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Sentenza

 In presenza di un fatto-reato che sia disciplinarmente rilevante e che sia...
In presenza di un fatto-reato che sia disciplinarmente rilevante e che sia anche connesso con lo svolgimento di compiti di servizio, il sindacato giurisdizionale postumo sulla legittimità della decisione dell’amministrazione in merito all’opzione tra il sospendere o meno il procedimento disciplinare va svolto ponendosi nell’ottica e nella posizione in cui si è trovata l’amministrazione medesima al momento della scelta, considerando, in particolare, il livello di informazioni o di conoscenze possedute, le peculiarità del caso concreto, la complessità dei fatti, la pluralità di soggetti coinvolti e la chiarezza delle risultanze probatorie. Pertanto, è legittimo il differimento tacito del procedimento disciplinare all’esito del giudizio penale qualora sia verosimile che i fatti addebitati al militare rientrino tra quelli per i quali è prevista la sospensione obbligatoria del procedimento ai sensi dell’art. 1393, comma 1 ultimo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare). Conformi: in senso analogo Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9257.
Consiglio di Stato, sezione II, 26 novembre 2024, n. 9506 - Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Filippini

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2024, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Malvezzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il Cons. Stefano Filippini;

Uditi per le parti l’avvocato Federica Malvezzi e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha annullato il provvedimento in data 28 aprile 2023 del Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale militare- con cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione nei confronti del sig.-OMISSIS-, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in forza presso la Stazione di-OMISSIS- (RE).

1.1. Invero, detto provvedimento espulsivo, adottato solo all’esito della definizione di una parallela vicenda penale, è stato ritenuto violativo del disposto di cui all’art. 1393 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, atteso che il procedimento disciplinare non è stato avviato immediatamente dopo l’adozione di una misura cautelare in sede penale, ma è stato iniziato solo successivamente alla definizione della vicenda penale (avvenuta per effetto della sentenza n.-OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 22 luglio 2022, con cui il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato al -OMISSIS- la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale e revoca della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio); inoltre, sempre secondo il T.a.r., il tacito differimento del giudizio disciplinare all’esito della vicenda penale, ha integrato anche la violazione della Circolare del Ministero della Difesa in data 8 giugno 2021, risultando omessi i provvedimenti istruttori necessari alla valutazione della ricorrenza delle ipotesi in cui la connessione dei fatti di reato con lo svolgimento delle funzioni e l’adempimento degli obblighi e dei doveri di servizio tutt’ora impone che il procedimento disciplinare attenda gli esiti del giudizio penale.

2. Avverso tale pronuncia il Ministero della Difesa ha proposto il presente gravame, affidandolo agli argomenti compendiati in un unico articolato motivo, con il quale si censura l’error in iudicando con riferimento alla affermata violazione della normativa in tema di potestà sanzionatoria di stato per mancata osservanza della regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale; mentre la mancata adozione di un provvedimento espresso di sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione di quello penale, doveva ritenersi giustificata tanto dalla gravità della vicenda quanto dalla complessità dell’accertamento della condotta contestata al militare, che non poteva prescindere dalla verifica della falsità di quanto attestato o affermato dall’interessato nella documentazione di servizio e dalla dimostrazione della ricorrenza di un accordo con gli altri individui coinvolti nella vicenda finalizzata a truffare una società assicurativa.

2.1. L’Amministrazione appellante chiedeva altresì disporsi la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, atteso il grave e irreparabile danno che deriverebbe dalla riammissione comunque a titolo precario del militare nelle proprie fila.

3. Si costituiva l’appellato che contrastava ampiamente l’appello con gli argomenti che possono riassumersi nei termini seguenti:

- intervenuta acquiescenza alla sentenza di primo grado per effetto della mancata censura delle statuizioni relative alla ritenuta violazione della circolare del Ministero della Difesa in data 8.6.2021;

- inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi;

- infondatezza delle censure relative alla ricorrenza delle ipotesi normative che legittimano il differimento del giudizio disciplinare all’esito di quello penale;

- riproposizione delle censure di primo grado giudicate assorbite dal T.a.r. in punto di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento adottato - violazione degli artt. 1375 d.lgs 66/2010 e 3 l. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento dei fatti” nonché di “violazione del principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di gradualità, eccesso di potere nella valutazione dei presupposti fattuali per i provvedimenti adottati, violazione art. 1355 d.lgs. 66/2010, omessa autonoma valutazione dei fatti, violazione art. 27 Cost.”;

- infondatezza della richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, attesa la carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

4. Con ordinanza n.-OMISSIS-, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare (sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata sulla considerazione secondo cui “la peculiare complessità delle questioni sottese al presente giudizio e l’intensità del periculum di danno irreparabile rappresentato dall’Amministrazione, impongano di concedere la richiesta sospensiva”, con fissazione a data ravvicinata della pubblica udienza per la discussione del merito.

5. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito della discussione avvenuta all’udienza del 22 ottobre 2024.

DIRITTO

6. L’appello è fondato nei sensi infra precisati.

7. Giova in primo luogo ripercorrere lo svolgimento della vicenda; il Sig.-OMISSIS-, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato coinvolto in un procedimento penale con le accuse di “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale”, “simulazione di reato” e “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati” poiché, nella sua qualità di pubblico ufficiale, tra il mese di dicembre 2020 ed il 5 maggio 2021 riceveva (e comunque ne accettava la promessa) la somma di € 500,00 da-OMISSIS-, concorrendo con gli stessi nel reato di frode ai danni della compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Public Limited Company. In particolare, dalle evidenze istruttorie risultava che il -OMISSIS-, a fronte della somma di denaro ricevuta o di cui aveva accettato la promessa, avesse consegnato ai citati soggetti l’elenco dei turni di servizio del proprio reparto, in modo da consentire agli stessi di simulare il reato di furto di batterie, strumentale alla frode ai danni della compagnia assicuratrice, nel quadrante orario in cui lo stesso -OMISSIS- si fosse trovato in servizio esterno di pattuglia; e che, a tal fine, si fosse impegnato alla redazione di un falso verbale di sopralluogo (in quanto attestante un furto non avvenuto, ma simulato). Dagli atti delle indagini risultavano, altresì, ulteriori illeciti penali commessi dal ricorrente, attinenti a falsità in atti.

Per tali illeciti, con ordinanza cautelare del 5 luglio 2021, il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia disponeva nei confronti del -OMISSIS- la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di dodici mesi.

In seguito a detto provvedimento, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con determinazione del 15 settembre 2021, disponeva nei confronti del militare la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 915, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Con sentenza n.-OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 22 luglio 2022, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale e revoca della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

Non appena conosciuta detta sentenza, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 5 agosto 2022, ha disposto la cessazione dell’efficacia della precedente sospensione precauzionale dall’impiego, applicando al ricorrente la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 922 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell’art. 4 della Legge 27 marzo 2001 n. 97.

Seguiva poi l’avvio dell’inchiesta formale nei confronti del -OMISSIS-, la formale contestazione degli addebiti (comunicazione del 21 ottobre 2022), la relazione finale dell’Ufficiale Inquirente del 26 novembre 2022, il deferimento del -OMISSIS- al giudizio di una Commissione di Disciplina, sino alla decisione, in data 15 febbraio 2023 della Commissione di Disciplina che riteneva il -OMISSIS- “non meritevole di conservare il grado” e al successivo decreto del 28 aprile 2023 del Personale Militare del Ministero della Difesa che ha inflitto al -OMISSIS- la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, ai sensi degli articoli 861, comma 1, lett. d) e 867, comma 5, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente cessazione del medesimo dal servizio permanente ed iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, sul presupposto che la condotta penalmente accertata del -OMISSIS- fosse biasimevole pure sotto l'aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, nonché ai doveri di correttezza ed esemplarità propri di un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

8. In merito ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare questo Consiglio si è già autorevolmente espresso con gli insegnamenti offerti dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 13 settembre 2022 n. 14, descrivendoli come caratterizzati dal principio dell'autonomia, sia pur "temperata", dei giudizi, ben potendo (ed anzi dovendo) l'amministrazione avviare il procedimento disciplinare nei termini prescritti.

Ne consegue che l'avvio del procedimento disciplinare, anche in pendenza di procedimento penale, costituisce, successivamente alla riforma dell’art. 1393 del Decreto Legislativo 15 maggio 2010 n. 66 (interamente riscritto, dapprima dall’art. 15 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, indi dall’art. 4 del Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, con estensione al personale militare della disciplina dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare introdotta per il pubblico impiego contrattualizzato con l’inserimento dell’art. 55 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la regola nell'impiego pubblico, mentre la sospensione rappresenta l'eccezione, dipendente dalla sussistenza di specifici presupposti, quali: la natura particolarmente grave della sanzione astrattamente irrogabile all'esito del procedimento; la particolare "complessità" dell'istruttoria, ovvero la indisponibilità di "elementi conoscitivi sufficienti" (quegli elementi cioè, come è dato dedurre, che solo le indagini penali ed il successivo dibattimento possono fornire, attesa l'ampiezza e la capacità di acquisizione proprie dei mezzi all'uopo predisposti dall'ordinamento); il caso in cui il procedimento penale “riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”.

8.1. Da quanto esposto discende:

- in primo luogo, che, in presenza di fatti astrattamente integranti l’ipotesi di illecito disciplinare, sussiste il dovere dell’amministrazione di avviare il procedimento disciplinare, ancorché sia stato avviato e sia pendente il procedimento penale, così come prescritto dall’art. 1393, co.1, primo periodo, d. lgs. n. 66/2010, in base al quale "il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale";

- in secondo luogo, che l’amministrazione può ricorrere alla sospensione, ovvero non avviare il predetto procedimento disciplinare, solo negli eccezionali casi previsti dall’ordinamento, che per il personale militare sono rappresentati, per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità punibili con la consegna di rigore e in particolare per quelle "disciplinari di stato", dai casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero dai casi in cui, all'esito degli accertamenti preliminari, non si disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare (co. 1, secondo periodo);

- in terzo luogo, che l’amministrazione militare è tenuta a non avviare il procedimento disciplinare ovvero a sospenderlo (“…Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso”) fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui (il procedimento penale) riguardi atti e comportamenti del militare “nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio” (co. 1, terzo periodo).

8.2. In definitiva, la disciplina normativa innanzi ricordata prevede, quali eccezioni alla regola di promovimento del procedimento disciplinare, due casi nei quali l’amministrazione può ricorrere al non avvio ovvero alla sospensione del procedimento (e precisamente quelli previsti dal co.1, secondo periodo dell’art. 1393) e un caso in cui l’amministrazione è tenuta a non avviare o a sospendere (l’ipotesi indicata dal co. 1, terzo periodo).

Inoltre, mente i primi due casi sollecitano una valutazione dell’amministrazione in ordine alla opportunità di non avviare o sospendere il procedimento disciplinare, adottando gli atti conseguenti, il terzo caso (quello, cioè, previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 1393), costituisce una ipotesi (pur sempre di eccezione ma) di non avvio ovvero di sospensione “obbligatoria” del procedimento, sol che si riscontri che gli atti o i comportamenti astrattamente integranti gli estremi sia dell’illecito penale che dell’illecito disciplinare siano stati compiuti o tenuti “nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”.

8.3. A proposito di tale ultima ipotesi, è ben vero che la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021 n.1672), dalla quale non vi è ragione di discostarsi in via di massima, ha già avuto modo di osservare che l’ipotesi di sospensione obbligatoria in parola è configurabile, per espressa previsione di legge, solo nei casi in cui atti o comportamenti del militare siano commessi non solo “nello svolgimento delle funzioni”, ma siano altresì caratterizzati dall’ “adempimento di obblighi e doveri di servizio” (in sostanza, non è sufficiente che l’atto o il comportamento tenuto dal militare sia stato commesso “nello svolgimento delle funzioni”, ma occorre anche che tale atto o comportamento sia stato commesso “in adempimento di obblighi e doveri di servizio”); tuttavia, ad avviso del Collegio, a tali considerazioni va aggiunto che, specialmente nelle fasi iniziali in cui l’amministrazione viene a conoscenza di un “fatto-reato” che sia disciplinarmente rilevante e che sia anche connesso con lo svolgimento di compiti di servizio, è parimenti vero che la distinzione tra vicende che comportano un “dovere” di sospensione del procedimento disciplinare e vicende che, invece, impongono l’immediato avvio del procedimento medesimo, può risultare per nulla agevole.

8.3.1. Sicchè, pare al Collegio corretto affermare che il sindacato giurisdizionale postumo sulla legittimità della scelta operata dall’amministrazione (in merito all’opzione tra il sospendere o meno il procedimento disciplinare) non possa che essere fatto ponendosi nell’ottica e nella posizione in cui si è trovata l’amministrazione al momento della scelta, considerando, in particolare, il livello di informazioni o di conoscenze possedute, le peculiarità del caso concreto, la complessità dei fatti, la pluralità di soggetti coinvolti, la chiarezza delle risultanze probatorie, ecc. .

8.3.2. E dunque, pur non volendosi affatto affermare che in ogni ipotesi di connessione tra fatti-reato e compiti di servizio scatti, per l’Amministrazione, un vero e proprio obbligo generalizzato di sospensione del procedimento disciplinare, in attesa dell’esito del processo penale, senza che residuino, come accade invece per le ulteriori ipotesi, spazi di valutazione discrezionale, pur tuttavia ritiene il Collegio che il sindacato giurisdizionale rispetto alla legittimità della scelta operata dall’amministrazione debba tenere necessariamente conto delle peculiarità del caso concreto e del livello di conoscenza dei fatti posseduto dall’amministrazione medesima.

8.3.3. Per giunta, a favore di tale approccio ermeneutico pare al Collegio concorrere anche l’insegnamento, pure offerto dalla richiamata Adunanza plenaria, secondo cui, “in materia di procedimento disciplinare, l’attesa della sentenza conclusiva dell'intero processo penale, onde avviare o riprendere il procedimento sanzionatorio, lungi dal costituire un irragionevole ritardo, costituisce invece una evidente garanzia per la completezza e correttezza del giudizio, e ciò sia in favore del dipendente pubblico (militare) sia in favore non già dell’amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell’attività amministrativa; quella medesima esigenza, cioè, che aveva ex ante reso opportuno sospendere il procedimento disciplinare” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13 settembre 2022, n. 14).

8.3.4. E dunque, calando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie concreta, pare al Collegio che la peculiarità dei fatti di specie, la pluralità e stretta connessione con compiti di servizio delle condotte attribuite al -OMISSIS-, unite alla fluidità del materiale investigativo posto a supporto della misura cautelare, non consentano di affermare che l’amministrazione, nella fase in cui ha avuto la prima conoscenza dell’addebito penale (quando cioè ha dovuto scegliere se sospendere o meno il procedimento disciplinare), già disponesse di elementi sufficienti per poter escludere, con adeguata certezza, la ricorrenza dell’ipotesi di sospensione obbligatoria di cui si è detto, apparendo invece del tutto ragionevole ritenere che nella specie risultasse ancora necessario un approfondimento (ad esempio) delle conoscenze circa l’esistenza di una volontaria falsificazione, da parte del -OMISSIS-, di quanto da lui affermato nella documentazione di servizio, l’esistenza di un accordo teso ad asservire la funzione pubblica agli interessi degli altri individui coinvolti nella truffa all’assicurazione, il contenuto del materiale probatorio offerto dalle intercettazioni, l’attendibilità della fonte confidenziale che aveva portato all’avvio dell’indagine penale, ecc. .

8.3.5. In definitiva, non pare al Collegio affatto evidente l’illegittimità dell’apprezzamento operato nella specie dall’amministrazione nel momento in cui è stata chiamata a compierlo; invero, la scelta (tacitamente) operata nel senso del mancato avvio immediato del procedimento pare legittimata dalla plausibile ricorrenza di una verosimile connessione tra attività compiuta “nello svolgimento delle funzioni”, pure caratterizzata dall’“adempimento di obblighi e doveri di servizio” (quali, a titolo di esempio, la redazione di verbali, l’effettuazione di giri di perlustrazione del territorio, ecc.), e vicende penali. Nel medesimo senso convergono, ad avviso del Collegio, la fluidità del materiale investigativo all’epoca disponibile per l’amministrazione (sostanzialmente, le sole risultanze di indagine trasfuse nell’ordinanza cautelare del G.i.p.) e l’esigenza di giungere alle decisioni dovute nel momento in cui si poteva disporre di informazioni più complete, a evidente garanzia della compiutezza e correttezza del giudizio finale, nonché, in fine dei conti, del miglior interesse dello stesso militare coinvolto e del buon andamento della pubblica amministrazione.

9. Tali conclusioni non sono efficacemente contrastate dalle eccezioni proposte dall’appellato.

9.1. In primo luogo non pare condivisibile l’argomento che vorrebbe ravvisare la formazione di giudicato interno, per mancanza di specifica impugnazione, rispetto alla statuizione del T.a.r. relativa alla ravvisata violazione della Circolare del Ministero della Difesa in data 8 giugno 2021 (in relazione alla omissione dei provvedimenti istruttori necessari alla valutazione della ricorrenza delle ipotesi in cui la connessione dei fatti di reato con lo svolgimento delle funzioni e l’adempimento degli obblighi e dei doveri di servizio tutt’ora impone che il procedimento disciplinare attenda gli esiti del giudizio penale); invero, la statuizione del Ta.r. al riguardo risulta implicitamente, ma necessariamente, impugnata dall’amministrazione, allorchè ha affermato, a confutazione di quanto ritenuto dal primo giudice, la ricorrenza e la fondatezza di elementi istruttori che consentivano di ravvisare la connessione in parola e, dunque, la ricorrenza di ipotesi di sospensione obbligatoria espressamente prevista dalla norma primaria.

9.2. Neppure risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del proposto gravame per genericità del motivo, atteso che l’atto di appello ha sufficientemente individuato i punti della decisione impugnata che intendeva criticare e le ragioni di censura (la ricorrenza di ipotesi di necessario differimento del procedimento disciplinare).

9.3. Né può ritenersi doveroso, o comunque necessariamente imposto dalla richiamata Circolare del Ministero della Difesa in data 8 giugno 2021, l’adozione di un provvedimento di formale differimento o di formale sospensione del procedimento disciplinare nella peculiare ipotesi di specie, poiché è la stessa norma primaria (l’art. 1393, co.1, ultima parte), con la sua espressa formulazione (“Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”) a rendere doveroso il differimento nei casi in cui sia fondatamente ipotizzabile la ricorrenza della connessione di cui si è detto; sicchè, l’eventuale provvedimento formale di sospensione non può avere che natura ricognitiva di un obbligo già normativamente imposto.

10. Alla luce di quanto esposto, non può essere condivisa la sentenza impugnata, la quale ha - contrariamente a quanto innanzi rappresentato - affermato l’illegittimità della scelta amministrativa di differire il procedimento disciplinare all’esito del giudizio penale, nonostante la verosimiglianza dell’ipotesi che i fatti addebitati al dipendente non rientrassero tra quelli per i quali il terzo periodo del co.1 dell’art. 1393 COM impone la sospensione “obbligatoria” del procedimento.

11. L’appello deve essere, di conseguenza, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

12. L’accoglimento dell’appello dell’amministrazione comporta il necessario esame dei motivi riproposti dall’appellato nel presente grado di giudizio.

12.1. Il primo motivo riproposto (con cui si censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento disciplinare adottato – violazione degli artt. 1375 d.lgs 66/2010 e 3 l. 241/90 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento dei fatti) è manifestamente infondato, atteso che l’atto espulsivo è frutto di adeguata istruttoria (essenzialmente costituita dal materiale refluito dalla sede penale) e contiene adeguata illustrazione, anche mediante il richiamo alle risultanze penali e alla ricordata sentenza di applicazione pena su richiesta, delle gravi condotte penalmente accertate (aver ricevuto, o comunque accettato la promessa, della somma di euro 500,00 da soggetti "controindicati", impegnandosi -all'occorrenza- a redigere un falso verbale di sopralluogo a fronte di un furto simulato, in modo da consentire alle citate persone di frodare una importante Compagnia di Assicurazioni; l’avere in concorso con i coimputati denunciato falsamente la commissione di un furto (simulandone anche le tracce), al fine di ottenere per sé o altri l'indennizzo dell'assicurazione; l’avere in concorso morale e materiale con altri graduati, formato più atti nell'esercizio delle sue funzioni, attestando falsamente atti che erano stati da lui compiuti o avvenuti in sua presenza) e dell’evidente contrasto con cui si pone il complesso di quei comportamenti rispetto ai doveri e alla dignità del grado rivestito e con il giuramento prestato; comportamenti che, oltre a costituire gravi mancanze morali e militari, evidenziano una contiguità con soggetti criminali che è del tutto inappropriata per un appartenente alle forze dell’ordine.

Sicchè, del tutto esplicitato appare anche l'aspetto disciplinare delle condotte, in quanto non in linea con i principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all'Arma dei Carabinieri, nonché profondamente lesive del prestigio dell'Istituzione, alla cui immagine è stato cagionato grave nocumento.

12.2. Del pari infondato risulta il motivo riproposto con riferimento alla pretesa violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità, nonché all’eccesso di potere nella valutazione dei presupposti fattuali per i provvedimenti adottati, con violazione dell’art. 1355 d.lgs. 66/2010, omessa autonoma valutazione dei fatti e violazione art. 27 Cost..

Invero, dal provvedimento espulsivo è dato evincere che l’amministrazione ha adeguatamente (e anche autonomamente) valutato i presupposti fattuali del provvedimento adottato, emergendo dalla motivazione che la Direzione Generale del Personale Militare e il Comando Generale dei Carabinieri hanno: considerato che l’Ufficiale Inquirente ha ritenuto “fondato” l’addebito, atteso che la condotta contestata è emersa da un quadro probatorio più che esaustivo e circostanziato e ha avuto risalto mediatico; valutato le memorie prodotte dall’interessato, incentrate nel richiedere l’applicazione di una sanzione di entità più lieve; tenuto conto del rendimento fornito in servizio dal militare, non particolarmente elevato, comunque incorso nelle sanzioni di Corpo della consegna e del rimprovero; valutato biasimevole il comportamento tenuto dal militare, poiché contrastante con le peculiarità dello status rivestito; condiviso le conclusioni della Commissione di Disciplina, attese le gravissime carenze morali e comportamentali.

12.3. Né in siffatta ipotesi il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità può trovare spazio, non ravvisandosi evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti né evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta, anche alla luce del carattere unitario e indivisibile della sanzione della perdita del grado, strutturalmente non suscettibile di graduazione.

13. Occorre dunque concludere nel senso sopra indicato.

14. Ricorrono tuttavia valide ragioni, connesse alla peculiarità del caso, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto al T.a.r. dall’interessato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Carmelina Addesso, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Stefano Filippini		Giulio Castriota Scanderbeg
 		
 	IL SEGRETARIO


    Consiglio di Stato, sezione II, 26 novembre 2024, n. 9506 - Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Filippini


Militare – Procedimento penale – Sospensione per pendenza del procedimento penale – Presupposti.


In base all’art. 1393 del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare): i) in via generale sussiste il dovere dell’amministrazione di avviare il procedimento disciplinare, ancorché sia pendente il procedimento penale; ii) l’amministrazione può ricorrere alla sospensione, ovvero non avviare il predetto procedimento disciplinare, solo in casi eccezionali, ovvero, per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità punibili con la consegna di rigore e con sanzioni disciplinari di stato, in presenza di una particolare complessità dell'accertamento del fatto o allorquando, all'esito degli accertamenti preliminari, non si disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare; iii) l’amministrazione militare è tenuta a non avviare il procedimento disciplinare ovvero a sospenderlo fino alla data di conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui il procedimento penale riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. (1).

 
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9257 secondo cui: i) i casi di sospensione del procedimento disciplinare ex art. 1393 c.m. sono tassativi e affidati alla più ampia discrezionalità dell’autorità disciplinare militare; ii) esulano dalla causa di servizio integrante il presupposto della pregiudizialità penale tutti quei fatti che -integrando in sede penale reati la commissione dei quali implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimo allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico- non possono riferirsi ad un “adempimento di obblighi e doveri di servizio”; C.g.a., sez. giur., 6 novembre 2023, n. 761; Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9546; 6 giugno 2023, n. 5566; 17 febbraio 2023, n. 1688; Ad. plen. 13 settembre 2022, n. 14; sez. IV, 22 marzo 2021 n. 2428; 26 febbraio 2021, n. 1672.
Avv. Antonino Sugamele

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