Procedimento disciplinare di corpo a carico di militari: termine per l’instaurazione e rapporti col processo penale.
Consiglio di Stato, sezione II, 11 dicembre 2025, n. 9767 – Pres. Poli, Est. Addesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2025, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Marta Mangeli, con domicilio fisico in Ancona, via XXIX Settembre 2/O e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale proposto dal signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante incidentale l’avvocato Andrea Ranieri su delega dell’avvocato Marta Mangeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla determinazione del Comando provinciale della Guardia di finanza di Fermo in data 3 novembre 2023, recante l’inflizione al maresciallo aiutante -OMISSIS- della sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna di rigore;
b) dalla determinazione del Comando regionale Marche della G.d.f. in data 9 febbraio 2024, recante la reiezione del ricorso gerarchico avverso la su menzionata sanzione.
2. In fatto giova precisare quanto segue:
a) con sentenza n. -OMISSIS- del 21 febbraio 2023, divenuta irrevocabile il 1 aprile 2023, il Tribunale penale di Fermo assolveva con formula piena (perché il fatto non sussiste) il maresciallo aiutante -OMISSIS- dalle imputazioni di favoreggiamento personale e falso ideologico per essere lo stesso ripetutamente intervenuto presso i colleghi incaricati delle indagini delegate dall’Autorità giudiziaria a carico di un suo familiare (cugino) al fine di acquisire informazioni e fornire indicazioni sulle investigazioni da svolgere;
b) con nota prot. 116042 del 14 giugno 2023 il Comandante del gruppo di Fermo, richiamati tutti gli atti del procedimento penale, proponeva la sottoposizione del maresciallo aiutante a procedimento disciplinare, in quanto, pur essendo stato assolto con formula piena, “...non può passare inosservata...” la circostanza che provò ad informarsi delle vicende giudiziarie relative ad un proprio familiare;
c) la proposta veniva condivisa dall’intera scala gerarchica che, nei pareri espressi, si limitava a trascrivere il contenuto della nota del Comandante di gruppo, senza ulteriori valutazioni (nota del Comandante provinciale prot. 124249 del 27 giugno 2023, nota del Comandante regionale prot. 154984 del 9 agosto 2023, nota del Comandante interregionale prot. 291164 del 5 settembre 2023);
d) il procedimento disciplinare veniva, quindi, avviato con l’atto di contestazione degli addebiti prot. 187694 del 3 ottobre 2023;
e) all’esito del procedimento, il Comandante provinciale, discostandosi dal parere espresso dalla commissione consultiva in data 27 ottobre 2023 (favorevole all’inquisito), irrogava al militare la sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna di rigore con determina n. 210050 del 3 novembre 2023;
f) l’interessato impugnava la sanzione disciplinare con ricorso gerarchico che veniva respinto con determina del Comandate regionale n. 26822 del 9 febbraio 2024;
g) con ricorso al T.a.r. per le Marche il militare chiedeva l’annullamento dei provvedimenti indicati sub lett. e) ed f), articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 10 a pag. 22):
I. Eccesso di potere per cattivo uso del potere da parte dell’Amministrazione nonché per scorrettezza della scelta discrezionale della PA di procedere a contestazione dell’addebito nonostante l’assoluzione con formula piena del ricorrente per gli stessi fatti oggetto di contestazione disciplinare. Eccesso di potere per travisamento del presupposto della sanzione disciplinare nonché per motivazione irrazionale, illogica, contraddittoria. Eccesso di potere per manifesta violazione dell’art. 653 cpp e per difetto di attribuzione del potere sanzionatorio e per erronea/errata motivazione scaturente da presupposto non idoneo a supportare la sanzione irrogata nonché per difetto del presupposto giuridico sotteso al contestato art. 751 comma 1 n. 3 del TUOM.
II. Violazione di Legge ovvero violazione degli articoli 1393 e 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare per tardività della contestazione disciplinare ed in relazione a quanto disposto dall’art. 1392 del COM sul termine massimo di 90 giorni, decorrente dalla conoscenza integrale da parte dell’Amministrazione della sentenza irrevocabile conclusiva del giudizio penale, per contestare l’addebito.
3. L’impugnata sentenza – T.a.r. per le Marche, sez. I, n. -OMISSIS- -:
a) ha respinto il primo motivo di ricorso in cui erano concentrate le censure di carattere sostanziale;
b) ha accolto il secondo motivo di ricorso incentrato sulla violazione degli artt. 1392, 1393 e 1398 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.) rilevando, in particolare, che:
b1) l’amministrazione si è limitata a giustificare i sei mesi decorsi dalla ricezione della sentenza irrevocabile perché erano coinvolti ben quattro livelli gerarchici senza spiegare perché ciascun livello abbia impiegato mediamente un mese e mezzo per le valutazioni di competenza;
b2) i fatti erano noti quanto meno dal 2015, al momento della ricezione del fascicolo penale.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della G.d.f. ha interposto appello con ricorso notificato e depositato in data 30 maggio 2025 – affidato ad un unico complesso motivo (esteso da pagina 3 a pagina 8 del gravame) per “Errores in judicando, irragionevole motivazione, travisamento dei fatti e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1393 e 1398 del C.O.M.”- corredato da domanda cautelare.
5. Si è costituito per resistere il maresciallo-OMISSIS-che ha proposto, a sua volta, appello incidentale - notificato il 24 luglio 2025 e depositato 30 luglio successivo – affidato ad un unico complesso motivo (esteso da pagina 12 a pagina 17 del gravame) relativo a “Errores in judicando: la motivazione della sentenza del TAR Marche è in parte qua carente ed errata/erronea/ingiusta/irragionevole nonché affetta dai vizi di travisamento dei fatti e di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 653 cpp e dell’art. 751 comma 1 lett. a del TUOM”.
6. Nel corso del procedimento:
a) a seguito della camera di consiglio del 24 giugno 2025 si è dato atto della rinuncia dell’Amministrazione alla domanda cautelare (ordinanza n. 2275 del 24 giugno 2025);
b) l’interessato ha prima depositato documenti in data 17 ottobre 2025 e quindi memoria difensiva in data 27 ottobre 2025.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
8. Entrambi gli appelli sono infondati e l’impugnata sentenza deve essere confermata sia pure con le precisazioni in prosieguo illustrate.
9. Preliminarmente, va osservato che, a cagione della proposizione dell’appello principale e di quello incidentale, è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado e, quindi, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il collegio ritiene di esaminare direttamente il ricorso di primo grado (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. sez. IV, n. 1137 del 2020 ; sez. IV n. 1130 del 2016, sez. V n. 5868 del 2015; sez. V n. 5347 del 2015 che esclude in radice che tale modus procedendi possa dare corso ad un vizio revocatorio per errore di fatto).
10. Sempre in via preliminare, giova richiamare sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al termine di avvio del procedimento disciplinare e ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
11. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1393, comma 1, 1398, comma 1, lettera a) e lettera d), e comma 1 bis, c.m., il procedimento disciplinare di corpo deve essere avviato “senza ritardo” a decorrere:
a) dalla conoscenza dell’infrazione, anche nel caso in cui sia stato avviato e sia pendente, per gli stessi fatti, il procedimento penale (principio di autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
b) dal rinvio degli atti al comandante di corpo all’esito della valutazione operata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell’inchiesta formale;
c) dalla conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale irrevocabili o del decreto di archiviazione che definiscono il procedimento penale esclusivamente nei casi di cui all’art. 1393, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia nei casi: c1) di pregiudizialità penale facoltativa per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore o con le sanzioni disciplinari di stato, il cui accertamento sia particolarmente complesso e in relazione alle quali manchino elementi conoscitivi sufficienti per la valutazione disciplinare; c2) di pregiudizialità penale obbligatoria per atti e comportamenti commessi dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni e in adempimento degli obblighi e doveri di servizio.
Nel caso di procedimento disciplinare volto ad infliggere la consegna di rigore, la decisione del comandante di corpo è comunicata senza ritardo all’interessato, anche quando non siano applicate sanzioni (art. 1399, comma 7, c.m.).
12. La giurisprudenza ha elaborato univoci e condivisibili principi, sia interpretativi che applicativi, con riguardo al significato da assegnare alla locuzione “senza ritardo” per l’avvio del procedimento disciplinare e all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito in caso di pregiudizialità penale, sia essa obbligatoria o facoltativa.
13. Sotto il primo profilo, è stato osservato che la locuzione “senza ritardo” va intesa nel senso non di “immediatezza” della contestazione-ossia di quasi contestualità o stretta contiguità temporale tra conoscenza del fatto materiale e contestazione disciplinare- ma nel senso di “ragionevole prontezza”, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura.
14. Si tratta di un criterio di valutazione dell’attività dell’Amministrazione che ne collega l’illegittimità non al mero superamento di un termine predeterminato, ma ad un ingiustificato procrastinarsi dell’adempimento. L’espressione non sottintende, quindi, un rigido parametro temporale, ma richiama un criterio flessibile e di ragionevolezza che porta a considerare tutte le particolarità del caso (Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 854 e 855 del 2024). Il termine in questione ha, quindi, natura meramente sollecitatoria ed è funzionale a garantire, nello specifico e peculiare settore del procedimento disciplinare di Forza armata, il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa.
15. Un parametro temporale utile ai fini della valutazione della tempestività degli adempimenti è costituito-ferma la specificità e l’autonomia dell’ordinamento militare- dall’art. 55-bis, comma 4, secondo periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico sul pubblico impiego, t.u.p.i.) che, nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, impone all’organo competente di provvedere “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni” decorrenti dal ricevimento della segnalazione della condotta di rilievo disciplinare. Il richiamo alla citata disposizione è funzionale alla concretizzazione del concetto giuridico indeterminato di “senza ritardo” e non a rendere rigido, in via interpretativa, un parametro temporale che il legislatore ha voluto invece definire in maniera elastica.
16. In applicazione delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, questo Consiglio di Stato ha ritenuto che <> fosse <>; mentre <> (Cons. Stato, sez. I, parere n. 855 del 2024).
17. Per contro, è stata ravvisata l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione che aveva atteso oltre 40 giorni dal ricevimento della comunicazione del decreto di archiviazione del G.I.P. senza indicare la ragione che aveva reso necessaria l’attesa di un così rilevante lasso temporale per l’avvio dell’azione disciplinare (Cons. Stato, sez. I, parere n. 854 del 2024).
18. La violazione dell’obbligo -sancito dell’art. 1398, comma 1, c.m. -di avvio del procedimento disciplinare “senza ritardo” non discende, pertanto, dal mero superamento di un termine fisso (non indicato dalla legge), ma dalla mancata allegazione - ovvero dall’infruttuoso riscontro operato d’ufficio dal giudice - di valide ragioni a sostegno del differimento dell’azione rispetto alla data in cui l’amministrazione ha acquisito conoscenza della condotta rilevante a fini disciplinari: è questo il significato da assegnare all’espressione- elastica e indeterminata- di “senza ritardo” assunta a parametro di legittimità dell’azione amministrativa.
19. Sotto il secondo profilo, relativo al dies a quo di decorrenza del termine della contestazione, questa sezione ha, in più occasioni (sent. nn. 1652 del 2025, 9257 e 9506 del 2024 e n. 8948 del 2025), rimarcato che:
a) il termine decorre solo dalla conoscenza del provvedimento che definisce l’intera vicenda penale e non con riguardo a singoli reati o imputazioni, stante l’esigenza- anche a tutela dell’interessato- di avviare il procedimento disciplinare sulla base di un quadro probatorio definitivo e già vagliato nella sua interezza dal giudice penale;
b) nel caso di pregiudizialità facoltativa l’amministrazione non è tenuta ad adottare e comunicare un formale provvedimento di rinvio dell’azione disciplinare in quanto tale adempimento non è previsto dalla legge che fa comunque decorrere il dies a quo della contestazione dalla chiusura del procedimento penale (art. 1393, comma 1, secondo periodo, e art. 1398, comma 1 bis, c.m.);
c) la pregiudizialità facoltativa-in quanto eccezione alla regola dell’autonomia dei procedimenti- ricorre solo allorché sussistano congiuntamente tutte le condizioni indicate dall’art. 1393, comma 1, primo periodo, c.m. (gravità dell’infrazione, complessità dell’accertamento, mancanza di sufficienti elementi conoscitivi) e non quando, pur essendo la contestazione grave, l’accertamento non sia di particolare complessità o gli elementi siano sufficienti per la contestazione;
d) la pregiudizialità obbligatoria- anch’essa di carattere eccezionale- è esclusa con riguardo a fatti-reato che determinano l’interruzione del rapporto di immedesimazione organica o comunque escludono la riferibilità delle condotte allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico. E’ comunque sufficiente una “verosimile connessione” tra attività compiuta, da un lato, e svolgimento delle funzioni e adempimento di obblighi e doveri di servizio, dall’altro lato, secondo una valutazione prognostica ex ante, ossia avuto riguardo al patrimonio informativo nella disponibilità dell’amministrazione al momento della decisione di rinvio o sospensione dell’azione disciplinare, e non ex post, ossia sulla base delle circostanze di fatto accertate all’esito del giudizio penale.
20. Il collegio condivide gli approdi interpretativi sopra sinteticamente richiamati a cui aggiunge le seguenti ulteriori considerazioni.
20.1. La ratio della previsione dell’art. 1398 c.m. non è tanto quella o solo quella di tutelare il diritto di difesa dell’interessato- suscettibile di essere pregiudicato unicamente allorché tra la conoscenza del fatto e la contestazione intercorra un termine eccessivamente lungo, in quanto tale ostativo a qualsivoglia accertamento fattuale, realizzandosi una condizione analoga a quella derivante dal maturare della prescrizione del reato-quanto quella di garantire l’interesse dell’amministrazione alla certezza dei rapporti giuridici di pubblico impiego (precipua declinazione nel settore in questione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.), definendo il prima possibile la vicenda disciplinare (anche per le inevitabili ripercussioni sulla carriera dell’interessato) ed evitando che il proprio personale rimanga esposto sine die ad un procedimento disciplinare lasciato ingiustificatamente quiescente.
20.2. La rigida relazione gerarchica, che rappresenta il tratto caratterizzante dell’organizzazione delle Forze armate, impone di definire i confini anche temporali del potere disciplinare che, sebbene non possa essere compresso entro un lasso di tempo predeterminato, va comunque esercitato con la tempestività ragionevolmente consentita dalle circostanze di fatto e dagli accertamenti necessari.
20.3. Con la locuzione “senza ritardo” il legislatore ha, in definitiva, inteso evitare che l’esercizio dell’azione disciplinare venga demandata-proprio nella delicata fase dell’avvio- all’arbitrio del superiore gerarchico con rischio di un utilizzo del potere per finalità estranee all’interesse dell’amministrazione.
24. Da quanto appena osservato discendono le seguenti ulteriori considerazioni:
a) la contestazione entro trenta giorni è sempre certamente tempestiva ed è esclusa la prova contraria;
b) la contestazione oltre i trenta giorni non è, per ciò solo, tardiva ma onera l’amministrazione – ovvero il giudice in sede di verifica della documentazione istruttoria - di un quid pluris consistente nell’esternare le ragioni che hanno determinato il superamento del termine presunto congruo dal legislatore (termine che, peraltro, coincide con quello generale del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 legge 7 agosto 1990 n. 241);
c) tra le ragioni che giustificano il superamento del termine di trenta giorni rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
c1) l’esigenza di un’adeguata ponderazione dell’avvio dell’azione disciplinare motivata dalla complessità del quadro fattuale;
c2) la complessità della vicenda penale, soprattutto allorché questa sia contrassegnata da una pluralità di posizioni processuali o da più reati connessi, oppure il giudizio penale sia stato definito solo per alcuni coimputati o per alcune imputazioni e debba proseguire per altre posizioni o imputazioni;
c3) la difficoltà di individuare ex ante la condotta di rilievo disciplinare sulla sola base degli atti di indagine della polizia giudiziaria, con conseguente necessità di attendere, anche a tutela dell’interessato, la definizione del giudizio, in sede dibattimentale o con rito alternativo;
c4) l’applicazione del principio di prevenzione e precauzione per la difficoltà di discernere, al momento della conoscenza del fatto-reato, se si tratti di una vicenda che comporti il dovere di differimento dell’azione disciplinare (pregiudizialità obbligatoria) o che invece imponga l’immediato avvio della medesima (autonomia del procedimento disciplinare);
c5) la necessità di circostanziare l’addebito a garanzia dell’incolpato;
c6) la non concordanza della scala gerarchica in ordine alla sottoposizione al procedimento disciplinare;
c7) le difficoltà organizzative che incidono in maniera specifica sul procedimento disciplinare, ritardandone l’avvio (es. assenze per ferie, trasferimenti, eventuale astensione per conflitto di interessi del personale della linea di comando ecc.);
c8) in termini generali e residuali, qualunque evenienza da cui emerga che il superamento del termine di trenta giorni non è espressione dell’ingiustificata inerzia dell’amministrazione o del disinteresse all’esercizio del potere disciplinare;
d) resta fermo che le ragioni addotte dall’amministrazione a giustificazione del superamento del limite temporale costituiscono manifestazione tipica della discrezionalità di cui essa è titolare e sono suscettibili di sindacato giurisdizionale solo ove manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli.
21. Nel caso di specie, il procedimento disciplinare non avrebbe potuto essere avviato al momento dell’acquisizione del fascicolo penale, nell’anno 2015, come invece ritenuto dal T.a.r., poiché, a quell’epoca, la posizione dell’appellato non era definita e l’amministrazione non disponeva di un quadro probatorio completo e univoco, emerso solo a seguito dell’istruttoria dibattimentale.
22. La decisione del Comando di rinvio del procedimento disciplinare all’esito del procedimento penale- da valutare secondo un criterio ex ante di verosimiglianza, come sopra chiarito- è conforme all’art. 1398, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, e all’art. art. 1393 c.m. nel testo ratione temporis vigente (ovvero quello attuale).
23. Un avvio intempestivo e imponderato dell’azione avrebbe pregiudicato, al contempo, l’interesse dell’amministrazione e quello dell’interessato.
24. Risultano, quindi integrate le specifiche ragioni giustificative del differimento dell’azione disciplinare indicate sopra al § 28 sub c1, c3 e c5.
25. La censura in esame è, quindi, fondata.
26. E’, tuttavia, infondato il motivo di appello con cui l’amministrazione afferma che la contestazione sarebbe avvenuta “senza ritardo”, atteso che, per un verso, i pareri espressi dai superiori gerarchici si sono limitati a trascrivere il contenuto nella proposta del comandante del gruppo, esprimendo la propria condivisione, e, per altro verso, i fatti addebitati non evidenziavano alcuna complessità né sul piano dell’accertamento né su quello della contestazione. Il giudicato penale, dopo lo stralcio della posizione di altri due coimputati che avevano accettato la prescrizione, aveva, infatti, un contenuto semplice (due pagine di motivazione) e prendeva in esame la posizione del solo-OMISSIS-
27. L’amministrazione non ha indicato alcuna esigenza- organizzativa, conoscitiva o valutativa- atta a giustificare il rilevante lasso temporale (sei mesi) tra la data di conoscenza della sentenza penale irrevocabile (6 aprile 2023) e la data di contestazione dell’addebito (3 ottobre 2023), limitandosi ad un generico richiamo alla necessità di uno “scrupoloso vaglio” della vicenda che però non trova riscontro in atti, integrando una motivazione meramente apparente.
28. Sotto tale profilo, non è pertinente il richiamo dell’appellante al precedente di questa sezione n. 1652 del 2025 che ha ritenuto tempestiva la contestazione intervenuta oltre sei mesi dalla ricezione della sentenza penale irrevocabile, poiché il decorso del lasso temporale era in quella sede pienamente giustificato dalla non concordanza dei pareri espressi dalla scala gerarchica, come puntualmente evidenziato dalla sentenza (capo 7.2.1), evenienza che difetta, invece, con riguardo alla fattispecie per cui è causa.
29. L’appello principale deve, quindi, essere respinto, sia pure nei termini sopra indicati.
30. Parimenti infondato è l’appello incidentale in quanto:
i) i fatti-reato oggetto dei capi di imputazione e per i quali il maresciallo-OMISSIS-è stato assolto dal Tribunale penale di Fermo (favoreggiamento e falso ideologico in concorso) sono nettamente diversi dalle condotte contestate in sede disciplinare (consistenti, in sostanza, nell’avere il finanziere contattato suoi colleghi per acquisire informazioni su un procedimento penale pendente a carico di un cugino);
ii) l’irrilevanza penalistica della condotta posta in essere dal militare non ne determina l’automatica irrilevanza anche dal punto di vista disciplinare, ben potendo l’amministrazione ritenere che i fatti materiali, così come emersi in ambito penale, integrino una violazione dei doveri inerenti al grado rivestito. La valutazione a fini disciplinari della condotta tenuta dal militare, in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, è sindacabile dal giudice solo nei limiti della illogicità e conclamata erroneità fattuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1302 del 2017 e n. 5053 del 2017);
iii) l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione, sancita dall’art. 653 c.p.p. e richiamata dall’appellante, è limitata al solo fatto- reato contestato nel capo di imputazione e per il quale è intervenuta l’assoluzione e non si estende alle condotte ulteriori che, sebbene emerse nell’ambito del procedimento penale, non sono state vagliate dal giudice penale in quanto penalmente irrilevanti;
iv) la prova degli addebiti disciplinari emerge univocamente dagli atti dell’inchiesta disciplinare e dalla sentenza penale di assoluzione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 8948 del 2025, cit.), a partire dalla relazione di servizio dell’appuntato scelto -OMISSIS- del 20 febbraio 2014, del verbale di dichiarazioni spontanee del maresciallo capo -OMISSIS-del 19 marzo 2014, dal verbale di interrogatorio del medesimo del 9 maggio 2014, dalle dichiarazioni rese dallo stesso-OMISSIS-all’udienza del 13 febbraio 2023 nel procedimento r.g. n. 3625/2013/21 PM e dagli ulteriori elementi evidenziati nella proposta a firma del Comandante del gruppo prot. 116042 del 14 giugno 2023: da tutti gli atti appena menzionati emerge il ripetuto ed insistente interessamento manifestato dal militare alle indagini relative al familiare;
v) la condotta tenuta dal militare integra una violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato e costituisce illecito disciplinare punibile con la consegna di rigore ai sensi del combinato disposto dell’art. 751, comma 1, lett. a), n. 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, r.m.) e dell’art. 713, commi 2 e 3, r.m. (per altri precedenti sulla violazione dei doveri attinenti al grado, cfr. Cons. Stato, sez. II n. 8948 del 2025 cit., sez. I, parere n. 851 del 2024, sez. I, parere 110 del 2024, sez. I, parere 51 del 2024).
31. In conclusione, devono essere respinti sia l’appello principale che quello incidentale
32. Nella reciproca soccombenza il collegio ravvisa eccezionali motivi – ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. – per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio, fermo restando l’onere, a carico di ciascuna di esse, del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge sia l’appello principale che quello incidentale e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza con le precisazioni di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio- ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.- fermo restando l’onere, a carico di ciascuna di esse, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmelina Addesso Vito Poli
IL SEGRETARIO
Sulla base del principio di cui in massima e rilevando che con la locuzione «senza ritardo» il legislatore ha inteso evitare che l’esercizio dell’azione disciplinare venga demandata-proprio nella delicata fase dell’avvio- all’arbitrio del superiore gerarchico con rischio di un utilizzo del potere per finalità estranee all’interesse dell’amministrazione, la sezione ha sviluppato la seguente tassonomia di fattispecie: a) la contestazione entro trenta giorni è sempre certamente tempestiva ed è esclusa la prova contraria; b) la contestazione oltre i trenta giorni non è, per ciò solo, tardiva ma onera l’amministrazione – ovvero il giudice in sede di verifica della documentazione istruttoria - di un quid pluris consistente nell'acquisizione delle ragioni che hanno determinato il superamento del termine presunto congruo dal legislatore; c) tra le ragioni che giustificano il superamento del termine di trenta giorni rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: c1) l’esigenza di un’adeguata ponderazione dell’avvio dell’azione disciplinare motivata dalla complessità del quadro fattuale; c2) la complessità della vicenda penale, soprattutto allorché questa sia contrassegnata da una pluralità di posizioni processuali o da più reati connessi, oppure il giudizio penale sia stato definito solo per alcuni coimputati o per alcune imputazioni e debba proseguire per altre posizioni o imputazioni; c3) la difficoltà di individuare ex ante la condotta di rilievo disciplinare sulla sola base degli atti di indagine della polizia giudiziaria, con conseguente necessità di attendere, anche a tutela dell’interessato, la definizione del giudizio, in sede dibattimentale o con rito alternativo; c4) l’applicazione del principio di prevenzione e precauzione per la difficoltà di discernere, al momento della conoscenza del fatto-reato, se si tratti di una vicenda che comporti il dovere di differimento dell’azione disciplinare (pregiudizialità obbligatoria) o che invece imponga l’immediato avvio della medesima (autonomia del procedimento disciplinare); c5) la necessità di circostanziare l’addebito a garanzia dell’incolpato; c6) la non concordanza della scala gerarchica in ordine alla sottoposizione al procedimento disciplinare; c7) le difficoltà organizzative che incidono in maniera specifica sul procedimento disciplinare, ritardandone l’avvio (es. assenze per ferie, trasferimenti, eventuale astensione per conflitto di interessi del personale della linea di comando ecc.); c8) in termini generali e residuali, qualunque evenienza da cui emerga che il superamento del termine di trenta giorni non è espressione dell’ingiustificata inerzia dell’amministrazione o del disinteresse all’esercizio del potere disciplinare; d) resta fermo che le ragioni addotte dall’amministrazione a giustificazione del superamento del limite temporale costituiscono manifestazione tipica della discrezionalità di cui essa è titolare e sono suscettibili di sindacato giurisdizionale solo ove manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli.
Militare – Procedimento disciplinare – Sanzioni di corpo – Processo penale – Autonomia – Conseguenze
È legittima la sanzione disciplinare della consegna di rigore emessa nei confronti di un maresciallo della Guardia di finanza per violazione dei doveri inerenti al grado, anche laddove egli sia stato assolto in sede penale, in quanto, da un lato, l’irrilevanza penalistica della condotta non ne determina l’automatica irrilevanza anche dal punto di vista disciplinare; dall’altro, l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione, ex art. 653 c.p.p., è limitata al solo fatto di reato per il quale è intervenuta l’assoluzione e non si estende alle condotte ulteriori che, sebbene emerse nell’ambito del procedimento penale, non sono state vagliate dal giudice penale in quanto penalmente irrilevanti. (2).
Sulla base del principio di cui in massima, la sezione ha ritenuto che l’avere il finanziere contattato suoi colleghi per acquisire informazioni su un procedimento penale pendente a carico di un cugino integri una violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato e costituisca illecito disciplinare punibile con la consegna di rigore, essendo irrilevante l’assoluzione in sede penale per i reati di favoreggiamento e falso ideologico in concorso.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8948; 23 giugno 2025, n. 5449; 25 febbraio 2025, n. 1652; 26 novembre 2024, n. 9506; 19 novembre 2024, n. 9257; sez. I, parere 11 luglio 2024, n. n. 855.
(2) Conformi: Con riferimento alla violazione dei doveri attinenti al grado Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8948; sez. I, parere, 9 luglio 2024, n. 851; 5 febbraio 2024, n. 110; 22 gennaio 2024, n. 51. Con riferimento alla autonomia del rilievo penale e disciplinare delle condotte del militare Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053; 22 marzo 2017, n. 1302.
23-02-2026 07:14
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