Il Pubblico ministero, qualora impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310, cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, a meno che - ma non è questo il caso - la misura riguardi reati per i quali operi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen: in materia cautelare, infatti, l'interesse del Pubblico ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, sicché esso deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 6188 Anno 2026
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: ROSATI MARTINO
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
nel procedimento a carico di
D.F. , nato a M. il .......
avverso l'ordinanza del 17/11/2025 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso
Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. massimo Vitale, che ha
insistito per la conferma del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania impugna
l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale quel Tribunale ha accolto l'appello
propostogli, a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., da F.D., annullando
l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che
aveva a costui applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione
dall'esercizio del pubblico ufficio di sottufficiale della Guardia di finanza, in
relazione al delitto di depistaggio (art. 375, secondo comma, cod. pen.).
1.1. A D. si addebita di aver artificiosamente fatto rinvenire, all'interno
del magazzino reperti della tenenza della Guardia di Finanza di Lentini, in provincia
di Siracusa, una somma in contanti precedentemente trafugata da un reperto ivi
custodito, fatto per il quale era in corso a suo carico un'indagine per peculato
militare.
1.2. Il Tribunale ha escluso un quadro di gravità indiziaria a carico
dell'indagato, rilevando che: in occasione del rinvenimento del reperto manomesso
e della presa d'atto dell'ammanco, il 12 aprile 2024, il locale non è stato sottoposto
a perquisizione; la somma è stata rinvenuta il 19 novembre successivo e nulla
consente di escludere che sia stata ivi collocata dopo il 25 ottobre precedente,
data in cui Denaro aveva saputo di essere indagato per peculato, avendo ricevuto
dalla Procura militare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; il
rinvenimento è avvenuto da parte del militare addetto alla custodia dell'ufficio
reperti, l'appuntato Raciti, che vi ha provveduto con modalità sospette (da solo, in
orario serale, quando in caserma non c'era più nessuno) e ne ha informato il
comandante soltanto l'indomani, invece preoccupandosi nell'immediatezza di
avvertire soltanto il suo vice, invitandolo a raggiungerlo sùbito in ufficio; nel
magazzino reperti potevano entrare tutti i militari in servizio in quell'ufficio,
essendo a tutti noto che una chiave della porta d'accesso fosse riposta in un
cassetto liberamente accessibile della scrivania del comandante; Denaro, dopo
aver saputo di essere indagato, non ha mai contattato appositamente il collega
Raciti per invitarlo ad effettuare una ricerca più accurata, essendosi limitato ad
una sollecitazione in tal senso nel corso di un loro incontro avvenuto nel proprio
ufficio per altre questioni lavorative.
2. Sostiene il Pubblico ministero ricorrente che il Tribunale sia incorso in un
duplice travisamento, che comprometterebbe la tenuta logica della relativa
motivazione.
Anzitutto, stando alle sommarie informazioni rese da Raciti, le occasioni in cui
Denaro lo avrebbe sollecitato ad una ricerca più approfondita sarebbero state due
e non una, e ciò sarebbe avvenuto non nel corso di un contatto cercato da Raciti
per questioni di lavoro, bensì durante banali chiacchierate, dovendo da ciò
desumersi che Denaro avesse volutamente innescato l'attività di ricerca che aveva
poi condotto al rinvenimento delle somme.
In secondo luogo, non è vero che, ad aprile 2024, in occasione del rilevamento
dell'ammanco, non fosse stata effettuata una perquisizione dei locali, essendo
2Corte di Cassazione - copia non ufficiale
stata compiuta un'attività di approfondita ricerca, sostanzialmente identica a
quella di perquisizione, come riferito dal comandante del Corpo, ten. La Ferlita.
Dunque - osserva il Pubblico ministero - Denaro, sapendo di essere indagato
per la scomparsa di quelle somme, era l'unico interessato al rinvenimento delle
stesse; egli ha sollecitato in più occasioni il collega custode dell'ufficio a compiere
ricerche ulteriori, che si concludevano con il ritrovamento delle banconote, situate
in un punto ben visibile; queste ultime erano sicuramente diverse da quelle
oggetto dell'originario sequestro e poi in parte trafugate, in quanto - come
accertato dalla Banca d'Italia - stampate in epoca successiva a quell'operazione di
polizia; egli, nel corso dell'interrogatorio da lui reso all'autorità giudiziaria militare
nel procedimento per il peculato militare, ha valorizzato a propria difesa tale
rinvenimento. Di qui, in conclusione, l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per
l'annullamento con rinvio.
4. Ha depositato argomentate conclusioni scritte la difesa dell'indagato,
ponendo l'attenzione sui dati di fatto valorizzati dall'ordinanza impugnata e
sostenendo, sulla base di essi, l'inesistenza di un quadro di gravità indiziaria,
nonché rappresentando l'assenza di esigenze cautelari, poiché Denaro, nel
frattempo, è stato trasferito presso un altro ufficio e senza incarichi di comando.
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1. Esso affronta esclusivamente il profilo della gravità indiziaria, trascurando
completamente, invece, il tema dell'esistenza o meno delle esigenze cautelari, pur
prospettato dall'indagato nel suo appello e non esaminato, avendo il Tribunale
ritenuto assorbito il relativo motivo, ma che comunque è essenziale per
l'applicazione della misura cautelare.
In proposito, questa Corte è ferma nel ritenere che il Pubblico ministero,
qualora impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310, cod. proc. pen.,
abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve comunque
indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni
a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, a meno che - ma
non è questo il caso - la misura riguardi reati per i quali operi la presunzione di
cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen: in materia cautelare, infatti, l'interesse
del Pubblico ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della
misura richiesta, sicché esso deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità
in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il
provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno (tra altre: Sez. 6, n.
3Corte di Cassazione - copia non ufficiale
43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021,
Marcus Steven, Rv. 282355).
5.2. A tanto si aggiunga che, comunque, non è ravvisabile il denunciato
travisamento, non foss'altro che sulle modalità dei contatti e delle sollecitazioni ad
una più approfondita ricerca rivolte da Denaro a Raciti, non essendo di segno
perspicuamente divergente le dichiarazioni di quest'ultimo - come riportate dal
Pubblico ministero in ricorso - rispetto all'interpretazione offertane dal Tribunale
(ovvero che Denaro non avesse appositamente contattato il collega).
In proposito, è sufficiente rammentare che, perché si possa parlare di
travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto
definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità
tra il senso intrinseco dell'elemento di prova e quello tratto dal giudice, con
conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella
valutazione del significato dimostrativo di tale elemento (tra molte, Sez. 5, n. 8188
del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017,
Colomberotto, Rv. 271702). Tale vizio, infatti, è ravvisabile ed efficace solo se
l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, in
quanto rende illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa
dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
277758), gravando sul ricorrente l'onere di indicare le ragioni per cui l'atto inficia
e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della
motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno
dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del
16/02/2021, F., Rv. 281085).
Nel caso in esame, in assenza di una specifica imposizione di Denaro a Raciti
e considerando che le informazioni sulle modalità dei loro colloqui provengono solo
da quest'ultimo, sicuramente interessato a stornare da sé eventuali sospetti, una
simile portata dirompente sulla trama argonnentativa dell'ordinanza impugnata
deve sicuramente escludersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.
21-02-2026 18:49
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