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Sentenza

In materia di rapporti di valutazione attinenti ad un militare la valutazione es...
In materia di rapporti di valutazione attinenti ad un militare la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con la conseguenza il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere.
Cons. Stato Sez. II, 05/08/2019, n. 5524

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3141 del 2011, proposto dal signor

D. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'oro, n. 266;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano in persona del Capo di Stato Maggiore pro tempore, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano-Dipartimento Impiego del personale, in persona del Direttore del Dipartimento pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2010, resa tra le parti, concernente decisione di ricorso gerarchico avverso rapporti di valutazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Carla Ciuffetti e uditi per le parti gli avvocati Sergio Cassanello su delega dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia, avv.to dello Stato Gianmario Rocchitta;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'odierno appellante aveva impugnato in primo grado il decreto n. 78, in data 21 luglio 2008, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, aveva rigettato il ricorso gerarchico da lui presentato avverso i rapporti informativi n.n. 37 e. 38, redatti, rispettivamente, per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 25 febbraio 2007 e per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 5 luglio 2007. Tali rapporti costituivano la rinnovazione di precedenti valutazioni, anch'esse impugnate con ricorso gerarchico, invece accolto dall'Amministrazione. A motivo del rigetto, il provvedimento impugnato adduceva che: le valutazioni in questione erano "frutto di sperimentata conoscenza" dell'attività dell'interessato; esse erano formulate in base a principi di obiettività, imparzialità ed equità ed erano indipendenti rispetto alle precedenti, in base al principio di autonomia delle valutazioni; l'utilizzazione, in diverse valutazioni, di espressioni identiche non ledeva il principio di autonomia ed indipendenza dei giudizi; la mansione di "responsabile di sito - relativo al settore IV.E.D." costituiva una mansione rientrante nell'incarico di "assistente di branca presso il nucleo EAD". In primo grado, l'odierno appellante deduceva: per il primo rapporto, la mancanza di adeguata motivazione della revisione, da parte del revisore, in senso deteriore rispetto alla formulazione effettuata dal compilatore, sia di alcune voci che del giudizio finale; per il secondo rapporto, la carenza da parte del compilatore di "sperimentata conoscenza del ricorrente", nonché il suo condizionamento per effetto del precedente giudizio del superiore gerarchico. Il ricorso è stato respinto dal Tar.

2. Il primo Giudice ha ritenuto che, in base al principio di autonomia ed indipendenza dei giudizi stessi, costituisse "facoltà delle autorità deputate alla compilazione dei rapporti informativi modificare, in senso deteriore, i giudizi espressi per i periodi precedenti nei confronti dei soggetti valutati". Posto che la necessità di una dettagliata motivazione dei giudizi fosse necessaria solo in caso di una notevole reformatio in peius della valutazione, ad avviso del Tar, per il rapporto n. 37, la relazione esplicativa del primo revisore consentiva scorgere "una esauriente spiegazione" delle ragioni che lo avevano portato a non concordare con i giudizi espressi dal compilatore, sicché non si poteva ravvisare alcuno dei vizi lamentati. Il rapporto n. 38 era immune da vizi: infatti, premesso "il principio di autonomia ed indipendenza delle singole valutazioni, in base al quale i giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente al periodo contemplato nel singolo documento", l'asserita mancata conoscenza del valutando da parte del compilatore e il condizionamento di quest'ultimo che sarebbe stato causato dal precedente giudizio, costituivano "affermazioni indimostrate" che trovavano "adeguata smentita nella stessa relazione esplicativa del compilatore che richiama i precedenti di carriera del ricorrente desunti dal suo libretto personale, che confermano la presenza di alcune lacune relative a particolari aspetti del carattere del valutando".

3. Con il presente appello, l'interessato deduce eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, illogicità, insufficienza ed apoditticità della motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di autonomia dei giudizi, incoerenza ed incongruità dei giudizi, arbitrarietà; erroneità ed incongruità dell'impugnata sentenza, apoditticità e difetto di motivazione della stessa, omessa pronuncia sull'articolato motivo di doglianza. Ad avviso dell'appellante, proprio il principio di autonomia dei giudizi avrebbe richiesto nel rapporto n.37 una motivazione del cambiamento in peius delle valutazioni, formulate senza tenere conto di valutazioni intermedie, essendo sufficiente l'affermazione che "nel Sottufficiale è ancora in atto il processo di maturazione". Sul punto la sentenza di primo grado non si sarebbe del tutto pronunciata, perché il Tar avrebbe sostenuto "in modo del tutto generico ed apodittico che il Revisore avrebbe motivato il proprio dissenso". Il rapporto n. 38 costituiva un "allineamento" al giudizio e alle voci precedenti, anche perché il compilatore conosceva l'interessato solo da quattro mesi.

Con un secondo mezzo di impugnazione, l'appellante deduce eccesso di potere per carenza della motivazione, illogicità, incoerenza, irrazionalità e contraddittorietà; eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto ed errore sul presupposto; omessa motivazione della sentenza. Incongruità, erroneità ed apoditticità della stessa. La motivazione con cui il provvedimento impugnato aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso il rapporto n. 38 doveva ritenersi "del tutto carente e certamente non idonea a supportare il rigetto del ricorso gerarchico". Il riferimento alla sperimentata conoscenza dell'attività dell'interessato e al rispetto dei principi d'obiettività, imparzialità ed alto senso di equità non bastava a motivare l'assenza di condizionamento "pur in presenza di indizi" costituiti dall'utilizzo di "espressioni identiche". Ad avviso dell'appellante dovevano ritenersi "palesemente erronee, illogiche e contraddittorie oltre che incoerenti le aggettivazioni diminutive laddove nel periodo oggetto di valutazione il ricorrente ha ricoperto, con profitto (tanto che è stato rassegnato a tali incarichi anche successivamente) ben due incarichi di cui uno attinente ad un grado superiore. Sul punto l'impugnata sentenza non si è affatto espressa".

Entrambi i rapporti, redatti a seguito del rinnovo della valutazione a seguito dell'accoglimento del primo ricorso gerarchico sarebbero una "ripetizione di quelli annullati previa la sola emendazione, nei giudizi del 1 Revisore e nel giudizio complessivo finale, dei rimandi alle precedenti valutazioni nonché della significativa imprecisione con la quale il compilatore del documento nr. 38 aveva indicato l'impiego cui era preposto il militare".

4. L'Amministrazione, con atto di costituzione in data 3 maggio 2011 e con memoria in data 14 maggio 2019, ha chiesto il rigetto dell'appello.

5. Il Collegio osserva che, per indirizzo costante di questo Consiglio, se "i giudizi formulati nei documenti caratteristici sono ampiamente discrezionali, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, essi sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in caso di difetto di motivazione, di manifesta discriminatorietà o di travisamento dei presupposti di fatto assunti a base degli stessi" (Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2019 n. 2559). Pertanto, l'eccesso di potere è ravvisabile solo se dagli atti impugnati tali circostanze emergano ictu oculi.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che i mezzi di impugnazione proposti dall'appellante siano infondati. Quanto al rapporto n. 37, il Collegio condivide la tesi del Tar per cui le revisioni introdotte nel primo rapporto dal revisore trovano adeguata motivazione, in quanto il giudizio complessivo non pare affetto da alcun vizio di contraddittorietà o illogicità manifesta e fornisce un idoneo supporto motivazionale alle modifiche introdotte per le singoli voci. La circostanza che, nel periodo dal 14 settembre 2005 al 3 settembre 2006, l'appellante avesse ricevuto la qualifica di "eccellente" - invece della qualifica di "ottimo" - non può essere assunta come ingiustificata contraddizione tra le valutazioni del compilatore e quelle del revisore, perché, proprio in base all'invocato principio di autonomia delle valutazioni, "la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l'ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere". (Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2019, n.2462; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389). Quanto al rapporto n.38, l'appellante non ha fornito alcuna prova in merito all'asserito condizionamento del compilatore per effetto del giudizio già espresso dal suosuperiore: infatti, al di là l'asserita "analogia" del secondo giudizio, che è limitata al solo riferimento al "processo di maturazione professionale", per il resto, i giudizi sono differenti e il secondo mette in luce specifiche circostanze idonee a supportarlo in modo congruo e coerente, indipendentemente dal fatto che, nell'espletamento degli ulteriori incarichi attribuiti all'appellante, questi non avesse riportato rilievi o richiami. Correttamente, poi, il Tar ha ritenuto indimostrata la circostanza della mancanza di conoscenza del valutando da parte del compilatore del secondo rapporto.

Sulla base delle considerazioni svolte, l'appello deve essere, dunque, rigettato, con conseguente conferma della decisione di primo grado.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante, e plurimis, Cass. civ., V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese del grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00), oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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