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Sentenza

 Sanzioni disciplinari nei confronti del militare che abbia fatto uso di sostanz...
Sanzioni disciplinari nei confronti del militare che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti
Cons. Stato, sez. I, parere 5 luglio 2024, n. 849 – Pres. Poli, Est. Menichelli





È legittima la sanzione di stato della sospensione dall’impiego per mesi sei, inflitta ad un militare per la detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale, considerato che tale uso – che concreta una palese violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato –  da un lato, costituisce, a prescindere da ogni altra considerazione circa i precedenti di servizio dell’incolpato, una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo ed oggettivamente incompatibile con la prospettica prosecuzione nel servizio e, dall’altro, altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti al proprio status e al grado o alla qualifica rivestiti, influisce negativamente sulla formazione e lede il prestigio della Forza armata o del Corpo di appartenenza. (1)

(1)    Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. I, n. 1632 del 2023; n.1429 del 2020; sez. II, n. 9908 del 2023; n. 1562 del 2023; n. 5261 del 2022; n. 2001 del 2022; n. 8463 del 2020; sez. III, n. 206 del 2016; n. 3371 del 2011; sez. IV, n. 7880 del 2020, n. 484 del 2020; n. 413 del 2017; n. 2458 del 2010; n. 2705 del 2005; sez. VI, n. 5723 del 2009; n. 763 del 2008; n. 3306 del 2006. In motivazione è stato precisato che: i) di regola, legittimamente, viene irrogata la sanzione più grave della perdita del grado per rimozione o della destituzione, nei confronti del militare o dell’appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile che abbia fatto uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti; ii) la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, è sindacabile dal giudice nei termini di manifeste illogicità ed irragionevolezza nonché di evidente sproporzionalità, con il suo corollario in campo disciplinare del gradualismo sanzionatorio; iii) nei procedimenti disciplinari, il verbale, redatto da militari dell’Arma dei carabinieri in occasione del sequestro della sostanza stupefacente, fa prova fino a querela di falso.
Avv. Antonino Sugamele

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