Per la giurisprudenza del tar lazio laddove il rapporto di pubblico impiego sia cessato all’atto del radicamento del giudizio, opera l’ordinario criterio generale dell’estensione territoriale della res controversa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, cod. proc. amm. (Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2024, n. 8732; TAR, sez. I-bis, 27 giugno 2024, n. 12958; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 30 novembre 2020, n. 7560; TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, ordinanza 7 luglio 2023, n. 11397; Id. ordinanza 17 aprile 2023, n. 6556 e n. 6558; Id. ordinanza 24 marzo 2023, n. 5142; Id. ordinanza 24 febbraio 2023, n. 3241; Id. ordinanza 31 maggio 2022, n. 7061; Id., ordinanza 15 febbraio 2022, n. 1829; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza 16 dicembre 2021, n. 3516) il quale stabilisce che: (i)“Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede” (c.d. criterio della sede) e poi che (ii) “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” (c.d. criterio dell’efficacia).
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
sentenza 03207 del 2026 (ROMA, SEZIONE 1B)
Pubblicato il 20/02/2026
N. 03207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Speranzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione del vice comandante carabinieri del 17.11.2025 notificata il 6.12.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osserva il Collegio:
-- che l’art. 15, comma 1, c.p.a. prevede: “Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado” ed al comma 2 ulteriormente stabilisce “In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”;
-- che il ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, residente in Vallefoglia (PU), ha ora impugnato il provvedimento con cui gli è stata applicata la sanzione della perdita del grado per rimozione che comporta la cessazione dal servizio;
--- che l’azione è iniziata quando il ricorrente non era più in servizio (che comunque prestava nella Provincia di Pesaro Urbino) e a lui non poteva essere più riferita alcuna “sede”;
-- che è stata eccepita l’incompetenza territoriale di questo TAR;
--che secondo la giurisprudenza di questa Sezione laddove il rapporto di pubblico impiego sia cessato all’atto del radicamento del giudizio, opera l’ordinario criterio generale dell’estensione territoriale della res controversa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, cod. proc. amm. (Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2024, n. 8732; TAR, sez. I-bis, 27 giugno 2024, n. 12958; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 30 novembre 2020, n. 7560; TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, ordinanza 7 luglio 2023, n. 11397; Id. ordinanza 17 aprile 2023, n. 6556 e n. 6558; Id. ordinanza 24 marzo 2023, n. 5142; Id. ordinanza 24 febbraio 2023, n. 3241; Id. ordinanza 31 maggio 2022, n. 7061; Id., ordinanza 15 febbraio 2022, n. 1829; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza 16 dicembre 2021, n. 3516) il quale stabilisce che: (i)“Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede” (c.d. criterio della sede) e poi che (ii) “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” (c.d. criterio dell’efficacia);
-- che al riguardo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale” sono costruiti “secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione”, nel senso che “il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico” (Ad. Plen., ordinanza 31 luglio 2014, n. 17);
-- che più di recente, l’Adunanza plenaria ha evidenziato che “La ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia (...) consiste nel radicare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale più vicino al ricorrente, quando gli effetti lesivi dell’atto siano limitati ad un ristretto ambito territoriale nel quale egli si trova, anche se l’autorità emanante, centrale o periferica, abbia sede altrove. In questo modo si attua il decentramento della competenza territoriale ex art. 125 Cost., secondo una logica di prossimità, che esclude la possibilità, in senso inverso, di riconoscere ipotesi ulteriori di competenza in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, accentrando la competenza territoriale in capo a questo Tribunale al di là delle ipotesi, già numerose, previste dalla legge (art. 13, comma 3, e art. 14 c.p.a.), e in contrasto con l’esigenza, avvertita già dalla relazione di accompagnamento al codice del processo amministrativo, di evitare un eccessivo aggravio per il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. Pertanto, il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33; Consiglio di Stato, Ad. plen.,19 novembre 2012, n. 34; Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383)” (Ad. Plen., ordinanza 13 luglio 2021, n. 13; nello stesso senso: Ad. Plen., sentenza 8 settembre 2021, n. 15; Cons. Stato, Sez. VII, ordinanza 4 marzo 2022, n. 1583);
-- che da ultimo la Sezione II del Consiglio di Stato, ha affermato che “…Assume, quindi, rilievo la circostanza che le condotte illegittime dell’Amministrazione, alle quali la parte ricorrente riconduce i danni lamentati, esauriscono in ogni caso i propri effetti nel territorio della Regione Campania dove risulta che il militare è residente…” (Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2024, n. 8732);
-- che il criterio dell’estensione territoriale degli effetti deve quindi trovare applicazione nel presente giudizio con riferimento al luogo di residenza dell’ex Militare;
-- che risulta in atti che il Ricorrente risiede a Vallefoglia in Provincia di Pesaro-Urbino, località estranea alla sfera di competenza territoriale dell’adito TAR;
-- che la competenza a conoscere la controversia spetta invece al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche;
--che possono compensarsi le spese di lite davanti a questo giudice, stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
dichiara la propria incompetenza territoriale in relazione al ricorso in epigrafe, essendo territorialmente competente il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e termini perentori stabiliti dall’art. 15 c.p.a.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico De Martino Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
23-02-2026 06:55
Richiedi una Consulenza