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Sentenza

Il termine semestrale di decadenza per presentare l’istanza di riconoscimento de...
Il termine semestrale di decadenza per presentare l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio da parte del militare comincia a decorrere dal momento in cui il danno all’integrità fisica e psichica è divenuto, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato, riguardato quale uomo medio e non quale professionista di settore e, per le patologie c.d. lungolatenti, è necessario e sufficiente che il dipendente abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze, nonché della dipendenza di essa da causa di servizio.



 

Il termine semestrale di decadenza per presentare l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio da parte del militare comincia a decorrere dal momento in cui il danno all’integrità fisica e psichica è divenuto, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato, riguardato quale uomo medio e non quale professionista di settore e, per le patologie c.d. lungolatenti, è necessario e sufficiente che il dipendente abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze, nonché della dipendenza di essa da causa di servizio. (1).


Sulla base del principio di cui in massima, la sezione: i) ritenuto sufficiente ai fini della decorrenza del termine semestrale l’esecuzione di un esame strumentale (ecografia tiroidea) che ha evidenziato la presenza di varie nodulazioni alla tiroide, di cui due di maggiori dimensioni, poiché da tale momento il lavoratore ha avuto consapevolezza della malattia ed è anche in grado di porla in relazione causale con la prestazione lavorativa, in quanto sono a lui già note le modalità di svolgimento del proprio lavoro e le caratteristiche dell’ambiente in cui la prestazione viene resa, dei materiali e strumenti utilizzati; ii) ha disatteso le conclusioni del verificatore che ha differito il dies a quo del termine semestrale alla data di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio sul rilievo che in precedenza mancasse una diagnosi definitiva, in quanto quest’ultima è rilevante ai fini della conoscibilità della patologia secondo il modello dello specialista di settore, mentre nella fattispecie in esame rileva il parametro dell’uomo comune.


(1) Conformi: Con riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6495; 16 marzo 2022, n. 1901. Con riferimento alla seconda parte della massima Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2020, n. 3703.


    Consiglio di Stato, sezione II, 15 dicembre 2025, n. 9869 – Pres. Poli, Est. Addesso
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 869 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12.


sul ricorso numero di registro generale 6351 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12.

quanto al ricorso n. 869 del 2022:

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, 7 luglio 2021, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

quanto al ricorso n. 6351 del 2023:

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, 20 febbraio 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto dell’appello n.r.g. 869/2022 è costituito:

a) dal decreto del Ministero della difesa n. 51/N, posizione n. 609098/C, del 8 febbraio 2017, recante il diniego opposto alla istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo delle patologie “Enfisema parasettale bolloso in soggetto con nodulo subcentimetrico parenchimale polmonare stabile TC documentato”, “Ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo a grado non esimente”, “Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico” e “Gozzo multinodulare in euritiroidismo” e la declaratoria di tardività della domanda in relazione all’infermità da ultimo indicata;

b) dal parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.) n. 77955 del 15 dicembre 2016.

2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti - si rappresenta quanto segue.

2.1. L’odierno appellante è stato un sergente maggiore capo dell’Esercito italiano ed è transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa a causa delle infermità che lo hanno reso non idoneo al servizio militare incondizionato.

2.2. In qualità di esperto di telecomunicazioni ed apparati radio ha partecipato, dal 22 maggio 1999 al 16 giugno 1999, alla missione internazionale di pace “FYROM” in Macedonia con l’incarico di comandante di squadra mortai e fucilieri, svolgendo attività di vigilanza e pattugliamento (in particolare, nelle città di Katalanovo Sud e di Skopje), anche a bordo di automezzi.

2.3. Prima di essere impiegato in missione, è stato sottoposto ad una multipla somministrazione vaccinale.

2.4. Nel corso della carriera, ha, inoltre, partecipato a campi di addestramento presso i poligoni di tiro di Capo Teulada, Monte Romano, Persano e Murge.

2.5. In data 11 giugno 1999, durante lo smantellamento del campo in Macedonia per il suo trasferimento in Kosovo, il militare riportava una lesione al ginocchio a cui seguiva la diagnosi di “meniscectomia mediale parziale artroscopica ginocchio dx in condropatia femorale a grado esimente in atto” che veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di Catanzaro con verbale modello ML/AB N. 4091 del 6 ottobre 2000.

2.6. In data 18 ottobre 2012, a seguito di esame ecografico, veniva riscontrata la presenza di formazioni nodulari sulla tiroide e, a seguito di successivi approfondimenti diagnostici (TC Torace del 29 dicembre 2012), venivano rilevati un “Nodulo tiroideo a sinistra con Dt max di 17,2 x 12,7 mm”, “Bolle enfisematose sub-pleuriche apicali bilaterali” e “Piccolo nodulo tiroideo a sinistra”.

2.7. In data 29 maggio 2013 l’interessato presentava istanza finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “Enfisema parasettale bolloso in soggetto con nodulo subcentimetrico parenchimale polmonare stabile TC documentato”, “Ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo a grado non esimente”, “Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico” e “Gozzo multinodulare in euritiroidismo”.

2.8. Proponeva, altresì, istanza finalizzata al conseguimento dei benefici previsti in favore delle “vittime del dovere” e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564, l. 23 dicembre 2005 n. 266 che veniva dichiarata inammissibile dal Ministero con nota M-D-PREV/39580/1/4-SBA del 9 dicembre 2013, successivamente annullata, su ricorso dell’interessato, dal T.a.r. per la Calabria n. -OMISSIS- del 2014 per vizio di incompetenza.

2.9. In sede di riedizione del potere successivo al giudicato, la C.M.O. di Messina, con verbale modello BLB/B n. 148/EI,d del 29 gennaio 2016, ascriveva le patologie sofferte dal ricorrente alla tabella A, categoria 7, ed alla tabella B del d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

2.10. Con parere n. 77955/2016, reso nell’adunanza n. 97/2016 del 15 dicembre 2016, il comitato di verifica giudicava le infermità non dipendenti da causa di servizio, osservando che:

a) quanto all’infermità “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico”, si tratta di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente in individui con familiarità ipertensiva e spesso legata ad abitudini di vita, ad errori dietetici e tabagismo, mentre nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, stante anche il breve periodo di impiego all’estero e delle modalità di svolgimento del medesimo;

b) quanto all’infermità “Ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo a grado non esimente”, si tratta di un processo infiammatorio a carico dell’esofago che si sviluppa per anomalia di carattere costituzionale e non può ricondursi a disagi di servizio;

c) quanto all’infermità “Enfisema parasettale bolloso in soggetto con nodulo subcentimetrico parenchimale polmonare stabile TC documentato”, si tratta di una malattia idiopatica, dovuta alla rottura di bolle enfisematose sulla superficie polmonare, di natura congenita e verificatasi nel dicembre 2012, in relazione alla quale i precedenti di servizio, pur considerando la breve missione all’estero dal 22 maggio 1999 al 16 giugno 1999, non possono assurgere a fattori causali o concausali, non ravvisandosi condizioni di effettivo disagio o stress acuto per l’apparato respiratorio dissimili da altro personale impiegato;

d) quanto all’infermità “Gozzo multinodulare in euritiroidismo”, si tratta di una degenerazione della ghiandola tiroidea dovuta a carenza di iodio o sostanze gozzigene, non collegabile al servizio prestato, anche considerando l’esiguo periodo fuori area.

3. Con decreto n. n. 51/N, posizione n. 609898/C, dell’8 febbraio 2017 il Ministero dichiarava non dipendenti da causa di servizio le infermità sopra indicate; con riguardo alla patologia “Gozzo multinodulare in eutiroidismo”, ne rilevava, inoltre, la tardività in quanto presentata in data 29 maggio 2013, oltre il termine di sei mesi dalla piena conoscenza dell’infermità (avvenuta a seguito dell’esame ecografico del 18 ottobre 2012) previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.

4. Con ricorso di primo grado n.r.g. 479 del 2017 il signor -OMISSIS- impugnava i provvedimenti indicati al §1 sub a e b), unitamente al verbale modello BLB/B n. 148/EI datato 29 gennaio 2016 della C.M.O. di Messina, per i seguenti motivi (estesi da pag. 11 a pag. 35 del gravame):

I. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 5 del D.P.R. 461/2001. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.

II. Illegittimità e/o eccesso di potere dell’ascrizione delle patologie sofferte dal ricorrente ad una tabella e/o categoria diversa rispetto a quelle previste dalle tabelle A e B contenute D.P.R. 915/78, nonché per violazione del criterio di cumulo imposto dalla tabella F contenuta nel D.P.R. 915/78, manifesta illogicità, incongruità, erroneità, irragionevolezza, inattendibilità.

5. Il T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS- del 7 luglio 2021:

a) respingeva il primo motivo, sia con riguardo alla contestazione dell’intervenuta decadenza sia con riguardo al diniego di dipendenza da causa di servizio, avendo il ricorrente svolto, nella breve missione all’estero, compiti riconducibili all’ordinaria attività di servizio;

b) respingeva il secondo motivo, relativo all’errata iscrizione tabellare delle infermità riscontrate;

c) compensava tra le parti le spese di lite.

6. Con ricorso n.r.g. 869/2022, notificato in data 4 gennaio 2022 e depositato in data 2 febbraio 2022, il ricorrente ha impugnato la sentenza sopra indicata, articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 10 a pag. 45 del gravame):

I. Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Erroneità dell’impugnata sentenza per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 5 del D.P.R. 461/2001. Violazione dell’art. 97 della Costituzione Italiana: violazione del principio di efficienza dell’azione amministrativa.

II. Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Erroneità dell’impugnata sentenza per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato,

7. Si sono costituiti per resistere il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

8. Nel corso del giudizio:

a) è stata disposta una verificazione con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2024, affidata al Dipartimento di medicina epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale dell’I.N.A.I.L con riguardo ai seguenti quesiti:

a1) <>;

a2) <>;

b) l’appellante ha depositato documenti in data 5 febbraio 2024 e 29 novembre 2024 nonché l’atto di nomina del consulente di parte in data 15 febbraio 2024;

c) i Ministeri appellati hanno depositato memorie e documenti in data 4 marzo 2022.

9. L’oggetto dell’appello n.r.g. 6351/2023 sono:

a) il decreto del Ministero della difesa n. 2355/N, posizione n. 609098/D, del 6 novembre 2017, recante il diniego opposto alla istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo della patologia “Gastroduodenite edgs documentata”;

b) il parere del comitato di verifica per le cause di servizio (C.V) n. 81754 del 5 ottobre 2017.

10. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti.

10.1. In data 11 giugno 1999, durante lo smantellamento del campo in Macedonia per il suo trasferimento in Kosovo, il signor -OMISSIS- riportava una lesione al ginocchio a cui seguiva la diagnosi di “meniscectomia mediale parziale artroscopica ginocchio dx in condropatia femorale a grado esimente in atto” che veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla commissione medica ospedaliera di Catanzaro con verbale modello ML/AB N. 4091 del 6 ottobre 2000.

10.2. Sin dalla data dell’incidente, il militare iniziava a praticare una terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei (cd. FANS) e cortisonici in modo continuo e massiccio, la quale- secondo la tesi dell’appellante- avrebbe determinato l’insorgenza di una “gastroduodenite ulcerosa, ernia iatale ed MRGE di origine iatrogena”.

10.3. In data 26 aprile 2016 il signor -OMISSIS- formulava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “gastroduodenite ulcerosa”, sia quale aggravamento dell’infermità “Ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo a grado non esimente” sia, in alternativa, in via autonoma qualora non considerata in rapporto di interdipendenza con la seconda.

10.4. Il comitato di verifica, con parere n. 81754 del 5 ottobre 2017, si esprimeva negativamente specificando che: “Non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro – distonico endogeno, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato) non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante in quanto non datati di particolare intensità lesiva né particolarmente prolungati nel tempo”.

10.5. Con decreto n. 2355/N, posizione n. 609098/D, del 6 novembre 2017, il Ministero giudicava l’infermità sofferta dall’appellante come non dipendente da causa di servizio.

11. Con ricorso n.r.g. 161 del 2018 il signor -OMISSIS- impugnava i provvedimenti indicati al § 9 sub a) e b), articolando un unico motivo di gravame (esteso da pagina 10 a pagina 33) così rubricato: <>.

12. Il T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2023, respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

13. Con ricorso in appello n.r.g. 6351 del 2023, notificato in data 14 luglio 2023 e depositato in data 21 luglio 2023, il ricorrente ha impugnato la sopra indicata sentenza n. -OMISSIS- del 2023, articolando un unico motivo di gravame, esteso da pagina 10 a pagina 29, relativo a: <>.

14. Si sono costituiti in resistenza il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

15. Nel corso del giudizio:

a) con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2024 è stata disposta una verificazione, affidata al Dipartimento di medicina epidemiologica, igiene del lavoro e ambientale dell’I.N.A.I.L., con riguardo al seguente quesito: << dica il verificatore, in modo assertivo ovvero probabilistico (secondo criterio del ‘più probabile che non’), se l’espletamento del servizio ha costituito fattore causale ovvero concausale per l’insorgenza nel signor -OMISSIS- dell’infermità ‘Gastroduodenite edgs documentata’, tenendo anche conto della missione svolta dal militare in Macedonia, dell’attività prestata presso il poligono di tiro di Capo Teulada e delle somministrazioni vaccinali a cui è stato sottoposto>>;

b) l’appellante ha depositato documenti in data 2 febbraio 2024 e nominato un consulente di parte in data 15 febbraio 2024;

c) i Ministeri appellati hanno depositato in data 28 dicembre 2023 l’elenco dei documenti già prodotti in primo grado.

16. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2024:

a) è stata disposta la riunione degli appelli n.r.g. 869/2022 e n.r.g. 6351/2023;

b) è stata disposta la sostituzione del verificatore, individuato nella persona del direttore dell’U.O. medicina legale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro o ad altri professionisti della struttura, specializzati in medicina legale. E’ stato anche disposto il pagamento di un acconto che il verificatore ha dichiarato di aver percepito.

17. Successivamente alla riunione degli appelli, l’appellante ha depositato in entrambi i giudizi, in data 30 dicembre 2024, la dichiarazione di nomina del consulente di parte già in precedenza depositata e in data 27 novembre 2025, nel solo giudizio n.r.g. 869/2022, le sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 12 e 13 del 2025.

18. In data 9 luglio 2025 il verificatore ha depositato la relazione finale.

19. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.

20. Preliminarmente, rileva il collegio che in appello è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno dei ricorsi di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015).

21. Premesso quanto sopra, gli appelli sono infondati e devono essere respinti.

22. Quanto all’appello n.r.g. 869/2023, va rilevato, in primo luogo, che correttamente il decreto impugnato ha dichiarato l’intempestività della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia “gozzo multinodulare in eurotiroidismo” in quanto presentata oltre il termine semestrale dalla conoscenza dell’infermità previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001.

22.1. Per costante giurisprudenza:

a) il termine semestrale entro il quale va presentata l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio comincia a decorrere dal momento in cui il danno all’integrità fisica e psichica è divenuto, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato. Il requisito della conoscibilità va rapportato al modello dell’uomo medio e non del professionista di settore, sicché l’ignoranza dell’esatta situazione clinica non può essere utilmente invocata per differire sine die il decorso del termine decadenziale (Cons. Stato, sez. II, n. 6495 del 2023 e n. 1901 del 2022), di fatto vanificandolo;

b) l’individuazione del termine perentorio semestrale risulta di facile identificazione qualora l’infermità sia la conseguenza di uno specifico evento lesivo, facilmente ed oggettivamente collocabile nel tempo, mentre laddove discenda da cause progressive, incidenti sulla salute in un lasso di tempo non facilmente delimitabile, occorre far riferimento, in mancanza di criteri stabiliti a livello normativo, ad un criterio di ragionevolezza che contemperi l’esigenza di effettiva conoscibilità da parte dell’interessato con il rispetto del termine decadenziale voluto dal legislatore. Per tale ragione, è necessario e sufficiente che il dipendente abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti della sua integrità fisica nonché della dipendenza di essa da causa di servizio (Cons. Stato, sez. IV, n. 3703 del 2020).

22.2. Dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’infermità a seguito dell’ecografia tiroidea eseguita in data 18 ottobre 2012. L’esame in questione ha evidenziato, in particolare, la presenza di varie nodulazioni alla tiroide, di cui due di maggiori dimensioni, l’una a destra di dimensioni 6x11 mm e l’altra a sinistra di dimensioni 12x20 mm.

A quella data, quindi, ha certamente acquisito conoscenza della patologia ed era già in grado di porla in correlazione con il servizio prestato e, in particolare, con l’unica missione svolta all’estero dal 22 maggio 1999 al 16 giugno 1999 e con l’attività svolta nei campi di addestramento presso i poligoni di tiro.

Risponde, infatti, ad un criterio di normalità che nel momento in cui il lavoratore ha consapevolezza della malattia è anche in grado di porla in relazione causale con la prestazione lavorativa, in quanto sono a lui già note le modalità di svolgimento del proprio lavoro e le caratteristiche dell’ambiente in cui la prestazione viene resa, dei materiali e strumenti utilizzati.

22.3. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il collegio non può condividere la conclusione cui è pervenuto il verificatore che ha, invece, differito il dies a quo del termine semestrale alla data di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio (29 maggio 2013) sul rilievo che in precedenza mancava una diagnosi definitiva.

Il richiamo alla diagnosi definitiva, effettuato dal verificatore, non è rilevante ai fini della decorrenza del termine, come sopra chiarito, e non costituisce nemmeno risposta al quesito formulato dalla sezione che era chiaramente riferito alla conoscibilità della patologia non secondo il modello dello specialista di settore, bensì secondo il modello dell’uomo comune (cfr., supra, § 8 sub a2).

23. In disparte quanto appena osservato in ordine all’intempestività della domanda per il gozzo multinodulare, è comunque dirimente la circostanza che nessuna delle patologie oggetto dell’istanza può essere riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

24. Sul punto è necessario subito chiarire che non possono trovare applicazione con riguardo al caso di specie i principi elaborati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nelle recenti sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025 poiché, come emerge dalla semplice lettura del principio di diritto ivi affermato, esse riguardano unicamente l’accertamento della dipendenza da causa di servizio “di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale”.

24.1. Il sistema di accertamento della causa di servizio fondato sulla presunzione relativa di sussistenza del nesso di causalità, in relazione al solo fatto ignoto, salva la prova della genesi extra-lavorativa in capo all’amministrazione, è circoscritto alle sole infermità o patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti poiché solo queste sono state ritenute dal legislatore concretizzazione di un rischio tipizzato, ai sensi dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare (c.m.).

24.2. Come osservato dalle prime sentenze di questa sezione che hanno declinato sul piano operativo i principi espressi dall’Adunanza plenaria (sentenze nn. 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9347 e 9349 del 27 novembre 2025) il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 c.m. e dalla relativa disciplina regolamentare [articoli 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.)], con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:

a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale:

a1) le attività lavorative in concreto espletate;

a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);

a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;

a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;

b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale.

24.3. E’ evidente che nel caso di specie mancano le precondizioni sub a3) e a4), atteso che:

a) l’appellante ha operato in Macedonia che non è stata teatro di conflitto bellico NATO;

b) le infermità riportate, fortunatamente, non hanno natura tumorale.

25. Con riguardo alla fattispecie per cui è causa operano, pertanto, le ordinarie regole relative all’accertamento del nesso di causalità secondo cui grava sul richiedente l’onere di provare il nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato, trattandosi di patologie ad eziopatogenesi conosciuta- analiticamente individuata ed indicata, per ciascuna di esse, dal comitato di verifica- in relazione alle quali non si pone il problema dell’allocazione del rischio della causa ignota in capo all’amministrazione in qualità di datore di lavoro.

25.1. Ne discende che gravava certamente sul ricorrente l’onere di dimostrare sia le particolari condizioni ambientali ed operative, determinanti un quid pluris di disagio, impegno e stress fisico rispetto a quelle a cui è ordinariamente esposto qualunque militare, sia che le infermità sofferte siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, nn. 10281 del 2024 e n.7887 del 2023; sez. I, pareri n. 184 del 2024, nn. 1050, 1514 e 1030 del 2023; sez. IV, nn. 142 e 5040 del 2020).

25.2. L’appellante non ha fornito né in sede procedimentale né in sede processuale la prova del nesso di causalità o concausalità tra la patologia e il sevizio prestato, tenuto conto che:

a) ha operato fuori area per un periodo estremamente limitato (n. 21 giorni totali);

b) non ha preso parte alla missione nel Kosovo ma alla diversa missione in Macedonia, regione estranea al conflitto bellico e, quindi, non oggetto di “massicci bombardamenti”, come apoditticamente affermato in ricorso;

c) non ha partecipato ad alcuno scontro armato e non è mai intervenuto in contesti operativi ove si sia fatto ricorso a munizionamenti con uranio impoverito;

d) non ha fornito alcuna prova dell’asserita eccezionalità delle condizioni ambientali ed operative in cui ha operato, atteso che il rapporto informativo a firma del colonnello -OMISSIS- relativo al periodo di servizio dal 1991 al 2013, prodotto in primo grado e richiamato anche in appello, non evidenzia alcun fattore di rischio specifico (ad esempio coinvolgimento in scontri armati, contatto diretto con ordigni esplodenti ecc.), ma solo l’esposizione a “intense e prolungate perfrigerazioni, umidità ambientale, alloggiamenti campali su brandine e in tende da campo”, ossia condizioni che rientrano negli ordinari disagi caratterizzanti la vita lavorativa di qualunque militare, sia in area che fuori area;

e) ha richiamato, a sostegno dell’asserita esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti, la tesi del “flusso intercontinentale di particelle” (che dal Kosovo sarebbero transitate in Macedonia) priva di qualunque fondamento scientifico (si richiamano solo due isolati studi accademici dell’Istituto di Scienze Nucleari di Belgrado e della Facoltà di Scienze Naturali dell’Università di Pristina e non dati ufficiali di organizzazioni internazionali o studi validati dalla comunità scientifica internazionale).

26. Quanto alla disposta verificazione, rileva il collegio che essa non ha fornito risposta al quesito formulato dalla sezione non avendo chiarito, sul piano tecnico-scientifico, in che modo le plurime patologie di cui soffre l’appellante- nessuna delle quali, giova ribadire, ha natura tumorale- siano da ricondurre, secondo il criterio del più probabile che non, ai vaccini somministrati (di cui non vengono nemmeno evidenziati i possibili effetti collaterali, se in essi rientrino le infermità per cui è causa e sulla base di quali evidenze e studi scientifici) e al brevissimo periodo di missione all’estero (non essendo chiarito il periodo di latenza e di insorgenza di ogni patologia, i fattori di rischio specifici di ciascuna di esse e se questi siano riscontrabili nell’area di missione), tenuto anche conto che il ricorrente ha operato in un territorio rimasto estraneo ad ogni conflitto armato (NATO).

27. Le considerazioni appena esposte con riguardo alla missione in Macedonia si attagliano, a maggior ragione, all’attività prestata presso il poligono di Capo Teulada.

Dalla documentazione in atti emerge che l’addestramento presso il poligono di Campo Teulada e, in generale, presso i poligoni della regione Sardegna, ha riguardato periodi di tempo molto limitati (dal 28 aprile 1998 al 28 maggio 1998 e dal 18 gennaio1999 al 31 gennaio 1999, cfr. rapporto informativo a firma del tenente colonnello -OMISSIS-, agli atti del fascicolo di primo grado), con la conseguenza che non risulta provata la costante partecipazione attiva ad operazioni di addestramento con munizionamento ad uranio impoverito e la continuativa presenza nella prima linea di tiro: anche sotto tale profilo, va esclusa l’affermata esposizione a fattori di rischio.

28. In definitiva, l’articolato e puntuale parere del comitato di verifica, che ha analizzato la genesi di ogni patologia ponendola a raffronto con il servizio espletato, non risulta smentito dagli esiti dell’istruttoria tecnica disposta in giudizio, essendosi il verificatore limitato ad esprimere un giudizio di merito tecnico in contrapposizione a quello del comitato, senza metterne in luce alcuna palese erroneità o irragionevolezza.

29. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo all’infermità “Gastroduodenite ulcerosa” oggetto dell’appello n.r.g. 6352/2023.

Al riguardo è sufficiente osservare che la causa di servizio per tale patologia:

a) non può essere riconosciuta quale aggravamento dell’infermità “Ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo a grado non esimente” poiché anche per tale patologia va escluso il nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato, come sopra chiarito ai §§ 34 -41;

b) non può essere riconosciuta in via autonoma poiché il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato il nesso di causalità tra la patologia in questione e il servizio svolto, sia in area che fuori area, limitandosi a produrre un certificato medico di parte datato 30 novembre 2017 (doc. 3 fascicolo di primo grado) che afferma l’origine iatrogena della patologia e si limita ad esprimere un giudizio di merito tecnico del tutto inidoneo a superare quello del comitato, che ha invece ricondotto la patologia a fattori di carattere neuro-distonico endogeno (sull’inidoneità delle perizie mediche di parte a smentire le conclusioni del comitato, cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 476 del 2022; sez. IV, n. 6254 del 2020).

Anche con riguardo alla patologia in questione, nessuna irragionevolezza o manifesta illogicità del parere del comitato emerge dalla relazione del verificatore che si limita, al pari del consulente di parte, ad affermare il nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato, senza chiarire le ragioni tecnico -scientifiche di siffatta conclusione.

30. In conclusione sia l’appello n.r.g. 869/2022 che l’appello n.r.g. 6351/2022 devono essere respinti in quanto infondati.

31. Nella complessità e novità delle questioni sottese al gravame il collegio ravvisa eccezionali motivi – ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. – per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio, fermo restando l’onere, a carico di parte appellante del contributo unificato.

32. Quanto alle spese di verificazione, considerato che il verificatore ha chiesto un compenso a vacazione pari a complessivi euro 2.948,68, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2022 n. 115, e che il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno (art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319, richiamato dal citato art. 1), si ritiene equo, in considerazione della qualità e quantità delle prestazioni svolte, della tipologia di attività espletata, del tempo verosimilmente impiegato e della complessità dei quesiti come emergono a semplice lettura della relazione, di liquidare a titolo di onorario l’importo complessivo ed omnicomprensivo di eventuali accessori di euro 1.000,00 (mille/00) (cfr. Cons. Stato, sez. II, decreto n. 9458 del 2025; sez. III, n. 819 del 2025; sez. IV, n. 8457 del 2024), corrispondente a quanto già versato dall’appellante in sede di acconto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti (n.r.g. 869/2022 e n.r.g. 6351/2023), li respinge.

Dichiara integralmente compensate fra le parti – ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. –le spese di giudizio, fermo restando l’onere, a carico di parte appellante, del contributo unificato nonché delle spese di verificazione nei limiti indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Antonella Manzione, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Carmelina Addesso		Vito Poli
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO

Avv. Antonino Sugamele

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