È legittima la documentazione caratteristica del militare redatta dal solo compilatore, senza che la stessa sia sottoposta alla valutazione di due revisori, in quanto l’art. 6 del d.P.R. n. 1431 del 1965 e, oggi, gli artt. 689 e 690 del d.P.R. n. 90 del 2010 prevedono unicamente il numero massimo di due revisori, il cui intervento, per quanto desiderabile, non è perciò normativamente doveroso, ma solo eventuale.
Cons. Stato, sez. I, parere 3 giugno 2024, n. 742 – Pres. Poli, Est. Menichelli
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 24 aprile 2024
NUMERO AFFARE 00313/2023
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- contro il Comando provinciale Carabinieri di Nuoro e il Ministero della difesa, avverso: i) il documento caratteristico d’ordine n. 17, datato 11 settembre 2021, a firma del comandante della compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, capitano -OMISSIS-; ii) il decreto n. M_D AB05933 0268588, emesso in data 11 maggio 2022 e notificato il 31 maggio 2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il documento caratteristico d’ordine n. 17.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D AB05933 REGMIL2022 0767886 del 23 dicembre 2022, trasmessa in data 31 marzo 2023, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito: i) dalla scheda valutativa n. 17, redatta per il periodo 12 settembre 2020 - 11 luglio 2021, relativa al maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS-; ii) dal decreto n. M_D AB05933 0268588, emesso in data 11 maggio 2022 e notificato il 31 maggio 2022, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto contro la su menzionata scheda valutativa.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) in data 6 gennaio 2022 il maresciallo capo -OMISSIS- prendeva visione del documento caratteristico d’ordine n. 17, datato 11 settembre 2021, emesso dal comandante della compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, con il quale l’odierno ricorrente veniva valutato “NELLA MEDIA” e dove, alla voce “predisposizione al comando”, rilevava l’abbassamento del giudizio che da “accurato e coscienzioso” era passato a “non sempre ottiene il coinvolgimento del personale”;
b) avverso il documento caratteristico d’ordine n. 17, in data 5 febbraio 2022, l’-OMISSIS- presentava ricorso gerarchico;
c) il ricorso veniva respinto dal decreto ministeriale n. M_D AB05933 0268588 in data 11 maggio 2022 e notificato al ricorrente il 31 maggio 2022.
3. L’interessato ha proposto ricorso straordinario, articolando tre motivi (estesi da pagina 3 a pagina 9 del gravame).
3.1. Con il primo motivo (esteso da pag. 8 a pag. 9) si lamenta “Violazione e falsa applicazione della Circolare n. M_D GMIL VSS 0610740 datata 23 dicembre 2008 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate datate 20 novembre 2008 del Segretario Generale della Difesa/DNA e successive modificazioni e integrazioni: Violazione e falsa applicazione dell’art. 688 DPR 90/2010 ed Eccesso di potere per “sviamento di potere”; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 241/90”; Violazione e falsa applicazione degli artt. 704. 705, 706 DPR 90/2010; Violazione e falsa applicazione della Circolare n.40501-1/T-278-2/PSAC di prot datata 29 gennaio 1993 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; Violazione e falsa applicazione dell’art. 173 D.Lgs. 66/2010; Violazione e falsa applicazione della Circolare del CGA del 2020”.
3.2. Con il secondo motivo (esteso da pag. 8 a pag. 9) si contesta “Eccesso di potere per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nell’esercizio della funzione giustiziale, nei termini descritti ai precedenti punti 1-3.2.2.1.”.
3.3. Con il terzo motivo (pag. 9) si deduce “Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nonché difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; Eccesso di potere per difetto di motivazione, inosservanza della normativa interna di settore: della Circolare n. M_D GMIL VSS 0610740 datata 23 dicembre 2008 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate datate 20 novembre 2008 del Segretario Generale della Difesa/DNA e successive modificazioni e integrazioni; Violazione e falsa applicazione dell’art. 688 DPR 90/2010 ed Eccesso di potere per “sviamento di potere”; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 241/90”; Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa; Vizio di merito per violazione del principio di equità dell’azione amministrativa sotto il profilo della mancata valutazione e mancato contemperamento degli interessi del ricorrente; Violazione e falsa applicazione degli artt. 704. 705, 706 DPR 90/2010”.
4. Nel corso del procedimento:
a) in data 7 marzo 2023 l’-OMISSIS- ha presentato una memoria di replica alle relazioni formulate (a confutazione del gravame) dal primo compilatore, dal primo revisore e dal Ministero della difesa, da un lato, contestandone le affermazioni e, dall’altro, insistendo, ricorrendone i presupposti, per l’accoglimento della domanda cautelare e per l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Nel merito l’-OMISSIS- ha evidenziato, quale ulteriore elemento a suo favore, l’avvenuto percepimento degli arretrati, relativi al periodo gennaio – luglio 2021, dell’indennità di comando, disposta con il decreto emesso in data 29 settembre 2022 dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “l’attribuzione dell’indennità di comando per i Comandanti di stazione e di Tenenza dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri” diretta “a indennizzare i rischi, le responsabilità e gli impegni derivanti dall’espletamento delle funzioni di comando”;
b) in data 31 marzo 2023 il Ministero della difesa ha trasmesso la relazione istruttoria con la quale ha evidenziato l’infondatezza sia della domanda cautelare, per insussistenza dei presupposti legittimanti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sia del ricorso, con conseguente richiesta di rigetto. In particolare, per quanto concerne la lamentata illogicità e contraddittorietà del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, la parte resistente ha sottolineato come nello stesso si sia ampiamente argomentato sulla correttezza della scheda valutativa n. 17, ritenendo “i giudizi attribuiti adeguatamente correlati all’attento complessivo esame del servizio prestato dal ricorrente, del rendimento fornito e del comportamento tenuto in tutto il periodo considerato”;
c) in risposta alla nota presidenziale del 27 febbraio 2024, la parte ricorrente e quella resistente, rispettivamente con una memoria in data 12 marzo 2024 e con una nota del 28 marzo 2024, hanno manifestato la sussistenza dell’interesse alla definizione del giudizio. Nella citata, seconda memoria, inoltre, l’-OMISSIS- ha presentato un’istanza istruttoria e ha insistito per l’annullamento degli atti impugnati.
5. Alla adunanza del 24 aprile 2024 l’affare è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Il tema della documentazione personale dei militari trova la sua disciplina esclusivamente nel Titolo VI del Libro IV sia del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 90 del 2010, r.m.). Mentre all’interno del codice il Titolo VI si articola in tre Capi relativi, rispettivamente, alle disposizioni generali (artt. 1021 e 1022), alla documentazione matricolare (artt. 1023 e 1024) e alla documentazione caratteristica (artt. 1025-1029), nel regolamento, il Capo I (artt. 682-687) è relativo ai documenti matricolari e il Capo II (artt. 688-699) attiene ai documenti caratteristici, oggetto anche di quattro modelli allegati.
7.1. Ciò detto, in via preliminare il Collegio osserva che, in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando.
Le censure rivolte nei loro confronti, inoltre, allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità militare, sono inammissibili salvo il limite della abnormità (sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti) che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. In virtù di tale limitato sindacato sulla valutazione del militare, l’eventuale abnormità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi (cfr., nell’ambito di un vero e proprio diritto vivente, Cons. Stato, sez. IV, n. 3799 del 2021, n. 7780 del 2020; n. 407 del 2019; n. 947 del 2018; n. 3439 del 2011, n. 2877 del 2011, n. 1519 del 2011; n. 1776 del 2010; sez. VI, n. 1938 del 2012, n. 2559 del 2004; C.g.a., n. 326 del 2012, n. 676 del 2011).
7.2. Né, d’altra parte, l’illegittimità della scheda può essere fatta discendere: i) da un’eventuale palese dissenso, tra il compilatore e il revisore in merito non a singole voci ma alla qualifica finale (Cons. Stato, sez. III, n. 4250 del 2008; sez. IV, n. 7427 del 2005); ii) da una violazione dell’art. 690 r.m. che disciplina i casi di esclusione della linea gerarchica ordinativa dalla redazione della documentazione caratteristica che, per giurisprudenza consolidata, sono tassativi, dovendosi escludere, all’evidente scopo di tutelare l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa, ogni possibilità di estensibilità degli stessi in via analogica (Cons. Stato, sez. II, n. 7002 del 2023; sez. I, n. 2007 del 2019; sez. IV n. 5736 del 2007).
8. Premesso tale inquadramento, appare ora necessario valutare partitamente i diversi profili di censura avanzati dal ricorrente.
8.1. E’infondato il primo motivo di gravame.
8.1.2. Al riguardo va infatti evidenziato il completo rispetto, da parte dell’amministrazione, delle indicazioni fornite con la circolare 23 dicembre 2008, univoca (e comunque non impugnata in parte qua) liddove ammette che possa essere il solo compilatore a redigere il documento caratteristico per effetto del chiaro disposto normativo ratione temporis vigente (art. 6 del d.p.r. n. 1431 del 1965, il cui contenuto è oggi traslato negli articoli 689 e 690 r.m.), che non imponeva affatto che i documenti caratteristici dei militari, quale è la scheda valutativa, fossero sottoposti alla valutazione di due revisori, ma, al contrario, limitava a due il numero massimo di revisori, il cui effettivo intervento, dunque, per quanto desiderabile, non era normativamente doveroso ed imprescindibile, ma solo aggiuntivo ed eventuale; del resto, poiché la norma regolamentare prevedeva espressamente la possibilità che il superiore si astenesse dal giudizio (art. 6, comma 12) e che, addirittura, il documento caratteristico stesso non venisse tout court redatto (art. 6, comma 9), era evidentemente ben possibile che difettasse l’intervento dei revisori e che la scheda fosse sottoscritta dal solo compilatore (Cons. Stato, sez. IV, n. 947 del 2018).
8.2. Miglior sorte non tocca al secondo motivo, a mezzo del quale il ricorrente ha evidenziato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 688 r.m., secondo il quale “I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti”. Su questa base, l’-OMISSIS- ha concluso nel senso che “è illogico e contraddittorio modificare la valutazione delle doti caratteriali e di servizio di un militare, in difetto della contestazione di fatti specifici, poiché il carattere, la personalità e le attitudini di una persona non sono elementi soggetti a mutazione”.
8.2.1. Sul punto il collegio fa proprie le convincenti argomentazioni illustrate da parte resistente, la quale, da un lato, ha rilevato che nella relativa compilazione la motivazione del giudizio finale è fondata sui “giudizi finali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate”, con la conseguenza che la piena armonia e conseguenzialità del giudizio finale reso nei confronti del ricorrente (rispetto ai giudizi resi per ogni singola voce) rende il giudizio finale motivato in modo congruo; dall’altro, ha sottolineato come la scheda valutativa dei militari non debba riportare “un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi”. In particolare l’amministrazione non ha ravvisato “alcuna illogicità tra il giudizio espresso alla voce analitica n. 22 (predisposizione al comando) e le voci analitiche n. 14 (gestione del personale) — n. 16 (capacità di lavorare in gruppo) della parte III del documento, perché riguardano diversi aspetti delle qualità professionali del militare. Inoltre c'è solo una lieve differenza (un solo livello) tra la voce n. 22 (di tenore inferiore alla media) e le voci analitiche n. 14 e n. 16 (di medio tenore), a riprova del fatto che nonostante una gestione del personale "accurata e coscienziosa" e il carattere "socievole" del ricorrente, non sempre ha ottenuto il coinvolgimento del personale dipendente”.
In ordine, invece, alla contestata contraddittorietà del documento impugnato, peggiorativo delle precedenti valutazioni, il Ministero osserva che questa operazione di confronto è vietata dal codice dell’ordinamento militare e dal regolamento attuativo, secondo i quali le diverse valutazioni “siano autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico”.
Infine, sempre con riguardo all’asserita contraddittorietà della scheda n. 17 rispetto a precedenti giudizi, la parte resistente ha evidenziato che l’-OMISSIS- “anche con i documenti caratteristici n. 15, n. 14 e n. 13 […] è stato valutato per il medesimo incarico e con la medesima qualifica di "nella media", peraltro mai impugnati, né in sede gerarchica o altra sede”.
Ora, premesso che i modelli costitutivi della documentazione caratteristica sono espressamente tipizzati ai sensi dell’art. 1028 c.m. (recante “Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici” cui accede l’art. 688, comma 3, r.m. secondo il quale “I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento”), e che, nel caso di specie, il documento di valutazione è conforme ai modelli previsti dalle disposizioni di settore e immune da irregolarità, dal momento che i giudizi sono stati formulati dalle autorità competenti, il collegio ritiene che tale censura non è condivisibile. Infatti, ferma restando l’inesistenza di profili afferenti alla personalità di un individuo che possono godere del carattere della loro immutabilità nel tempo, al riguardo si evidenzia che, per giurisprudenza costante, le schede valutative e gli altri documenti periodici hanno il compito di illustrare, avuto riguardo ad un determinato lasso temporale, gli eventi della carriera con l’indicazione delle più approfondite valutazioni dei compilatori in ordine alla personalità del militare e alle sue qualità morali, culturali e professionali (Cons. Stato, sez. IV, n. 1012 del 2006, n. 1264 del 1996, n. 21 del 1996).
Nelle valutazioni caratteristiche, inoltre, non esigendosi una puntuale cronaca degli avvenimenti e delle attività inerenti al periodo esaminato, il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche.
In quest’ottica, nessuna contraddittorietà sussiste tra la scheda n. 17 e le precedenti, peraltro attributive del medesimo giudizio, atteso che non si tratta né di atti inseriti in una sequenza procedimentale unica, né tantomeno connessi o funzionalmente collegati tra loro secondo un criterio logico; infatti, ogni valutazione, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, è autonoma dall’altra, riguardando differenti segmenti temporali di carriera e concentrandosi esclusivamente sul rendimento del militare in relazione al periodo di riferimento, senza poter esaminare vicende pregresse, oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in altre schede (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, n. 174 del 2022, n. 8456 del 2019; sez. III, n. 4655 del 2010; sez. IV, n. 2897del 2005).
Del resto, la cadenza periodica delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema al cui interno il pur comprensibile affidamento del militare in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza raggiunti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica, da ravvisarsi, in base della normativa primaria e secondaria del settore, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi, ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili (Cons. Stato, sez. II, n. 174 del 2022).
In tale cornice, atteso che le doti del militare possono certamente, nel corso del tempo, subire un appannamento e che le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti del rendimento proprio sotto il profilo diacronico, l’abbassamento di qualifica non deve essere fondato su fatti specifici o di particolare gravità, esprimendo un giudizio che deve invero attagliarsi alla qualità del rendimento complessivo del militare nel determinato periodo di tempo preso in considerazione (Cons. Stato, sez. III, n. 1283 del 2003). Ne discende che le diversificazioni dei giudizi riferiti a differenti periodi oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica, con la conseguenza che la loro variazione non costituisce di per sé indice di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà (ex aliis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2674 del 2019, n. 4076 del 2011).
8.3. Con il terzo ed ultimo mezzo di gravame l’-OMISSIS- contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 704, 705 e 706 r.m., evidenziando che “ai fini della valutazione delle qualità personali e professionali dei militari, l'amministrazione deve esaminare tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui vi sono anche gli elogi, gli encomi e, più in generale, gli attestati di apprezzamento conferiti ed espressi dai superiori gerarchici, con la conseguenza che sussiste un obbligo di esplicitare le ragioni della mancata considerazione di tali apprezzamenti formulati nel corso del periodo oggetto di valutazione”.
8.3.1. Anche tale doglianza non può essere accolta.
8.3.2. Il richiamo così operato agli articoli 704, 705 e 706 del regolamento militare appare invero non del tutto conferente rispetto all’oggetto del ricorso in quanto gli stessi disciplinano, fra gli altri, il procedimento di avanzamento a scelta degli ufficiali e non quello di redazione della documentazione caratteristica. Di certo, l’inserimento degli stessi articoli nel Titolo VII, oltre a testimoniare la loro estraneità al procedimento di redazione della documentazione caratteristica – come detto oggetto del precedente Titolo VI – ne evidenzia un rapporto all’interno del quale è la documentazione caratteristica ad assumere una funzione servente rispetto sia alla gestione del rapporto gerarchico di servizio del militare che dello sviluppo di carriera dello stesso militare. Dalla collocazione così descritta delle norme che si assumono violate discende quindi l’infondatezza del motivo del ricorso basato su una violazione e falsa applicazione di articoli del regolamento militare estranei alla puntuale disciplina propria della documentazione caratteristica.
8.3.4. Non migliore considerazione può quindi essere riservata alla doglianza, conseguentemente avanzata dal ricorrente sulla base dell’asserita violazione dell’art. 705 r.m., secondo cui “la valutazione non deve essere perimetrata soltanto ai formali riconoscimenti di cui all'art. 1462 del decreto legislativo n. 66/2010, ma deve estendersi a tutte le caratteristiche dimostrate dall'interessato nell'espletamento del ruolo, al fine di poter formulare un giudizio esaustivo e aderente al dato reale" .
Infatti, ferma restando la chiarita necessità di tenere distinti gli ambiti applicativi dei Titoli VI e VII del regolamento militare, l’asserita estensione della parametrazione valutativa è preclusa proprio dall’art. 1462 c.m. che, semplicemente distinguendo il mero elogio dall'encomio (a sua volta distinto in encomio semplice ed encomio solenne) costituisce norma di stretta interpretazione, per cui le ricompense sono esclusivamente quelle ivi tipizzate.
Inoltre, sempre in ordine al tema delle ricompense, l’-OMISSIS-, ponendo l’accento su un riconoscimento formulato dal comandante della compagnia carabinieri di -OMISSIS- (a tutto il personale della stazione CC di -OMISSIS- in esito a un’operazione di polizia giudiziaria), ha segnalato che “un apprezzamento scritto conferito a carattere generale, quindi non ad personam, lo stesso - seppur tenuto in considerazione dallo scrivente — non è stato ritenuto particolarmente significativo o comunque tale fa caratterizzare l'intero periodo soggetto a valutazione”. Al riguardo si osserva che i precedenti di carriera e gli eventuali apprezzamenti non possono essere condizionanti per le autorità giudicatrici, in quanto la valutazione scaturisce da molteplici elementi (non solo quelli relativi alla sola attività di polizia giudiziaria svolta in una singola operazione di servizio) ed è rapportata all'intero arco temporale sottoposto a giudizio.
L’asserzione del ricorrente non può essere accolta in quanto, da un lato, come correttamente rilevato dal Ministero, la valutazione deve costituire il prodotto di una complessiva serie di elementi personali e professionali del militare caratterizzanti il periodo oggetto del giudizio compendiato nella scheda e, dall’altro, alla luce del comma 7 dell’art. 1462 – come visto richiamato dallo stesso ricorrente - per il quale “L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso”, ne consegue che il compilatore e il revisore, pure tenendolo nella giusta considerazione, non vi avrebbero correttamente fatto riferimento nella scheda valutativa n. 17.
In quest’ottica non può darsi seguito al precedente, invero isolato, di questo Consiglio (sez. II, n. 922 del 2022) richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni (sia nel ricorso che nella memoria difensiva) in quanto, come visto:
a) le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate, costituendo esse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico;
b) i modelli costitutivi della documentazione caratteristica trovano espressa tipizzazione, ai sensi degli artt. 1028, ultimo comma, del codice militare e 688, comma 3, del relativo regolamento attuativo;
c) gli artt. 704, 705 e 706 dello stesso regolamento disciplinano il procedimento di avanzamento e non quello di redazione della documentazione caratteristica;
d) l’art. 1462 c.m., infine, è di stretta interpretazione e le ricompense riconoscibili al militare sono solo quelle ivi indicate.
8.3.5. Del tutto priva di pregio è poi l’asserita violazione e falsa applicazione della circolare prot n. 40501-1/T-278-2/PSAC datata 29 gennaio 1993 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e dell’art. 173 c.m., recante la “Organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri”. Infatti, se è corretto affermare che tale circolare prevede il possesso della qualifica di "superiore alla media" per l'attribuzione dell'incarico di "Comandante di Stazione", nondimeno il militare al quale è attribuita questa titolarità di comando, seppure, come nel caso in esame, in sede vacante, viene comunque valutato con documenti caratteristici, in cui il giudizio può nel corso del tempo subire un peggioramento, concludendosi con qualifiche inferiori a quella di "superiore alla media", non essendo l’amministrazione vincolata ai parametri predeterminati al momento dell'investitura dell'incarico attribuito.
8.3.6. In ordine, infine, al lamentato “eccesso di potere per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nell’esercizio della funzione giustiziale” giova rilevare che la descritta natura del potere esercitato dall’amministrazione nella compilazione delle schede valutative implica immediate conseguenze sull’ambito della motivazione esigibile. Ne discende che, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la motivazione sul rendimento del militare - purché congrua e congruente con il resto del documento - ben può essere espressa (come, per l’appunto, nel caso di specie) individuando in termini generali e con formula sintetica la complessiva condizione o situazione che ha giustificato i giudizi espressi in relazione alle singole voci analitiche e la conseguente valutazione finale (Cons. Stato, sez. I, n. 1703 del 2021; sez. II, n. 8456/2019, cit.).
Nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova del resto la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Del resto, le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate costituendo esse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico.
Inoltre, ai fini della valutazione del servizio prestato da un militare, non necessita che nella scheda valutativa vengano riportati specifici fatti, dato che tale documento, per sua natura, non contiene un elenco analitico di fatti e circostanze relativi alla carriera del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sulle qualità e capacità riscontrate (Cons. Stato, sez. I, n. 1703 del 2021, n. 923 del 2020).
Applicando tali principi al caso di specie il collegio ritiene quindi che tutti i giudizi interni alla scheda siano coerenti ed armonici con le singole valutazioni “non apicali” attribuite dal compilatore e confermate dal revisore nel documento caratteristico, con la conseguente infondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente.
Più in generale e per concludere, dall’analisi della gravata scheda valutativa n. 17 (peraltro completa in tutte le sue parti), non si ravvisa alcuna abnormità posto che la flessione del giudizio ha riguardato solo la voce “predisposizione al comando” (da "accurato e coscienzioso" a "non sempre ottiene il coinvolgimento del personale") e quindi non tale da assumere, ad avviso del collegio, alcuna portata sintomatica dell’asserito eccesso di potere, né da integrare il lamentato difetto di motivazione, stante l’ampia discrezionalità tecnica sussistente in subiecta materia (come meglio illustrato retro al § 7.1.).
9. Il rigetto del ricorso avverso la scheda valutativa rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnativa del decreto di reiezione del gravame gerarchico (giurisprudenza consolidata, fra le tante, Cons. Stato, sez. I, n. 452 del 2024; sez. IV, n. 5053 del 2017; sez. V, n. 2548 del 2012).
10. La richiesta istruttoria articolata nella memoria del 12 marzo 2024 è inaccoglibile in quanto non si rinvengono scritti difensivi dell’Amministrazione o di contro interessati (per altro mai evocati in giudizio) ulteriori rispetto a quelli menzionati (retro al § 4).
11. A tanto consegue il rigetto del ricorso con assorbimento dell’esame della domanda cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato infondato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Menichelli Vito Poli
IL SEGRETARIO
Militare – Stato giuridico e matricolare – Documentazione caratteristica – Modifica doti – Peggioramento – Fatti specifici – Assenza – Conseguenze – Legittimità
È legittima la documentazione caratteristica del militare che, pur in assenza di fatti specifici o di particolare gravità, riporti un abbassamento di qualifica, in quanto, posta l’inesistenza di profili afferenti alla personalità di un individuo immutabili nel tempo, il giudizio ha ad oggetto la qualità del rendimento complessivo del militare nel determinato periodo di tempo preso in considerazione, con la conseguenza che le diversificazioni dei giudizi riferiti a differenti periodi oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica. (2)
Militare – Stato giuridico e matricolare – Documentazione caratteristica – Attestati di apprezzamento – Valutazione – Necessità – Esclusione
È legittima la documentazione caratteristica del militare che non consideri espressamente e autonomamente un attestato di apprezzamento nei confronti del militare, quale un encomio collettivo, in quanto, da un lato, gli artt. 704, 705 e 706 del d.P.R. n. 90 del 2010, che dispongono l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, disciplinano il procedimento di avanzamento e non quello di redazione della documentazione caratteristica; dall’altro, in ogni caso, l’art. 1462, comma 7 del d.lgs. n. 66 del 2010, che è norma di stretta interpretazione, dispone che “l'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso”. (3)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 947.
Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2006, n. 1012; Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2003, n. 1283; Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2674.
Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
(3) Precedenti conformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
Precedenti difformi: Cons. Stato, Sez. II, 9 febbraio 2022, n. 922.
20-04-2025 19:46
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