Sulla ripetizione del rimborso delle spese legali
Consiglio di Stato, sezione VI, 8 ottobre 2025, n. 7864 – Pres. Simonetti, Est. Simeoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9414 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Montana, Jacopo Maria Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, n. -OMISSIS- del 2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Dario Simeoli e udito per la parte appellante l’avvocato Simone Ciccotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I fatti principali, utili ai fini del decidere, sono così riassumibili:
- nell’agosto 2001, il ricorrente dott. -OMISSIS-, alle dipendenze della Polizia di Stato, veniva sottoposto a procedimento penale relativo alla cd. «vicenda della -OMISSIS-», nell’ambito dei fatti accaduti durante il «G8» di Genova;
- stante la pronuncia di primo grado di assoluzione, con provvedimento DM n. 333.A(U.C) 2502 DTL del 9 luglio 2009 il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza concedeva al ricorrente l’anticipazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, per un importo totali pari ad € 60.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA (per un totale di € 82.620,00);
- con sentenza definitiva del 5 luglio 2012, la Corte di Cassazione confermava la pronuncia di secondo grado di condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione (di cui 3 anni condonati per indulto), nonché alla pena accessoria di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per il solo reato di falso ideologico (art. 479 c.p.); mentre dichiarava di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di calunnia (art. 368 c.p.) ed arresto illegale (art. 606 c.p.);
- all’esito del giudizio, con nota del 5 novembre 2013, il Ministero avviava il procedimento per il recupero dell’anticipo della somma di € 82.620,00, in virtù dell’art. 18 del decreto legge citato che dispone di procedere alla ripetizione degli anticipi in caso di accertata responsabilità con sentenza definitiva;
- a seguito di osservazioni di parte e pareri dell’Avvocatura generale (in particolare, quello del 28 febbraio 2022), il Ministero dell’Interno emanava il provvedimento DAGEP 333CAL 2502TL (prot. n. 0014494 del 4 ottobre 2022), avente ad oggetto: «Riattivazione procedimento di recupero della somma di euro 82.620,00 concessa a titolo di anticipo delle spese legali in relazione al procedimento penale n. 14525/01 r.g.n. Tribunale di Genova», notificato in data 6 ottobre 2022;
- avverso tale provvedimento il dottor -OMISSIS- ‒ nel frattempo divenuto primo dirigente della Polizia di Stato, dopo che nei cui confronti la misura disciplinare della sospensione era stata annullata da Ta.r. del Lazio 17 marzo 2020, n. 3291 (non appellata), sul rilievo che l’azione disciplinare fosse stata esercitata tardivamente ‒ presentava ricorso dinnanzi allo stesso T.a.r. del Lazio, lamentandone l’illegittimità per:
i) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione non avrebbe valutato le osservazioni presentate con nota del 14 gennaio 2014, con la quale era stata richiesta, per svariati motivi, la rinuncia a procedere alla restituzione della somma versata a titolo di rimborso delle spese legali;
ii) violazione dei principi costituzionali di buon andamento, giusto procedimento ed imparzialità della pubblica amministrazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 20, comma 1, della legge n. 241 del 1990: l’Amministrazione non avrebbe concluso il procedimento in tempi ragionevoli (entro il termine di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, n. 58), determinando così la formazione di un legittimo affidamento;
iii) per violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta: il provvedimento impugnato, attributivo di un vantaggio economico, sarebbe stato adottato oltre un tempo ragionevole (che la norma fissa in 12 mesi) ed in totale carenza di motivazione sull’interesse pubblico e senza alcuna comparazione dei diversi interessi coinvolti;
iv) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: l’atto impugnato sarebbe stato adottato ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997, e non ai sensi della normativa speciale dettata dall’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che escluderebbe la rilevanza delle successive vicende del giudizio penale, non richiedendo il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria;
v) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997, sotto altro profilo: sarebbe mancato l’accertamento di una responsabilità a titolo di dolo, quale presupposto imprescindibile per l’azione di rivalsa;
vi) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997, sotto ulteriore profilo: in ogni caso, non sarebbe dovuta la ripetizione di IVA e interessi.
2.‒ Con sentenza n. 6009 del 30 agosto 2024 il T.a.r. Lazio, sez. I-quater, disattesa preliminarmente l’eccezione di incompetenza territoriale, ha rigettato il ricorso.
3.‒ Il ricorrente di primo grado ha, quindi, proposto appello, sostenendo l’erroneità della sentenza per i seguenti motivi.
3.1.‒ Con il primo mezzo di gravame la sentenza appellata viene censurata nella parte in cui ha rigettato il primo, secondo e terzo motivo di ricorso.
Segnatamente, l’appellante ripropone i seguenti vizi:
- l’Amministrazione avrebbe mancato di valutare le osservazioni prodotte, in sede procedimentale, in violazione degli artt. 7, 8 e 10, comma 1 lett. b), della legge n. 241 del 1990;
- il silenzio serbato dall’amministrazione per un lungo lasso di tempo (dalla presentazione delle osservazioni sino al 2019), in violazione dei termini di conclusione dei procedimenti per il rimborso delle spese legali fissati con il d.P.R. 21 marzo 2013 n. 58, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento sull’esito favorevole del procedimento (ovvero che l’inerzia dell’Amministrazione assumesse il significato di silenzio-assenso rispetto alle prospettazioni e alle richieste avanzate nelle osservazioni inviate);
- la condizione di legittimo affidamento sarebbe stata ingenerata anche dalla missiva inoltrata, in data 9 marzo 2017, dal Servizio affari Generali Dipartimento P.S. al Dirigente generale della pubblica sicurezza in quiescenza, dottor -OMISSIS-, coimputato per i medesimi fatti-reato (la missiva avrebbe fatto riferimento ad un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 2016, il quale riteneva rimborsabili le spese con riferimento a quei reati che erano stati dichiarati prescritti);
- sarebbe stato violato l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, equivalendo il provvedimento impugnato all’auto-annullamento del precedente atto di concessione dell’anticipazione di spesa.
3.2.‒ Con il secondo motivo d’appello viene impugnato il capo della sentenza che ha rigettato il quarto motivo di ricorso. L’appellante ribadisce che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 32 della legge n. 175 del 1975, non solo alla fattispecie di reato dell’arresto illegale (la quale, presupponendo la sottoposizione in vinculis della persona arrestata, implicherebbe l’utilizzo di mezzi di coazione fisica, quali, per esempio, le manette di sicurezza o, più in generale, la traduzione e il trattenimento in camere di sicurezza), ma anche a quelle di calunnia e falso ideologico, essendo queste ultime «conseguenze derivanti dal fatto che la vicenda sia stata caratterizzata dall’uso delle armi».
3.3.‒ Con il terzo motivo d’appello si sostiene che la rivalsa avrebbe tutt’al più potuto avere ad oggetto le spese legali relative all’attività difensiva per il delitto di falso ideologico, per il quale il ricorrente ha riportato la condanna, ma non anche con riferimento all’attività difensiva per i reati dichiarati prescritti (mancando, in questo caso, una chiara affermazione di responsabilità penale).
3.4.‒ Con il quarto motivo d’appello viene riproposto il sesto motivo di ricorso, secondo cui l’azione di rivalsa sarebbe illegittima per aver calcolato nell’importo complessivo gli interessi e l’IVA (in quanto, se si restituisse l’intero importo richiesto, si giungerebbe alla paradossale conclusione di un doppio versamento).
3.5.‒ Con quinto e ultimo motivo viene censurato il capo di sentenza recante la condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali.
4.‒ Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
5.‒ Con memoria del 4 luglio 2025, lo stesso Ministero ha evidenziato che sono state recentemente pubblicate nove sentenze del T.a.r. Lazio nei confronti di altri coimputati nel procedimento penale afferente ai medesimi fatti del «G8», con le quali sono stati respinti tutti i ricorsi giurisdizionali amministrativi proposti avverso i provvedimenti di recupero della somma di € 82.620,00, concesse pro-capite a titolo di anticipazione delle spese legali.
6.‒ Con memoria di replica del 27 luglio 2025, l’appellante ha contestato le memorie difensive avversarie, ribadendo le proprie ragioni e, quindi, insistendo nell’accoglimento del gravame.
6.1.– Con ulteriore nota in data 11 settembre 2025, la parte appellante ha chiesto di disporre il rinvio dell’udienza pubblica del 18 settembre 2025, al fine di consentire la trattazione contestuale degli appelli incardinati avverso le predette sentenze pronunciate dal T.a.r. del Lazio nei confronti degli altri colleghi dell’appellante, aventi ad oggetto l’impugnazione di analoghe richieste ministeriali di rimborso delle spese legali anticipate.
7. All’odierna udienza pubblica del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.‒ In via preliminare, il Collegio ritiene di non potere accogliere l’istanza di differimento presentata dalla difesa di parte appellante.
Il rinvio dell’udienza è ammesso dal codice di rito soltanto nel caso in cui ricorrano «casi eccezionali» (art. 73, comma 1-bis, del c.p.a.). Il fondamento della disposizione risiede nel fatto che la modifica dei ruoli originariamente prefissati produce inevitabilmente delle diseconomie organizzative che possono compromettere l’efficiente e rapida definizione degli affari pendenti.
Non può farsi rientrare tra le ipotesi eccezionali, consentite dalla citata norma processuale, la semplice richiesta di trattare contestualmente una pluralità di appelli che, benché riguardanti la medesima materia controversa, siano stati incardinati (e fissati) in tempi diversi e risultino tra di loro privi di connessione in senso tecnico.
2.‒ Nel merito, la sentenza di primo grado è corretta e va quindi confermata.
Alcune delle questioni controverse sono già state affrontate dalla giurisprudenza di questo Consiglio. In alcune parti, la sentenza può quindi essere redatta in forma semplificata e la motivazione «può consistere in un sintetico riferimento […] ad un precedente conforme» (74, comma 1, secondo periodo, del c.p.a.).
3.‒ Correttamente il giudice di primo grado non ha ravvisato alcuna violazione del contraddittorio procedimentale rispetto alle osservazioni formulate dall’istante con raccomandata del 14 gennaio 2014.
3.1.‒ Secondo la giurisprudenza, la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali prodotte dalla parte, essendo sufficiente che dalla motivazione del provvedimento si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria decisione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 12 luglio 2025, n.6121; Sez. V, 9 giugno 2025, n. 4971).
3.2.‒ Nel caso in esame, la determinazione assunta dall’Amministrazione è stata preceduta da un attento esame delle deduzioni procedimentali dell’istante.
L’Avvocatura dello Stato (distrettuale di Genova e Generale) – a cui le osservazioni dell’istante erano state trasmesse a scopo di approfondimento giuridico – ha affrontato, a più riprese (con pareri del 27 aprile 2015, 19 giugno 2015, 5 agosto 2015 e, da ultimo, con il parere del 28 febbraio 2022, riportato integralmente nel provvedimento impugnato) tutti i principali rilievi sollevati dall’interessato, con particolare riguardo alla disciplina applicabile e alla valenza da attribuire alle pronunce del giudice penale dichiarative della prescrizione.
4.‒ L’appello è infondato anche nella parte in cui insiste nel prospettare la violazione del legittimo affidamento ingenerato dal comportamento della pubblica amministrazione.
4.1.‒ Vero è che l’affermazione e il radicamento del legittimo affidamento, quale corollario rafforzativo del principio di certezza del diritto, può contare oramai su di una consolidata elaborazione giurisprudenziale, amministrativa (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenze, sez. VI, n. 3809 del 2021; n. 6143 del 2017) costituzionale (a partire dalle sentenze della Corte costituzionale n. 349 del 1985, n. 822 del 1988, n. 155 del 1990, n. 39 del 1993, n. 203 del 2016 e n. 16 del 2017) e sovranazionale (cfr., ex plurimis, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza, 8 aprile 1988, in causa C-120/86).
In base a questo principio, le aspettative di chi, sulla base di precedenti scelte o comportamenti dei pubblici poteri, poteva ragionevolmente confidare nella prosecuzione (o comunque stabilità) della situazione per lui favorevole, devono trovare specifiche forme di tutela, in quanto l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto». L’aspettativa di coerenza dell’amministrazione con il proprio precedente comportamento non si presenta più come il prodotto accessorio della cura dell’interesse pubblico, bensì come l’oggetto di un’autonoma pretesa (soggettiva) individuale.
4.2.‒ Sennonché, nel caso in esame, non pare ravvisabile alcuna ‘base affidante’ in capo al soggetto inciso dal provvedimento impugnato.
L’azione di recupero non è per nulla intervenuta in modo «improvviso e imprevedibile».
L’atto di concessione delle somme del 9 luglio 2009, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, faceva espressamente «salva la ripetizione della somma suddetta nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità del predetto dipendente». L’espressione utilizzata indicava con estrema chiarezza (soprattutto in considerazione del fatto che il destinatario della missiva era un soggetto appartenente alle Forze dell’Ordine) che si trattava di un rimborso concesso non a titolo definitivo, bensì con riserva di domandarne la restituzione qualora l’esito del procedimento penale non fosse risultato favorevole per l’istante.
Dopo la presentazione di osservazioni, l’Amministrazione non ha tenuto alcun comportamento che potesse essere inteso (o anche soltanto frainteso) come una forma di rassicurazione o acquiescenza.
Al contrario, l’Amministrazione ha adottato atti inequivocabilmente intesi a dimostrare l’intenzione di recuperare le anticipazioni, e segnatamente: ha tempestivamente richiesto, successivamente al giudicato penale (di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, V, 5 luglio 2012, n. 1798), con atto del 5 novembre 2013, la restituzione della somma concessa a titolo di anticipo; con nota del 27 dicembre 2018 ha informato il ricorrente dello stato della procedura di rivalsa (rimasta sospesa a seguito di alcune pronunce discordanti espresse dalle Avvocature dello Stato); con atto datato 4 ottobre 2022, ha riattivato la procedura di rivalsa.
4.3.‒ Va poi aggiunto che, come è noto, il mancato rispetto di termini procedimentali ordinatori (come quelli per cui è causa, in mancanza di una espressa qualificazione legale di perentorietà) viene sanzionato dall’ordinamento amministrativo in termini, non di decadenza dal potere di provvedere, bensì di responsabilità risarcitoria, sempreché ne ricorrano i relativi requisiti di fattispecie (per inciso, va riconosciuto che la durata del procedimento è stata, almeno in parte, giustificata dalle numerose posizioni del personale coinvolte nel procedimento penale).
Va poi aggiunto che alla rivalsa delle somme divenute indebite si procede d’ufficio. Le memorie presentate dall’istante, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, non equivalgono quindi ad una «istanza di parte», idonea ad innescare il meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
4.4.– Anche la missiva inoltrata dall’Amministrazione, in data 9 marzo 2017, al dr. -OMISSIS-, coimputato per i medesimi fatti-reato (missiva facente riferimento ad un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 2016, il quale riteneva rimborsabili le spese con riferimento a quei reati che erano stati dichiarati prescritti), non poteva certo fondare alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, sia perché indirizzata ad un destinatario diverso, sia perché anche nei confronti dello stesso dr. -OMISSIS- l’Amministrazione ha ingiunto la restituzione della somma di € 82.620,00 (per la precisione, la restituzione degli anticipi erogati a conclusione del primo grado di giudizio è stata rivolta a tutti e 13 gli imputati del procedimento penale per cui è causa).
5.‒ Anche la censura incentrata sull’asserita violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, è stata correttamente respinta.
La ripetizione di somme indebite (in ragione del sopravvenuto venire meno del presupposto legale di concessione) non equivale certo all’esercizio di un potere di autotutela volto all’annullamento di un precedente atto adottato illegittimamente (né tantomeno alla revoca per sopravvenuti o rivalutati motivi di pubblico interesse).
Secondo il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, ai fini del recupero da parte della pubblica amministrazione di contributi in assenza del requisito di legge (o per i quali sia stato accertato il sopravvenuto difetto del titolo di erogazione), non è necessaria l’indicazione nel provvedimento della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d’interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell’indebito non costituisce una funzione d'autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato (Cons. Stato, sez. VI, n. 9115 del 2023; sez. III, n. 527 del 2018; sez. IV, n. 2651 del 2007; sez. V, n. 5025 del 2003).
6.‒ Con il quarto motivo del ricorso di primo grado (riproposto con il secondo mezzo di gravame), l’appellante insiste nel sostenere che l’Amministrazione avrebbe dovuto sussumere sotto l’art. 32 della legge n. 152 del 1975, sia la fattispecie di reato dell’arresto illegale, in quanto implicante mezzi di coazione fisica, sia le fattispecie di calunnia e falso ideologico, in quanto «conseguenze derivanti dal fatto che la vicenda sia stata caratterizzata dall’uso delle armi». A questa stregua, l’art.32 autorizzerebbe il rimborso delle spese legali «salva rivalsa se vi è stata responsabilità dell’imputato per fatto doloso», senza tuttavia fare alcun riferimento al fatto che tale responsabilità debba essere accertata via definitiva (diversamente da quanto previsto dall’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 che farebbe riferimento a una sentenza definitiva che accerti la responsabilità). Tale assunto sarebbe dirimente, nel caso di specie, in quanto il giudizio per il quale il Ministero ha concesso l’anticipazione delle spese legali è stato quello di primo grado celebratosi davanti al Tribunale di Genova (con sentenza n. 4252 del 13 novembre 2008) che aveva escluso la responsabilità dell’appellante.
Con il quinto motivo del ricorso di primo grado (riproposto con il terzo mezzo di gravame), invece, il ricorrente ribadisce che l’Amministrazione, in ogni caso, non avrebbe potuto rivalersi delle spese sostenute per la difesa dei reati di calunnia e arresto illegale, essendo intervenuta per essi la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
6.1.‒ I due motivi, da affrontarsi congiuntamente, sono infondati.
Il rimborso delle spese legali era escluso, sia dall’art. 32 della legge n. 152 del 1975 (secondo cui: «le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso»), sia alla luce dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 (secondo cui la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità), con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere all’azione di rivalsa di quanto anticipato.
Le due citate disposizioni si differenziano fondamentalmente per il fatto che, per gli anticipi concessi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975, l’azione di rivalsa è consentita solo in caso di accertata «responsabilità dell’imputato per fatto doloso» (il rimborso delle spese legali, quindi, è concesso anche al dipendente in caso di ritenuta responsabilità colposa).
Ebbene, per i fatti relativi alla «vicenda della -OMISSIS-», durante il «G8» di Genova, l’appellante è stato condannato con una sentenza definitiva di condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione (di cui 3 anni condonati per indulto), nonché alla pena accessoria di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.), quindi a titolo di dolo, e con condanna (oltre che al pagamento delle provvisionali e delle spese di difesa delle parti civili) a risarcire i danni alle parti civili, in solido con il responsabile civile (Ministero dell’Interno). Conseguentemente, la Corte dei Conti Liguria (con sentenze n. 41 del 2019 e n. 291 del 2022, rispettivamente della Corte dei Conti Liguria e della sezione Centrale della Corte dei Conti Lazio) ha riconosciuto il ricorrente responsabile a titolo di dolo dei danni erariali (indiretti) causati all’Amministrazione di appartenenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, entrambe le norme (l’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e l’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997) sono invece accomunate dalla riserva di ripetibilità della somma elargita all’esito definitivo del procedimento penale.
È del tutto preclusa dalla lettera della legge (che ricollega l’anticipazione al giudizio penale, complessivamente inteso, e non a singoli gradi o fasi di esso), oltre che dal suo fondamento logico-razionale (quello di precludere il rimborso delle spese legali in caso di definitivo accertamento della rottura del rapporto di immedesimazione organica, costituente il presupposto imprescindibile dell’assunzione, da parte dell’Amministrazione, dell’onere economico della difesa in giudizio), ritenere che l’anticipo, in quanto concesso per il giudizio di primo grado di assoluzione, non avrebbe potuto più essere recuperato.
6.2.‒ Neppure è condivisibile la pretesa del rimborso almeno parziale, con riguardo agli altri due capi di imputazione, tenuto conto della dichiarazione di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di calunnia (art. 368 c.p.) ed arresto illegale (art. 606 c.p., quest’ultimo riformulato rispetto all’originaria contestazione di abuso d’ufficio).
In senso contrario depongono le seguenti concomitanti ragioni.
In primo luogo, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (formatasi nel regime giuridico antecedente al sopravvenuto art. 22 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 481), il rimborso delle spese legali non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 25 del 2022; sez. IV, n. 8139 e 8144 del 2019; sez. IV, n. 4176 del 2017; sez. VI, n. 2041 del 2005). Secondo questo indirizzo, il rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti presuppone che il giudizio di responsabilità penale si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’imputato, ossia che da tale accusa l’impiegato sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilità.
Siffatta conclusione vale a maggior ragione quando, come nel caso in discussione, alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e alla conseguente esclusione della punibilità penale per il mero fatto del decorso del tempo, si accompagni la condanna dell’imputato da parte dello stesso giudice penale al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, proprio per il fatto illecito per cui è stato tratto a processo penale a titolo di dolo, oltre che un riconoscimento di responsabilità per danno erariale da parte della Corte dei Conti (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, n. 4379 del 2024, secondo cui, qualora la responsabilità risulta accertata con sentenza passata in giudicato agli effetti civili, e non agli effetti penali per intervenuta prescrizione, risulta comunque integrato il presupposto per la ripetizione dell’anticipazione corrisposta; l’art. 32, si aggiunge, fa salva la rivalsa se vi è responsabilità per fatto doloso, senza distinguere agli effetti penali o, come nel caso di specie, agli effetti civili).
Sotto altro profilo, è anche dirimente osservare che il giudice penale, seppur in un procedimento conclusosi con una parziale dichiarazione di prescrizione, ha accertato sia l’unicità del disegno criminoso che l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 62, co. 1, n. 2 c.p. tra tutti reati ascritti (falso, arresto illegale e calunnia), compresi quelli prescritti. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, in tale contesto «isolare la condotta di falso rispetto alle fattispecie per cui è maturata la prescrizione, oltre ad essere in contrasto con la verità processualmente accertata, sarebbe di fatto operazione impossibile; in un caso del genere, infatti, l’attività difensiva è volta a contestare l’integrale tesi accusatoria, non potendo, all’evidenza, parcellizzarla con riferimento ad ogni fatto di reato contenuto nell’imputazione».
6.3.‒ Per il principio ‘tempus regit actum’, nella fattispecie in esame, non trova invece applicazione l’articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 481, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza che in tale preclusione temporale sia dato ravvisare il dubbio di costituzionalità prospettato da ultimo dalla difesa di parte appellante.
A proposito della delimitazione della sfera di applicazione ratione temporis di normative che si succedono nel tempo, la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche» (ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 e n. 77 del 2008; sentenza n. 254 del 2014) e che «[s]petta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme» (sentenze n. 104 del 2018, n. 273 del 2011, n. 94 del 2009).
7.‒ È infondato anche l’ultimo motivo di ricorso.
L’Amministrazione ha anticipato la somma di € 82.620,00 quale importo fatturato dall’avvocato Marco Valerio Corini, comprensivo degli oneri accessori, tra cui l’IVA del 20%.
L’Amministrazione, per le ragioni esposte sopra, è tenuta recuperare tutta la somma concessa, pari a € 82.620,00, importo che, si ripete, includeva anche l’IVA.
La ripetizione di quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto non integra affatto un’indebita locupletazione a favore dell’amministrazione resistente. Il peso finale del debito (segnatamente: il corrispettivo del difensore e la corrispondente percentuale di IVA, per la quale è il professionista ad essere soggetto passivo) deve, infatti, essere posto integralmente a carico dell’appellante-cliente (il quale, se non restituisse l’imposta all’Amministrazione che gliela ha anticipata, finirebbe per godere, in parte qua, di un ingiustificato arricchimento).
7.1.‒ Quanto agli interessi, essi sono dovuti per legge come obbligazione accessoria dell’indebito oggettivo, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha inoltre diritto «agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L’anticipazione è stata percepita dall’istante nell’esercizio di un diritto (astrattamente) previsto dalla legge, quindi in buona fede. Per questo motivo gli interessi sono dovuti dal momento in cui risulta avviato il procedimento di recupero (ovvero dalla data della domanda di restituzione dell’indebito coincidente con la ricordata nota del 5 novembre 2013).
8.– L’appellante censura anche il capo di sentenza di primo grado che lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Si tratta di pretesa manifestamente infondata.
Va ricordato, in termini generali, che il giudice di primo grado esercita ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese di lite, sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell’abnormità o della manifesta ingiustizia (cfr.: Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 24 maggio 2007, n. 8; Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039).
La ‘manifesta abnormità’, secondo l’indirizzo esegetico in commento, ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna.
Nella fattispecie in esame, la statuizione del giudice di prime cure non rientra affatto nell’anzidetta ipotesi di ‘manifesta abnormità’, in quanto si limita ad applicare la regola generale per cui «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte» (art. 26, comma 1, c.p.a., che richiama l’art. 91 c.p.c.).
9.‒ Le spese di lite del secondo grado di giudizio sono a carico dell’appellante, secondo la regola generale della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell’Amministrazione costituita, che si liquida in complessivi € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dario Simeoli Hadrian Simonetti
IL SEGRETARIO
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Procedimento disciplinare – Processo penale – Proscioglimento per ragioni processuali – Rimborso delle spese legali – Ripetizione – Legittimità
È legittima la ripetizione del rimborso delle spese legali qualora il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promozione o di procedibilità dell’azione; infatti, il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente presuppone che sia stata accertata l’assenza della sua responsabilità (1).
Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Processo penale – Proscioglimento per ragioni processuali – Rimborso delle spese legali – Novella – Irretroattività
L’articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può applicarsi al caso di specie in forza del principio tempus regit actum; né tale scelta risulta in contrasto col principio di eguaglianza, atteso che, come ritenuto dalla Corte costituzionale, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche e che spetta alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 25 del 2022.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
23-02-2026 07:35
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