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Sentenza

Al memoriale predisposto dal Comando dell’Arma dei Carabinieri, nel quale sono ...
Al memoriale predisposto dal Comando dell’Arma dei Carabinieri, nel quale sono riportati, oltre all’ordine di servizio che registra i comandi impartiti e i servizi, interni ed esterni, assegnati ai militari dipendenti, i resoconti di quei servizi, attestandone l’effettivo svolgimento, va riconosciuta la natura di atto pubblico fidefaciente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento generale dell’Arma, sia nello stesso ordine di servizio, al quale va parimenti riconosciuta natura di atto pubblico ai sensi dell’art. 30 dello stesso Regolamento.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 1761 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.V.E.  nato ad A. il ....
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PERLA
LORI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. LUIGI PALMIERI, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Parma in data 11 maggio 2022, V.
E. A. fu condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante, alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione in quanto
riconosciuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli
artt. 479, 476, cpv., cod. pen. a lui contestati, rispettivamente, al capo J) del
procedimento originariamente iscritto al n. 734/2016 R.G. Dib., limitatamente ai
fatti ivi ascritti ai punti 3, 4, 5 e 10, nonché al capo C) del procedimento
originariamente iscritto al n. 1103/2018 R.G. Dib. Con lo stesso provvedimento il
primo Giudice dichiarò non doversi procedere, nei confronti dell’imputato, in ordine
ai reati di cui all’art. 120 cod. pen. mil. pace, contestati al capo J), punti 3, 4 e 5
del procedimento n. 734/2016 R. G. Dib., perché estinto per prescrizione.
2. Con sentenza in data 7 marzo 2025, la Corte di appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dello stesso V. E. A. in relazione al reato di cui al capo
C) del procedimento originariamente iscritto al n. 1103/2018 DIB. per essere detto
reato estinto per prescrizione, rideterminando, per l’effetto, la pena in 2 anni e 4
mesi di reclusione.
3. V. E. A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Luigi Palmieri,
deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità delle fattispecie di falso in
relazione ai fatti descritti al capo J), sub 3, 4, 5, e 10 dell’imputazione. Secondo
la difesa, tali fatti integrerebbero il delitto di violata consegna previsto dall’art. 120
cod. pen. mil. pace., che secondo la sentenza non assorbirebbe, però, le condotte
di falso. Nel confutare tale conclusione, il ricorso muove dalla nozione di consegna
dettata dall’art. 730, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (a mente del quale
essa «è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o
temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare
servizio»), la nozione quale presupporrebbe che il comportamento sia imposto al
militare non da una generica norma legislativa o regolamentare, ma da un
provvedimento individuale e concreto di cui sia destinatario il singolo militare ad
opera dell’autorità gerarchicamente sovraordinata. Lo stesso art. 120 cod. pen
mil. pace., nel quale si parla di consegna avuta, avallerebbe tale conclusione. L’art.
30 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri, secondo cui «i militari che
eseguono servizi esterni devono essere muniti di un ordine di servizio», il quale
tradurrebbe in un atto formale l’azione di comando del comandante di stazione,
unico titolato a modificare eventualmente il contenuto della consegna. In questa
prospettiva, il mancato rispetto degli orari indicati nell’ordine di servizio e
l’arbitraria interruzione del servizio stesso avrebbe costituito una violazione
integrante la fattispecie prevista dall’art. 120 cod. pen. mil. pace.
Sotto altro profilo, la motivazione della sentenza di appello sarebbe
contraddittoria, posto che, da un lato, si affermerebbe che il resoconto compilato
dai militari comandati sarebbe equivalente al memoriale giornaliero; e, dall’altro
lato, si assumerebbe che l’ordine di servizio sia un «atto interno», privo, pertanto,
di rilevanza pubblica poiché non destinato all’esterno, sicché, in realtà, esso non
potrebbe reputarsi «del tutto equivalente» al «memoriale giornaliero».
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, con riferimento al trattamento
sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
con prevalenza sulla contestata aggravante, tenuto conto del «comportamento
collaborativo processuale dell’Alesi» (pag. 15 sentenza).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dalle questioni che attengono alla
responsabilità dell’imputato, deve innanzitutto ritenersi infondato il primo motivo,
con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta configurabilità dei delitti di fatto contestati al capo J), punti 3, 4 e 5 (atteso
che la condotta contestata al capo J.10 attiene alla falsa attestazione dell’origine
del controllo ivi indicato e non la violazione di un ordine di servizio, cui si
riferiscono, invece, le odierne censure).
2.1. Va premesso, al riguardo, che all’esito del giudizio di merito è stato
ritenuto provato che l’imputato avesse falsamente attestato di avere svolto il
servizio di pattugliamento del 28 giugno 2013 dalle 14:30 alle 20:30, senza dare
atto, nella sezione dell’ordine di servizio n. 67/6 contenente il resoconto del
servizio svolto, dell’interruzione dello stesso alle ore 19:45 circa per ragioni
personali, in tal modo rappresentando uno svolgimento del servizio effettivo
diverso da quello risultante dal resoconto successivamente compilato (capo J, n.
3); di avere falsamente attestato che, durante il servizio di perlustrazione del 24
luglio 2013, dalle 22:00 alle 04:00, si trovava, dalle 22:05 alle 22:50, dalle 1:10
alle 1:30 e dalle 3:18 alle 3:35, «in sede per problemi fisiologici […] a seguito diCorte di Cassazione - copia non ufficiale
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stato influenzale», mentre invece si trovava a casa, nonché per avere redatto una
relazione di servizio, con prot. 30/17-2013 del 26 luglio 2013 nella quale attestava
falsamente di aver tardato l’inizio del servizio di perlustrazione per «una urgenza
fisiologica dovuta all’evidente stato influenzale» (capo J, n. 4);·di avere svolto il
servizio di perlustrazione del 18 ottobre 2013, dalle 22:00 alle 04:00, senza dare
atto dell’interruzione temporanea alle 00:30 circa, nonché dell’interruzione
anticipata del servizio alle 02:50 circa, rappresentando uno svolgimento del
servizio effettivo diverso da quello riportato nel relativo ordine come
successivamente compilato (capo J, n. 5); di avere falsamente attestato, il 7 aprile
2014, mediante l’inserimento nel Sistema di Indagine (S.D.I.), di aver effettuato
un controllo in data 7 aprile 2014 in Traversetolo, su richiesta del «112», laddove,
secondo quanto risultava dal cd. «mattinale» della centrale operativa, in quella
data non era stata effettuata alcuna richiesta di intervento al numero di emergenza
«112» in relazione alla predetta località (capo J, n. 10).
Tali fatti sono stati ritenuti integranti, oltre che il delitto di violata consegna
previsto dall’art. 120 cod. pen. mil. pace, anche di quello di falso ideologico,
aggravato a sensi dell’art. 476, cpv., cod. pen., essendo le false annotazioni
contenute sia nel memoriale predisposto dal Comando dell’Arma dei Carabinieri,
nel quale sono riportati, oltre all’ordine di servizio che registra i comandi impartiti
e i servizi, interni ed esterni, assegnati ai militari dipendenti, i resoconti di quei
servizi, attestandone l’effettivo svolgimento, e che, dunque, ha natura di atto
pubblico fidefaciente ai sensi dell’art. 29 del Regolamento generale dell’Arma, sia
nello stesso ordine di servizio, al quale va parimenti riconosciuta natura di atto
pubblico ai sensi dell’art. 30 dello stesso Regolamento. All’uopo, è stato
correttamente sottolineato che il delitto di falso contestato può essere commesso
anche in forma omissiva nel caso in cui il pubblico ufficiale renda un’attestazione
incompleta, idonea ad attribuire al tenore dell’atto un senso diverso, di modo che
l’enunciato assuma, nel suo complesso, un significato contrario al vero o negativo
dell’esistenza di dati rilevanti. E, tuttavia, come ricordato il delitto di violata
consegna è stato dichiarato descritto fin dal giudizio di primo grado.
2.2. Secondo la difesa dalle condotte contestate ad A. sarebbe, però,
derivata unicamente l’integrazione del delitto previsto dall’art. 120 cod. pen. mil.
pace, atteso che il mancato rispetto degli orari e dei comandi impartiti nell’ordine
di servizio configurerebbe soltanto una violata consegna.
L’assunto non è però condivisibile.
Infatti, deve ribadirsi che è certamente corretta l’affermazione secondo cui la
mancata osservanza dei comandi contenuti nell’ordine di servizio integri la
suddetta fattispecie, la quale ricorre, ai sensi dell’art. 120, cod. pen. mil. pace
quando «il militare […] viola la consegna avuta». E ciò proprio per le ragioni
illustrate nel ricorso, che ha sottolineato come il delitto in esame postuli, appunto,
l’esistenza di una «consegna», costituita, ai sensi dell’art. 730, comma 1, d.P.R.
15 marzo 2010, n. 90 (recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare»), «dalle prescrizioni generali o particolari,
permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un
particolare servizio» e, dunque, da una regola prevista da una norma legislativa o
regolamentare veicolata e resa specifica da un provvedimento individuale e
concreto di cui sia destinatario il singolo militare ad opera dell’autorità gerarchica.
Consegna che, per quanto riguarda i militari dell’Arma dei Carabinieri che
eseguono servizi esterni, è contenuta in un ordine di servizio, secondo quanto
previsto dall’art. 30 del regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri, a mente
del quale «i militari che eseguono servizi esterni (pattuglie, perlustrazioni, ecc.)
devono essere muniti di un ordine di servizio», nel quale sono indicati gli orari di
inizio e fine del servizio e i compiti specifici assegnati.
E, del resto, anche le sentenze di merito sono pervenute alla medesima
conclusione, ritenendo commesso il delitto in questione e ritenendo, nondimeno,
che esso si fosse prescritto, dato che i fatti risalivano al giugno, luglio e ottobre
2013 e che, dunque, ai sensi dell’art. 157 cod. pen. il termine di prescrizione era
spirato in data 11 maggio 2022.
Tuttavia, gli argomenti difensivi non forniscono adeguata esplicazione delle
ragioni per cui nelle condotte ascritte all’imputato non ricorrerebbero, accanto ai
delitti di violata consegna, anche i delitti di falso di cui agli artt. 479, 476, cpv.,
cod. pen.; né dei motivi per i quali gli ordini di servizio contenenti la falsa
rappresentazione del servizio svolto non siano qualificabili, dal punto di vista
penale, come atti pubblici.
2.3. In proposito, l’unico passaggio del ricorso che appare conferente riguarda,
invero, l’asserita contraddittorietà tra l’affermazione secondo cui il resoconto
compilato dai militari sarebbe equivalente al memoriale giornaliero, avente
pacifica rilevanza esterna, e quella secondo cui l’ordine di servizio sarebbe, invece,
un «atto interno», destinato a non assumere, pertanto, rilevanza all’esterno.
E, tuttavia, il ragionamento difensivo è destituito di fondamento.
Sul punto, deve osservarsi, preliminarmente, che la consolidata giurisprudenza
di legittimità qualifica come atti pubblici, la cui falsificazione può configurare
l’integrazione del delitto di falso ideologico, anche gli atti cd. interni, sia che siano
destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di
conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso
iter, ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
(ex plurimis Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 - 02). E che,
lungo tale direttrice interpretativa, è stato costantemente affermato che le
attestazioni contenute nel «memoriale di servizio giornaliero» dell’Arma dei
Carabinieri, rivestendo il significato di ordine di servizio, ed essendo,
successivamente, destinate ad attestare la effettiva esecuzione del predetto ordine
da parte del militare cui esso è rivolto, hanno natura di atto pubblico (Sez. 5, n.
45441 del 07/10/2019, Mencucci, Rv. 276992 - 01; Sez. 5, n. 29120 del
12/05/2015, Ghironi, non massimata; Sez. 5, n. 14902 del 29/01/2009, Boccia,
Rv. 243607 - 01; Sez. 5, n. 6541 del 21/01/2009, Montanari, non massimata;
Sez. 7, n. 237 del 18/11/2008, dep. 2009, Matani, non massimata; Sez. 5, n.
14718 del 18/11/1999, Simionato, Rv. 215192 - 01; Sez. 5, n. 4969 del
17/03/1998, Palmeri, Rv. 210599 - 01). E ciò proprio perché devono essere
considerati tali, non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi,
ma anche quelli meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio
delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all’attività da lui svolta ed
alla regolarità delle operazioni amministrative cui egli è addetto (Sez. 5, n. 6872
del 17/03/1999, Piddiu, Rv. 213600 - 01; Sez. 6, n. 5403 del 15/11/1994, dep.
1995, Roncaglia, Rv. 201812 – 01). In proposito, la sentenza impugnata ha
evidenziato che gli ordini di servizio in rilievo nella presente vicenda erano
strutturati in una prima sezione descrittiva del servizio comandato e in una
seconda sezione contenente il resoconto del servizio svolto, firmato dai militari
comandati e controfirmato dal superiore; e che, pertanto, la falsa attestazione, nel
resoconto contenuto nell’ordine di servizio, di avere eseguito la consegna relativa
all’orario o alle attività comandate, costituiva una condotta diversa dalla pur
concorrente inosservanza della consegna stessa. Ed essendosi al cospetto di due
condotte distinte, integranti violazioni di discipline distinte e incidendo su interessi
giuridici differenti, deve concludersi che la violazione della consegna non assorba
affatto la condotta di falsità ideologica e che, pertanto, sia nella specie
configurabile un concorso di reati e non certo un concorso apparente di norme
incriminatrici, come invece prospettato dalla difesa.
Ne consegue, dunque, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Il secondo motivo, con cui il ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata aggravante,
tenuto conto del «comportamento collaborativo processuale dell’A.» (pag. 15
sentenza), è del tutto generico. Esso, infatti, non individua alcuno specifico vizio
di motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a sollecitare un giudizio
favorevole sul piano del bilanciamento di circostanze di segno diverso,
chiaramente non consentito al Giudice di legittimità. Quand’anche, andando oltre
la lettera del ricorso, si ritenesse che esso abbia dedotto un profilo di illogicità nel
non avere accordato la prevalenza alle attenuanti generiche sull’aggravante
contestata nonostante la condotta collaborativa dell’imputato, non potrebbe non
rilevarsi che tale aspetto è stato, comunque, valutato dalla Corte di appello, la
quale ha evidenziato come il comportamento processuale di Alesi fosse già stato
apprezzato positivamente nel riconoscere l’equivalenza tra le suddette circostanze
e come esso non potesse essere ulteriormente valorizzato, tenuto conto della
gravità delle condotte ascritte all’imputato, essendo gli atti falsi destinati a
occultare i comportamenti con cui egli si sottraeva, in maniera assai spregiudicata,
ai propri doveri d’ufficio (v. pag. 15 della sentenza impugnata).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Carlo Renoldi Rosa Pezzullo
Avv. Antonino Sugamele

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