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Sentenza

Misura interdittiva della sospensione dal pubblico...
Misura interdittiva della sospensione dal pubblico
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3090 Anno 2025
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D.E. nato a C. il 
avverso l'ordinanza emessa il 18 giugno 2024 dal Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Nicola Rendace e Avv. Giovanni Carlo Tenuta, che hanno
concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E.D. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto
dell'appello proposto avverso l'ordinanza con cn è stata applicata al ricorrente la
misura interd:ttiva della sospensione dai pubblico ufficio espletato presso la
Guardia di Finanza, per !a curata di dodici mesi, in relazione al reato di cui agli
articoli 326 e 416-bis.1 cod. pen.
1.1. Con un unico motivo di ricorso, ulteriormente sviluppato con i motivi
aggiunti, deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria
in quanto il Tribunale si è limitato a confermare le argomentazioni contenute
nell'ordinanza genetica, senza considerare le plurime doglianze difensive esposte
nell'atto di appello con le quali si rappresentavano i seguenti elementi di criticità
in ordine al quadro indiziario a carico del ricorrente:
-assenza di elementi idonei a provare che lo stesso fosse a conoscenza delle
informazioni che avrebbe riferito a terzi. Rileva il ricorrente che a tal fine è
insufficiente la sua appartenenza al reparto S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza,
dal momento che lo stesso non ha partecipato alle indagini relative al presente
procedimento né sono emersi incontri o contatti telefonici fra il ricorrente e i
colleghi che stavano svolgendo dette indagini. Si rileva, al riguardo, che l'unico
incontro tra D. e i due colleghi non ha rilievo a tal fine, dal momento che gli
stessi prestavano servizio a Crotone.
- da nessuna delle conversazioni valorizzate dall'ordinanza genetica è possibile
desumere con certezza che l'appartenente alla Guardia di Finanza responsabile
della delazione sia proprio il ricorrente. Si segnala, in particolare, che la tesi
accusatoria, secondo cui ad ogni incontro tra il ricorrente e l'amico A.
C. (suocero di R.) seguiva la fuga di notizie, non trova riscontro nella
cronologia delle intercettazioni ed è, peraltro, in contrasto sia con il
comportamento tenuto dal ricorrente allorché fu ritrovato il GPS nell'auto di R.
(informava i superiori e invitava l'amico C. a sollecitare la figlia a prendere
le distanze dal marito), sia con il fatto che C. ha altri amici, oltre D.,
nella Guardia di Finanza.
Si rileva, inoltre, che le due conversazioni del 19/10/2020 e del 30/11/2020,
sono prive di valenza individualizzante in quanto: nella prima P. rivelava ad
I. di aver saputo da un "parente nostro" di una imminente operazione di
polizia; nella seconda, invece, R. riferiva ad I. di aver saputo delle
indagini a suo carico in quanto un amico del suocero, C. A.,
appartenente alla Guardia di Finanza, avrebbe rivelato a quest'ultimo di essersi
dovuto giustificare con i superiori di contatti telefonici avuti con R., una volta
scoperto che era sottoposto ad indagini. Si aggiunge, inoltre, che dalla trascrizione
della conversazione del 30/11/2020, reputata dai Giudici di merito quale unico
elemento individualizzante a carico di D., emerge con certezza che la fonte
della notizia riservata è un militare della Guardia di Finanza impegnato
nell'indagine c.d. Reset, cosicchè tale dato è incompatibile con la sua
individuazione nell'odierno ricorrente.

Sempre in relazione a tale conversazione del 30/11/2020, con i motivi
aggiunti si è rappresentato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza
impugnata, sono stati sentiti a sommarie informazioni i militari della Guardia di
Finanza del reparto G.I.C.O. in servizio a Cosenza nell'anno 2020 e che da tali
dichiarazioni è emerso che il militare che ha avuto contatti con M. R. era
il luogotenente G. B., il quale sarebbe stato un assiduo frequentatore
della trattoria "La cusentina" di A. C.. Si evidenzia, dunque, che tale
elemento, benché acquisito successivamente, rivela la fallacia del ragionamento
del Tribunale, posto che: i) non è D. il soggetto cui si riferiscono gli
interlocutori; ii) lo stesso non ha mai partecipato all'indagine "Reset" e non ha
acquisito informazioni sulla stessa.
Si deduce, inoltre, che:
- il Tribunale ha omesso di motivare in merito alla valenza indiziaria a carico del
ricorrente della conversazione del 24/9/2020 in cui M. R. sollecitava
C. A. a chiedere notizie rispetto alla presenza in città di militari della
Guardia di Finanza impegnati in attività di indagine;
- l'irrilevanza delle verifiche documentali relative agli incarichi e alle missioni di
D. in Calabria, atteso che non vi è alcun rapporto di consecutività temporale
fra i contatti avvenuti in tali occasioni con C. e le fughe di notizie;
- l'irrilevanza sia delle risultanze dei servizi di osservazione, che attestano
esclusivamente rapporti di frequentazione fra D., C. e R., senza alcun
elemento che consenta di sostenere che gli incontri o i contatti telefonici fra gli
stessi fossero finalizzati a fornire informazioni, sia dei tabulati telefonici, stante
l'assenza di coincidenza cronologica tra i contatti telefonici e il momento in cui
sarebbe avvenuta la rivelazione di notizie.
Nel corpo del motivo si rappresenta anche che il difensore non ha potuto
consultare il contenuto di tutti i file relativi alle intercettazioni, di cui aveva chiesto
copia al Pubblico ministero subito dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, in
quanto detta richiesta non è stata evasa, come rappresentato nel corso
dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Secondo la costante lezione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità,
in tema di misure cautelar' personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi
dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di
natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni
degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a
provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per
la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori
elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo
una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995,
Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli. Rv.
278242; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 - 02). Si è,
infatti, condivisibilmente affermato che, in tema di misure cautelari personali, un
indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare,
idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello
ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare
(Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610).
3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali coordinate ed ha posto a
fondamento del giudizio di gravità indiziaria degli elementi ambigui che, pur
denotando una opacità delle relazioni tra il ricorrente, C. e R., non
appaiono dotati di adeguata ed individualizzante valenza inferenziale rispetto al
fatto oggetto di imputazione provvisoria (ovvero la asserita rivelazione a R.
M., direttamente o tramite C. A., C. L. e R. L.,
di informazioni riservate relative al c.d. procedimento "Reset" sull'associazione
mafiosa cosentina con al vertice F. P.).
Invero, al di là del dato, ammesso dallo stesso ricorrente, relativo alle sue
frequentazioni con C.e R., gli indizi valorizzati non appaiono idonei a
rivelare, nei termini di qualificata probabilità propri della delibazione cautelare, che
la fonte delle informazioni riservate, specificamente contestate nell'imputazione
provvisoria, sia proprio il ricorrente, non essendo, a tal fine, sufficienti, in assenza
di altri elementi indiziari dotati di siffatta capacità rappresentativa, il mero
riferimento descrittivo della fonte delle informazioni, desunto dalle conversazioni
intercettate, quale "amico" di A. C. elemento, questo, che, di per sè
considerato, appare privo di adeguata valenza "individualizzante".
Ad avviso del Collegio, infatti, sebbene non siano utilizzabili ai fini del
sindacato richiesto a questa Corte gli ulteriori elementi emersi successivamente
all'ordinanza impugnata, menzionati nei motivi aggiunti, la motivazione sulla
identificazione di tale soggetto nell'odierno ricorrente appare poco persuasiva e
frutto di una sorta di sillogismo in forza del quale poiché il D. appartiene alla
Guardia di Finanza e frequentava C., lo stesso deve necessariamente essere
l'amico" che ha rivelato le informazioni.
Ad avviso del Collegio tale inferenza appare frutto di un salto logico, posto
che: i) il ricorrente non appartiene al reparto che stava procedendo all'indagine
oggetto delle indebite rivelazioni: ii)non risulta dimostrato alcun contatto tra D.
e componenti del nucleo investito di tale indagine; iii) l'unico contatto, oggetto del
servizio di osservazione menzionato dall'ordinanza impugnata, attiene ad un
incontro con colleghi della Guardia di Finanza di Crotone.
Tale lacuna del giudizio di gravità indiziaria, non appare, peraltro, colmabile
attraverso il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia P.,
trattandosi di dichiarazioni de relato e riferite ad altro procedimento (c.d. Testa di
serpente). Va, peraltro, considerato che tali dichiarazioni sono state utilizzate dal
Tribunale senza alcun rispetto dei canoni di valutazione, costantemente indicati
dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla verifica della intrinseca
attendibilità della fonte dichiarativa ed alla presenza di riscontri estrinseci
individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività
probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse,
ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a
un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza
del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della
certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. (cfr. Sez. U, n.
36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
4. Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annullata con
rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art.
310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per
Catanzaro.
Così deciso il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensare
nuovo giudizio al Tribunale di
Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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