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Sentenza

 i requisiti fisiopsichici concorsuali vanno accertati al momento della visita s...
i requisiti fisiopsichici concorsuali vanno accertati al momento della visita svolta dalla Commissione e “non può essere presa in considerazione la rimozione del tatuaggio avvenuta in un momento successivo” (v. Cons Stato, sent. 6640/2019); emerge dall’analisi della documentazione fotografica realizzata dall’Amministrazione in occasione degli accertamenti sanitari, che all’epoca della visita medica il tatuaggio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, era ben visibile e chiaramente distinguibile.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Prima Bis) sentenza nr. 04782 del 2026
Pubblicato il 14/03/2026

N. 04782/2026 REG.PROV.COLL.

N. 01505/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

1. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.01.2025 notificato in pari data alla ricorrente, di esclusione della ricorrente dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” di cui al Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 167/1-4-2024, per le seguenti motivazioni “presenta un tatuaggio in regione avambraccio sinistro, visibile con l’uniforme”;

2. Del giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella parte lesiva per la ricorrente, laddove esclude la predetta dalla prosecuzione della procedura concorsuale per cui è causa;

3. In parte qua, per quel che occorrer possa nei limiti dell’interesse dell'odierna ricorrente e per quanto lesivo, del comma 7 lett. c) dell’art. 11 contenuto nel Bando di concorso per il reclutamento di n. 4918 Allievi Carabinieri, in relazione all’errata valutazione dell’inidoneità e la conseguente esclusione del candidato laddove presenti “tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione di militare . In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti: 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di una personalità abnorme”;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- col presente gravame, la ricorrente impugna il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo al reclutamento in qualità di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale per la riscontrata presenza di un tatuaggio “...in regione AVAMBRACCIO SINISTRO visibile con l’uniforme”;

- il gravame risulta affidato a due motivi, con cui sostanzialmente si afferma la violazione del bando e delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, non essendo stato svolto alcun accertamento in ordine alla visibilità del tatuaggio con l’uniforme, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e violazione dell’at. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione;

Ritenuto che:

- i requisiti fisiopsichici concorsuali vanno accertati al momento della visita svolta dalla Commissione e “non può essere presa in considerazione la rimozione del tatuaggio avvenuta in un momento successivo” (v. Cons Stato, sent. 6640/2019);

- come emerge dall’analisi della documentazione fotografica realizzata dall’Amministrazione in occasione degli accertamenti sanitari, all’epoca della visita medica il tatuaggio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, era ben visibile e chiaramente distinguibile;

- il tatuaggio, infatti, risulta situato sull’avambraccio, localizzato pertanto in modo tale da essere ben visibile con le uniformi che lasciano scoperta tale parte del corpo, quale, tra le altre, l’uniforme estiva”;

Tutto ciò premesso, il Collegio, rilevata la sussistenza delle condizioni per definire il giudizio in forma semplificata, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo rigetta.

Appare equo compensare le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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