Escluso dall'accesso ex l. n. 241 del 1990 il "Modello 45".
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Modello 45 – Esclusione
T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 24 dicembre 2025, n. 3733 - Pres. Savasta, Est. Commandatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Santoro e Marco Scebba, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 14 aprile 2025, presentata dal ricorrente a mezzo p.e.c. Estratta dal registro PP.AA.;
- di ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale; per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente, ove occorra anche previa disapplicazione, di ottenere copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. esponendo:
- di avere presentato formale querela per il reato di calunnia di cui all’art. 368 c.p. nei confronti dei soggetti che lo avevano denunciato per il presunto illecito possesso di un’arma da cui è scaturita, ai suoi danni, una perquisizione domiciliare;
- il predetto procedimento penale per il reato di cui all’art. 368 c.p. – iscritto contro ignoti, in quanto risultavano oscurati i nomi dei soggetti che avevano presentato la denuncia presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- – veniva archiviato dal G.i.p. su conforme richiesta dal P.M. all’esito del giudizio camerale di opposizione ex art. 410 c.p.p.;
- che nell’ordinanza di archiviazione, il G.i.p., tuttavia, specificava e riconosceva espressamente il diritto del ricorrente di conoscere l’identità dei dichiaranti, posto che la perquisizione non era stata disposta a seguito dell’acquisizione di informazioni da fonte confidenziale e che l’esclusione del reato di cui all’art. 368 c.p. non comporta automaticamente che i dichiaranti non possano aver leso, con le loro dichiarazioni, la dignità morale e professionale del medesimo deducente, il quale potrebbe agire in sede civile per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito;
- di avere richiesto, infruttuosamente, tramite p.e.c. il 15 aprile 2025 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- di ottenere copia della comunicazione avente ad oggetto l’annotazione relativa al possibile possesso di arma, datata 14 aprile 2023, a firma del dott. -OMISSIS-– da cui è scaturita la perquisizione domiciliare ai suoi danni – per come originariamente generata e trasmessa e pertanto priva di “omissis” apposti, trasmessa in pari data alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, nonché dell’ulteriore documentazione riguardante il sig. -OMISSIS- dalla quale possa evincersi l’identità dei dichiaranti.
Atteso l’infruttuoso decorso del termine sopracitato, il ricorrente ha proposto ricorso ex art 116 c.p.a. dinnanzi a questo Tribunale onde ottenere l’ostensione del documento.
Si è costituita in giudizio la Procura della Repubblica intimata che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l’inammissibilità del ricorso stante la reiterazione della medesima istanza.
Con successiva memoria parte ricorrente ha replicato come la richiesta avanzata afferisca non già ad atti e documenti di natura giudiziale o processuale, bensì alla documentazione inserita dalla Procura della Repubblica nel fascicolo numero -OMISSIS- di protocollo relativo al Modello 45 ovvero agli atti non costituenti notizia di reato, i quali quindi non hanno rilevanza penale e dunque a fortiori alcuna rilevanza processuale.
All’udienza camerale indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il “modello 45” – previsto dal d.m. 30 settembre 1989 (e di cui alle circolari del DAG del Ministero della giustizia del 2011 e del 2016) – costituisce modalità applicativa dell’art. 335 c.p.p. rubricato “registro delle notizie di reato” e trova fondamento normativo nell’art. 109 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che - nel prevedere che la segreteria della Procura della Repubblica annota sugli atti che “possono” contenere notizie di reato da sottoporre immediatamente al PM per l’“eventuale” iscrizione nell’apposito registro - presuppone implicitamente l’esistenza di un altro registro nel quale inserire quegli atti che, a giudizio del P.M., non contengano notizia di reato e che non gli impongano lo svolgimento di indagini preliminari, in quanto considerate “pseudo notizie di reato”, per tale ragione sottratte al complesso procedimento di archiviazione previsto dal c.p.p. e sottoposte ad un procedimento semplificato di “messa agli atti” (c.d. “cestinazione”), rispetto al quale non sono previsti meccanismi di controllo (Cass. pen., 31278/2009).
In tale dimensione, il “modello 45” si connota per la sua natura di atto processuale di parte (Cass. pen., n. 27532/2015), che non è soggettivamente e funzionalmente qualificabile come atto suscettibile di accesso ex l. n. 241 del 1990.
E invero, la prevalente giurisprudenza amministrativa sostiene che con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (ove previste) – che costituisce pertanto un sistema chiuso – esulando dal diritto di accesso di cui alla l. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. IV, n. 4537/2016).
Sotto tale profilo, pertanto, si risolve nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario ogni valutazione sulla la giustiziabilità della pretesa ostensiva vantata dal ricorrente.
L’assoluta novità della questione legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione da declinarsi in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Calogero Commandatore Pancrazio Maria Savasta
IL SEGRETARIO
23-02-2026 07:21
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