, Casani, cit.,
nell'affermare, per l'appunto, che «integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen.» la
condotta di «colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico
o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni
impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece
irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente
motivato l'ingresso nel sistema», hanno ritenuto che il delitto ricorre «sia allorquando [l'agente]
violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema [...] sia
allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli
è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito». Anche l'Alto Consesso -
dopo aver richiamato, nei medesimi termini poco sopra esposti, le condotte punite dall'art.
615-ter cod. pen. - ha attribuito rilievo, al fine di individuare il quid del reato, al «profilo
oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che
sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando
violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (nozione
specificata, da parte della dottrina, con riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute
in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di
lavoro) sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle
di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito. In questi casi è
proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il
soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha
ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le
operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta» (ivi). Ancora,
le Sezioni Unite hanno rimarcato che: «il dissenso tacito del dominus loci non viene desunto
dalla finalità (quale che sia) che anima la condotta dell'agente, bensì dall'oggettiva violazione
delle disposizioni del titolare in ordine all'uso del sistema»; «il giudizio circa l'esistenza del
dissenso del dominus lod deve assumere come parametro al sussistenza o meno di un'obiettiva
violazione, da parte dell'agente, delle prescrizioni impartite dal dominus stesso circa l'uso del
sistema e non può essere formulato unicamente in base alla direzione finalistica della condotta,
soggettivamente intesa. Vengono in rilievo, al riguardo, quelle disposizioni che regolano
l'accesso al sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto tempo la permanenza si
può protrarre, da prendere necessariamente in considerazione, mentre devono ritenersi
irrilevanti, ai fini della configurazione della fattispecie, eventuali disposizioni sull'impiego
successivo dei dati» (ivi).
Il piano argomentativo qui riportato ha trovato conferma anche nella giurisprudenza
successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite appena menzionata, la quale ha ribadito che, «ai
fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la
protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che
disciplinino le modalità di accesso, consentito esclusivamente dal titolare per determinate
finalità ovvero per il raggiungimento degli scopi aziendali» (Sez. 5, n. 18497 del 18/12/2012 -
dep. 2013, Valenza, Rv. 255924 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 52680 del 20/11/2014, Morleo, Rv.
261548- 01: «Integra il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che acceda
o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti
risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare dell'elaboratore per delimitarne
oggettivamente l'accesso»). Né esso può dirsi confutato da Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017,
Savarese, Rv. 271061 - 01, che hanno puntualizzato il dictum di Sez. U, n. 4694/2011 - dep.
2012, Casani, cit., affermando che integra il delitto in discorso «la condotta del pubblico ufficiale
o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le
prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per
delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee
rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez. U, n. 41210 del
18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01).
2.2. Così ricostruita la nozione di sistema informatico telematico protetto da misure di
sicurezza, è infondata la prospettazione difensiva, sol che si pensi che il sistema Galileo - come
affermato dalla Corte territoriale e per vero dalla medesima parte ricorrente - è riservato agli
appartenenti all'AISI per le finalità proprie dell'Agenzia, ossia nei limiti di esse, tanto che il
relativo accesso è tracciato e permette di identificare il soggetto che ha eseguito la ricerca,
quantunque non occorra alcuna chiave d'accesso (come esposto segnatamente nella sentenza
di primo grado, è installato sul computer degli appartenenti all'AISI con compiti esecutivi ed
operativi ed è utilizzato per l'acquisizione di informazioni). Dunque, non potrebbe deporre, al
fine di negare che il sistema è protetto, la circostanza che esso contempli anche ricerche su
fonti aperte, non riconducibile ex se al profilo delle prescrizioni impartite per delimitarne
oggettivamente l'accesso; e ciò anche a prescindere dal fatto, evidenziato dalla Corte di merito
e parimenti non contestato con il motivo in esame, che il sistema Galileo consente la ricerca su
banche dati accessibili all'Agenzia, ossia ovviamente ai suoi appartenenti, e dunque la
possibilità di avere contezza dell'esistenza di un documento in esse incluso, dato che già ha un
contenuto informativo e che per l'appunto può ottenere, mediante il detto sistema, solo chi può
farvi accesso perché in servizio all'AISI.
3. Non vi sono i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc.
pen., neppure in relazione al secondo, al terzo, e al quarto motivo del ricorso presentato
dall'avvocato Maiello (relativi alla reità mediata attribuita al D'A., all'elemento soggettivo,
alla esclusione nella specie di uno sviamento di potere e alla sussistenza dei presupposti
dell'adempimento del dovere), nonché al primo, al secondo e al terzo motivo del ricorso
presentato dall'avvocato Brancato (inerenti al rigetto della richiesta di rinnovazione
dell'istruttoria per espletare perizia tecnica sul sistema Galileo; alla valutazione degli elementi
probatori utilizzabili da cui si trarrebbe che il D'Ag. ha agito nell'adempimento del proprio
dovere; alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alle ragioni per cui egli ha agito), che
possono qui essere nella detta ottica trattati congiuntamente.
Basti osservare che la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado,
ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto pretestuosa la ricostruzione del ricorrente, sulla quale
si fonderebbe la conformità ai propri doveri istituzionali della verifica da lui richiesta,
puntualizzando come, nel caso di specie, la pronuncia non si sia fondata su elementi
inutilizzabili (in particolare, sulle intercettazioni non utilizzate già dal G.u.p.) bensì sulle stesse
ammissioni dell'imputato, offrendo una ricostruzione delle caratteristiche del sistema Galileo
(già sopra indicate) ed esponendo i motivi per cui ha ritenuto di attribuire al D'A. la penale
responsabilità sub specie dell'art. 615-ter cod. pen. dell'accesso effettuato, a seguito del suo
input, dal maresciallo G..
Ed aggiungere (con più diretto riguardo al secondo motivo del ricorso presentato
dall'avvocato Brancato) che «la mancata effettuazione di un accertamento peritale [...] non può
costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc.
pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di
un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità
del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc.
pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez.
U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); la mancata rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett.
d), cod. proc. pen. solo nel caso - che qui non ricorre - di prove sopravvenute o scoperte dopo
la sentenza di primo grado (art. 603, comma 2, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può
essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 (Sez. 5,
n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995 - 01) che nella specie non può rilevare in
ragione dell'estinzione del reato (in questa sede non è necessario fare alcun riferimento al caso,
che parimenti qui non ricorre, di riforma di una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso
apprezzamento delle prove dichiarative e ai vizi che possono essere addotti in tale evenienza:
cfr. per tutte, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, nonché il testo dell'art.
603, comma 3 - bis, cod. proc. pen.).
4. Non occorre infine dilungarsi, in virtù dell'estinzione del reato per prescrizione sui
residui motivi di impugnazione, in particolare:
- sul quinto motivo del ricorso redatto dall'avvocato Maiello e sul quarto motivo di quello
redatto dall'avvocato Brancato, relativi all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.
131-bis cod. pen., dato che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale
sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.,
in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre
la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. 1, n.
43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01);
- nonché sul sesto motivo del ricorso presentato dall'avvocato Maiello e sul quinto di
quello presentato dall'avvocato Brancato, entrambi inerenti al beneficio di cui all'art. 175 cod.
pen., poiché le allegazioni difensive sul punto, pur non manifestamente infondate, non possono
venire in rilievo sub specie dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23/10/2024.
06-06-2025 05:11
Richiedi una Consulenza