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Sentenza

Condannato per avere violato l’art. 476 cod. pen. Brigadiere Capo in servizio p...
Condannato per avere violato l’art. 476 cod. pen. Brigadiere Capo in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Alcamo con funzioni di capo deposito combustibili e lubrificanti. Atti trasmesso al Tribunale militare per il reato di peculato.
Corte di Cassazione sez. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3210 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. G. nato a S. M. S. il ....
avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Palermo
data per svolta, su accordo delle parti, la relazione del Consigliere Rosaria
Giordano;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Salvatore Caputo che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna del
ricorrente per il delitto di cui all’art. 476 cod. pen. perché, quale Brigadiere Capo
in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Alcamo con funzioni di capo
deposito combustibili e lubrificanti e, quindi, nella veste di pubblico ufficiale
nell’esercizio delle sue funzioni, aveva apposto sui verbali di constatazione del
7.9.2017, 6.5.2017 e 9.1.2017 della Commissione interna, chiamata a verificare
ogni quattro mesi il carico di combustibile esistente presso i depositi dei
carabinieri, le firme false e la sigla del Presidente e di un componente della
Commissione, così formando atti in parte falsi o alterando atti veri, con
l’aggravante di aver commesso detti fatti al fine di eseguire il delitto di peculato
(per il quale procedeva la Procura militare di Napoli).
2. Avverso la richiamata sentenza il C., con il proprio difensore di
fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, di
seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo e il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 476 cod. pen., assumendo
che l’atto in questione non potrebbe essere considerato un atto pubblico,
trattandosi di un atto amministrativo a rilevanza interna della compagnia dei
carabinieri.
Né, peraltro, l’apposizione delle sottoscrizioni false avrebbe pregiudicato
l’attività di controllo poiché i componenti della commissione avevano ammesso in
dibattimento di non aver, neppure quando avevano apposto le loro firme sui
verbali, mai svolto alcun controllo sui calcoli che egli prospettava.
2.2. Con il terzo motivo lamenta l’erronea contestazione della circostanza
aggravante del nesso teleologico con il delitto di peculato, in mancanza
dell’accertamento del relativo reato, peraltro rimesso alla giurisdizione militare.
2.3. Con il quarto motivo assume violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per
non essergli state concesse le circostanze attenuanti generiche nonostante la sua
condotta collaborativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, non sono
fondati, per le ragioni di seguito indicate.
2. Come è stato infatti chiarito da lungo tempo nella giurisprudenza di
questa Corte l’atto pubblico contemplato dagli artt. 476 e 479 cod. pen. può
essere caratterizzato sia dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi,
dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni soggettive di rilevanza
pubblicistica sia, in via anche solo alternativa, dalla documentazione di attività
compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto o di fatti avvenuti alla sua
presenza (Sez. 5, n. 10149 del 16/10/1984, De Stefani, Rv. 166729).
D’altra parte, non vi è dubbio che, nella veste di Brigadiere Capo della
Compagnia dei carabinieri di Alcamo con la specifica funzione di capo deposito
combustili e lubrificanti, il ricorrente rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale.
Neppure colgono nel segno le doglianze con le quali l’imputato sostiene che
il falso sarebbe innocuo perché in concreto i soggetti dei quali aveva apposto le
firme non avevano mai controllato i suoi calcoli.
Al riguardo, deve invero essere ribadito che il falso può dirsi innocuo nei casi
in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione
(nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non
esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere
valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (tra le tante, Sez.
5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 47601
del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812).
Tale allora non è, con evidenza, la situazione in esame nella quale, essendo
incardinata una commissione per la verifica sul consumo di carburante, era
necessaria la verifica da parte di ciascuno dei componenti della stessa, suffragata
proprio dall’apposizione della firma dei relativi verbali. Di qui, se pure in alcuni
casi o in tesi di regola, i componenti, pur apponendo la loro firma, non avevano
di fatto controllato i calcoli effettuati dal ricorrente, ciò non significa che fosse
venuta meno la funzione pubblica di controllo che gli stessi dovevano svolgere e
per la quale era prevista l’apposizione della sottoscrizione in calce all’atto da
parte di tutti i componenti della commissione ai fini dell’esplicazione della
funzione documentale dello stesso (Sez. 5, n. 23891 del 18/03/2019, Cozzitorto,
Rv. 275559).
2. Il terzo motivo è, parimenti, non fondato, in quanto la circostanza
aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., può essere
ritenuta, in applicazione dell'art. 2, comma 2, cod. proc. pen, anche se il reato
fine viene giudicato separatamente (Sez. 5, n. 12707 del 12/02/2003,
Bevilacqua, Rv. 224063).
Di qui, legittimamente, la decisione censurata (come già quella di primo
grado) ha posto in rilievo, pur nei soli limiti necessari ad accertare l’integrazione
della predetta circostanza (e, dunque, incidenter tantum), che una serie di
elementi convergono nel senso che il ricorrente avesse commesso anche una
condotta rientrante nel fatto tipico del delitto di peculati, essendo stati accertati
non irrilevanti “ammanchi” di carburante nello stesso periodo.
3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente,
assumendo di aver prestato una condotta collaborativa che non sarebbe stata
vagliata, non si confronta con le argomentazioni logiche spese in senso contrario
dalle pronunce di merito, le quali hanno sottolineato che la condotta dello stesso
è stata inerte o neutra sul piano processuale, non potendo così essere
apprezzata come elemento positivo da valutare per la concessione delle
circostanze attenuanti generiche in proprio favore (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872
del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,
Starace, Rv. 270986 – 01).
4. Il ricorso deve pertanto essere nel complesso rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così è deciso, 12/01/2026
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Rosaria Giordano Luca Pistorelli
Avv. Antonino Sugamele

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