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Sentenza

Termini Imerese carabiniere accusato di furto....
Termini Imerese carabiniere accusato di furto.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 22103 Anno 2025
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CURAMI MICAELA SERENA
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.P. nato a .... il ....
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il P.G. Militare, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO VALIANTE
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L'avvocato SANSONE SALVATORE del foro di TERMINI IMERESE in difesa di
F.P.conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello di Roma ha
confermato la sentenza emessa il 25 settembre 2024, con la quale il Tribunale militare
di Roma ha dichiarato non punibile ex art. 131 bis cod. pen. P.F. ,
Carabiniere in f.v., imputato del reato di furto militare aggravato, di cui agli artt. 230,
47 n. 2 c.p.m.p., per essersi impossessato, in data 18/09/2021, all'interno della
camerata del Comando Stazione di Termini Innerese, della somma di C 15,00,
sottraendola al Carabiniere in f.v. M.F., che deteneva la somma nel
portafoglio all'interno della sua cameretta.
I Giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità dell'imputato in
ordine al fatto contestato, ritenendolo poi non punibile per particolare tenuità del
fatto, valorizzando gli esiti dell'istruttoria dibattimentale.
In particolare la p.o. Car. M. F.  aveva riferito che, avendo notato
ammanchi di denaro, aveva montato nella sua stanza una videocamera, oltre a quella
installata sul suo pc. Le riprese avevano immortalato l'imputato che entrava nella sua
stanza il 16 ed il 18 settembre 2021; nella seconda occasione si vedeva il F.
frugare e prendere dal tavolo un oggetto di dimensioni compatibili con un portafogli,
all'interno del quale la p.o. ha poi accertato la mancanza della somma di C 15 (una
banconota da 10 C ed una da 5 C).
L'imputato, in sede di esame dibattimentale, aveva ammesso di essere entrato
nella stanza del F. sia il 16/09/2021 (alla ricerca di detersivi), sia il 18/09/2021,
affermando tuttavia che in tale ultima occasione voleva solo vedere se il compagno
aveva il joystick della playstation, ma che non aveva sottratto nulla.
I Giudici di merito hanno ritenuto accertato il fatto contestato, alla luce della
testimonianza della p.o., dei video acquisiti, e della testimonianza resa dal teste D.
L., che aveva dichiarato di avere visto, il 18/09/2021, l'imputato entrare nella
stanza della p.o., e di avere, in quell'occasione, anche a cagione del comportamento
imbarazzato dell'imputato, verificato che la porta della stanza del F. era chiusa
a chiave. I Giudici hanno ritenuto non credibile la versione difensiva resa dal
F., atteso che, quando si verificarono i fatti, i rapporti tra i due non erano
amichevoli (a causa di un precedente scherzo che era stato architettato ai danni della
p.o., anche ad opera dell'imputato, verso il quale il F. mostrava quindi
risentimento), e non risultava alcun consenso del F. all'ingresso nella propria
stanza; osservavano anche che, dalla visione dei filmati acquisiti, non era
apprezzabile l'intento ludico o scherzoso asseritamente posto in essere dall'imputato,
il quale, al contrario, si aggirava in maniera furtiva, anche cercando di coprire il
computer della p.o..
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il
tramite del difensore, avv. Salvatore Sansone, deducendo, ex art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, anche con
travisamento dei fatti ed errata interpretazione e valutazione della prova.
Osserva la Difesa come il F. in seguito ad uno scherzo subìto, attribuito
all'imputato, abbia architettato ai danni del F. "una studiata condotta di
vendetta", falsamente accusandolo di un furto rnai,avvenuto.
I Giudici di merito hanno travisato i fatti, omettendo di considerare le
testimonianze rese dagli app. sc . M., D. e R., la corretta
valutazione delle quali doveva condurre ad escludere la ricostruzione dei fatti operata
dalla p.o..
Rilevava ancora il ricorrente come la ripresa video acquisita agli atti non fosse
idonea a fondare la responsabilità dell'imputato, atteso che dalla visione della stessa
non era possibile individuare né la presenza di un portafogli né alcun prelevamento
da parte dell'imputato, come attestato dalla consulenza video fotografica prodotta
dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero
generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni
conseguenza di legge.
2. Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei
medesimi termini della sentenza pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia
conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile
in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla
pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi
di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018,
Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129;
Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche
manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del
09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo
la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di
adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio
probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle
sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo
ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv.
277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di
legittimità, nei limiti della loro rilevanza.
3. Ciò premesso, la ritenuta responsabilità del F., al quale è stata poi
applicata la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., per particolare tenuità
del fatto, si fonda su plurimi e convergenti elementi probatori logicamente articolati.
È stata innanzitutto valorizzata la deposizione resa dalla p.o., Car. F.,
ritenuto credibile ed attendibile, e le cui dichiarazioni sono state ritenute riscontrate
sia dalle immagini delle videoregistrazioni, sia dalle dichiarazioni del teste D. L..
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i Giudici di merito hanno dato atto
della circostanza che dalle immagini videoriprese non risultava con chiarezza la
natura dell'oggetto preso in mano dall'imputato, né si vedeva lo stesso estrarre le
banconote oggetto di contestazione; con argomentare non illogico, hanno ritenuto
tuttavia che gli elementi indiziari (costituiti dalle dichiarazioni, attendibili e credibili
del F.; dalle immagini che immortalavano l'imputato nella stanza della p.o.,
precedentemente chiusa a chiave, aggirarsi in modo furtivo e prendere in mano un
oggetto delle dimensioni compatibili con il portafoglio; dalle dichiarazioni del teste
D. L., che aveva visto l'imputato uscire dalla stanza della p.o., accertando poi che
la stessa era effettivamente chiusa a chiave), convergessero in modo univoco nel
senso di ascrivere all'imputato la condotta allo stesso contestata.
La tesi difensiva del "complotto", per cui il F. avrebbe architettato un piano
per accusare falsamente l'imputato (in quanto risentito per uno scherzo
precedentemente architettato ai suoi danni) è stata ritenuta non credibile né
sostenuta da elementi concretamente valutabili. Quanto poi alla giustificazione
offerta dall'imputato alla circostanza, ammessa, di essere entrato nella stanza del
commilitone, a suo dire per "fargli uno scherzo", i Giudici della Corte romana hanno
sottolineato come non solo l'imputato non avesse mai chiarito la natura di detto
scherzo, ma anche che la visione dei filmati mostrasse non certo un intento ludico
del F., che, al contrario, sembrava frugare alla ricerca di qualcosa.
D'altronde, come chiarito dai Giudici di merito, l'intento ludico o scherzoso era da
escludere alla luce dei rapporti non amichevoli intercorrenti tra la p.o. e l'imputato.
Del tutto generica appare infine la censura mossa in ricorso circa la mancata
valutazione da parte dei Giudici di appello delle testimonianze rese dai testi M.,
D. e M.: il ricorrente omette di specificare perché la loro testimonianza
sarebbe decisiva, ed in grado di disarticolare il discorso giustificativo posto a
fondamento della decisione assunta dai Giudici di merito. Peraltro, non ci si può
esimere dall'osservare come i suddetti testi, le cui testimonianze sono state
succintamente riportate in seno alla sentenza di primo grado (pagg. 11, 12), nulla
abbiano riferito in ordine allo specifico fatto in contestazione.
In definitiva, quindi, a fronte di un costrutto argonnentativo ancorato ai dati
processuali e ordinato in una sequenza esplicativa coerente, il ricorso si limita a
sviluppare rilievi di mero fatto sulla ricostruzione e valutazione dei dati suddetti
opponendo alla valutazione dei giudici di ben due gradi di merito una diversa lettura
del compendio probatorio che travalica i limiti del giudizio di legittimità. Sono
precluse, invero, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli
adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482),
stante la preclusione nel giudizio di legittimità di sovrapporre una propria valutazione
delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6,
n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/04/2025
Avv. Antonino Sugamele

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