RISARCIMENTO DEI DANNI - Danno da perdita del rapporto parentale con sconvolgimento della vita familiare e onere della prova
(Cc articoli 1223, 1226, 1282, 2056 e 2059; Cp articolo 185; Cpc articoli 25 e 127‑ter; articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs n. 209/2005), come modificati dalla legge 4 agosto 2017 n. 124)
In tema di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per patologie contratte dal militare durante il servizio, qualora la responsabilità dell’Amministrazione nella genesi dell’infermità sia stata definitivamente accertata con giudicato amministrativo, tale accertamento costituisce prova del fatto storico anche nel giudizio civile risarcitorio promosso dai congiunti iure proprio. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici e massime di esperienza, tenuto conto dell’intensità del vincolo familiare, della convivenza e delle concrete ricadute morali e dinamico‑relazionali subite dai superstiti; per i componenti della famiglia nucleare la sofferenza morale può presumersi secondo l’id quod plerumque accidit, salva prova contraria. La liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa, in modo unitario e onnicomprensivo, evitando duplicazioni, e distinguendo il profilo della sofferenza morale soggettiva da quello dinamico‑relazionale. Il danno patrimoniale, invece, non può essere liquidato in via equitativa ex articolo 1226 del codice civile in mancanza di prova della sua esistenza e del nesso causale, avendo tale criterio natura sussidiaria e non sostitutiva dell’onere probatorio gravante sull’attore.
Tribunale Roma, sezione II, sentenza 28 gennaio 2026 n. 1315 - Giudice Multari
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. …/2019 promossa da: OMISSIS OMISSIS e OMISSIS
rappresentati e difesi
Attori
contro
OMISSIS, in persona del OMISSIS rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS hanno esposto di
essere, rispettivamente, moglie e figli di OMISSIS già sottufficiale della Marina Militare, deceduto in
Napoli il 24 febbraio 2014 a seguito dell'aggravarsi di patologie contratte durante il servizio militare
per esposizione a fattori altamente nocivi.
1.2.Nello specifico, gli attori hanno esposto che le patologie che hanno portato OMISSIS alla morte
sono da ricondursi all'esposizione a radiazioni ionizzanti e polveri provenienti dall'esplosione di
dardi arricchiti con uranio impoverito, contratte durante il servizio, e su questo presupposto, hanno
adito l'intestato Tribunale, agendo iure proprio, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali direttamente subiti in conseguenza delle lesioni e della morte del congiunto,
allegando che la responsabilità dell'Amministrazione della Difesa nella genesi e nello sviluppo delle
patologie del militare era stata già definitivamente accertata con sentenze passate in giudicato del
OMISSIS - Napoli n. 15430/2007 e del Consiglio di Stato nn. 4136/2011 e 1226/2014, con esclusione di
qualunque concorso di colpa del militare.
1.3.Espongono gli attori nel loro atto introduttivo di aver subìto in conseguenza della morte del loro
congiunto danni sia di carattere patrimoniale che non.
1.3.1.In particolare, i primi derivanti da: spese sanitarie e assistenziali sostenute durante la malattia;
grave riduzione del reddito familiare dopo il decesso, in quanto vi è stato un drastico calo del
trattamento pensionistico e del conseguente trattamento di reversibilità della pensione agli eredi;
perdita di ulteriori redditi derivanti da indennità di missione, dall'interruzione della carriera; per la
moglie, cessazione della propria attività lavorativa per assistere il marito.
1.3.2.Hanno chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da: danno da
perdita del rapporto parentale con sconvolgimento della vita familiare e conseguente isolamento
sociale; sofferenza psicologica; sofferenza morale legata alla lunga e dolorosa malattia del de cuius,
durante la quale l'assistenza dei congiunti, sino all'agonia e alla morte, è stata continua e totalizzante;
gravi ripercussioni sui figli, i quali hanno avuto problemi scolastici, psicologici e relazionali, perdita
di una normale adolescenza e giovinezza.
1.4. Gli attori hanno esposto che il de cuius aveva iniziato ad essere sofferente dal 2000, con varie
diagnosi succedutesi nel tempo, da iniziale patologia ematologica sino a quella di mieloma multiplo;
nel corso degli anni, applicate allo stesso terapie ed interventi, che aveva debilitato progressivamente
il OMISSIS e lo avevano abbattuto psicologicamente, si era giunti all'anno 2011 ove lo stesso non era
più autosufficiente e infermo a letto, bisognoso di cure ed assistenza continua da parte dei congiunti.
2.1.Si è costituito tardivamente in data 23.11.2020 il OMISSIS eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che il Tribunale competente fosse
Napoli, in cui non essendo possibile individuare il luogo di insorgenza della patologia ed essendo
parte una Pubblica Amministrazione, doveva essere applicato il criterio del forum destinatae
solutionis, ossia il domicilio del creditore.
2.2. Nel merito, l'Amministrazione convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in quanto
infondata; in subordine, ha invocato l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno
per le somme eventualmente percepite dagli attori a titolo di equo indennizzo e benefici per vittime
del dovere.
3.1 La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'assunzione delle prove orali articolate
da parte attrice ammesse.
3.2. All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: "Voglia l'on.le Tribunale adito, respinta ogni
contraria istanza: accertare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti direttamente dagli
istanti in conseguenza delle patologie e della morte del loro prossimo congiunto OMISSIS dovute a
responsabilità dell'Amministrazione della Difesa e per l'effetto condannare il OMISSIS convenuto -
in pers. l.r.p.t. - al conseguente risarcimento, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella
misura in cui risulti impossibile o estremamente difficile determinarlo nel suo preciso
ammontare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva, cpa e quant'altro di legge ed
attribuzione al procuratore anticipatario che, ex art. 75 disp. att. c.p.c., allega relativa nota spesa",
mentre parte convenuta non depositava note, con la conseguenza che devono considerarsi
rassegnate le ultime conclusioni agli atti di parte convenuta (Cass. sez. III, n. 5018/2014) ovvero: "in
via principale che il Tribunale adito dichiari la propria incompetenza territoriale, ex art. 25 c.p.c., per
esser competente il Tribunale di Napoli; in via subordinata, che sia rigettata la domanda risarcitoria
proposta dalle controparti, in ragione della sua infondatezza; in via ulteriormente subordinata, nella
denegata ipotesi di accoglimento della predetta domanda, che sia detratta dalla somma liquidata a
titolo di risarcimento del danno quanto corrisposto agli attori a titolo di indennizzo e di benefici
spettanti alle vittime del dovere, in relazione all'insorgenza della patologia posta a fondamento
dell'avversa domanda. Spese vinte."
4.1.Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dal
convenuto tardivamente, come già rilevato dall'allora Giudice assegnatario del procedimento con
ordinanza del 26.04.2022.
4.2. Quanto al merito, va osservato che la responsabilità del OMISSIS ... nella causazione delle
patologie che hanno portato OMISSIS risulta definitivamente accertata dal Giudice Amministrativo
con le pronunce rese tra il de cuius e il OMISSIS (docc. 4 e 5 di parte attrice, rispettivamente sentenza
TAR per la Campania, n. 15430/2007, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4126/2011).
4.3. Tale esito, coperto da giudicato, e comunque condiviso da questo Tribunale nel suo iter
argomentativo, costituisce la prova del fatto storico in merito a quanto accertato ovvero la
responsabilità del OMISSIS convenuto in ordine alle infermità contratte da OMISSIS
4.4.Ciò chiarito, va premesso che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di legittimità
che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subìto dai congiunti in
conseguenza della morte del familiare non integra un danno in re ipsa, ma deve essere oggetto di
prova in concreto dal danneggiato, la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa,
vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto
economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e
di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le
abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo
familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e
sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio,
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità
e l'intensità del rapporto familiare (inter alia, Cass. Civ., sez. III, nr. 26140/2023, 25541/2022).
4.5.In particolare, secondo giurisprudenza pacifica sul punto, sono ravvisabili due diversi aspetti nel
danno non patrimoniale per la perdita parentale: a) quello relativo alla sofferenza (eventualmente)
patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel
proprio vissuto interiore; b) quello che si è (eventualmente) riflesso, in termini dinamico -relazionali,
sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. Spetta al giudice il compito di
procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite,
dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in
precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel
momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa,
che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana
del soggetto che l'ha subita).
4.6.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità "Sul piano del diritto positivo - come anche
di recente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 2788 del 2019; n.
901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a Corte cost. n. 325/2014) - l'ordinamento
riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno
emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.;
art. 185 cod. pen.). Quanto al danno non patrimoniale, ne è stata originariamente affermata, su di un
piano generale di ricostruzione analitica della fattispecie, la natura "unitaria" e "onnicomprensiva"
dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 26972 del 2008). In particolare, l'unitarietà del danno
non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle
medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la
onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di
tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente
situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare
duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici). Orbene, il giudice di merito - in vista
dell'accertamento (concreto e non astratto) e della quantificazione del danno non patrimoniale
risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi
di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le
presunzioni. In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte
costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede
di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma 17, della L. 4 agosto 2017, n. 124,
la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), e il
cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della
specifica sedes materiae, il danno dinamico relazionale dal danno morale. Conseguentemente, nella
valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri
danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta
l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve
valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto
(cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che
nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca
nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini,
costituisce "altro da sé").
Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata da questa Corte di legittimità, si pone in una
linea di assoluta continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) predicati, in passato,
dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014, 233/2003, 293/1996,
372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse
sezioni unite di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni
semplici, per tutte, Cass. n. 8827/2003). Anche (ma non solo) alla luce della novella legislativa
poc'anzi ricordata - novella di cristallina chiarezza anche sul piano strettamente lessicale - occorre
pertanto riaffermare il principio per cui esiste (è sempre esistita, anche prima del ricordato
intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in
quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il
riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali
di una vita che cambia a seguito dell'illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui
all'art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti palesemente alternativi del reato cd. di
stalking). Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo
se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d.
comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può
formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può
rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che
delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza. Al riguardo, giova anche osservare che
il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa - la cui
giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in seno all'attuale sistema della
responsabilità civile: Cass. s.u. 26972/2008, cit. Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna
allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del
ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richied e un'allegazione ed una
dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale
prova contraria allegata da controparte. 3.2.
Ciò posto, occorre richiamare i più recenti principi elaborati da questa Corte in tema di danno da
perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del
2019).
Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro
ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere
patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in
conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo,
morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa
dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso
come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera
esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea
generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e,
dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche
ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.).
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è
orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14
giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod
plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune
esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis,
sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete
dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più
in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità
per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime
di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e
alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 -
01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie
complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno
non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano
morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto
interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico -relazionali, sui
percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine
di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore
prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello,
nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite
ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure
parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera
dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione
formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale
intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente),
si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione
affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in
rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo
familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito
con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016),
o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti
(e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il
grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse
insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione
in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare
dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro o dello di famiglia di riferimento), gli eventuali
atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. 3.3.
Tali principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del
2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata
all'interno del cd. "progetto sanità" della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma
che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd.
esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto
dinamico-relazionale. 3.4. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del
2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima
del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della
gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano
morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità,
peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle
proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che
costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo
risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche Come d'altronde rimane altresì
ferma la netta distinzione (affermata ad es. da Cass. n. 21084 del 2015) tra il descritto danno da
perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione
abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può
causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella
correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva
compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (Corte cost. 372/1994), l'uno e
l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non
patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della cd. "onnicomprensività" della
liquidazione - di liquidazione finale unitaria" (Cass. sez. III, n. 26140/2023).
4.7.Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da
sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con
riferimento ai parenti più stretti, che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere
dimostrata anche "con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente
riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta" (Cass.
Civ., sez. 3, nr. 11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017).
4.8.Ed ancora, secondo consolidato indirizzo, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita
del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla c.d. famiglia nucleare (e
cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo
"nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tutt ora la
regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche
presuntiva da parte del convenuto (recentemente, Cass. sez. III, n. 9010/2022; 26185/2024).
4.9.Nel caso di specie gli attori, rispettivamente moglie e figli, hanno dimostrato documentalmente
e mediante gli esiti delle prove orali dalle quali è emerso un quadro unitario e coerente, che, negli
ultimi tre anni della sua vita, OMISSIS necessitava di assistenza continua, non essendo più
autosufficiente.
5.Con riferimento a OMISSIS deve considerarsi che la stessa ha patito una grande sofferenza
psicologica per l'aggravarsi delle condizioni di salute del marito (doc. 26 dell'atto di citazione),
nonché un notevole patimento per le difficoltà economiche della famiglia determinate dallo stato di
salute di OMISSIS che da un lato era costretto a fruire dell'aspettativa con retribuzione ridotta e
dall'altro necessitava di farmaci e cure.
5.1.Al contempo, è emerso dalle prove orali espletate che negli ultimi tre anni di vita del marito,
OMISSIS fu costretta, insieme ai figli, ad assisterlo giorno e notte tanto che allestirono la sala da
pranzo della loro abitazione con il letto ospedaliero. Dovette, dunque, diradare la propria attività di
sarta fino alla completa cessazione.
6.Con riferimento a OMISSIS deve considerarsi che lo stesso, per la sofferenza complessivamente
provocata dalla malattia prima e dalla morte poi del padre, ha sofferto di problemi di insonnia con
conseguenti ricadute sulla qualità della sua vita (doc. 28 di parte attrice) e non è stato ammesso agli
esami di Stato del quinto anno di scuola superiore (doc. 9 dell'atto introduttivo di parte attrice).
6.1.Orbene, pur dovendosi evidenziare che il nesso eziologico tra tali conseguenze e la malattia
prima e la morte poi del padre non è stato rigorosamente provato dagli attori, tenuto conto, peraltro,
del quadro complessivamente emerso anche alla luce delle prove orali, nonché delle presunzioni
operanti, trattandosi nel caso di specie di congiunti, il nesso di causalità deve ritenersi dimostrato,
secondo la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), ovvero del "più
probabile che non" (ex multis Cass. sez. III, n. 13677/2021 secondo cui "La regola del "più probabile
che non" postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno
positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un
"grado di conferma logica superiore all'altra").
7.Con riferimento a OMISSIS non vi è evidenza che possa ipotizzarsi astrattamente un nesso tra la
sofferenza patita e i disturbi specifici dell'apprendimento ed, in particolare, la disortografia (docc. 8,
27 di parte attrice), mentre certamente assume particolare rilevanza che il figlio all'epoca della morte
del padre, avvenuta in data 24.2.2014, fosse ancora in un'età estremamente giovane (12 anni) e che,
tenuto conto del lungo decorso della malattia di OMISSIS non ha di fatto vissuto, se non per un breve
periodo della propria vita, il padre in salute.
8.In applicazione delle tabelle riconosciute a questo Tribunale il convenuto OMISSIS dovrà,
pertanto, corrispondere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto per la malattia e
la perdita del congiunto gli importi come di seguito specificati.
8.1.Con riferimento a OMISSIS deve essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo
di Euro 346.476 (così calcolato in applicazione delle tabelle "a punti" dell'intestato Tribunale, tenuto
conto della presenza di altri familiari conviventi, essendo un principio acquisito quello secondo cui
la presenza di altre vittime secondarie attenua la sofferenza patita, di 20 punti riconosciuti per il
rapporto di coniugio e, di 3 punti per l'età del coniuge e 3 punti per l'età della vittima, di 4 punti per
la convivenza tra vittima e coniuge).
8.2.In favore di OMISSIS dovrà, invece, essere corrisposto l'importo di Euro 340.701,40 (così calcolato
in applicazione delle tabelle "a punti" dell'intestato Tribunale, tenuto conto della presenza di altri
familiari conviventi, essendo un principio acquisito quello secondo cui la presenza di altre vittime
secondarie attenua la sofferenza patita, di 18 punti riconosciuti per il grado di parentela, di 4,5 punti
per l'età del figlio e 3 punti per l'età della vittima, di 4 punti per la convivenza tra vittima e figlio).
8.3.Il danno non patrimoniale patito da OMISSIS deve essere, invece, liquidato in Euro 340.701,40
(così calcolato in applicazione delle tabelle "a punti" dell'intestato Tribunale, tenuto conto della
presenza di altri familiari conviventi, essendo un principio acquisito quello secondo cui la presenza
di altre vittime secondarie attenua la sofferenza patita, di 18 punti riconosciuti per il grado di
parentela, di 4,5 punti per l'età del figlio e 3 punti per l'età della vittima, di 4 punti per la convivenza
tra vittima e figlio).
8.4.Gli importi sopra calcolati all'attualità per ciascun attore devono essere maggiorati degli interessi
compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (24.02.2014), con
rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U.
1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza
convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del
danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
9.Quanto al danno patrimoniale si precisa quanto segue.
9.1.Deve preliminarmente osservarsi che gli attori non hanno offerto adeguata prova del suo
ammontare e che, pertanto, la relativa domanda, peraltro priva di indicazione di un importo, debba
essere rigettata.
9.2.Pur emergendo dagli atti che la malattia e poi la morte del OMISSIS determinò certamente una
significativa contrazione delle condizioni reddituali della sua famiglia, il danno subito non è stato
adeguatamente dimostrato, tenuto conto oltretutto della necessità di distinguere il danno subìto
dagli stessi da quello subìto da OMISSIS.
9.3.Parimenti, anche con riferimento alle spese sostenute per cui è stata versata documentazione in
atti, non è chiaro se siano riconducibili a OMISSIS ... e ai figli o al de cuius, circostanza da ritenersi
particolarmente rilevante, tenuto conto che gli odierni attori agiscono solamente iure proprio.
9.4.Con riferimento al peggioramento delle condizioni reddituali del nucleo famigliare, non vi è
prova in atti dell'entità della lamentata diminuzione reddituale, non essendo ad ogni modo
sufficiente che, in sede di prove testimoniali, sia emerso che OMISSIS ha progressivamente diradato
per poi cessare la propria attività lavorativa. Non è stata data, infatti, adeguata prova della sua
condizione reddituale prima, durante la malattia e dopo la morte del marito.
9.5.D'altra parte non può procedersi, nel caso di specie, alla valutazione equitativa del danno giacché
la previsione di cui all'art. 1226 c.c. soccorre nel caso in cui sia estremamente difficile o gravoso
dimostrare l'entità dei danni subiti, ma non quando difetti la prova del danno.
9.6.Come anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità "E' opinione costante e
risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura "sussidiaria" e
"non sostitutiva". La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone
l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un
potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa
l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa
non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse
(tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimed io della rimessione in
termini, e non della liquidazione equitativa). 2.2. Che l'art. 1226 c.c. abbia natura integrativa è
conclusione che risulta dalla genesi storica della norma. (...) "E' dunque evidente che in tanto è
consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente
dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio. E'
l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima
equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale,
possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c." (diffusamente,
Cass. sez. III, n. 3854/2022).
9.7.Nel caso di specie, la difficoltà, infatti, non sta nella (sola) liquidazione del danno, ma è relativa
agli effettivi danni di carattere patrimoniale prodottisi.
9.8.A titolo di risarcimento dal danno patrimoniale non può, pertanto, essere riconosciuta alcuna
somma.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in
applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss. mm. e, comunque, nei limiti della nota
spese presentata, tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e diversa istanza disattesa:
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il
OMISSIS al pagamento, a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale, al pagamento
rispettivamente
a OMISSIS dell'importo di Euro 346.470;
a OMISSIS dell'importo di Euro 340.701,40;
a OMISSIS dell'importo di Euro 340.701,40;
per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna il OMISSIS alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in Euro 22.457
per compensi, oltre esborsi per Euro 545, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2026. 28-02-2026 17:36
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