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Sentenza

Taranto. Maricommi. Marina militare. Associazione a delinquere....
Taranto. Maricommi. Marina militare. Associazione a delinquere.
Taranto. Maricommi. Marina militare. Associazione a delinquere.
Corte di Cassazione sez. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23094 Anno 2025
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Data Udienza: 05/06/2025

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) B. E. C. nata in R. il 
2) C. V. nato a T. il 
3) G. Di G. nato a Catania il 
4) M. M. nato a Taranto il 
5) G. M. nato a Taranto il 
avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte di appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto: quanto a B., l’annullamento della sentenza
impugnata in ordine al reato sub A) perché estinto per prescrizione e in ordine al reato sub B) per non avere commesso il fatto; per M. l’annullamento con
rinvio in relazione alla pena; quanto a Di G., C. e M. il
rigetto dei ricorsi;
uditi l’Avv. Fabio Sommovigo per E. C. B. e, anche in sostituzione
dell’Avv. Silvia Rossi, per Di G.; l’Avv. V. Ciaffi per C.; l’Avv.
Fiorella Gargaro per M.; l’Avv. Michele Laforgia e l’Avv. Ottavio Martucci per
M., i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 giugno 2022 la Corte di appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, per quanto qui rileva, dichiarava:
- G. Di G. colpevole dei reati di associazione per delinquere (capo
A), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, C, D, E, F, G, H, L, N), induzione indebita a dare o promettere utilità (capo M), turbata libertà degli incanti (consumata, capo I; tentata, capo O);
- M. M. colpevole dei reati di associazione per delinquere (capo A),
corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, F, G, L, M), turbata
libertà degli incanti (capo I); induzione indebita a dare o promettere utilità (capi M, S, T); rivelazione di segreti d'ufficio (capo U);
- E. C. B. colpevole dei reati di associazione per delinquere (capo
A) e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, F);
- V. C. colpevole del reato di corruzione per atto contrario ai
doveri d'ufficio (capo H);
- G. M. colpevole del reato di corruzione per atto contrario ai
doveri d'ufficio (capo L).
La Corte territoriale confermava l'esistenza di un'associazione per delinquere
finalizzata a pilotare le gare d'appalto, o comunque gli affidamenti di opere e
servizi, da parte della Direzione Commissariato di Taranto della Marina militare
(convenzionalmente “Maricommi”), nonché la commissione di vari episodi
delittuosi collegati.
Di tale associazione, ad esito della sentenza di appello, venivano ritenuti
partecipi G. Di G., allora comandante di tale Direzione, con il ruolo di
capo e promotore, E. C. B., sua convivente, con il ruolo di partecipe,
e M. M., impiegato civile presso la medesima amministrazione alle
dipendenze del primo, con il ruolo di promotore.
Gli altri soggetti cui era contestata la partecipazione all’associazione erano
stati separatamente giudicati.
Gli imprenditori V. C. e G. M., aggiudicatari di
commesse, erano ritenuti colpevoli di singoli episodi di natura corruttiva.
Con sentenza del 24 maggio 2023 la Sesta sezione della Corte di cassazione
ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Taranto “con
riferimento al reato di cui al capo A), nonché con riferimento al reato di cui al capo H) nei confronti di C. V. e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di Di G. G., con riferimento al reato di cui al capo L) nei
confronti di M. G., Di G. G. e M. M., con
riferimento ai reati di cui ai capi B) ed F) nei confronti di B. E.” e
disponeva il rinvio per nuovo giudizio su tali capi alla Corte di appello di Lecce.
Con sentenza emessa in data 8 luglio 2024, la Corte di Appello di Lecce,
quale giudice del rinvio, così provvedeva:
- assolveva E. C. B. dal reato di cui al capo F) per non aver
commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine al reato di cui all’art. 379 cod. pen., così riqualificato quello di cui al capo A) dell’imputazione, limitatamente alle condotte commesse sino al 29 luglio 2016, per intervenuta prescrizione; per l’effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza
aggravante, rideterminava la pena inflitta all’imputata per il reato di cui al capo B) e al capo A), come sopra riqualificato e limitatamente alle condotte successive al 29 luglio 2016, unificati per continuazione, in anni quattro e mesi due di reclusione;
- rideterminava la pena per gli altri imputati, come da dispositivo, nei
seguenti termini: per M., a titolo di aumenti per continuazione rispetto al
reato di cui al capo S), in mesi nove di reclusione per il reato di cui al capo A) e in mesi sei di reclusione per quello di cui al capo L); per C., in relazione al capo H), in anni quattro e mesi quattro di reclusione; per Di G., a titolo di aumenti per continuazione rispetto al reato di cui al capo M), in mesi nove di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi A), H) ed L); per M., in relazione al capo L), in anni quattro e mesi quattro di reclusione;
- confermava nel resto la sentenza impugnata, limitatamente ai capi oggetto
di annullamento con rinvio.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione E. C. B., V.
C., G. Di G., M. M. e G. M., a
mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza.
3. Il ricorso presentato dall’Avv. Fabio Sommovigo nell’interesse di E.
C. B. è articolato in sette motivi.
3.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,
inammissibilità o decadenza nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato e da altri atti
processuali. 
Il Giudice del rinvio, ritenendo che il fatto contestato al capo A) non potesse
configurare per la ricorrente il reato di partecipazione all’associazione per
delinquere, in difetto dell’elemento soggettivo, lo ha riqualificato come
favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.), condannando l’imputata per un reato
diverso rispetto a quello oggetto dell’originaria contestazione, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La struttura originaria dell’imputazione, a seguito della riqualificazione ad
opera del Giudice del rinvio, ha subìto uno stravolgimento radicale rispetto al
fatto ritenuto in sentenza: nel capo A), infatti, veniva contestata alla B. una
condotta di partecipazione all’associazione per delinquere diretta da G. Di
G., nella quale la ricorrente si sarebbe occupata della raccolta e della
custodia di denaro, con “condotte meglio precisate nei successivi capi di
imputazione”; la sentenza impugnata, invece, ha condannato l’imputata per
episodi di favoreggiamento (l’aiuto a occultare la somma di novecento euro che
l’imprenditore P. aveva consegnato a Di G. e l’apertura di un conto
corrente in Romania, a proprio nome, sul quale il proprio compagno avrebbe
fatto confluire i proventi dei propri affari illeciti) ontologicamente eterogenei e
non collegati alle condotte originariamente contestate.
La Corte d’appello ha osservato che, proprio l’atto di appello, aveva
sostenuto la possibile configurabilità del reato di cui all’art. 379 cod. pen., ma
tale prospettazione si riferiva a tutt’altro episodio, neppure preso in
considerazione dalla stessa Corte come condotta favoreggiatrice.
3.2. Violazione della legge penale per inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 379 cod. pen., relativamente al capo A) dell’imputazione, nonché
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal
provvedimento impugnato o da altri atti del processo.
La sentenza va annullata anche solo perché il Giudice del rinvio, in contrasto
con l’insegnamento della Suprema Corte, ha ritenuto configurabile il
favoreggiamento di un capo dell’associazione per delinquere (reato presupposto
di natura permanente) che non si era ancora sciolta.
In ogni caso, le due condotte valutate dalla Corte d’appello non integrano il
delitto di favoreggiamento: invero, la B. ricevette la somma di novecento
euro versata da P. a Di G. a titolo di regalìa e non al fine di custodirla
od occultarla, mentre non vi è prova che il conto aperto dall’imputata in Romania
fosse stato da lei utilizzato per agevolare il compagno nel conseguimento dei
suoi proventi illeciti.
3.3. Violazione della legge penale per la erronea applicazione dell’art. 319
cod. pen., in relazione al capo B) dell’imputazione, nonché mancanza,Corte di 5
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dalla sentenza
impugnata ovvero da altri atti del processo.
A dispetto del puntuale rilievo effettuato dalla Suprema Corte nella sentenza
di annullamento, il Giudice del rinvio non ha affrontato il tema della sussistenza
di un accordo corruttivo fra G. Di G. e l’imprenditore V. A.
che prevedesse l’effettuazione delle due prestazioni (l’atto contrario ai doveri
d’ufficio del pubblico ufficiale e l’erogazione della indebita utilità) in
corrispondenza sinallagmatica.
Senza la prova di detto accordo non è configurabile il reato di corruzione
propria.
3.4. Violazione della legge penale per la erronea applicazione dell’art. 319
cod. pen., quanto al capo B) dell’imputazione, nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dalla sentenza
impugnata ovvero da altri atti del processo, in relazione alla ritenuta
responsabilità dell’imputata a titolo di concorso nel reato.
La condotta tenuta dall’imputata (acquisto di alcuni capi d’abbigliamento in
un negozio) si è sostanziata in una mera percezione dell’utilità e non già in una tipica attività di intermediazione ovvero in una compartecipazione nel reperire o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della sua corruzione. Al momento della ricezione dei doni da parte della B., il pactum sceleris,rispetto al quale era rimasta estranea, si era già consolidato e aveva già avuto
esecuzione, quantomeno parziale.
Neppure si coglie la differenza fra questa condotta e quelle che la Corte ha
qualificato in termini di favoreggiamento reale, aventi caratteristiche del tutto sovrapponibili.
3.5. Violazione della legge penale per la erronea applicazione dell’art. 114
cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione risultante dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo.
A differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’attenuante di cui
all’art. 114 cod. pen. è configurabile nel caso di specie, poiché la condotta
pressoché passiva della B., avuto anche riG. al contesto personale e
sociale in cui ella si trovava, ha avuto una scarsa o addirittura impercettibile
incidenza causale rispetto all’evento, che si sarebbe ugualmente verificato con le
medesime modalità senza il suo contributo.
3.6. Violazione della legge penale per la erronea applicazione dell’art. 323-
bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo.
La ricorrente ha prestato la propria collaborazione contribuendo alle indagini
con dichiarazioni che, rispetto a quelle essenziali del compagno, hanno apportato
una minore utilità in ragione del ruolo del tutto marginale dalla stessa rivestito.
La circostanza attenuante non può essere esclusa solo perché l’imputata,
contrastando la tesi accusatoria, ha evidenziato la scarsa consapevolezza e
l’accessorietà del proprio compito nell’intera vicenda illecita.
3.7. Violazione della legge penale per erronea applicazione degli artt. 62-bis
e 133 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, risultante dal provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo.
La condotta collaborativa della B., qualora non dovesse essere reputata
sussumibile nell’alveo della fattispecie attenuata di cui all’art. 323-bis cod. pen.,
è comunque meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite e conforme
all’effettivo disvalore della vicenda, considerato che la stessa non aveva gli
strumenti per comprendere il sostrato illecito delle attività del proprio compagno;
pertanto, le già concesse attenuanti generiche vanno ritenuti prevalenti
sull’aggravante contestata.
4. Il ricorso presentato dall’Avv. V. Ciaffi nell’interesse di V.
C. è articolato in quattro motivi.
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 318 e 319 cod. pen. e all’art.
627, comma 3, cod. proc. pen., quanto alla errata qualificazione del fatto nella
fattispecie di cui all’art. 319 cod. pen., in luogo di quella prevista dall’art. 318
cod. pen., e alla omessa applicazione dei principi di diritto affermati nella
sentenza rescindente.
Violazione di legge, con riferimento agli artt. 192, 521, 533, 546, lett. e),
cod. proc. pen., in assenza della prova del compimento di un atto contrario ai
doveri d’ufficio da parte dell’intraneus e del fatto che l’affidamento del servizio di
svuotamento per la nave Espero sia stato opera di G. Di G..
Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla
identificazione di G. Di G. quale autore dell’atto contrario ai propri
doveri d’ufficio, alla omessa valutazione e/o travisamento della prova riG. al
compimento, da parte dello stesso, di un atto contrario ai doveri d’ufficio, alla
individuazione dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 319 cod. pen. in
mancanza della prova e alla omessa valutazione e/o travisamento della prova
circa l’esistenza di un pactum sceleris.
Il Giudice del rinvio ha disatteso la regula iuris della sentenza rescindente,
secondo la quale, per inquadrare il fatto nel reato di cui all’art. 319 cod. pen., è
necessario ricostruire le modalità della presunta alterazione dello svolgimento del
procedimento amministrativo che ha determinato l’affidamento alla R.T.I. S.r.l.
del servizio di smaltimento di liquami per la nave Espero.
Poiché l’illiceità della condotta del pubblico ufficiale non è integrata dalla
mera dazione e accettazione della somma di denaro, secondo la Suprema Corte
vi era la necessità di accertare l’esistenza di un previo accordo corruttivo nonché
la non conformità ai doveri d’ufficio della condotta tenuta da Di G.. In
assenza di tali accertamenti, manca la prova della illegittimità dell’atto e quindi
della progressione criminosa che caratterizza il rapporto di specialità della
fattispecie di cui all’art. 319 cod. pen. rispetto a quella generale prevista dall’art.
318 cod. pen.
La stessa Corte d’appello ha riconosciuto la mancanza in atti della prova
dell’esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 319 cod.
pen., là dove ha rilevato la mancata acquisizione del fascicolo relativo alla gara,essenziale per identificare l’autore dell’atto amministrativo e per ricostruire il tipo
di attività svolta, asseritamente contra legem, nonché l’assenza di intercettazioni
indicative della contrarietà ai doveri d’ufficio dell’aggiudicazione all’impresa
riferibile a C..
G. Di G., poi, sulle dichiarazioni accusatorie del quale si fonda il
processo, ha escluso che l’affidamento ottenuto dalla R.T.I. S.r.l. sia stato
conseguenza di un accordo illecito intervenuto con il ricorrente.
La Corte d’appello ha affermato che Di G. è stato l’autore dell’atto
asseritamente illecito sulla base di congetture non idonee a sostenere un giudizio
di responsabilità, non essendo stato in alcun modo provato che egli possedesse
le credenziali di accesso al portale del MEPA (Mercato Elettronico della P.A.); che
vi avesse inserito lui stesso la R.D.O. (richiesta di offerta); che avesse
selezionato l’opzione “ad unico invito” in favore di C. piuttosto che quella
“ad offerta aperta”; che Di G., nel caso in cui il R.U.P. (Responsabile Unico
del Procedimento) avesse gestito la procedura, sarebbe intervenuto
imponendogli di inserire una R.D.O. secondo modalità tali da favorire C.
nell’aggiudicazione del servizio.
Pertanto, l’ipotesi che Di G. abbia avuto un ruolo, diretto o indiretto,
nella procedura di affidamento del servizio appare irragionevole: ne consegue
che il fatto va riqualificato nella fattispecie prevista dall’art. 318 cod. pen.
4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 318 e 319 cod. pen., 521 e 649
cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. in ragione della errata qualificazione ai sensi8
dell’art. 319 cod. pen. e della violazione di un precedente giudicato sullo stesso
fatto.
Violazione di legge in relazione agli artt. 318 e 319 cod. pen., 192, 533 e
546, lett. e), cod. proc. pen. per la mancanza della prova oltre ogni ragionevole
dubbio della contrarietà dell’atto di affidamento ai doveri d’ufficio del pubblico
ufficiale Di G..
Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
identificazione dell’atto di affidamento come atto contrario ai doveri d’ufficio e
alla omessa valutazione, travisamento e/o mancanza della prova per la ritenuta
mancanza dei presupposti di fatto per l’applicazione degli artt. 35 e 63 del C.d.A.
(Codice degli Appalti) che prevedevano la possibilità di ricorrere,
rispettivamente, alla modalità dell’affidamento diretto e della procedura
negoziata.
La Corte d’appello ha concluso per la illegittimità dell’atto in quanto
compiuto, nella sostanza, in violazione del principio di rotazione e del divieto di
frazionamento, omettendo di indagare sulla condotta in concreto tenuta dal
pubblico ufficiale per adottare l’atto stesso.
La sentenza impugnata ha erroneamente interpretato le norme del C.d.A. del
2016, asseritamente violate, e ha dedotto da tale violazione la illegittimità
dell’atto, in realtà insussistente, in quanto l’accusa non ha dimostrato che la
R.T.I. S.r.l. avesse beneficiato di una serie ripetuta di affidamenti diretti sotto-
soglia per un valore stimato, riferito ai dodici mesi precedenti, superiore a
quarantamila euro.
Dagli atti, infatti, risulta che la Guardia di Finanza accertò che l’impresa
facente capo a C., nel periodo in cui Di G. esercitava il ruolo di
direttore, aveva ottenuto esclusivamente due affidamenti per un importo
complessivo pari a 39.853,48 euro, valore inferiore alla soglia.
La Corte di merito non ha neppure chiarito in virtù di quali elementi di fatto
abbia riscontrato la violazione del comma 12 dell’art. 35 C.d.A. e affermato che i
servizi affidati all’impresa presentavano il carattere della regolarità ed erano
soggetti a rinnovo periodico, caratteristiche non ravvisabili in base ai soli due
affidamenti ottenuti durante il mandato di G. Di G..
La sentenza non ha considerato che il servizio di smaltimento di acque nere
e grigie di cui si tratta riguarda navi militari, cosicché risultava difficile
programmare e determinare l’entità del servizio su base annuale, poiché il
volume dei liquami da smaltire varia da nave a nave e non è neppure prevedibile
la durata della permanenza in porto delle navi, soggette a una costante
operatività.
condizioni per prorogare i servizi già affidati all’impresa aggiudicataria. In questo
modo, però, si sono fatte confluire in un magma indistinto procedure di cottimo
fiduciario, procedure negoziate e affidamenti in convenzione, i cui presupposti
applicativi sono ben diversi.
Infatti, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale non si attagliano alle
aggiudicazioni effettuate con affidamento diretto alle stesse condizioni di atti
negoziali stipulati all’esito di regolari procedure concorrenziali (procedure in
economia svolte con il cosiddetto cottimo fiduciario), la cui normativa all’epoca
vigente (artt. 124 e 125 d. lgs. n. 163/2006) non impone oneri di motivazione
né presupposti di eccezionalità o urgenza, esigendo solo il rispetto di valori-
soglia. Inoltre, la scelta della procedura è stata anche condizionata da ulteriori
disposizioni normative quali l’art. 129 del d.P.R. n. 236/2012 che indica le
tipologie di spesa per le quali è consentito il ricorso alle procedure in economia.
In base a questo sistema normativo cade anche la contestazione di un
frazionamento artificioso delle commesse, poiché il valore-soglia per l’accesso a
tali procedure era fissato in 130.000 euro per procedura, cifra che, dati gli
importi di tutti gli affidamenti aggiudicati alle ditte di M. (il cui valore
rimaneva visibilmente al di sotto delle soglie massime proprie della procedura in economia), avrebbe reso inutile un tentativo di frode tramite un finto
frazionamento.
In definitiva, la sentenza appare lacunosa sotto il profilo della corretta
ricostruzione dell’impianto normativo; appare anche evidente che Di G.
intese soddisfare, oltre che l’interesse privatistico, soprattutto quello pubblico,
assicurando l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa, evitando di
creare discontinuità nel servizio, specie nelle ipotesi di forniture aggiudicate in
convenzione. Inoltre, si osserva come svariate possono essere state le cause
ostative all’indizione di nuove gare, ma in ogni caso non vi è prova che tale
mancata indizione sia stata oggetto di un pactum sceleris.
5.4. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc.
pen. ovvero dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento
impugnato ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame.
In punto di pena, vi è contrasto fra dispositivo e motivazione, non risultando
nel primo la diminuzione per il rito, in violazione del principio del divieto di
reformatio in peius.
Il ricorrente, incensurato, ha ammesso gli addebiti, ha fornito il proprio
importante contributo alle indagini, si è dimesso dalla Marina militare e ha
assunto un comportamento processuale ineccepibile, circostanze che avrebbero
meritato adeguata valorizzazione in sede di graduazione del trattamento
sanzionatorio.
6. Il ricorso presentato dall’Avv. Fiorella Gargaro nell’interesse di M.
M. è articolato in cinque motivi (gli ultimi due dei quali possono essere
trattati e sintetizzati unitariamente).
6.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
alla configurazione della fattispecie di cui al capo A) come delitto di cui all’art.
416 cod. pen., con conseguente declaratoria di estinzione del reato per
intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello ha indebitamente valorizzato le scelte di altri imprenditori,
giudicati con separato procedimento, di ricorrere al patteggiamento in ordine al
reato associativo, ritenuto sussistente anche in ragione della conoscenza tra gli
stessi, i quali si sarebbero accordati e coordinati per ottenere l’assegnazione
degli appalti.
In realtà, il meccanismo contestato si è sostanziato in un accordo corruttivo
fra il pubblico ufficiale e i singoli imprenditori affinché costoro si impegnassero a
fruire a turno degli appalti, previa la corresponsione della tangente del 10%
senza la consapevolezza di partecipare a un sodalizio criminoso.
M. M. è stato addirittura ritenuto un promotore della presunta
organizzazione criminale, mentre il suo unico compito era quello di riscuotere le
tangenti dai vari imprenditori: il suo ruolo era in sostanza quello di un “postino”.
Egli fu poi bruscamente estromesso nel luglio 2016 da Di G. e non ebbe
alcuna reazione, quando invece, se avesse realmente ricoperto una posizione
apicale, avrebbe certamente cercato di opporsi a quella decisione.
6.2. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla omessa
declaratoria di estinzione del reato associativo per intervenuta prescrizione.
Anche ipotizzando l’esistenza del sodalizio, la partecipazione del ricorrente
sarebbe venuta meno due mesi prima del 14 settembre 2016, data indicata nel
capo d’imputazione, cosicché il reato sarebbe estinto per prescrizione.
6.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
alla rideterminazione della pena in ordine allo stesso reato.
In violazione del principio del divieto di reformatio in peius, il Giudice del
rinvio ha quantificato in nove mesi di reclusione l’aumento di pena per il reato
associativo a fronte dei tre mesi di reclusione determinati nella sentenza
annullata.
6.4. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie
di cui al capo L), da riqualificare in quella prevista dall’art. 318 cod. pen., con conseguente declaratoria di prescrizione.
6.5. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla fattispecie di
cui al capo L), da riqualificare in quella prevista dall’art. 318 cod. pen., con
conseguente declaratoria di prescrizione.
Innanzitutto, appare di rilievo l’assoluzione dal reato ex art. 416 cod. pen. di
G. M., che aveva ottenuto diciannove commesse (reputate
insufficienti ai fini dell’integrazione del reato associativo) per un importo totale di 215.000 euro, per lo più assegnate con procedure di affidamento diretto e di cottimo fiduciario.
Nel procedere a tali assegnazioni, è stata rispettata la normativa dei decreti
legislativi n. 163/2006 e n. 50/2016, in assenza di alcuna violazione del divieto di frazionamento degli appalti, dato che erano due distinte società, facenti capo entrambe a M., le beneficiarie dei contestati affidamenti diretti/cottimi
fiduciari per un totale di 135.908 euro. Di conseguenza, le somme corrisposte
non si sarebbero dovute calcolare nel complesso ma distintamente per una
società e per l’altra; in ogni caso, anche a voler considerare la cifra totale,
questa sarebbe risultata comunque inferiore rispetto alla soglia indicata dalla
lettera c) dell’art. 35 d. lgs. n. 50/2016.
La normativa sugli appalti, relativa ai lavori, ai servizi e alle forniture in
economia, è stata rispettata, così come quella riguardante i contratti sotto-
soglia, essendosi trattato di operazioni effettuate per un importo inferiore ai
40.000 euro.
Pertanto, in assenza di alcun tipo di atto illegittimo, asservito all’interesse
privatistico dell’extraneus, la dazione di denaro da parte di quest’ultimo va
ritenuta punibile ai sensi dell’art. 318 cod. pen., reato estinto per prescrizione.
7. Il ricorso a firma dell’Avv. Michele Laforgia e dell’Avv. Ottavio Martucci
nell’interesse di G. M. è articolato in tre motivi.
7.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale,
con riferimento all’art. 319 cod. pen. in relazione agli artt. 129 e 130 d.P.R. n.
236/2012; mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo
del provvedimento impugnato e da altri atti del processo indicati.
La Corte territoriale ha erroneamente affermato che gli appalti sarebbero
stati assegnati alle due società riconducibili al ricorrente mediante una
fraudolenta operazione di frazionamento attuata al fine di farli apparire come
una pluralità di affidamenti sottosoglia.
Va premesso che il valore contestato per gli affidamenti considerati è stato
indicato in 214.832 euro con un illegittimo cumulo degli stessi, riferibili a due
differenti società di capitali, risultando irrilevante la riconducibilità dei due diversi
operatori economici alla medesima persona fisica.
Il Giudice del rinvio non ha poi valutato che la soglia applicabile per gli
affidamenti non era quella di 40.000 euro, considerata in base al richiamo delle
norme del codice degli appalti, bensì quella di 130.000 o di 200.000 euro, a
seconda della tipologia dei beni, prevista specificamente dalla disciplina di
settore per gli appalti del Ministero della Difesa (art. 130, comma 1, d.P.R. n.
236/2012).
Nello specifico, per quanto attiene alla Vi. Gi. S.r.l., il valore degli
affidamenti deve essere calcolato in complessivi 63.173,72 euro. Per quanto
riguarda gli affidamenti alla GV Service S.r.l., solo l’importo complessivo supera la soglia dei 130.000 euro; tuttavia, avendo tali affidamenti oggetti diversi, essi devono essere considerati distintamente ai fini del calcolo del rispettivo valore, che in tutti i casi risulta inferiore a detta soglia.
7.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
all’art. 319 cod. pen. in relazione agli artt. 318, 62-bis e 323-bis, primo comma, cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo indicati.
La sentenza di annullamento affermava come l’avvenuto pagamento di
tangenti da parte di M., emergente dalle conversazioni intercettate alle
quali egli non ha preso parte, non fosse un elemento sufficiente a sostenere la
sua responsabilità per il reato ex art. 319 cod. pen.; ciononostante, la Corte
d’appello, riproponendo il contenuto delle intercettazioni come elemento
dimostrativo di responsabilità, ha violato il divieto di adottare, in sede di rinvio,
le stesse argomentazioni della pronuncia annullata.
La Corte di merito ha poi ignorato anche ulteriore profili evidenziati nella
sentenza rescindente: il tema del nesso sinallagmatico tra commesse
“illegittime” e dazioni delle somme e la questione della strumentalità degli
affidamenti all’esclusivo soddisfacimento dell’interesse privato a scapito di quello
pubblico.
In realtà, proprio le intercettazioni valorizzate dal Giudice del rinvio
dimostrano che alle dazioni asseritamente effettuate da M. non era
conseguito il vantaggio da questi sperato. 
Pertanto, è logico ritenere che, quand’anche il ricorrente avesse versato
delle tangenti, le stesse fossero finalizzate a ottenere il favore del pubblico
ufficiale, dovendosi così effettuare la riqualificazione del fatto nella fattispecie
prevista dall’art. 318 cod. pen., che determinerebbe notevoli conseguenze in
punto di calcolo della pena, poiché il diniego delle circostanze attenuanti
generiche e di quella ex art. 323-bis cod. pen. è stato calibrato su una fattispecie
criminosa più grave.
7.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale,
con riferimento all’art. 319 cod. pen. in relazione all’art. 2, secondo comma, cod.
pen. nonché agli artt. 62-bis e 323-bis cod. pen.
Il Giudice del rinvio ha fondato la propria erronea valutazione di illegittimità
dell’operato amministrativo sulla disciplina ratione temporis applicabile,
effettuando però un richiamo improprio alla normativa.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata,
l’affidamento mediante cottimo fiduciario poteva essere compreso tra i 40.000 e
i 130.000 euro (e non entro il limite di 40.000 euro) e doveva essere preceduto
dalla previa consultazione di cinque operatori a patto che sussistessero in tale
numero soggetti idonei; l’affidamento diretto di valore inferiore a 40.000 euro
non richiedeva neppure tale condizione.
In secondo luogo, la sentenza impugnata omette di considerare che il d. lgs.
n. 163/2006 e il d. lgs. n. 50/2016 sono stati superati dal nuovo Codice dei
contratti pubblici emanato con il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che ha innalzato
le soglie rilevanti per le procedure in economia.
Questa modifica appare di rilievo nell’ambito del diritto intertemporale in
materia penale, poiché la fattispecie di corruzione propria richiama la norma
amministrativa oggetto di violazione: si è verificata, di conseguenza, una
eterointegrazione della norma penale ad opera della norma giuridica
extrapenale, con una abolitio criminis parziale della fattispecie incriminatrice, alla
luce della quale nessuna delle commesse disposte in favore della Vi.Gi. S.r.l.
supererebbe la soglia attualmente vigente (mentre gli affidamenti in favore della
GV Service S.r.l. la supererebbero di circa 11.000 euro).
Il dato assume rilievo con riG. all’aumento disposto per la
continuazione e al diniego delle attenuanti generiche e di quella ex art. 323-bis
cod. pen.; la pena va comunque rimodulata per la minore gravità del fatto e la
minore entità della tangente che si assume versata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad esito della sentenza rescindente e di quella impugnata, i capi oggetto
dei ricorsi sono quelli sub A) (reato ex art. 416 cod. pen.) per Di G. e
M.; quello sub A) (come riqualificato dalla Corte di appello in
favoreggiamento reale) e sub B) (corruzione propria ex art. 319 cod. pen.) per
E. C. B.; quello sub H) (corruzione propria) per Di G. e
C.; quello sub L) (corruzione propria) per Di G., M. e
M..
2. Capo A): reato ex art. 416 cod. pen., ascritto a G. Di G. e
M. M..
Il primo motivo dei ricorsi, inerente all’affermazione di responsabilità per il
reato associativo, è generico.
2.1. Nei ricorsi di Di G. viene genericamente censurata una
insussistente violazione di legge e dedotta la “mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione”, in contrasto con il principio ribadito di
recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020,
Filardo, non mass. sul punto), secondo il quale «il ricorrente che intenda
denunciare contestualmente, con riG. al medesimo capo o punto della
decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere – sanzionato
a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su
quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia
contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al
giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre
dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in
quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa
previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di
sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della
motivazione» (in senso conforme, da ultimo, vds. Sez. 4, n. 8294 del
01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 – 01).
I ricorsi difettano di specificità estrinseca in quanto contestano
apoditticamente la conclusione della Corte di appello, secondo la quale “le
conversazioni intercettate sono dimostrative del fatto che gli imprenditori
B. P., A. V., M. Pietro, P. G., B.
V. non solo avessero rapporti con il Di G. e il suo collaboratore
M. e accettassero di pagare loro delle ‘tangenti’, in misura corrispondente al  
10%, per ottenere l'aggiudicazione di appalti, affidamenti e commesse
deliberate dalla Marina militare di Taranto, ma avessero la piena consapevolezza,
ciascuno, dell'esistenza degli altri loro colleghi, nella stessa posizione, e della
conseguente necessità di una ‘spartizione’ tra di essi dei vari affidamenti” (pag.
8); pertanto, ciascuno di loro “era ben consapevole che vi erano altri
imprenditori i quali, allo stesso modo, ottenevano le commesse dal Di G. e
pagavano le medesime tangenti e che doveva esserci una rotazione ed una
ripartizione equilibrata di affidamenti e commesse; essi poi, oltre ad avere
rapporti diretti con il Di G. e con il M., avevano anche dei rapporti tra
di loro, anche perché, soprattutto quando il Di G. ha cominciato a non
fidarsi più del M., erano gli stessi imprenditori più vicini al Di G., in
particolare B. P. e A. V., a fare da intermediario con altri
imprenditori” (pag. 12).
La sentenza ha richiamato e commentato una serie numerosissima di
conversazioni intercettate (pagg. 8-12), alcune delle quali soltanto intervenute
fra Di G. e M..
Senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni della Corte
territoriale, la difesa ha affermato genericamente che la condanna per il reato
associativo sarebbe stata confermata “in base ad eclatanti travisamenti della
prova”, senza tuttavia indicarne nemmeno uno, dovendosi ribadire che il
travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della
contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n.
46, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento
per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i
fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
I ricorsi, poi, hanno obliterato del tutto la parte della motivazione (pagg. 13-
14) ove sono state valorizzate le dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori
dagli imprenditori A., P., B. e M., i quali, unitamente a
B., hanno definito la propria posizione mediante applicazione della pena ex
art. 444 cod. proc. pen. con sentenza divenuta irrevocabile.
Superando le lacune motivazionali evidenziate nella sentenza rescindente, il
Giudice del rinvio ha dato ampiamente conto di tutti gli elementi dimostrativi
dello stabile legame fra i suddetti imprenditori, Di G. e M., dei
continuativi rapporti di affari illeciti con una stabile compravendita dell'esercizio
di funzioni pubbliche nonché del “ricorso sistematico all'attività corruttiva, quale
strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e
strutturalmente, risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base delle
‘provvista’ così formata, illeciti vantaggi tra pubblici ufficiali ed imprenditori, e, quindi, in definitiva, a perseguire e realizzare una durevole comunanza di scopo
tra soggetti, pur inizialmente portatori di interessi individuali diversificati” (pag.
23); la Corte d’appello ha poi rimarcato i numerosi indici dimostrativi della
sussistenza di una struttura organizzativa (pag. 24), anche in questo caso non
specificamente contestati nei ricorsi.
2.2. Anche il ricorso di M. è sul capo A) del tutto generico.
Senza fondamento, la difesa, con riferimento ai patteggiamenti degli
imprenditori, ha affermato che il convincimento della Corte d’appello “è stato
fuorviato dalla presenza delle suddette sentenze sui casellari giudiziali”,
obliterando le ampie argomentazioni sopra richiamate, supportate da una
minuziosa analisi delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni degli
indagati.
Anche questo ricorso apoditticamente reitera la tesi dei singoli rapporti
corruttivi bilaterali conclusi con i vari imprenditori, disattesa nella sentenza
(pagg. 12-13) con specifica motivazione in relazione alla quale neppure è stato
dedotto alcun vizio.
Quanto alla specifica posizione di M., la difesa ha sostenuto che il suo
unico compito “fosse quello di riscuotere le tangenti dai vari imprenditori e di
consegnarle a chi di dovere”, omettendo di confrontarsi ancora una volta con le
argomentazioni del Giudice del rinvio (pagg. 14-16) in ordine al suo ruolo di
promotore del sodalizio, desunto dalle intercettazioni e dagli interrogatori resi da
vari imprenditori e da Di G., del quale fu dall’inizio uno stretto collaboratore,
ricoprendo un ruolo ben diverso da quello marginale indicato nel ricorso (avuto
riG. “ai rapporti illeciti con gli imprenditori, all’aggiudicazione degli appalti
agli imprenditori del giro – in modo che fossero mantenuti gli equilibri e vi fosse
una ripartizione degli incarichi cosicché tutti pagassero e tutti beneficiassero dei
profitti legati agli appalti e non avessero interesse a sporgere denunce –, a fare
da tramite tra il Di G. e gli imprenditori in vista degli incontri, a sollecitare
gli imprenditori ai pagamenti, a riscuotere le somme delle tangenti e consegnarle
al Di G., a sollecitare il Di G. a prestare attenzione e a nascondere il
denaro, in modo da non custodirlo nella sua abitazione, ad attivarsi per acquisire
informazioni utili a comprendere se vi fossero indagini in corso, da chi fossero
svolte ecc., ad offrirsi per provvedere lui ad occultare il denaro del Di G.
una volta avuto notizia dell’indagine in corso”).
La circostanza che Di G., nel luglio del 2016, avesse in qualche modo
estromesso M., il quale si era fatto pagare da V. B. tangenti
doppie a quelle pattuite del 10% trattenendo per sé la differenza, “conferma che 
sino ad allora il ruolo di M. era stato di particolare rilievo e pregnanza
all’interno del sodalizio”, come logicamente ritenuto dalla Corte d’appello.
2.3. È privo di ogni fondamento il secondo motivo del ricorso di M., con
il quale si è denunciata la illogicità della motivazione con riferimento alla omessa
declaratoria di estinzione del reato associativo per intervenuta prescrizione, una
volta individuata nel luglio del 2016 la cessazione dell’appartenenza dello stesso
imputato all’associazione per delinquere.
Infatti, avuto riG. al massimo edittale previsto per la fattispecie ex art.
416, primo comma, cod. pen. (sette anni), ai sensi degli artt. 157, primo
comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è di
otto anni e nove mesi, cui vanno aggiunti i 159 giorni di sospensione della
prescrizione in primo grado (specificamente indicati a pag. 2 della sentenza
impugnati e non contestati) e i 30 giorni di sospensione nel presente grado di
giudizio a seguito del rinvio dell’udienza del 6 maggio 2025 per adesione dei
difensori all’astensione dalle udienze proclamata da organismi di categoria.
Anche ipotizzando la cessazione dell’appartenenza di M. al sodalizio al
1° luglio 2016, la prescrizione, considerando i 189 giorni di sospensione,
maturerebbe solo il 7 ottobre 2025.
3. Capo A): reato ex art. 379 cod. pen., per le condotte successive al 29
luglio 2016, così riqualificato dalla Corte d’appello, ascritto a E. C.
B..
Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di
favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un
reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere
durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia
diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo
stesso ascritto (cfr., anche di recente, Sez. 6, n. 42980 del 03/10/2024, P., Rv.
287264 – 03; Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105 – 01; Sez.
2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510 – 01; Sez. 3, n. 364 del
17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392 – 01).
Detto indirizzo richiama la decisione con la quale le Sezioni Unite,
affermando il medesimo principio, hanno statuito che il reato di favoreggiamento
non è configurabile con riferimento alla illecita detenzione di sostanze
stupefacenti in costanza di detta detenzione (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012,
Biondi, Rv. 253151 – 01).Corte di Cassazione - copia non ufficiale
22
Lo stesso principio è stato affermato in alcune pronunce di questa Corte
anche in relazione al reato di favoreggiamento reale che, come quello personale,
richiederebbe l'avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito;
pertanto, qualora si tratti di reato associativo, occorre che si sia già verificata la
sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo
altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione
o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile
inserimento del soggetto nella struttura associativa (cfr., ad es., Sez. 3, n. 364
del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392 nonché Sez. F, n. 38236 del
03/09/2004, Iovino, Rv. 229648 – 01; da ultimo, vds. Sez. 2, n. 17545 del
08/04/2025, Reina, non mass.).
Nel caso di specie, è pacifico che le condotte che secondo la Corte d’appello
avrebbero integrato il delitto di favoreggiamento reale (l’aiuto a occultare la
somma di novecento euro che P. consegnò a Di G. e l’apertura di un
conto corrente sul quale quest’ultimo potesse versare il denaro provento delle
corruzioni) furono commesse dalla B. prima del 14 settembre 2016, quando
il sodalizio criminoso era ancora operativo e quindi non era cessata la
permanenza del reato associativo.
Il ricordato orientamento giurisprudenziale non è consolidato, ma risulta
evidente come non si sia in presenza di un motivo inammissibile; va ribadito in
proposito che «il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la
risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità
non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale,
non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del
reato maturata nelle more della sua discussione» (così, Sez. 2, n. 19411 del
12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01).
Pur considerando come il 14 settembre 2016 la data di commissione dei due
reati di favoreggiamento reale, successivi al 29 luglio 2016, come individuati
nella sentenza impugnata (pagg. 22 e 23), la prescrizione è ampiamente
maturata.
Infatti, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod.
pen., il tempo necessario a prescrivere è di sette anni e sei mesi, cui vanno
aggiunti i 159 giorni di sospensione nel primo grado di giudizio, cosicché la
prescrizione è maturata il 19 agosto 2024, già prima del deposito della sentenza
impugnata (non rilevando, ovviamente, le modifiche in tema di prescrizione e
improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e
dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 1°
gennaio 2020).
Pertanto, la sentenza impugnata va sul capo annullata senza rinvio perché il
reato è estinto per prescrizione.
4. Capo B): reato ex art. 319 cod. pen., ascritto a E. C. B..
Il quarto e assorbente motivo di ricorso è fondato là dove censura la
qualificazione giuridica dei fatti contestati in termini di concorso nel reato ex art.
319 cod. pen. e non come favoreggiamento reale.
La sentenza rescindente aveva evidenziato che, fra le condotte descritte nel
capo B), il solo contributo della B. “– secondo l'accusa – si sarebbe
concretizzato nell'acquisto di capi d'abbigliamento presso un lussuoso negozio
della città, il cui corrispettivo è stato poi versato dall'imprenditore A.,
venendo tale prestazione considerata il prezzo della corruzione”.
La pronuncia impugnata fa riferimento a tale fatto e alla consegna da parte
dello stesso A. alla B. di una busta contenente tremila euro.
Dette condotte della ricorrente erano state specificamente richiamate dalla
Corte d’appello nell’esame della questione inerente alla sua partecipazione
all’associazione per delinquere (pag. 17). Secondo il Giudice del rinvio,
l’imputata era “ben consapevole che i pagamenti che l’A. e altri imprenditori
facevano si riferissero all’esecuzione di accordi corruttivi”.
Ciononostante, più in generale e avuto anche riG. a una serie di
condotte ulteriori della B., la sentenza impugnata ha osservato che gli atti
“da lei compiuti – contare il denaro riscosso dal Di G. a titolo di tangenti,
concorrere al suo occultamento, ricevere denaro da un imprenditore, al fine di
consegnarlo al Di G., consapevole che si trattasse di una tangente,
effettuare acquisti di costosi capi di abbigliamento senza pagarli, sapendo che
sarebbero stati pagati da uno degli imprenditori del gruppo capeggiato dal
compagno ed allo stesso debitore di tangenti in relazione alle commesse
ricevute, recarsi in Romania per aprire un conto estero, sul quale il Di G.
potesse versare tramite Internet banking – sembrano realizzati più nell'interesse
del Di G., che al fine di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere a
lui facente capo” (pagg. 21-22).
Tutte queste condotte, dunque, sono state qualificate dalla Corte territoriale
come favoreggiamento reale, con ampia e logica motivazione (a prescindere
dalla questione di diritto trattata al § 3.) e risulta evidente come fra quelle sopra
descritte fossero comprese proprio le due che la sentenza ha poi ritenuto
contraddittoriamente integrare il reato di corruzione propria (“ricevere denaro da
un imprenditore, al fine di consegnarlo al Di G., consapevole che si trattasse
di una tangente, effettuare acquisti di costosi capi di abbigliamento senza pagarli, sapendo che sarebbero stati pagati da uno degli imprenditori del
gruppo”).
Ciò a prescindere dalla individuazione dello specifico patto corruttivo
intervenuto in rapporto sinallagmatico con le elargizioni, in relazione alla quale la
sentenza impugnata non ha colmato le lacune motivazionali denunciate dalla
Sesta Sezione (ovvero, più a monte, il deficit probatorio, secondo quanto si
evince dalla ricostruzione in fatto della vicenda), cosicché, in ogni caso, le
condotte contestate alla ricorrente al capo B) non avrebbero comunque integrato
il delitto previsto dall’art. 319 cod. pen.
Pertanto, riqualificato il fatto ascritto in detto capo ai sensi degli artt. 81 e
379 cod. pen., anche in questo caso la prescrizione è maturata non oltre il 19
agosto 2024, come si è visto (cfr. § 3.), con conseguente annullamento senza
rinvio della sentenza in parte qua.
5. Capo H): reato ex art. 319 cod. pen., ascritto a G. Di G. e
V. C..
I motivi proposti nei ricorsi di Di G. (il secondo) e di C. (il primo
e il secondo), relativi alla qualificazione giuridica del fatto sono fondati,
rimanendo tutti gli altri assorbiti.
La sentenza impugnata, pur avendo testualmente riportato le criticità della
motivazione della pronuncia annullata, rilevate sul capo in oggetto dalla Sesta
Sezione (pagg. 33-34), si è concentrata solo su un aspetto della questione
demandata al Giudice del rinvio, come si evince anche dalla premessa, là dove
ha ritenuto di dovere (soltanto) “stabilire se l’accordo corruttivo fosse riferito, o
meno, al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio e, dunque, di
verificare se vi sia stata violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o
tempi del provvedimento da assumere; ovvero di stabilire se il Di G. abbia
inteso, con tale affidamento all’impresa del C., pregiudizialmente
realizzare l’interesse del privato corruttore, o se abbia realizzato ugualmente
l’interesse pubblico e non abbia violato alcun dovere specifico”.
La necessità di accertare la contrarietà ai doveri d’ufficio dell’atto compiuto
dal pubblico ufficiale era stata enfatizzata nella sentenza rescindente per
contrastare “l’errata premessa giuridica sulla quale la Corte d’appello [aveva]
costruito la propria decisione: quella, cioè, per cui la corruzione per l’esercizio
della funzione si configuri soltanto qualora l’agente pubblico non ponga in essere
alcun atto del suo ufficio” (pag. 33).
Tuttavia, anche nella parte generale della motivazione, nella premessa
comune fatta al fine di tracciare la linea di confine fra il delitto di corruzione  “propria” (art. 319 cod. pen.) e quello di corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 cod. pen.), era ben chiaro come a monte, prima di valutare la
questione circa la contrarietà ai doveri d’ufficio dell’atto, vi fosse comunque la
necessità di accertare la sussistenza o meno di un accordo corruttivo fra Di
G. e C. che prevedesse l’effettuazione delle due prestazioni (l’atto
contrario ai doveri d’ufficio del pubblico ufficiale e l’erogazione della somma di
tremila euro) in corrispondenza sinallagmatica. Solo in caso affermativo sarebbe
stata integrata la più grave fattispecie criminosa.
Del resto, è da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (e, in
particolare, in quella della Sesta Sezione penale) il principio secondo il quale il
reato di corruzione propria presuppone «che sussista un rapporto sinallagmatico
tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui
dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo» (così, Sez. 6, n.
15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Saguto, Rv. 286376 – 07; in senso conforme
cfr., ad es., Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373 – 01; Sez. 6,
n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella Rv. 281144 – 01; Sez. 6, n.
18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 05; Sez. 6, n. 39008 del
06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 – 01).
La sentenza rescindente, esaminando proprio il capo di cui si tratta, aveva
censurato la pronuncia della Corte di appello soprattutto per una motivazione
contraddittoria e per un paralogismo nella confutazione della tesi difensiva
proposta da Di G. e C. circa la “giustificazione alternativa di quelle
aggiudicazioni in favore del C.”, vale a dire che ”la determinazione in tal
senso del Di G. fosse stata un’iniziativa spontanea dello stesso e non il
prodotto di un patto corruttivo tra i due” (pag. 34).
In particolare, C. aveva sostenuto che l’affidamento alla R.I.T. s.r.l.,
società allo stesso riconducibile, del servizio di raccolta e smaltimento di acque
reflue della nave militare Espero era stato deciso da Di G. per rimediare alla
ingiusta revoca di una precedente aggiudicazione alla stessa società ed evitare
eventuali iniziative giudiziarie dello stesso C..
G. Di G., che nel corso della fase delle indagini preliminari ha in
larga parte ammesso le proprie responsabilità e numerosi episodi corruttivi per i
quali è stato poi definitivamente condannato, ha escluso che la successiva
dazione della somma di tremila euro da parte dell’imprenditore fosse avvenuta in
adempimento di un pregresso patto corruttivo finalizzato a quell’affidamento: la
circostanza risulta chiaramente dall’interrogatorio reso il 15 dicembre 2016,
allegato al ricorso di C.. 
Su questo punto, che rivestiva carattere preliminare e che – come visto –
costituiva oggetto del giudizio di rinvio, la sentenza impugnata non ha sciolto il
nodo, essendosi limitata a riportare il dato oggettivo (e pacifico) del versamento
da C. a Di G. della somma di tremila euro, nell’agosto del 2016,
quindi successivamente all’affidamento del servizio deliberato il 30 giugno 2016,
“somma corrispondente, grossomodo, al 10% dell’importo della commessa”
(pag. 28), secondo la notoria e consolidata prassi della Marina militare tarantina.
Ritiene il Collegio che, in ragione della analitica ricostruzione del fatto da
parte del Giudice del rinvio e dell’approfondita analisi delle risultanze probatorie,
si sia in presenza non già di un vizio motivazionale bensì di un deficit di prova
che dalla stessa motivazione emerge: in sostanza, non vi sono concreti elementi,
neppure ricavabili dalla conversazione fra Di G. e C. intercettata il
giorno 11 luglio 2016 (come riconosciuto espressamente nella sentenza
impugnata a pag. 28), per affermare, in contrasto con le dichiarazioni rese dai
due imputati in sede di interrogatorio, che la dazione della somma di denaro
rappresentasse l’adempimento di un pregresso specifico patto corruttivo
riguardante quell’affidamento.
Va anche considerato che V. C. è stato assolto con formula
piena dal reato di turbativa d’asta di cui al capo I) dell’imputazione, richiamato
nel capo H) per riempire quest’ultimo di contenuto: era stata disattesa, dunque,
già dalla prima sentenza della Corte d’appello, la tesi accusatoria secondo la
quale l’imprenditore aveva turbato il regolare svolgimento del procedimento
amministrativo riguardante l’affidamento ottenuto dalla società R.T.I.
La condotta contestata al capo H), pertanto, va inquadrata nella fattispecie
prevista dall’art. 318 cod. pen., all’epoca del fatto punita con la pena massima di
sei anni di reclusione, in relazione alla quale, pertanto, il calcolo della
prescrizione è il medesimo di quello visto per il reato di favoreggiamento reale
sub § 3.
Riqualificato il fatto ascritto al capo H) ai sensi dell’art. 318 cod. pen., la
sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Degli effetti della pronuncia sul trattamento sanzionatorio quanto a Di
G. si dirà al § 7.
6. Capo L): reato ex art. 319 cod. pen., ascritto a G. Di G.,
M. M. e G. M..
I motivi proposti nei ricorsi di Di G. (il terzo), di M. (il quarto) e di
M. (il secondo), relativi alla qualificazione giuridica del fatto sono
fondati, rimanendo tutti gli altri assorbiti. 
La Corte d’appello ha testualmente richiamato (pag. 35) le indicazioni della
sentenza rescindente, là dove, in conclusione, censurava quella del Giudice di
secondo grado per avere “omesso di verificare la conformità o meno alla
disciplina degli appalti pubblici delle commesse assegnate al M. o,
quanto meno, in alternativa, la strumentalità delle stesse all'esclusivo
soddisfacimento del suo interesse in pregiudizio di quello pubblico, nonché il
rapporto sinallagmatico tra tali assegnazioni ed i versamenti di somme da lui
effettuati (compatibili, diversamente, con il proposito di guadagnarsi
semplicemente il generico favore del pubblico ufficiale, mettendolo ‘a libro paga’:
ipotesi, questa, sussumibile nella fattispecie dell'art. 318”…).
Anche in questo caso, però, il Giudice del rinvio si è concentrato
esclusivamente sulla illegittimità degli affidamenti diretti, peraltro non senza
cadere in alcune lacune motivazionali (sul cumulo dell’importo degli affidamenti a due diverse società, per quanto entrambe riconducibili all’imprenditore
M.; sul valore soglia del cottimo fiduciario previsto dall’art. 125, comma
11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; sulla omessa considerazione
della specifica normativa di settore per gli appalti del Ministero della Difesa di cui al d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, pure richiamata negli atti della procedura autorizzativa citati nell’informativa della Guardia di Finanza).
È mancata, dunque, una verifica sul rapporto sinallagmatico tra le
assegnazioni alle società riferibili a M. (il cui numero elevato è già stato
considerato nella sentenza rescindente elemento irrilevante ai fini
dell’inquadramento della fattispecie nel reato ex art. 319 cod. pen.) e i
versamenti di somme effettuati dallo stesso imprenditore.
La Corte territoriale si è limitata a indicare gli affidamenti avuti dalle due
società negli anni 2015 e 2016 e a ritenere dimostrato il pagamento di
“tangenti”, senza tuttavia quantificare un solo pagamento e in assenza della
indicazione di alcuna correlazione tra assegnazione di un appalto e versamento
di una somma di denaro, venendo così meno al compito richiesto dalla sentenza
rescindente che sul punto aveva ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso di
M.: in esso si lamentava che la pronuncia impugnata non aveva
spiegato “quando, in che modo ed in relazione a quali specifici atti contrari ai
doveri d’ufficio si sarebbe perfezionato il patto corruttivo, né quanti e di quale
importo sarebbero stati i versamenti in ipotesi operati dal M.”.
Il Giudice del rinvio non ha colmato la lacuna della motivazione, anche in
questo caso – ritiene il Collegio – in ragione di un deficit probatorio emergente
dalla ricostruzione del fatto. 
Si consideri anche che la sentenza impugnata ha ricordato (pagg. 11 e 35)
che, da una conversazione intercettata il 29 luglio 2016 fra Di G. e
l’imprenditore A., era emerso che M. si era lamentato con il
secondo perché non stava ricevendo appalti, al che i due interlocutori
concordarono che A. avrebbe provveduto a “tirarselo dentro” piano piano: si
tratta di una ricostruzione ben poco compatibile con l’ipotesi di pagamenti
effettuati in rapporto sinallagmatico con l’assegnazione di singoli appalti, in ogni
caso – come detto – neppure indicati dal Giudice del rinvio.
Pertanto, riqualificato il fatto ascritto al capo L) ai sensi dell’art. 318 cod.
pen., la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.
Degli effetti della pronuncia sul trattamento sanzionatorio quanto a Di
G. e M. si dirà nel paragrafo che segue.
7. Il trattamento sanzionatorio per Di G. e M..
A seguito degli annullamenti disposti, per E. C. B., C. e
M. non residua alcun reato, mentre per Di G. e M. vanno
eliminate le pene in aumento inflitte per i reati satellite ascritti ai capi H) e L)
(per il primo) e al capo L) (per il secondo).
Nel contempo, vanno emendati gli errori relativi al trattamento sanzionatorio
segnalati nei ricorsi di Di G. e M. (rispettivamente con il quarto e il
terzo motivo), presenti nel dispositivo, dovendosi altresì correggere l’errore di calcolo presente nella sentenza impugnata in danno del secondo imputato.
Rimangono inalterate le pene determinate nella sentenza impugnata (e in
quella annullata) per gli altri reati, poiché la relativa quantificazione non ha
formato oggetto del ricorso di M. e il motivo sull’entità della pena, proposto
nel ricorso di Di G., peraltro in modo generico con riferimento al
trattamento sanzionatorio complessivo, era inammissibile: infatti, con il
precedente ricorso per cassazione, si era soltanto impugnato il punto inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche (con il settimo motivo, disatteso dalla sentenza rescindente).
Le pene vengono rideterminate nei termini che seguono.
Per Di G.: pena base per il più grave reato di cui al capo M) anni sei di
reclusione, aumentata per la continuazione di nove mesi di reclusione ciascuno
per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), N), di due mesi per il reato sub I) e di un mese per il reato di cui al capo O), sino a complessivi dodici anni e tre mesi di reclusione, pena ridotta per il rito a quella finale di otto anni e due mesi di reclusione. 
Per M.: pena base per il più grave reato di cui al capo S) anni sei di
reclusione, aumentata per la continuazione di tre mesi di reclusione per il reato di cui al capo A), di sei mesi per ciascuno dei reati di cui ai capi B), F), G), di un mese per il reato sub I), di nove mesi per ciascuno dei reati di cui ai capi M) e T) e di due mesi per il reato sub U), sino a complessivi nove anni e sei mesi di reclusione, pena ridotta per il rito a quella finale di sei anni e quattro mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: B. E.
C. in relazione ai capi A) e B), come riqualificato quest'ultimo ex artt. 81,
379 cod. pen., perché estinti per prescrizione; C. V. perché il reato
di cui al capo H), come riqualificato a norma dell'art. 318 cod. pen., è estinto per
prescrizione; Di G. G. in relazione ai capi H) ed L), come riqualificati
a norma dell'art. 318 cod. pen., perché i reati sono estinti per prescrizione ed
elimina la relativa pena di anni uno di reclusione, rideterminando la pena finale
complessiva in anni otto e mesi due di reclusione; M. M. in relazione al
capo L), come riqualificato a norma dell'art. 318 cod. pen., perché il reato è
estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione,
rideterminando la pena finale complessiva in anni sei e mesi quattro di
reclusione; M. G., perché il reato di cui al capo L), come
riqualificato a norma dell’art. 318 cod. pen., è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Di G. G. e di M.
M..
Così deciso il 05/06/2025

Avv. Antonino Sugamele

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