Mancata produzione del certificato di equipollenza al diploma italiano (da parte del Ministero dell’Istruzione) del titolo di studio conseguito all’estero. L’Amministrazione per superare eventuali dubbi sulla legittimazione procedimentale e/o sul conferimento di poteri rappresentativi al genitore avrebbe potuto richiedere agevolmente informazioni al militare, che, se richiesto, avrebbe potuto rilasciare dichiarazione di ratifica o altro atto adesivo all’operato paterno.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sentenza nr. 04592 del 2026
Pubblicato il 12/03/2026
N. 04592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7343 del 2025, proposto da:
Michele Valentino De Furia, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 0200151 del 23/04/2025, notificato al ricorrente in data 28/04/2025, con cui il Ministero della Difesa ha decretato in modo illegittimo, ingiusto ed illogico la decadenza dalla ferma VFI del ricorrente De Furia iniziata il 14/01/2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, connesso e conseguenziale
- e per la reintegrazione del ricorrente alla ferma VFI, iniziata in data 14.1.2025 e fino alla naturale scadenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato ed è risultato vincitore del concorso indetto dal Ministero della Difesa per il reclutamento di 6.698 volontari in ferma iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano per il 2024, Pertanto è stato ammesso alla ferma breve e incorporato nell’Esercito, prendendo servizio dal giorno 14 gennaio 2025.
2. Con comunicazione di avvio del procedimento dell’11marzo 2025, prot. n. 3064 (doc. 1 ric.), il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente che “…a seguito delle opportune verifiche è emerso che la S.V. ha prodotto una dichiarazione mendace in merito al possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e pertanto risulta carente il requisito di cui all’art. 2 co. 1 lettera f) del bando di reclutamento”.
La lettera f) dell’art. 2 comma 1 del bando di reclutamento era quella che disciplinava i requisiti di partecipazione stabilendo, con specifico riferimento al caso di specie, che “1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: …omisssis… f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione”.
3. Con la memoria difensiva prodotta nel corso del procedimento in data 11.3.2025 (doc. 2 ric.) il ricorrente ha subito informato l’Amministrazione, tramite suo padre, di essere effettivamente in possesso del diploma di scuola superiore conseguito presso la Scuola inglese Trinity Accademy School di Thorne (tale diploma ingloba in sé, secondo l’ordinamento scolastico britannico, anche il titolo corrispondente a quello della scuola media inferiore italiana); ha quindi allegato la traduzione giurata del titolo di studio conseguito.
4 Con il decreto del 23.4.2025 in epigrafe impugnato, il Dipartimento per il Personale Militare del Ministero della Difesa non ha ritenuto dirimenti le difese svolte in quanto provenienti (non dal diretto interessato ma) dal padre ed ha evidenziato, in ogni caso, la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato all’atto della domanda di partecipazione, contestando altresì la mancata produzione del certificato di equipollenza al diploma italiano (da parte del Ministero dell’Istruzione) del titolo di studio conseguito all’estero.
Per tali ragioni il Ministero della Difesa ha provveduto a dichiarare l’odierno ricorrente decaduto dalla ferma prefissata con effetto retrodatato all’inizio della ferma stessa, qualificando come “servizio di fatto” quello “medio tempore” svolto dall’ex militare.
5. Il sig. Michele Valentino De Furia ha impugnato il provvedimento predetto con il ricorso oggi in disamina nel quale si allega, in primo luogo, che in data 19.6.2025, al termine di un tortuoso iter burocratico, l’U.S.R. Calabria ha rilasciato la certificazione di equipollenza del diploma di licenza superiore/media conseguito dal ricorrente in Inghilterra.
Parte ricorrente articola, dunque, i seguenti motivi di gravame avverso il suddetto provvedimento:
1) Violazione artt. 7 e 10 legge n. 241/1990. Violazione del principio di contraddittorio e partecipazione; difetto assoluto di istruttoria.
Il ricorrente fa presente che, nel corso del procedimento, tramite due successive pec (una proveniente dal padre del ricorrente) spedite all’Ufficio competente della Difesa, ha documentato il possesso del diploma di licenza di scuola superiore conseguito in Inghilterra (integrante anche il diploma di scuola media italiano), esibendo il titolo conseguito presso la scuola inglese, munito di traduzione giurata.
Lamenta che l’Amministrazione ha ritenuto di non poter prendere in considerazione le memorie dell’istante, pervenute tramite l’85° RAV VERONA, in quanto redatte e spedite, non dal diretto interessato, ma dal di lui padre.
Tale condotta appare formalistica e arbitraria avendo impedito il completamento dell’istruttoria ed il leale contraddittorio con l’interessato, in un procedimento suscettibile di esito quanto mai pregiudizievole per il medesimo (decadenza dal servizio dopo la meritoria vittoria di un concorso).
2) Eccesso di potere - erronea valutazione dei fatti - illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Ministero non ha in nessun modo valutato il titolo equipollente conseguito dal ricorrente e trasmesso da quest’ultimo (seppure tramite il genitore).
Con la produzione in causa della dichiarazione di equipollenza del titolo redatta dall’U.S.R. Calabria (con atto del 19.6.2025) - la quale accerta l’equipollenza del titolo inglese conseguito dal ricorrente al diploma italiano di scuola superiore – il ricorrente ha dimostrato di essere, già al momento della domanda, nel pieno possesso del requisito di partecipazione contestato.
3) Difetto istruttorio in ordine alla mancata valutazione dei documenti prodotti in sede procedimentale.
La p.A. non compiuto una istruttoria adeguata e sufficiente nel corso del procedimento amministrativo de quo, avendo omesso qualsiasi valutazione sul titolo di studio comunque prodotto dal ricorrente ed essendosi rifiutata di considerare le deduzioni presentate.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha ribadito la legittimità del proprio operato e della motivazione posta alla base del provvedimento decadenziale.
7. Con ordinanza del 31.7.2025 n. 4104 il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato valorizzando in particolare l’attestato di equipollenza del titolo conseguito all’estero che il ricorrente ha ottenuto e depositato in giudizio.
8. In vista dell’udienza di merito vi è stato il deposito di una nuova relazione difensiva ministeriale mentre il ricorrente si è limitato a chiedere il passaggio in decisione della causa senza discussione da remoto.
9. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
11. La vicenda sopra esposta dimostra che il giovane militare, con il comprensibile supporto paterno (trovandosi il ricorrente ad affrontare l’impegno intensivo connesso allo svolgimento dei primi mesi di addestramento militare presso l’85^ RAV), ha prontamente informato il Reggimento di appartenenza (con le tre memorie endoprocedimentali versate in atti) della peculiarità del proprio percorso scolastico che si è svolto per la maggior parte nel Regno Unito (presso la Trinity Accademy di Thorme nel South Yorkshire), dove il giovane si era trasferito con la famiglia per ragioni di lavoro relative al padre, dopo avere completato in Italia solo il primo anno della scuola media inferiore.
In effetti, anche se soltanto in seguito è stato ottenuto e fornito dalla parte interessata il certificato di equipollenza datato 19.6.2025, rilasciato dall’U.S.R. della Calabria (doc. 3 ric.), va rilevato che nell’immediatezza della comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis, il militare ha illustrato in modo esaustivo la propria condizione riguardante l’assolvimento degli obblighi scolastici, fornendo puntuali riferimenti alla scuola frequentata in Inghilterra, al tipo di diploma ottenuto, all’anno di ottenimento ecc.
Nel tempo strettamente necessario è stata poi fornita la traduzione giurata del “certificato generale di istruzione secondaria” a seguito dell’esame sostenuto a giugno 2021 presso la Trinity Accademy (il tutto è reperibile nella corposa documentazione indicata come “memoria difensiva 1”, secondo allegato del ricorrente).
Orbene, di fronte alla peculiarità della fattispecie e di fronte alle intuibili e oggettive difficoltà (accentuate dalla condizione del ricorrente nello “status” di militare ai suoi primi mesi addestrativi) connesse al reperimento della documentazione scolastica all’estero, alla sua traduzione giurata, all’avvio e alla conclusione del procedimento volto ad ottenere l’attestato di equipollenza da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale, corrispondeva a dovere di leale collaborazione dell’Amministrazione assegnare all’interessato un congruo termine per consentirgli di completare la documentazione e dimostrare la propria legittimazione a partecipare al concorso “de quo”.
Al contrario tra il preavviso di rigetto (11.3.2025) e il provvedimento di decadenza dal servizio (23.4.2025) è intercorso un tempo insufficiente rispetto alle suddette difficoltà operative e, in ogni caso, come giustamente lamentato dal ricorrente, l’Amministrazione, immotivatamente, ha ritenuto “tamquam non esset” quanto dedotto dal ricorrente e dal di lui padre per illustrare la situazione con plurimi messaggi via email.
Al riguardo non sembra condivisibile l’approccio formalistico seguito dall’Autorità che ha reputato non rilevanti le memorie provenienti dal padre del sig. Michele De Furia in quanto provenienti da soggetto estraneo al procedimento amministrativo per cui è causa.
Il Collegio rileva infatti che la corrispondenza intercorsa dimostra una intuibile adesione a tali memorie e documenti, provenienti da uno stretto congiunto, da parte dello stesso militare che ne aveva anticipato i contenuti nelle comunicazioni al Comando del Reggimento.
In ogni caso, poteva e doveva essere esercitato dal responsabile del procedimento, anche sotto tale profilo, quel potere di soccorso istruttorio che, in generale, l’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 attribuisce allo stesso responsabile il quale “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e…ordinare esibizioni documentali”.
L’Amministrazione, pertanto, per superare eventuali dubbi sulla legittimazione procedimentale e/o sul conferimento di poteri rappresentativi al genitore avrebbe potuto richiedere agevolmente informazioni al militare, che, se richiesto, avrebbe potuto rilasciare dichiarazione di ratifica o altro atto adesivo all’operato paterno.
Siffatta condotta collaborativa era, a maggior ragione, da pretendersi, secondo buona fede, nei confronti dell’Amministrazione che era a conoscenza delle difficoltà operative (per ricerche documentali, lettere al Consolato Italiano, richieste alla scuola ecc.) di un giovane militare in piena fase addestrativa presso l’85^ Reggimento RAV.
9. Alla luce dell’istruttoria documentale di causa non vi è dubbio che il diploma conseguito dal ricorrente all’estero integrava pienamente il requisito contestato di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) del bando di reclutamento che richiedeva il diploma della scuola secondaria di primo grado (i.e. la “vecchia” media inferiore).
Può anzi dirsi che l’aspirante possedeva il requisito in modo “sovrabbondante” dal momento che ha prodotto un “Certificate of secondary education”, il quale, già fornito dall’istante, con traduzione giurata, all’Amministrazione nel corso del procedimento (vedi doc. 11 res.), con successivo atto prot. U 5046 del 19.6.2025 (doc. 2 ric.) è stato poi dichiarato dall’U.S.R. Calabria equipollente ad un diploma tecnico di indirizzo “Meccanica” conseguito in Italia, con il voto di 60/100.
Va dunque affermato il possesso, al momento della partecipazione al concorso di reclutamento, del requisito scolastico richiesto dal bando.
10. Non conduce a conclusione diversa dall’accoglimento, la circostanza che il certificato di equipollenza rilasciato dall’Ufficio Regionale Scolastico (in effetti necessario al Ministero della Difesa per il riconoscimento del titolo ai fini concorsuali) sia stato acquisito da parte resistente soltanto nel giugno del 2025 e, quindi, solo dopo il provvedimento decadenziale qui impugnato: a prescindere dalla considerazioni sopra svolte sulla mancata assegnazione all’interessato di un tempo adeguato alla complessità della pratica per provvedere alle integrazioni documentali richieste, l’atto dell’U.S.R. in discorso rientra nella categoria delle certificazioni, le quali, per loro natura, non producono effetti giuridici innovativi per effetto di volizione dell’organo amministrativo ma operano nei termini di una dichiarazione di scienza proveniente da un organo pubblico che accerta fatti e condizioni preesistenti alle quali si collegano effetti normativi direttamente promananti dalla legge (e non certo dalla certificazione in sé).
Ciò significa che è stata acquisita alla causa la prova del possesso del diploma in capo al candidato e del suo valore giuridico quale “fatto” certamente antecedente alla partecipazione al concorso visto che il diploma di “secundary school” risale al giugno del 2021.
Deve quindi escludersi la possibilità stessa di configurare una integrazione postuma del requisito dovendosi semmai parlare di una acquisizione posteriore (e ammissibile) della relativa prova legale.
11. Quanto infine alla dichiarazione fornita dal candidato nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso e rivelatasi non veritiera sul punto (ove si faceva riferimento ad un inesistente diploma di scuola superiore di primo grado conseguito in Italia), questo Collegio osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la 'non veridicità del contenuto' comporta la decadenza del dichiarante 'dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera', opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio" (Cass., Lav., 19 ottobre 2020, n. 22673), di guisa che “la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75” in caso di “assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti”, “per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare” (Cass., Lav., 11 luglio 2019, n. 18699, che richiama al riguardo anche Id., 23 settembre 2016, n. 18719).
Similmente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, “…nel soffermarsi sul tema affine del legittimo superamento dei limiti temporali previsti per l'annullamento in autotutela del provvedimento in presenza di falsità dichiarative o documentali, ha posto in evidenza la necessità al riguardo della "valenza obiettivamente determinante di siffatta falsa rappresentazione (onde è 'sulla base' di essa con formula analoga a quanto previsto dall'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 che il provvedimento ampliativo dovrà essere stato adottato)" (Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3940; 16 marzo 2020, n. 1872).
Alla luce di ciò, non ogni falsità contenuta nella dichiarazione vale a determinarne la decadenza ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull'adozione del provvedimento attributivo del beneficio che nella specie è dato dalla ammissione alla selezione (cfr. peraltro, in materia di contratti pubblici, Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, che pone in risalto la necessità che le falsità e omissioni comunicative siano apprezzate, a fini escludenti, in una al fatto sostanziale non dichiarato, e dunque che le stesse assumano una rilevanza propriamente sostanziale) (v. Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3001).
Proprio sotto il profilo sostanziale questo Collegio osserva che l’avvenuto conseguimento di un tiolo di studio idoneo ed equipollente al diploma di scuola superiore conseguibile in Italia priva la dichiarazione non veritiera di efficacia escludente, una volta appurato che il requisito in effetti sussisteva.
Si ripete: “non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull'adozione del provvedimento attributivo del beneficio….” (vedi la già citata sent. Cons. Stato Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3001; nonché TAR Lazio, Sez. I-bis, 3 settembre 2025, n. 16015).
12. Per tutto quanto precede, il ricorso merita di essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato di decadenza del ricorrente dalla ferma.
Per l’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia caducatoria il ricorrente deve considerarsi definitivamente riammesso alla ferma volontaria contratta fino al suo completamento.
La peculiarità della fattispecie e la particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di decadenza dalla ferma volontaria contratta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Vallorani Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
15-03-2026 13:03
Richiedi una Consulenza