Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Assegnazione temporanea di un militare dell'Esercito Italiano. La giurisprudenza...
Assegnazione temporanea di un militare dell'Esercito Italiano. La giurisprudenza piú recente ha evidenziato come, a seguito della modifica del testo dell’art. 33, comma 5 l. 104/1992, l’amministrazione non può negare l’assegnazione temporanea sulla scorta unicamente della sussistenza di altri familiari astrattamente idonei ad assistere l’infermo. Infatti si deve bilanciare l’interesse legittimo del privato e l’interesse pubblico che viene in rilievo, nel senso che la valutazione della compatibilità del trasferimento con le esigenze generali del servizio deve consistere in un’accurate verifica e ponderazione delle esigenze funzionali tenendo presente che l’assegnazione è disposta a vantaggio dell’assistito e non del dipendente.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Baudo e Fabrizio Genna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento,

- del provvedimento di diniego all’assegnazione temporanea, ex art. 33, comma 5 l. 104/1992, prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2021, comunicato a mani proprie il 29 novembre 2021, del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche sconosciuto al ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, fuciliere dell’Esercito italiano in servizio presso il 3° Reggimento elicotteri operazioni speciali in Viterbo, impugnava il provvedimento con cui gli veniva negata l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 33, comma 5 l. 5 febbraio 1992, n. 104, presso un reparto ubicato in prossimità del domicilio del padre invalido.

2. Si costituiva in resistenza il Ministero intimato.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto gravato che, scrutinata alla camera di consiglio del 21 febbraio 2022, veniva rigettata con ordinanza non appellata.

4. Parte ricorrente depositava ulteriori atti e documenti in vista dell’udienza del 14 febbraio 2025 all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare all’esame dell’unica censura proposta con l’atto di impugnazione.

6. Nel dettaglio, si sostiene come l’assunto secondo il quale non vi sarebbero posti disponibili presso i reparti di Trapani, Palermo, Messina e Catania, sarebbe apodittico in quanto si tratterebbe di articolazioni assai vaste nelle quali sarebbe possibile reimpiegare il ricorrente. Inoltre, il diniego di trasferimento argomentato sulla base della sussistenza di altri parenti che potrebbero curare l’invalido si porrebbe in contrasto con il novellato art. 33, comma 5 l. 104/1992, che, dopo la riforma del 2010, non prescriverebbe piú i requisiti della continuità e dell’esclusività nell’assistenza dell’invalido.

7. Il ricorso non può trovare accoglimento.

8. Preliminarmente, va rigettata l’istanza istruttoria formulata dall’esponente, atteso che le informazioni richieste (ossia numero e copertura dei posti di fuciliere presso i reparti di Trapani, Palermo, Catania e Messina) sono state fornite a mezzo dei documenti versati in atti dall’amministrazione.

9. In secondo luogo, va precisato come la giurisprudenza piú recente abbia evidenziato come, a seguito della modifica del testo dell’art. 33, comma 5 l. 104/1992, l’amministrazione non possa negare l’assegnazione temporanea sulla scorta unicamente della sussistenza di altri familiari astrattamente idonei ad assistere l’infermo. Invero, è doveroso bilanciare l’interesse legittimo del privato e l’interesse pubblico che viene in rilievo, nel senso che la valutazione della compatibilità del trasferimento con le esigenze generali del servizio deve consistere in un’accurate verifica e ponderazione delle esigenze funzionali tenendo presente che l’assegnazione è disposta a vantaggio dell’assistito e non del dipendente (v. Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7934).

10. Orbene, nel caso in esame, la complessiva motivazione del provvedimento evidenzia l’assoluta necessità del trattenimento del militare presso il reparto di Viterbo, nonché l’impossibilità di procedere ad una sua assegnazione nei reparti siciliani indicati.

11. Invero, come emerge dalla complessiva motivazione del provvedimento gravato l’amministrazione ha condotto un’accurata verifica della situazione di fatto esistente al momento della presentazione della domanda di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5 l. 104/1992, anche individuando le concrete esigenze di servizio da soddisfare con riguardo tanto alla sede di servizio attuale del militare quanto a quella oggetto della richiesta. Inoltre, è stata operata, a valle, un’attenta ponderazione delle ridette esigenze con quelle di assistenza del disabile. In particolare, nel rigettare l’istanza è stato messo in evidenza non solo che la sede di servizio attuale soffre un tasso di scopertura pari quasi al 40% (percentuale sicuramente non trascurabile) ma anche come non vi siano posizioni organiche di fuciliere vacanti presso i comandi siciliani (sul punto, v. Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2023, n. 11191).

12. A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, sostanzialmente, si limita ad evidenziare le gravi condizioni di salute dell’invalido e l’impossibilità dei parenti di prestare la dovuta assistenza: orbene, si tratta di elementi che l’amministrazione non ha ignorato, ma che, nel caso in esame, non sono in grado di rendere recessivo l’interesse pubblico curato dall’amministrazione militare. A tal proposito, si può aggiungere che il provvedimento evidenzia, altresí, come l’eventuale accoglimento dell’istanza impedirebbe una serie di impieghi del miliare che assiste l’infermo, i quali caratterizzano in maniera peculiare proprio la posizione organica prevista per il ruolo e grado ricoperto dall’istante, utilizzato in àmbito spiccatamente operativo e addestrativo (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 287).

13. Irrilevanti, invece, sono le argomentazioni esposte con l’ultima memoria che afferiscono ad un’apparente modifica delle condizioni di impiego del militare: sul punto è sufficiente precisare come si tratti di fatti sopravvenuti che, se reputati rilevanti, potranno fondare una nuova e diversa istanza di assegnazione ai sensi dell’art. 33 l. 104/1992.

14. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso è respinto.

15. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

  		
  		
L'ESTENSORE 		IL PRESIDENTE
Matthias Viggiano 		Aurora Lento
  		
  		
  		
  		
  		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza