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Sentenza

Militare. Procedimento disciplinare. Relazione a conclusione inchiesta formale. ...
Militare. Procedimento disciplinare. Relazione a conclusione inchiesta formale. Obbligo di ostensione. Inesistenza
Nell’ambito del procedimento disciplinare a carico di militari, occorre distinguere tra gli atti dell’inchiesta formale, destinati a essere portati a conoscenza dell’interessato perché possa formulare le proprie difese, e la relazione finale, contenente il giudizio interno che l’organo inquirente intende sottoporre all’autorità decidente che, in base all’art. 1050 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, è sottratto all’ostensione in corso di procedimento e, al più, è visibile, in forme controllate, in sede di accesso differito dopo l’emanazione della sanzione. Pretendere che anche la detta relazione finale entri nel circuito del contraddittorio significherebbe trasformare il procedimento disciplinare in una sequenza potenzialmente infinita di replica e controreplica, nella quale ogni valutazione interna dovrebbe essere anticipata all’interessato prima che possa essere posta a base della decisione, con evidente snaturamento del ruolo e della funzione dell’ufficiale inquirente. 
 Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 14 aprile 2020, n. 771; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8288.
Avv. Antonino Sugamele

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