La Corte militare di appello, adita con impugnazione del Procuratore militare, aveva previamente riqualificato il fatto nel reato militare di ingiuria ex art. 226 cod. pen. mil. pace e aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della richiesta di procedimento del comandante del corpo.
Il Ricorso per Cassazione del PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento in esame proposto avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA dichiarato inammissibile02-12-2025 20:27 Avv. Antonino Sugamele
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