Militare. Reclutamento. Requisiti psicofisici. Organi sanitari. Atto amministrativo. Discrezionalità. Sindacato del giudice amministrativo
In materia di reclutamento nelle forze armate, l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato in via esclusiva agli organi sanitari militari e tale valutazione costituisce giudizio tecnico‑discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, restando precluso ogni controllo di merito, non rientrante nelle ipotesi tassative di cui all’art. 134 c.p.a. Non è quindi ammissibile alcuna sostituzione del giudice alle commissioni mediche militari né alcuna rivalutazione del quadro clinico, essendo sufficiente che la commissione abbia motivato secondo criteri tecnico‑scientifici attendibili. (1).
Militare – Reclutamento – Follow up oncologico – Imperfezione – Inidoneità – Ordinamento militare – Specialità
Premesso che la particolare prestanza psicofisica richiesta dalle Forze armate giustifica la valutazione anche di mere imperfezioni, sulla base della disciplina tecnica speciale e autosufficiente dell’ordinamento militare, nel reclutamento militare, il follow-up oncologico integra una condizione di imperfezione rilevante ai fini dell’idoneità, poiché comporta rischio di recidiva e necessità di monitoraggio, indipendentemente dall’assenza di disturbi funzionali. (2).
In motivazione – in ragione di una pluralità di elementi fra cui l’autosufficiente dell’ordinamento militare, è stata esclusa l’applicazione alle forze armate della legge 7 dicembre 2023, n. 193 (in materia di prevenzione delle discriminazioni e tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche). Con riferimento a tale questione la sezione ha deciso di sottoporre la decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ed al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 14 agosto 2023, n. 1123; sez. IV, 10 marzo 2020, n. 1720; 2 aprile 2019, n. 2169.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 19 luglio 2023, n. 1053; sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1489.
Consiglio di Stato, sezione II, 21 gennaio 2026, n. 503 - Pres. Poli, Est. Guarracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2701 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale presso la stessa in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla parte appellata;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Francesco Guarracino e udita, per la parte appellante, l’avvocato Laura Lieggi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, integrato da due atti di motivi aggiunti, il signor-OMISSIS- impugnava:
a) il verbale dell’infermeria presidiaria di La Spezia della Marina militare con il quale era stato ritenuto «Non idoneo quale Allievo 1^ Cl. Accademia Navale (ex art. 582, com. 1, del D.P.R. 15/03/2010 n. 90, lettera G, punto 1)», a causa di una pregressa neoplasia al colon;
b) gli atti ad esso conseguenti, tra cui il proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale;
c) l’art. 582, comma 1, lett. n), d.P.R. n. 90 del 2010 (r.m.).
2. Nel corso del giudizio di primo grado era espletata una verificazione, affidata alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, al fine di accertare l’idoneità del ricorrente al servizio militare ai sensi della lettera g) punto 1, comma 1) dell’art. 582 r.m.
3. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe - sezione prima bis, 26 febbraio-OMISSIS-:
i) ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento originariamente impugnato (il verbale dell’infermeria presidiaria di La Spezia) era stato superato dal successivo verbale n. 115 del 20 luglio 2023 dell’Ispettorato di sanità della Marina militare (Commissione medica centrale Roma), che, in sede di visita medica di seconda istanza, aveva ha giudicato il ricorrente permanentemente non idoneo al proseguimento del servizio militare quale allievo dei ruoli normali dell’Accademia di Livorno, ai sensi non solo della lett. g) par. 1 (patologia tumorale), ma anche della lett. n) par. 4 (parziale mancanza di un viscere) della direttiva tecnica di cui al d.m. 4 giugno 2014;
ii) ha respinto i motivi aggiunti con cui il ricorrente aveva contestato l’illegittimità del provvedimento della Commissione di seconda istanza perché, a suo dire, sarebbe stato assunto travalicando i compiti e le attribuzioni ad essa attribuite dal codice dell’ordinamento militare - in quanto avrebbe integrato, con motivazione postuma, il provvedimento di inidoneità di prima istanza, inserendo un’altra causa di inidoneità – e, comunque, sarebbe stato manifestamente illogico, irrazionale, arbitrario e fondato su un manifesto travisamento dei fatti – alla luce del follow up negativo della patologia oncologica e che l’eradicazione di una piccolissima parte del colon, cui era stato sottoposto, non avrebbe prodotto alcuna conseguenza funzionale.
4. Segnatamente, il T.a.r. rigettava le suddette censure per le ragioni di seguito succintamente esposte:
a) con riferimento all’ipotesi di inidoneità di cui alla lett. g), n. 1, dell’art. 582 r.m. perché:
a1) «il ricorrente si è sottoposto ad intervento chirurgico per eradicare la neoplasia circa un mese prima della visita medica effettuata ai fini del rientro in servizio, e tale lasso temporale appare oggettivamente insufficiente ad attestare l’evoluzione dello suo stato di salute nel breve e medio termine a seguito dei controlli di follow up»; difatti, «il DM del 4 giugno 2014 non può essere interpretato nel senso che …. il venir meno di una neoplasia pregressa, indipendentemente da altri fattori – come il momento di insorgenza, lo stadio, il periodo trascorso tra l’eradicazione o la guarigione e l’accertamento, ecc. - , sia circostanza di per sé solo idonea a fondare un giudizio di idoneità»
a2) la Commissione medica incaricata delle operazioni di verificazione ha confermato, con un’accurata analisi della fattispecie e di tutta la documentazione medica allegata, la correttezza dei giudizi impugnati, ritenendo sussistenti le cause di inidoneità dagli stessi rilevate:
a3) «la condizione di follow up, pur non potendo essere equiparata ad uno stadio di malattia quiescente, non può nemmeno considerarsi alla stregua di una completa guarigione, donde la necessità di tutelare il soggetto da potenziali rischi derivanti dal servizio da svolgere mediante l’attuazione di misure di doverosa protezione, come l’adibizione a mansioni compatibili con il predetto stato di follow up. Nel caso di specie, tuttavia, come evidenziato anche dall’Organo verificatore, tali misure di protezione non possono essere adottate, stanti l’inquadramento del ricorrente nella categoria di personale in servizio temporaneo non di ruolo, al quale non possono essere applicate le deroghe previste per il personale in servizio permanente, nonché le peculiari attività di formazione che il ricorrente medesimo sarebbe chiamato a svolgere quale allievo di 1 classe dell’Accademia Navale»;
a4) quanto alle certificazioni mediche prodotte dal ricorrente, «appare evidente che lo sforzo richiesto dall’attività di formazione tipica dell’Accademia Navale, con un impegno gravoso, intenso e continuativo, non sia equiparabile a quello necessario per lo svolgimento della “normale vita attiva” indicata nelle predette certificazioni»
b) con riferimento all’ipotesi di inidoneità di cui alla lett. n), punto 4, del più volte menzionato art. 582, perché:
b1) «dalla lettura [dell’art. 194 c.m.] non si evince quanto affermato dal ricorrente, e cioè che la Commissione dovrebbe valutare le risultanze della prima visita medica e le osservazioni avverso la stessa formulate esulando dalla sua competenza la possibilità di individuare, dalla medesima documentazione, ulteriori cause di inidoneità», trattandosi, peraltro, nella specie di una «causa di inidoneità … costituita da un elemento oggettivo – perdita parziale di un viscere – emergente per tabulas dalla documentazione analizzata e dal tipo di intervento effettuato dal ricorrente ai fini dell’eradicazione della neoplasia»;
b2) «il punto 4 citato non prevede, ai fini del giudizio di inidoneità, la sussistenza anche del disturbo funzionale rilevante, in aggiunta alla perdita del viscere, in quanto tale correttivo è espresso solo nella formulazione letterale delle ipotesi di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e non è stato riprodotto nella ipotesi n. 4 in discorso».
5. L’interessato ha interposto appello, notificato e depositato in data 3 aprile 2024 e corredato da domanda cautelare, articolando tre autonomi mezzi di gravame (estesi da pagina 16 a pagina 32), così rubricati:
«A. …. violazione dell’art. 582, comma 1, lett. g), punto 1, del D.P.R. n. 90 del 2010 e lettera G, punto 1, del D.M. 4 giugno 2014. Neoplasie – tumori maligni»;
«B. …. erronea interpretazione e travisamento dei presupposti dell’art. 194 c.o.m. e dell’art. 582, lett. n), punto 4 del DPR n. 90/2010 e lett. n), punto 4, del D.M. 4.6.2014. Esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere»;
«C. …. sull’assoluta aderenza tra il disposto del Giudice di prime cure, che si vuole impugnare e le analisi effettuate nella relazione peritale ottenuta a seguito di verificazione, ritenuta contraria a quanto stabilito dall’art. 115 c.p.c e dall’art. 2697 c.c.».
6. In data 4 aprile 2024 si è costituita l’Amministrazione per resistere.
7. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024 l’esame dell’incidente cautelare proposto con l’appello è stato differito all’udienza pubblica del 24 settembre 2024 (nel corso della quale, come si dirà in prosieguo, la domanda cautelare non è stata reiterata).
8. Con ordinanza collegiale n. 7864 del 30 settembre 2024, la sezione ha disposto una verificazione, affidata a una commissione medica nominata dal direttore del Policlinico militare di Roma, intesa ad «accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte e degli esami effettuati in sede di visita, nonché effettuazione di ogni utile e ulteriore esame e/o accertamento, la sussistenza o meno, al momento della visita medica da cui è derivato il giudizio di inidoneità per la specifica posizione ricoperta dall’appellante, delle cause di inidoneità di cui all’art. 582, comma 1, lett. G, punto 1 (con indicazione della tipologia, stadiazione e prognosi della specifica neoplasia), nonché comma 1, lett. N, punto 4 (con precisazione degli esiti dell’intervento chirurgico di specie) del DPR n. 90/2010, precisando altresì, in caso di mancato riscontro delle stesse, se il giudizio di idoneità possa essere corredato dalla attribuzione dei coefficienti 1 o 2 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario alla luce della Direttiva tecnica di cui al DM 4/6/2014»; con la stessa ordinanza è stato fissato un anticipo sul compenso spettante alla commissione di verificazione nella misura di € 1.500,00, posto provvisoriamente a carico dell’appellante.
9. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, attesa la rappresentata impossibilità del Policlinico militare di provvedere all’incombente istruttorio, quale nuovo organismo incaricato della verificazione è stata individuata la Scuola di medicina dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” perché vi provvedesse attraverso una commissione medica specialistica, fissando un anticipo di € 1.500,00 sul suo compenso.
10. La relazione conclusiva delle operazioni di verificazione è stata depositata il 15 settembre 2025.
11. Successivamente al deposito della relazione, l’appellante ha depositato memorie il 23 settembre e il 4 novembre 2025 e l’amministrazione appellata, a propria volta, il 18 settembre e l’8 ottobre 2025.
12. Il 1° dicembre 2025 è pervenuta comunicazione di rinuncia all’onorario da parte del collegio dei verificatori, atteso il carattere istituzionale del mandato.
13. All’udienza del 2 dicembre 2025, nel corso della quale nessuna delle parti ha insistito per l’esame della domanda cautelare - peraltro non reiterata nelle memorie prodotte dall’appellante in vista dell’udienza medesima - la causa è stata trattenuta in decisione.
14. L’appello è infondato.
15. Con il primo motivo di gravame l’appellante critica le conclusioni raggiunte dalla sentenza di primo grado in quanto asseritamente in contrasto con l’art. 582, comma 1, lett. g), punto 1, r.m. e con la lettera g), punto 1, del d.m. 4 giugno 2014.
Sostiene, in estrema sintesi, che la condizione di follow-up non può in alcun modo essere equiparata allo stato patologico tumorale in atto, che costituirebbe, invece, la causa di non idoneità al servizio militare; il giudizio di non idoneità, infatti, richiederebbe il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere irreversibile, laddove la sentenza impugnata e l’organo verificatore nominato dal giudice di primo grado non avrebbero spiegato per quale motivo non vi fossero sufficienti garanzie per escludere il rischio di recidiva.
Il motivo è infondato nel suo stesso presupposto di fatto.
La commissione medica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” incaricata dell’incombente istruttorio ha chiarito, anche attraverso richiami alla letteratura scientifica, che «gli individui affetti da neoplasia chirurgicamente trattata necessitano di un successivo follow-up clinico, laboratoristico e strumentale volto a cristallizzare il quadro clinico postoperatorio e a valutare l’eventuale ripresa di malattia» (v. pag. 40 della relazione), pervenendo alla conclusione che «le tempistiche trascorse dalla diagnosi di neoplasia e il follow-up in essere al 20 Luglio 2023 non consentono di identificare a tale epoca il paziente come guarito dalla neoplasia» (cfr. pag. 41).
Rispondendo alle osservazioni all’elaborato formulate dal difensore dell’appellante, la commissione ha, poi, ulteriormente puntualizzato che «per le ragioni già sopra esposte e alla luce delle evidenze scientifiche richiamate nel precedente elaborato di consulenza non possono trovare condivisione tecnico-scientifica atteso che gli esiti di una radicalizzazione chirurgica di neoplasia in attuale assenza di recidiva e avviato a follow up non può e non deve considerarsi quale condizione di patologia risolta» e ciò, nel caso di specie, «anche e soprattutto alla luce della residuale tempistica di circa due mesi intercorsa tra la procedura chirurgica di radicalizzazione neoplastica (Maggio 2023) e l’epoca della valutazione oggetto del presente accertamento (Luglio 2023)» (cfr. pag. 50 della relazione cit.).
Nei successivi scritti difensivi, l’appellante non svolge alcuna effettiva critica al giudizio di natura tecnico-scientifica (e non giuridica) espresso dell’organo incaricato della verificazione, limitandosi, nella sostanza, a contrapporvi le proprie precedenti argomentazioni.
Poiché non si rinviene valido motivo per discostarsi dalle conclusioni della verificazione, solidamente argomentate, non vi è valido motivo per discostarsene, né occorre che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione, qualora ne condivida i risultati, esponga in modo specifico le ragioni del suo convincimento; difatti, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico o del verificatore che, nella propria relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo della motivazione si esaurisce con l’indicazione delle fonti del suo convincimento e, quindi, non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2025, n. 3236).
Il motivo d’appello va, dunque, respinto.
16. – L’infondatezza del primo motivo d’appello, con la conseguente cristallizzazione del giudizio di non idoneità fondato sulla neoplasia al colon contenuto nel verbale dell’infermeria presidiaria di La Spezia e successivamente confermato, con autonoma capacità di reggerne la conclusione, nel verbale della visita medica di seconda istanza, è di per sé sufficiente alla conferma dell’esito del giudizio di primo grado.
17. – Peraltro inaccoglibile risulta anche il secondo motivo, con il quale, in estrema sintesi, l’appellante sostiene, da un lato, che la commissione medica di seconda istanza non sarebbe competente a individuare cause di inidoneità ulteriori rispetto alle risultanze della prima visita medica e, dall’altro, che il T.a.r. avrebbe trascurato l’evidente inattendibilità della verificazione espletata in primo grado, poiché l’emicolectomia non rientrerebbe tra le cause di inidoneità previste dal d.m. 4 giugno 2014; a tal scopo soggiunge che, ove mai potessero applicarsi per analogia le cause d’inidoneità per l’apparato digerente previste dallo stesso d.m., comunque la norma richiederebbe sempre una valutazione sulla presenza o meno di “disturbi funzionali” rilevanti o di notevole grado e, ove così non fosse, l’art. 582, lett. n), punto 4, r.m. e il d.m. 4 giugno 2014, lett. n), punto 4, confliggerebbero con gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, che non consentirebbe alcuna discriminazione nell’accesso al lavoro di persone che sono state in precedenza affette da patologie oncologiche in assenza di alcun disturbo funzionale.
L’infondatezza delle censure appena viste discende, infatti, dalle seguenti considerazioni:
a) nessuna norma limita la capacità valutativa delle commissioni mediche di ultima istanza, anche se adite ad istanza di parte privata, tanto più perché i requisiti di idoneità devono essere posseduti, mantenuti e, di conseguenza, essere verificabili, a garanzia della par condicio dei candidati, nei tempi della selezione concorsuale ovvero del percorso formativo (come verificatosi nel caso di specie);
b) l’art. 582, comma 1, lett. n), punto 4, r.m. annovera senz’altro, tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, «gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere» (situazione nella quale sfortunatamente versa l’odierno appellante);
c) la giurisprudenza di questo Consiglio ha già riconosciuto che le cause di inidoneità debbono essere necessariamente identificate in quelle elencate nei regolamenti adottati con appositi decreti, mentre le direttive tecniche possono solo specificare nel dettaglio le singole patologie, rimanendo entro il perimetro definitorio e tipologico tracciato a monte dai decreti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 1317; sez. IV, 30 aprile 2018, n. 2026) e che, pertanto, anche le direttive tecniche devono essere interpretate conformemente alla disposizione dell’art. 582 r.m. (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1317/2022 cit.);
d) a monte, l’art. 640, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che «Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto»;
e) ne consegue, in base al combinato disposto degli artt. 635, comma 1, lett. c), c.m., 579, comma 1, e 580, comma 1, r.m., che l’accertamento dell’idoneità al servizio militare incondizionato, tale cioè da consentire l’impiego senza limiti negli incarichi relativi al grado alla qualifica ed al ruolo di appartenenza, è effettuato esclusivamente dai competenti organi sanitari militari, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito, salvo che non siano affette da abnormità o travisamento dei presupposti di fatto (evenienze queste che non ricorrono nel caso di specie), atteso che le relative controversie non rientrano nei tassativi casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 c.p.a. (ex plurimis Cons. Stato, sez. I, parere n. 1123 del 2023; sez. IV, n. 1720 del 2020; sez. IV, 2 maggio 2019, n. 2169; sez. IV, n. 2903 del 2012);
f) già in precedenza questo Consiglio aveva chiarito, in termini generali, che «l’idoneità fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica, che ben può essere impedita da alterazioni organiche di carattere non patologico» (Cons. Stato, sez. I, parere 12 aprile 2002, n. 1893); tali principi sono sanciti espressamente dall’art. 582 r.m., secondo cui il personale interessato al reclutamento è dichiarato non idoneo se affetto da imperfezioni o infermità non specificate nell’elenco che, sole o in concorso fra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio ovvero significativamente limitato nell’assolvimento dei relativi compiti (lett. z); in questo senso il follow up all’esito dell’accertamento di patologie oncologiche è una condizione di imperfezione della persona a causa del rischio di recidiva, tanto che viene valutato dalle commissioni mediche ospedaliere in sede di richiesta di equo indennizzo (Cons. Stato, sez. II, ord. n. 3913 del 2023; parere sez. I, n. 1053 del 2023);
g) poiché la richiesta prestanza va intesa in relazione alle caratteristiche particolari dell’impiego operativo degli arruolati nelle Forze armate, non può convenirsi che la suddetta norma determini una discriminazione ingiustificata nell’accesso al lavoro e, in ogni caso, la prospettata questione di legittimità costituzionale (peraltro riferita dall’appellante a disposizioni di rango subprimario, di per sé dunque inammissibile) manca del presupposto della rilevanza nel giudizio a quo, per quanto si è detto ai precedenti punti 15 e 16;
h) in base all’art. 580, comma 4, r.m., con un unico decreto ministeriale (nella specie 4 giugno 2024) sono individuate due diverse tipologie di direttive tecniche da applicarsi in sede di reclutamento di tutte le categorie di personale incluso quello di leva (art. 578 r.m.): la prima relativa all’accertamento della non idoneità al servizio militare; la seconda relativa all’attribuzione, a soggetti idonei (condizione estranea al presente giudizio), del profilo sanitario specifico (da 1 a 4, dove 4 è il minimo); ne discende la inconferenza delle critiche mosse da parte appellante alla verificazione (nelle memorie difensive e di replica in data 23 settembre e 4 novembre 2025) incentrate sul riscontrato astratto possesso, da parte dell’interessato, dei coefficienti 1 e 2.
18. – L’esame del terzo motivo di appello, sul modus procedendi dell’organo verificatore del giudizio di primo grado e sull’avallo dello stesso da parte del T.a.r., resta assorbito a seguito della rinnovazione della verificazione nel presente grado di giudizio.
19. – Resta da aggiungere che il richiamo contenuto nel terzo motivo di appello (pag. 32) e sviluppato nella memoria conclusionale dell’appellante (cfr. pag. 4 ss.) alla l. 7 dicembre 2023, n. 193 - recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche – oltre ad essere inammissibile per violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a., non è suscettibile di favorevole esame nel merito in quanto:
a) fa riferimento a una legge entrata in vigore successivamente ai fatti per cui è causa, perciò inapplicabile ratione temporis;
b) la l. n. 193 del 2023 non è direttamente applicabile alle Forze armate – allo stato e fatta salva la modifica della disciplina tecnica di settore di cui agli artt. 578 e ss. d.P.R. n. 90 del 2010, ragione per cui si sottopone la presente decisione alla valutazione del Governo ex art. 58 r.d. n. 444 del 1942, (cfr. in termini fra le tante e da ultimo Cons. Stato, sez. II, nn. 10198 del 2025 e 553 del 2025 quest’ultima relativa a legge regionale) - stante la specificità ed autosufficienza dell’ordinamento militare (ed in particolare dello statuto del personale militare), costituito dalle sole norme recate dal codice dell’ordinamento militare ovvero da esso richiamate, oppure da leggi speciali che espressamente vi deroghino (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. I, parere 30 novembre 2023, n. 723/23; sez. IV, n. 4222 del 2020, sez. IV, n. 1489 del 2020; sez. IV, n. 7224 del 2018; sez. IV, n. 2514 del 2018; sez. IV, n. 1347 del 2013; Corte cost., n. 270 del 2022 e n. 215 del 2017);
c) tale legge, comunque, in relazione alle procedure selettive pubbliche o private, riconosce la rilevanza medico legale del follow up nelle patologie oncologiche, per un periodo di 5 o 10 anni in base all’età della persona interessata (cfr. art. 4, comma 1, l. n. 193/2023).
Si deve dare atto, infine, che l’art. 582, comma 1, lett. n), d.P.R. n. 90 del 2010, seppure formalmente impugnato, non è stato attinto da specifiche censure impugnatorie, fermo quanto rilevato nel precedente § 17, lett. g).
20. – Per queste ragioni, in conclusione l’appello, deve essere respinto.
21. – Nella complessità e novità delle questioni sottese al gravame il collegio ravvisa eccezionali motivi – ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. – per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio, fermo restando l’onere, a carico dell’appellante, del contributo unificato.
Nulla deve disporsi per le spese di verificazione, attesa la rinuncia al compenso da parte dell’organo che vi ha provveduto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio, fermo restando l’onere, a carico dell’appellante, del contributo unificato.
Manda alla segreteria affinché trasmetta, ai sensi dell’art. 58 r.d. n. 444 del 1942, la presente sentenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ed al Ministero della difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Guarracino Vito Poli
IL SEGRETARIO
15-03-2026 16:21
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